Decreto 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, decreto 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel. ha pronunciato il seguente
DECRETO nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 3122 dell'anno 2024, promosso da
, nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Giuseppe Bongiorno, giusta procura allegata al ricorso;
–ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
[...]
– resistente contumace–
e con l'intervento del
Pubblico Ministero
- interveniente necessario -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 35 bis D. Lgs. n. 25/2008, depositato telematicamente il giorno
11 marzo 2024, l'odierno ricorrente ha proposto tempestiva impugnazione avverso il provvedimento della Controparte_1
di Agrigento, emesso nella seduta del 24 gennaio 2024 e notificato il 12
[...] febbraio 2024, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il riconoscimento della protezione internazionale.
Il ricorrente lamenta l'erroneità della motivazione del provvedimento impugnato, insistendo per il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della
1
L'Amministrazione resistente non si è costituita e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Con nota del 14 marzo 2024, il Pubblico Ministero si è rimesso al Tribunale al fine della valutazione del ricorso.
Con note scritte depositate in vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione in forma cartolare, parte ricorrente ha insistito nelle richieste formulate in ricorso e depositato documentazione integrativa.
**********
2. Venendo al merito, il Collegio ritiene che le ragioni dedotte a sostegno delle richieste avanzate dal ricorrente non integrino le condizioni per il riconoscimento, in suo favore, della protezione internazionale, condividendosi le ragioni con cui la ha rigettato l'istanza di protezione dallo stesso presentata. P_
Va osservato, al riguardo, che il ricorrente - in occasione dell'audizione svolta innanzi alla Controparte_1
(condotta in modo analitico ed esaustivo e, dunque, con
[...]
modalità e mediante un livello di approfondimento tale da rendere sostanzialmente superflua la relativa rinnovazione innanzi a questo Tribunale) - ha affermato
- di essere cittadino del Camerun e di essere nato e cresciuto a Douala;
- di essere musulmano;
- di essere di etnia bamilekè;
- di non essersi mai occupato di politica in patria, di avere ivi frequentato la scuola per sette anni e di aver poi iniziato a fare formazione per diventare carrozziere;
- di avere in patria la madre, una sorella ed un fratello, i quali continuano ad abitare a Doula e con cui ha mantenuto i contatti;
- di non vedere il padre dai tempi dell'infanzia;
- di essere cresciuto con la nonna materna;
- di aver partecipato il 26 gennaio 2019 ad una manifestazione del MRC
(Camerun Renaissance Movement) durante la quale è stato picchiato dalla
2 polizia fino ad arrivare a perdere conoscenza;
- di essere stato portato in ospedale dove è rimasto per circa un mese;
- di essere stato poi trasferito in Commissariato, dove ha subito maltrattamenti a causa della sua presunta appartenenza al MRC;
- di essere stato aiutato a scappare da una poliziotta;
- di essere riuscito a raggiungere Gawa dove è rimasto per un mese;
- di essere stato nuovamente catturato ed attaccato dalla polizia;
- di essere stato aiutato da uno zio, capitano della polizia, a lasciare il Paese;
- di essere espatriato nel mese di Novembre 2019;
- di aver attraversato Nigeria, Algeria e Tunisia, ove è rimasto circa tre anni, prima di giungere in Italia il 9 aprile 2023;
- di temere, in caso di rimpatrio, di essere ucciso dalla polizia;
- di volersi integrare in Italia (cfr. verbale di audizione innanzi alla P_
del 17 gennaio 2024).
[...]
3. Orbene, ritiene il Collegio - alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente - che nel caso di specie non sussista alcun rischio di “persecuzione” correlato a motivi di
“razza, religione, nazionalità, particolare gruppo sociale, opinione politica” nell'accezione prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 251/07: rischio, questo, che postula il compimento di atti violenti o discriminatori sistematicamente diretti a perseguire chi professi determinate idee politiche o confessioni religiose ovvero appartenga ad un dato gruppo etnico o sociale, circostanze non ravvisabili nel caso di specie.
Si osserva, in proposito, che a fini del riconoscimento della protezione internazionale occorre accertare in primo luogo la sussistenza del fatto lesivo in sé e di seguito la sussistenza di un rischio, nei termini descritti dagli artt. 7 e 8 ovvero dall'art. 14 del D.Igs. 251/2007, in termini attuali. In assenza di un rischio concreto ed attuale, pur se il fatto lesivo si è verificato, la protezione internazionale non potrà riconoscersi, poiché essa consiste, secondo quanto dispone l'art. 6 comma 2 del Digs. 251/2007,
"nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi", e cioè misure che si adottano per prevenire ulteriori danni e non per riparare a quelli già causati. Ed infatti, l'art. 3, comma 4, del D.lgs. 2515/2007 individua la rilevanza delle persecuzioni o dei danni già subiti quale "serio indizio della fondatezza
3 del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi" e non come fatto da solo sufficiente a fondare la protezione internazionale (cfr. Cass. n.
33205/2022; n. 36604/2022; n. 676/2022).
Orbene, nella vicenda in esame il rischio di persecuzione o danno grave da parte della polizia non risulta concreto e attuale ove si consideri che, secondo quanto riferito dal ricorrente medesimo nel corso dell'audizione innanzi alla Commissione, lo stesso non si è mai occupato in patria di politica, essendo la sua partecipazione alla suindicata manifestazione del partito MRC occasionale. Ciò rende poco verosimile che lo stesso possa essere perseguitato in quanto sostenitore di detto partito, a fortiori ove si consideri il lungo periodo trascorso dall'espatrio senza che lo stesso abbia partecipato ad ulteriori manifestazioni o compiuto atti da cui desumere la sua militanza a detto partito. Né è plausibile che eventuali persecuzioni siano riconducibili ad una presunta militanza politica in detto partito del padre, tenuto conto che il ricorrente ha dichiarato di non vederlo da quando era piccolo
Dalle fonti più recenti consultate, peraltro, emerge che - contrariamente agli anni precedenti - le autorità hanno consentito al partito di opposizione MRC di tenere riunioni pubbliche durante l'anno, anche se spesso non nelle sedi scelte dai leader del partito, il che è indicativo dell'assenza di un regime persecutorio nei confronti dei sostenitori del predetto partito (cfr. Relazione sui diritti umani nel 2023 redatta dal
Dipartimento di Stato USA, 23 aprile 2024, su www.ecoi.net).
Va, pertanto, confermata l'esclusione dei presupposti per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato.
4. Non sussistono, poi, le condizioni per l'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al Capo IV del D.Lgs. n. 251/07, anch'essa non domandata in ricorso, non potendosi nella specie ravvisare un pericolo di “danno grave” nell'accezione delineata dall'art. 14 del testo normativo dianzi ricordato.
Come è noto, a mente dell'art. 2 del D.Lgs. n. 251/07 è ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, qualora ritornasse nel Paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno
4 e non possa o, a causa di tale rischio, non voglia avvalersi della protezione di detto
Paese.
Sono considerati danni gravi ai sensi del citato art. 14: “a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.
In relazione a quest'ultima ipotesi, è opportuno rammentare che, in forza del punto
35 della direttiva 2011/95/UE, i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese, di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave. Come pure allora chiarito dalla Corte di
Giustizia europea con le sentenze Diakitè ed rispettivamente del 30.1.2014 e Per_1
del 17.2.2009, ai fini dell'applicazione di tale disposizione l'esistenza di un conflitto armato interno può ritenersi in atto solo allorché le forze governative di uno Stato si scontrino con uno o più gruppi armati, o quando due o più gruppi armati si scontrino tra loro (così CGUE Diakitè del 30.1.2014, punto 35). In secondo luogo, solo qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato raggiunga un livello molto elevato potrebbe ritenersi sussistere una minaccia grave e individuale alla vita e alla persona di un civile che ivi facesse rientro, precisando altresì che tanto più il richiedente è in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria (così invece del 17.2.2009 punto 39). CP_2
Ciò precisato, nel caso in esame va esclusa – alla luce delle argomentazioni suesposte - la sussistenza delle condizioni di cui ai punti a) e b) del citato art. 14, in relazione alle quali nessun concreto ed attuale rischio è ravvisabile.
Relativamente poi al punto c) del citato art. 14, avuto riguardo alle più aggiornate informazioni disponibili in ordine all'attuale contesto socio-politico-religioso del
Camerun emerge che una situazione di grave insicurezza è attualmente presente solo nelle regioni nord-occidentali e sud-occidentali a causa dell'attività dei gruppi separatisti connessa alla questione anglofona nonché nella regione del Far North a
5 causa degli attacchi dei gruppi armati legati a “ ” (Relazione sui diritti Per_2
umani nel 2023 redatta dal Dipartimento di Stato USA, 23 aprile 2024; Relazione sui diritti umani nel 2022 redatta da Amnesty International, 28 marzo 2023; Relazione sui diritti umani nel 2022 redatta da Human Rights Watch, 12 gennaio 2023; atti tutti reperibili si www.ecoi.net).
Dalle informazioni reperibili presso le fonti dianzi citate, non è dato ricavare, invece, alcuna prova circa l'esistenza di episodi di conflitto armato o di attacchi terroristici che abbiano riguardato la zona di origine del ricorrente, situata nella regione ovest del
Paese (Douala, capitale della regione del Littoral).
Ciò si riflette nelle statistiche riguardanti la violenza organizzata che ha un impatto ridotto nella regione di Littoral. Secondo la funzione explorer di Acled, invero, nel 2023 si sono avuti in Camerun 2.602 eventi di natura securitaria con 2.084 vittime, di cui 919 civili (ACLED, Explorer, Cameroon, organized violence, 01/01/23-31/12/23, https://acleddata.com/explorer/). Nella regione di Littoral, tuttavia, gli eventi sono stati 13 con sole 12 vittime (ACLED, Explorer, Cameroon, Littoral, 01/01/23-
31/12/23, https://acleddata.com/explorer/). Nei primi mesi del 2024, dall'01 gennaio al 12 giugno 2024, si sono avuti, a sua volta, 855 eventi di natura securitaria nell'intero Camerun con 796 vittime, di cui 288 civili (ACLED, Explorer, Cameroon, organized violence, 01/01/24-12/06/24, https://acleddata.com/explorer/). Di detti eventi, tuttavia, solo 1 si è verificato nella regione di Littoral con nessuna vittima registrata (ACLED, Explorer, Cameroon, Littoral, 01/01/24-12/06/24, https://acleddata.com/explorer/).
Ciò considerato, non può, nel caso di specie, attualmente predicarsi, con riferimento alla regione territoriale di provenienza del ricorrente, la sussistenza di un'ipotesi di conflitto armato interno contrassegnato da una pervasività, da un'estensione territoriale e da un livello di violenza indiscriminato suscettibile di porre in ogni caso a rischio l'incolumità personale del ricorrente medesimo, sia pur a prescindere dalla prova dell'esistenza di una minaccia personale nei confronti di quest'ultimo.
Va, dunque, esclusa anche la ricorrenza di un pericolo di “danno grave” nell'accezione delineata dall'art. 14, lett. c) del citato D.Lgs. n. 251/07.
Ne consegue che non va dichiarato il riconoscimento della protezione sussidiaria,
6 non ricorrendo i presupposti per l'operatività di detto istituto.
5. Quanto alla domanda volta al riconoscimento della protezione complementare, alla luce della vigente normativa ratione temporis applicabile in considerazione della data di presentazione dell'istanza di protezione (17 luglio 2023, come emerge da mod.
C/3 in atti) e tenuto conto di quanto allegato e documentato nel corso del giudizio, devono, invece, ritenersi sussistenti i requisiti per il rilascio in favore del ricorrente di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 32, comma 3, del d.lgs.
25/08.
Infatti, ai sensi del citato art. 32, commi 3, del d.lgs. 25/2008, in caso di mancato accoglimento della domanda di protezione internazionale da parte della P_
, il cui provvedimento è oggetto di impugnazione nel presente
[...] procedimento, alla stessa (e, conseguentemente al Tribunale in sede di opposizione) spetta l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., del d.lgs. 286/98 per l'eventuale trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”, la quale ha preso il posto della precedente protezione umanitaria.
Nel caso di specie detti presupposti si ritengono sussistenti.
Si ritiene, in particolare, che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e familiare dello stesso, esigenza espressamente tutelata dall'art. 8 CEDU il quale trova diretta applicazione nel caso di specie in virtù del richiamo contenuto nell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98 (cui fa espresso rinvio il citato art. 19, comma 1.1, del medesimo testo normativo) in base a quale “è fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
Italiano”.
Come già rilevato dalla Suprema Corte, invero, il diritto al rispetto della vita privata e familiare - pur a seguito dell'abrogazione del terzo e quarto periodo del citato art. 19, comma 1.1 disposto dal DL n. 20/2023 conv. dalla L. n. 50/2023 – continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” di diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria (cfr. Cass. Civ.
7 n. 28161/203, n. 28162/2023).
A ciò va aggiunto che, il citato art. 19, comma 1.1 conservando espressamente il richiamo della parte dell'art. 5, comma 6, d.lgs n. 286 del 1998 relativo all'osservanza degli obblighi costituzionali ed internazionali, impone di tenere conto ai fini dell'applicazione del principio di non refoulement delle ragioni di vulnerabilità in cui versa la parte ricorrente.
Orbene, nel caso di specie la condizione di vulnerabilità del ricorrente emerge in maniera chiara dalla relazione psico-sociale del 7 dicembre 2023 prodotta in atti in cui si dà atto che “Dai vari colloqui è emerso che il signor è stato esposto a diversi eventi Pt_1 traumatici, ha vissuto ed ha assistito a diverse situazioni che hanno implicato la morte, ha subito violenze e torture di ogni tipo, sia nel proprio paese di origine sia durante il suo percorso migratorio che dal Camerun lo ha portato fino in Tunisia. Torture e violenze di cui il soggetto riporta i segni sul proprio corpo, segni che mostra in sede di colloquio”.
Dal punto di vista della valutazione psicologica, inoltre, nella citata relazione si legge che: “Durante il racconto non piange, si mostra freddo e distaccato, riferisce di avere frequenti mal di testa e disturbi del sonno, segno che il trauma è memorizzato e archiviato anche nel corpo, dal momento che le risposte difensive, che si scatenano durante l'esperienza traumatica, rimangono impresse a livello corporeo. Tutto ciò determina una vera e propria
"vulnerabilità somatica" ed è come se il signor comunicasse il dolore emotivo solo Pt_1 attraverso il corpo, in quanto non arriva alla consapevolezza perché è impossibile descrivere a parole. Tutto ciò lo porta a richiedere continue visite mediche” e poi ancora “È indubbio la sofferenza provata dal signor sofferenza che non riesce a superare nonostante il supporto Pt_1 psico-sociale e la presa in carico, sia da parte dell'equipe di progetto sia da parte dei Servizi
Territoriali. Nello specifico il signor è stato preso in carico dal Dipartimento Salute Pt_1
Mentale - Centro Salute Mentale dell ASP di Agrigento” (cfr. relazione in atti).
Si osserva, in proposito, che l'art. 2, lett. h-bis, d. lgs. 25/2008 ricomprende nell'ambito delle “persone vulnerabili” anche le persone per le quali è accertato che hanno subito forme gravi di violenza psicologica, fisica.
A ciò va aggiunta l'esigenza di tutelare la vita privata del ricorrente, il quale vive in
Italia da aprile 2023 (cfr. Mod C/3 in atti) e, nonostante la propria condizione di vulnerabilità, ha dato prova di un apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà
8 locale.
Lo stesso, in particolare, ha prodotto il titolo attestante il raggiungimento di conoscenza della lingua italiana pari al livello A2, rilasciato dal CPIA di il P_
21 giugno 2024 a seguito della frequenza di un corso di un apposito alfabetizzazione, nonché il certificato attestante l'attuale frequenza del Corso di I livello – Primo Periodo
(Licenza Media) per l'anno scolastico 2024/2025 rilasciato dal CPIA di il 27 P_
gennaio 2025 (cfr. documentazione in atti).
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, può quindi predicarsi la sussistenza dei presupposti per il conseguimento da parte di quest'ultimo di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
6. Il Parziale accoglimento del ricorso e l'assenza di difese dell'Amministrazione resistente inducono a lasciare a carico del ricorrente, nel rapporto tra le parti, le spese del giudizio eventualmente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto alla protezione speciale, ex art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/08, in favore del ricorrente con conseguente trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale;
2 lascia a carico del ricorrente le spese del giudizio.
Così deciso il 21 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con
modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole
tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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