Art. 3.
Gli insegnanti in servizio non di ruolo, nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270 , con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi, i quali siano in possesso dell'abilitazione, ove prescritta, ovvero la conseguano nei concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo nell'ambito della provincia in cui hanno prestato servizio o nell'ambito di altra provincia di loro scelta, secondo le medesime modalita' di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 1, e sempre nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili. Essi sono collocati, dopo l'ultimo iscritto, nelle graduatorie provinciali, di cui agli articoli 27, 31 e 38 della legge medesima, rispettivamente per la scuola materna, per la scuola elementare e per la scuola secondaria, i licei artistici e gli istituti d'arte statali.
Il disposto di cui al precedente comma si applica, alle medesime condizioni, anche a coloro cui siano state conferite supplenze annuali presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, ai sensi dell'ultimo comma dell' articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 392 . Per la scelta della provincia si applica l'ultimo comma del precedente articolo 1.
Gli insegnanti in servizio non di ruolo, nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270 , con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi, i quali siano in possesso dell'abilitazione, ove prescritta, ovvero la conseguano nei concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo nell'ambito della provincia in cui hanno prestato servizio o nell'ambito di altra provincia di loro scelta, secondo le medesime modalita' di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 1, e sempre nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili. Essi sono collocati, dopo l'ultimo iscritto, nelle graduatorie provinciali, di cui agli articoli 27, 31 e 38 della legge medesima, rispettivamente per la scuola materna, per la scuola elementare e per la scuola secondaria, i licei artistici e gli istituti d'arte statali.
Il disposto di cui al precedente comma si applica, alle medesime condizioni, anche a coloro cui siano state conferite supplenze annuali presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, ai sensi dell'ultimo comma dell' articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 392 . Per la scelta della provincia si applica l'ultimo comma del precedente articolo 1.