Articolo 1504 del Codice civile
Articolo 1503Articolo 1469 bis
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19 aprile 1942
Art. 1504.

(Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti).

Il venditore che ha legittimamente esercitato il diritto di riscatto nei confronti del compratore puo' ottenere il rilascio della cosa anche dai successivi acquirenti, purche' il patto sia ad essi opponibile.

Se l'alienazione e' stata notificata al venditore, il riscatto deve essere esercitato in confronto del terzo acquirente.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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