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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 16/05/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 54/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di DR
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 54/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUGNI Parte_1 C.F._1
CHIARA (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA C.F._2
BONFADINI, 1 23100 SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
MARCHI PAOLO (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._4
NAZARIO SAURO, 33 23100 SONDRIO
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 01.10.1994 in BO (SO) e contraevano Parte_1 CP_1
matrimonio concordatario (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
BO (SO), atto n. 14, p. II, s. A, anno 1994).
1.1 Dall'unione è nato il figlio (25.08.1995), ormai maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente.
2. Con ricorso congiunto depositato in data 16.01.2025, e Parte_1 CP_1
davano atto del venir meno della comunione morale e materiale tra loro e domandavano dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1° dicembre 1970,
n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
2.2 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 16.01.2025.
3. All'udienza del 02.04.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti, confermavano e precisavano il contenuto dei rispettivi atti e la volontà di non riconciliarsi, concludendo come da ricorso e rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
6. Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora pagina 2 di 4 procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma,
c.p.c.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone: dichiara la separazione personale tra nata ad [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...], uniti con matrimonio celebrato il CP_1
01.10.1994 ad BO (SO) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 14, p. II, s. A, anno 1994; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di BO (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa le seguenti condizioni di separazione personale dei coniugi concordate dalle parti:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
pagina 3 di 4 - la casa coniugale ubicata a DR, in Via Bonfadini n. 1 è assegnata alla sig.ra
, che ne è esclusiva conduttrice;
Parte_1
- il sig. si impegna a corrispondere un assegno di mantenimento in CP_1
favore della sig.ra di euro 450,00 mensili, da versarsi entro il 5 del Parte_1
mese sul conto corrente della Sig.ra con la previsione di adeguamento Pt_1
annuale automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, fino alla data di pensionamento per anzianità del sig. a decorrere dalla quale CP_1
il marito, previa esibizione alla moglie della documentazione attestante una riduzione del suo reddito attuale, verserà alla sig.ra con le stesse modalità e Pt_1
tempistiche sopra indicate un assegno di mantenimento di € 400,00 mensili, con la previsione di adeguamento annuale automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat; rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di DR in data 07/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di DR
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 54/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUGNI Parte_1 C.F._1
CHIARA (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA C.F._2
BONFADINI, 1 23100 SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
MARCHI PAOLO (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._4
NAZARIO SAURO, 33 23100 SONDRIO
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 01.10.1994 in BO (SO) e contraevano Parte_1 CP_1
matrimonio concordatario (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
BO (SO), atto n. 14, p. II, s. A, anno 1994).
1.1 Dall'unione è nato il figlio (25.08.1995), ormai maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente.
2. Con ricorso congiunto depositato in data 16.01.2025, e Parte_1 CP_1
davano atto del venir meno della comunione morale e materiale tra loro e domandavano dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1° dicembre 1970,
n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
2.2 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 16.01.2025.
3. All'udienza del 02.04.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti, confermavano e precisavano il contenuto dei rispettivi atti e la volontà di non riconciliarsi, concludendo come da ricorso e rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
6. Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora pagina 2 di 4 procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma,
c.p.c.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone: dichiara la separazione personale tra nata ad [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...], uniti con matrimonio celebrato il CP_1
01.10.1994 ad BO (SO) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 14, p. II, s. A, anno 1994; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di BO (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa le seguenti condizioni di separazione personale dei coniugi concordate dalle parti:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
pagina 3 di 4 - la casa coniugale ubicata a DR, in Via Bonfadini n. 1 è assegnata alla sig.ra
, che ne è esclusiva conduttrice;
Parte_1
- il sig. si impegna a corrispondere un assegno di mantenimento in CP_1
favore della sig.ra di euro 450,00 mensili, da versarsi entro il 5 del Parte_1
mese sul conto corrente della Sig.ra con la previsione di adeguamento Pt_1
annuale automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, fino alla data di pensionamento per anzianità del sig. a decorrere dalla quale CP_1
il marito, previa esibizione alla moglie della documentazione attestante una riduzione del suo reddito attuale, verserà alla sig.ra con le stesse modalità e Pt_1
tempistiche sopra indicate un assegno di mantenimento di € 400,00 mensili, con la previsione di adeguamento annuale automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat; rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di DR in data 07/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 4 di 4