Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/04/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia,
all'esito dell'udienza del 15/04/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.1296/2020 R.G., vertente tra:
nato a [...] l'[...], cod. fisc. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Brolo (ME), Via Libertà cond. 75, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Caminiti,
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-opponente-
CONTRO
(già , Controparte_1 Controparte_2
società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di CP_2
C.F./P.I./R.I. in persona del suo Procuratore, dott. (C.F. P.IVA_1 Controparte_3
), in qualità di legale rappresentante pro tempore di C.F._2 CP_4
(C.F./P.I./R.I. , elettivamente domiciliata in Catania, Via Giacomo Leopardi n. 63, P.IVA_2
presso lo studio dell'Avv. Vittorio Camilleri, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-opposto-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 80/2020, emesso dal Tribunale di Patti in data
17/03/2020, nel procedimento RGN 378/2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art.132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è
necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto,
Al fine di inquadrare i termini delle questioni con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.
Con citazione ritualmente notificata proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 80/2020 con cui questo Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento in favore di
[...]
della somma di € 19.543,75 (oltre interessi e spese), quale corrispettivo Controparte_1
per la somministrazione di energia elettrica presso l'immobile sito in PO d'OR (ME) Via
Pirandello n. 1/F (di proprietà di ma da lui condotto in locazione) all'esito di controlli CP_5
che avevano accertato un allaccio abusivo alla rete elettrica.
Nella resistenza dell'opposta, costituitasi con comparsa del 14 giugno 2021, veniva assegnato termine per la mediazione ed erano poi concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente, ed a seguito della recente assegnazione del fascicolo a questo giudicante, all'esito dell'udienza del 15/04/2025, come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che, per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice,
nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è
affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e che, pertanto, le restanti questioni, eventualmente non trattate,
non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta, per quanto di seguito specificato. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio.
Sul punto le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno infatti chiarito “che [l]'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore -
anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”
(Cass., S.U., n. 927/2022).
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte, Cass. n. 6091/2020).
È altresì noto che, nel giudizio di opposizione, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
Pertanto, i documenti (come, e.g., le fatture commerciali) costituenti prova scritta in base agli artt.
633 c.p.c. ss. ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo perdono, in seguito all'opposizione, la speciale efficacia probatoria loro riconosciuta per legge nella prima fase (artt.
634 c.p.c. ss.): se il ricorrente non deduca altri mezzi di prova del fatto costitutivo del preteso credito, la sua domanda deve essere rigettata, in applicazione dell'art. 2697, primo comma, c.c.,
essendo la formazione del convincimento del giudice nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (Cass., n. 17371/2003; Cass. n. 807/1999; Cass. 5573/1997).
Il creditore che agisca per l'adempimento deve dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto,
invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n.
25584/2018).
Nella specie la pretesa creditoria trova causa nel verbale n. 516250965/17 redatto in occasione della verifica, eseguita nei locali condotti in locazione dall'attore, dai tecnici di Enel Distribuzione il 25
dicembre 2017; verifica in cui è stato accertato un allaccio abusivo alla rete elettrica con prelievo di energia senza che la stessa venisse registrata dal misuratore e, quindi, fatturata.
Sulla valenza degli accertamenti effettuati dai tecnici dell' si è più volte pronunciata la CP_2
Suprema Corte, statuendo che “la natura dell'attività svolta dal dipendente dell' rientra nel CP_2
novero delle mansioni svolte dal pubblico ufficiale o dall'incaricato del pubblico servizio e che ai verbali redatti in sede di sopralluogo viene attribuita pubblica fede e pertanto fanno piena prova in merito alle dichiarazioni riportate e ai fatti ivi accertati. La nozione di pubblico servizio abbraccia quelle attività pubbliche che, pur essendo scevre da potestà di imperio e di certificazione documentale, hanno tuttavia connotazioni di sussidiarietà e di complementarietà rispetto a quelle del pubblico ufficiale, nell'ambito di una determinata organizzazione amministrativa, per cui appare certo in esse la finalità di espletare un servizio che, se pure non essenziale all'ente pubblico, risulta assunto nell'interesse della collettività” (v., per tutte, Cass. pen. sez. IV, 19/02/2020 n. 7566).
Essendo i verbali dotati di pubblica fede (Cass., n. 7075/2020) l'accertamento compiuto va ritenuto pienamente idoneo a dimostrare i fatti contestati, non potendo sussistere dubbi sull'esistenza di un allaccio abusivo.
Ma vi è di più.
La sentenza penale di assoluzione di per difetto del dolo specifico di furto, dà atto Parte_1
che in dibattimento l'accertatore ha pure riferito “abbiamo smontato il quadro contatori e abbiamo riscontrato che effettivamente sulla presa di alimentazione vi erano due allacci abusivi alla rete dell'e-distribuzione realizzati da nr 2 conduttori da 6mm quadrati di rame per ciascun allaccio abusivo (...) detti immobili corrispondevano uno all'autolavaggio in uso a e l'altro Parte_1
all'abitazione privata di tale signora . Tale dichiarazione, coerente con quanto CP_5
indicato nel verbale di verifica, costituisce prova atipica idonea a corroborare ulteriormente i fatti.
In tale contesto e ai fini dell'accertamento in questa sede richiesto (diverso da quello penale specie in punto di standard probatorio del nesso di causalità), risulta irrilevante la circostanza che l'allaccio fosse stato effettuato, direttamente o indirettamente, dall'attore poiché quest'ultimo comunque se ne serviva essendo nella disponibilità giuridica (rectius detenzione) dell'autolavaggio oggetto di accertamento, arricchendosi indebitamente (nella misura pari alla differenza tra energia pagata ed energia effettivamente utilizzata).
Peraltro, anche qualora la manomissione del contatore fosse attribuibile a terzi, l'utente è comunque responsabile se non prova di aver adottato tutte le precauzioni necessarie per evitare tale intervento illecito;
senza tale prova, l'uso abusivo del servizio, anche se causato da interventi fraudolenti altrui, comporta comunque l'addebito dei consumi all'intestatario dell'utenza (v., e.g., Cass., n.
13605/2019).
Per quanto concerne la quantificazione dei consumi indebiti, laddove venga accertato un prelievo abusivo di energia elettrica presso un punto di dispacciamento, la prova dell'ammontare dei prelievi addebitati al cliente può essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi meramente presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità di Regolazione per RERA) con la Controparte_6
delibera n. 200/1999 e ss.mm.ii. (Cass., n. 13605 cit.), che stabilisce come, in caso di malfunzionamento o manomissione del contatore, l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi e determinare un conguaglio a carico del cliente. Nel caso di specie ciò è avvenuto mediante i dati forniti da E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (v. all. 5 del fascicolo di parte opposta), la quale ha determinato i consumi sulla base criterio della “potenza tecnicamente prelevabile”.
Tale metodologia non è stata puntualmente contestata dall'attore sulla base di specifici dati concreti che potessero invalidare la stima effettuata dal distributore.
Invero ha effettivamente provato di avere avuto disponibilità dell'immobile adibito Parte_1
ad autolavaggio solo a partire dal 21 settembre 2015 (v. contratto di locazione ad uso commerciale,
regolarmente registrato in data 22.09.2015 al n. 1246 serie T presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio
di Sant'Agata di Militello).
Pertanto, occorre rideterminare l'importo oggetto di adempimento e, in ragione di ciò, revocare il decreto ingiuntivo.
Più precisamente, per stabilire il quantum bisogna prendere a riferimento il dettaglio dell'importo della fattura allegata a partire dal 21 settembre 2015 (data di inizio della locazione indicata nel contratto di locazione) sino alla data del 25 dicembre 2017 (data finale accertata nel verbale di verifica, all. n. 4 del fascicolo di parte opposta).
Infatti, a seguito degli accertamenti effettuati risulta che, nel periodo compreso tra il 26 dicembre
2012 e il 25 dicembre 2017 (per un totale di 1.825 giorni), la differenza tra l'energia effettivamente ricostruita e quella presuntivamente fatturata è pari a 70.238,48 kWh per complessivi € 19.543,75
(valore è riportato nella Tabella di Ricostruzione dei Consumi allegata alla comparsa di S.E.N.).
Per quantificare il costo relativo al periodo in cui vi è prova dell'effettivo possesso dell'immobile da parte dell'opponente (i.e. dal 21 settembre 2015 al 25 dicembre 2017, per un totale di 826
giorni), è necessario effettuare la seguente proporzione → 1.825 giorni: 19.543,75 = 826:X. Si
ottiene allora un consumo pari a € 8.845,55 per il lasso di tempo considerato che è Parte_1
tenuto a pagare quale esercente il servizio di Controparte_1
maggior tutela e fornitore di ultima istanza con cui il rapporto sorge in questi casi ex lege. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e stante l'accoglimento parziale dell'opposizione vanno compensate per 2/3, mentre il restante terzo va posto a carico di
[...]
e, pertanto va liquidato, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 aggiornato Pt_1
al D.M. 147/2022 per le cause di valore fino a € 26.000,00 ridotti del 25%, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni e dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1296/2020 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 80/2020
emesso da questo Tribunale il 16 marzo (dep. 17 marzo) 2020;
2) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
della complessiva somma di € 8.845,55 oltre interessi dalla data di pubblicazione della
[...]
sentenza fino al soddisfo;
3) Condanna a rifondere alla controparte 1/3 delle spese di lite, liquidate in € Parte_1
1.269,25 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, compensando i restanti 2/3.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti 15/04/2025.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Il Giudice on.
Antonino Casdia