Sentenza 17 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2001, n. 5631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5631 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA N5631 01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZIONA Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI - Presidente- R.G.N. 350/99 - Consigliere- Cron. 12181 Dott. Paolino DELL'ANNO - Rep.Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 05/03/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio S ENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 000per dirti APR. 2001 17 sul ricorso proposto da: th IL CANCELLIERE CIRIMELLE ANNUNZIATA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XX SETTEMBRE 4, presso lo studio dell'avvocato DELL'ERBA FRANCO, rappresentata e difesa dall'avvocato SERVELLO GAETANO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso avvocati CERIONIrappresentato e difeso dagli 2001 1034 VINCENZO, PROSPERI VALENTI FAUSTO M., giusta delega in -1- atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 72/98 del Tribunale di VIBO VALENTIA, depositata il 25/09/98 R.G.N. 113/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato DELL'ERBA perdelega SERVELLO;
udito l'avvocato BIONDI per delega CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 350/99 Svolgimento del processo Con ricorso del 1.6.1992 al Pretore del lavoro di Vibo Valentia IA IM, bracciante agricolo, conveniva in giudizio l'INPS e ne chiedeva la condanna alla corresponsione dell'indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro in relazione al parto del 14.3.1990, oltre interessi e rivalutazione. L'INPS si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda, Il difettando nella specie il rapporto di lavoro subordinato. Pretore, con sentenza dell'15.7.1996, accoglieva il ricorso. Proponeva appello l'istituto osservando che il rapporto di lavoro, essendo intercorso tra la IM ed il suocero, andava qualificato come rapporto di collaborazione familiare e D.Ag. non di lavoro subordinato. Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza del 3 giugno 1998, accoglieva l'appello dell'istituto e rigettava la domanda della lavoratrice. In motivazione il Tribunale, premesso che il diritto all'indennità presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, osservava che le risultanze processuali, sia testimoniali che documentali, non erano tali da far ritenere provato il rapporto di lavoro subordinato della IM con LI IL, suocero della predetta, ma piuttosto un rapporto di collaborazione familiare. Avverso questa sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da tre motivi. L'INPS ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 2 Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo e sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di valutare la complessiva portata della prova testimoniale affermando che i testi avrebbero indicato "genericamente" di aver visto lavorare la IL nella proprietà del datore di lavoro, senza indicare le ragione che lo aveva indotto a ritenere "generiche" dette testimonianze. ancoraCon il secondo motivo la ricorrente denuncia contraddizione ed illogicità della motivazione e deduce che il Tribunale, pur avendo in astratto correttamente precisato gli elementi che presiedono alla qualificazione della subordinazione nei rapporti di lavoro agricolo, avrebbe poi fatto non corretta applicazione di tali principi nel caso di specie, attribuendo D.Ag. inoltre eccessivo valore probatorio alle relazioni degli ispettori dell'INPS. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia genericamente violazione di legge e lamenta che il Tribunale immotivatamente non avrebbe dato alcun rilevo alle deposizioni testimoniali, dalle quali era possibile invece evincere con certezza la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Con i tre motivi di ricorso, che è opportuno esaminare congiuntamente vista la loro stretta connessione, la ricorrente in buona sostanza lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con il suocero, in conseguenza di una omessa ○ errata valutazione delle prove testimoniali. Le censure, che si risolvono tutte nella denuncia di vizi di motivazione (ancorchè nel terzo motivo si accenni ad una non meglio precisata violazione di legge) non sono meritevoli di accoglimento. 3 Giova al riguardo ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la deduzione con ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata - per omessa o illogica valutazione di risultanze probatorie non conferisce al giudice di legittimità il potere di esaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di valutare le prove, controllandone concludenza;
di conseguenza il pretesol'attendibilità e la vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, contraddittorietà della medesima, può insufficienza e legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento D-Ag del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (0 insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (cfr., tra le tante, S.U. n. 13045 del 1997, Cass. n. 9716 del 2000). Nella specie il Tribunale ha dato ampia ragione della sua decisione, avendo escluso il diritto della lavoratrice alla prestazione previdenziale richiesta, per la mancanza del necessario presupposto del rapporto di lavoro subordinato, sulla base di una attenta valutazione sia dei verbali ispettivi dell'INPS che delle deposizioni testimoniali raccolte. In particolare il Tribunale, mentre ha posto correttamente la distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato in agricoltura - hacome riconosciuto dalla stessa ricorrente rilevato che nella fattispecie concreta lo stretto rapporto di affinità sussistente tra datore di lavoro e assicurata e nuora), la genericità della (rispettivamente suocero deposizione dell'unica testimone (che ha riferito soltanto di aver lavorato con la IM nel fondo del suocero e di aver visto quest'ultimo retribuire la nuora soltanto in alcune occasioni) e le stesse dichiarazioni rese agli ispettori di aver sempre dell'INPS dalla ricorrente (la quale ha riferito lavorato in piena autonomia e senza vincoli di orario) e dal suocero (che ha confermato le dichiarazioni della nuora), sussistente un mero rapporto diinducevano a ritenere collaborazione familiare, piuttosto che un rapporto di lavoro subordinato. Queste valutazioni delle risultanze istruttorie espresse dal Tribunale, sorrette da sufficiente motivazione, non presentano alcun profilo di manifesta illogicità o incoerenza e consentono di ricostruire agevolmente l'iter argomentativo che sorregge la decisione;
per contro le censure della ricorrente, per essere genericamente formulate senza la precisa indicazione degli elementi di prova trascurati o fraintesi dai giudici di appello, si risolvono in definitiva nella richiesta di un riesame del merito della causa, non consentito in questa sede di legittimità. Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto. A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c. non si deve far luogo alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 5 marzo 2001 Il Cons. estensore Il Presidente T hin Доживо Двропію Phalle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi 1.7 APR 2001. I D IL CANCEL WERE现 A , 0 S 1 O S 3 . L 3 A L T T 5 , O R . R A A ' S N I L E D L P 3 S E A 7 I D - T N S I 8 - G S O 1 O P N 1 E M A S I D E I A E G A , D G O O E E R T T L T T N I S I E R A I S G L E E D L R E O D