Sentenza 28 settembre 2022
Accoglimento
Sentenza 28 maggio 2024
Parere definitivo 10 marzo 2025
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- 1. Anno 2024 - Pagina 4https://dirittifondamentali.it/
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CategoriaTar e Consiglio di Stato Il Consiglio di Stato si pronuncia in tema di limiti al contenuto delle affissioni pubblicitarie a tutela di interessi fondamentali della persona (Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza 4 luglio 2024, n. 5930) Il Consiglio di Stato è chiamato a pronunciarsi sulla (il)legittimità di un'istanza di affissione di cinquecento manifesti da parte di una Onlus nell'ambito di una campagna di sensibilizzazione sul tema dell'interruzione volontaria della gravidanza. In particolare, gli atti impugnati – ritenuti dai giudici amministrativi rispettosi del principio costituzionale di libertà di manifestazione del pensiero – […] Gara telematica tra “rigidità” della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 10/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00163/2025 e data 10/03/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 19 febbraio 2025
NUMERO AFFARE 00073/2023
OGGETTO:
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Cave AR S.r.l., contro Provincia di Brescia, e nei confronti di Comune di Serle, avverso: i) il provvedimento n. 173931 del 22 settembre 2022 di archiviazione del procedimento di proroga dei termini di scadenza delle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio dell'attività estrattiva; ii) tutti gli atti presupposti e conseguenti.
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 0200704 del 4 novembre 2024 con la quale il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sandro Menichelli.
Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dal provvedimento di archiviazione del procedimento di proroga dei termini di scadenza delle autorizzazioni rilasciate alla società ricorrente per l'esercizio dell'attività estrattiva.
2. Alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, emerge che:
a) la società Cave AR è titolare di due autorizzazioni rilasciate dalla provincia di Brescia, e cioè la n. 4430 del 27 novembre 2007 e la n. 522 del 20 febbraio 2019, alla coltivazione di cava di marmo, nell’ambito estrattivo “Monte Toppa” in comune di Serle. Tali provvedimenti autorizzativi riguardano un’areale che in parte è di proprietà della Cave AR s.r.l. (mapp. 90p-96-97-98-99-100-285-408, foglio 15) e parte di proprietà del comune di Serle (mapp. 121, 138, 135, 201/p del foglio.15 NCTR), quest’ultima condotta in concessione tramite apposito contratto valevole anche ai fini dell’art.15 della legge della regione Lombardia n.14 del 1998;
b) entrambe le autorizzazioni recavano una scadenza fissata al 31 dicembre 2020, data coincidente con la durata del contratto d'affitto e della convenzione stipulati con il comune di Serle;
c) attesa la mancata ultimazione della escavazione, con istanza del 28 settembre 2020 la società chiedeva alla provincia di Brescia la proroga fino al 20 marzo 2024 delle due autorizzazioni;
d) con nota prot. n. 173312 del 18 novembre 2020, integrata con nota di cui al n. 185472 del 4 dicembre 2020, la Provincia, rilevata l’incompletezza dell’istanza, esigeva un’integrazione documentale, con particolare riferimento al titolo di disponibilità dell’area comunale e alla convenzione;
e) con nota prot. n. 180319 del 27 novembre 2020 la società provvedeva a integrare parzialmente l’istanza di proroga;
f) il comune di Serle, con nota prot. n. 7974 del 31 dicembre 2020, inoltrava la deliberazione di Giunta n. 93 del 28 dicembre 2020, con la quale veniva approvata la proroga, al 28 febbraio 2021, degli effetti dei contratti di concessione mineraria e le relative convenzioni;
g) sulla scorta di tale ultima deliberazione della Giunta comunale, la provincia di Brescia, con nota prot. n. 5562 del 14 gennaio 2021, comunicava alla Cave AR la facoltà di proseguire nell’attività estrattiva relativamente all’autorizzazione n. 4430 del 27 novembre 2007 oltre la data di scadenza e precisamente fino al 28 febbraio 2021, al contempo significando che, per la prosecuzione nell’attività oltre la data di scadenza, risultava necessaria l’acquisizione della documentazione richiesta ai punti 1 e 2 (titoli di disponibilità delle aree oggetto di coltivazione e di proprietà comunale e la convenzione stipulata con il Comune ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 14/1998 controfirmata dalle parti ovvero l’atto aggiuntivo di proroga) della comunicazione di avvio del procedimento di cui al P.G. n. 173312 del 18 novembre 2020. Nell’occasione la Provincia specificava, inoltre, che l’efficacia dell’atto dirigenziale n. 522 del 20.02.2019 era subordinata alla presentazione delle garanzie patrimoniali da costituirsi a favore del Comune nelle forme previste dall’articolo 16 della citata legge regionale n. 14/1998;
h) con deliberazioni di Giunta n. 18 del 26 febbraio 2021 e n. 38 dell’8 giugno 2022 il comune di Serle autorizzava proroghe degli effetti dei contratti di concessione mineraria e delle relative convenzioni ai sensi dell’art.15 della legge regionale n. 14/1998 ad altre ditte operanti sui mappali di proprietà comunale, ma non alla Cave AR s.r.l., dando atto della permanenza di morosità in capo alla stessa;
i) in considerazione dell’asserito mancato adempimento di quanto richiesto alla Cave AR s.r.l. con le richiamate note del 18 novembre 2020 e del 14 gennaio 2021, la provincia di Brescia, con provvedimento n. 173931 del 22 settembre 2022, disponeva l’archiviazione del procedimento di proroga dei termini di scadenza delle autorizzazioni citate, specificando che l’autorizzazione n. 4430 del 27 novembre 2007 risultava scaduta in data 28 febbraio 2021 e che l’autorizzazione n. 522 del 20 febbraio 2019 non risultava efficace in quanto non erano state presentate in tempo utile le garanzie patrimoniali da costituirsi a favore del Comune di Serle e che la stessa era scaduta alla sua data naturale del 31 dicembre 2020;
l) con Ordinanza n. 47 del 18 novembre 2022 il comune di Serle ordinava alla Cave AR s.r.l., con riferimento alla “ proprietà comunale identificata al catasto NCT fg. 15 m. n. 121-138-135-201 in località Monte Toppa ” di “ procedere immediatamente allo sgombero spontaneo del bene di proprietà comunale (come identificato in premessa) da persone, mezzi o cose di vostra competenza, con avvertimento che in mancanza, l’Amministrazione Comunale provvederà d’ufficio con l’ausilio della forza pubblica allo sgombero forzato il giorno 25.11.2022 alle ore 10.00 ”;
m) con riferimento alla medesima proprietà comunale, con Ordinanza n. 2 del 13 gennaio 2023 il comune di Serle ordinava alla Cave AR s.r.l. “ di procedere allo sgombero spontaneo del bene di proprietà comunale (come identificato in premessa) da persone, mezzi o cose di vostra competenza entro e non oltre il 30.06.2023” ;
n) avverso il ciato provvedimento n. 173931 del 22 settembre 2022 di archiviazione, la società interessata proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
3. La Cave AR s.r.l. ha proposto ricorso straordinario, articolando tre motivi.
3.1. Con il primo motivo lamenta “ Violazione di legge (art.10bis e 21octies, co.2, della Legge n.241 del 1990) ”.
3.2. Con il secondo motivo contesta “ Violazione di legge (art.3 della Legge n.241 del 1990). Eccesso di potere sotto il profilo della insufficienza, sproporzionalità, illogicità, carenza motivazionale ”.
3.3. Con il terzo motivo deduce “ Violazione di legge e di disciplina regolamentare amministrativa (Del. Giunta regionale Lombardia n.7/7857 del 25 gennaio 2002; art.13, co.3, della L.R. n.14 del 1998) ”.
4. Nel corso del procedimento:
4.1. Con nota prot. n. 26832/2023, in data 9 febbraio 2023, la Provincia comunicava alla ricorrente l'avvio del procedimento di riesame in autotutela del provvedimento impugnato, rinnovando la richiesta di presentazione dei titoli attestanti la disponibilità delle aree e la convenzione con il comune di Serle, a cui era subordinato il permanere legittimo dell'esercizio dell'attività estrattiva.
4.2. Preso atto dell'avvio del procedimento di riesame in autotutela, il Ministero, con nota prot. n. 81064 del 18-05-2023, ha chiesto alla provincia di Brescia aggiornamenti in ordine allo svolgimento del procedimento di autotutela, nonché, a conclusione dello stesso, l’invio di una memoria in merito alle circostanze fattuali e di diritto esposte dal ricorrente, corredate da ogni utile.
4.3. Con nota prot. n. 98220/2023 in data 22 maggio 2023, acquisita dal Ministero con prot. n. 82905 del 22 maggio 2023, la Provincia ha reso edotto il Ministero della mancata conclusione della procedura in ragione delle richieste integrazioni documentali e dell’accoglimento della richiesta di proroga, disposta per ulteriori 90 giorni.
4.4. La comunicazione al Ministero dell’avvenuta conclusione del procedimento di riesame in autotutela da parte della provincia di Brescia, che in esito a tale procedimento ha emesso il provvedimento n. 173402/2023 del 15 settembre 2023 con il quale sono stati confermati i contenuti del gravato provvedimento del 22 settembre 2022, ha costituito oggetto dalla nota prot. n. 190174 del 9 ottobre 2023.
4.5. Con nota prot. n. 0200444 in data 6 dicembre 2023 il Ministero ha chiesto alla provincia di Brescia sia di fornire elementi conoscitivi circa l’eventuale impugnazione da parte dell’odierno ricorrente del provvedimento n. 173402/2023 del 15 settembre 2023, ipotizzando, in caso negativo, una inammissibilità del presente gravame, sia di inviare “ una memoria in merito alle circostanze fattuali e di diritto esposte dal ricorrente, aggiornate alla conclusione della procedura di autotutela, col corredo di ogni utile documentazione al riguardo in funzione di una piena istruttoria ”.
4.6. In riscontro a tale ultima nota ministeriale, l’avvocatura provinciale di Brescia, con nota in data 14 dicembre 2023, da un lato, ha escluso la possibilità, allo stato, di prefigurare una inammissibilità del presente gravame non essendo ancora decorsi i termini di rito per una nuova impugnazione e, dall’altro, ha ritenuto “ di rinviare ulteriori osservazioni sulle circostanze fattuali e di diritto allo spirare del predetto termine nel gennaio del 2024 ”.
4.7. Con la nota prot. 0036625 del 26 febbraio 2024 la provincia di Brescia, facendo stato della mancata impugnazione nei termini di legge del richiamato provvedimento n. 173402/2023 del 15 settembre 2023 con il quale si è confermato il gravato provvedimento di archiviazione, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in esame per sopravvenuta carenza di interesse e comunque la sua infondatezza nel merito.
4.8. Di seguito a tale ultima comunicazione della provincia di Brescia, il Ministero, con nota prot. n. 0054899 del 21 marzo 2024, ha chiesto alla società ricorrente di comunicare la sussistenza dell’interesse alla coltivazione del gravame, facendo pervenire in caso affermativo, entro e non oltre 15 giorni, “ una dettagliata memoria informativa con riferimento a quanto esposto da ultimo dalla Provincia di Brescia ”.
4.9. Nella relazione istruttoria il Ministero, dopo avere precisato che l'autorizzazione n. 4430 del 27 novembre 2007 risultava scaduta in data 28 febbraio 2021 e che l'autorizzazione n. 522 del 20 febbraio 2019 non risultava efficace in quanto non erano state presentate in tempo utile le garanzie patrimoniali da costituirsi a favore del Comune di Serle e che la stessa era scaduta in data 31 dicembre 2020, aderendo alle osservazioni formulate dalla provincia di Brescia, ha concluso con la richiesta di “ dichiarare il rigetto del ricorso straordinario proposto, attesa la sua manifesta improcedibilità, ovvero inammissibilità ”.
5. Alla adunanza del 19 febbraio 2025 l’affare è stato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso è improcedibile.
7. La ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 173931 del 22 settembre 2022 con il quale la provincia di Brescia ha archiviato il procedimento di proroga dei termini di scadenza delle autorizzazioni rilasciate alla società ricorrente per l'esercizio dell'attività estrattiva.
7.1. Tuttavia va considerato che, da un lato, in data 9 febbraio 2023, la Provincia ha comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento di riesame in autotutela del provvedimento impugnato, rinnovando la richiesta di presentazione dei titoli attestanti la disponibilità delle aree e la convenzione con il comune di Serle, a cui era subordinato il permanere legittimo dell'esercizio dell'attività estrattiva e, dall’altro, che la stessa amministrazione in esito a tale procedimento ha emesso il provvedimento n. 173402/2023 del 15 settembre 2023 con il quale sono stati confermati i contenuti del gravato provvedimento del 22 settembre 2022.
Su tali basi, atteso che tale secondo provvedimento, che ha sostituito il primo gravato, non ha costituito oggetto di autonoma impugnazione, la Sezione deve quindi rilevare l’improcedibilità del ricorso.
8. A tanto consegue l’improcedibilità del ricorso.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sandro Menichelli | Roberto Garofoli |
IL SEGRETARIO
Elisabetta Argiolas