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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 19/05/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sez. II CIVILE
Il Collegio, riunito in camera di Consiglio e composto dai Sig.ri:
dr. Giuseppe Minutoli Presidente dr. Maria Luisa Tortorella Consigliere dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 209/2020 R.G., concernente l'impugnativa della sentenza n. 936/19 emessa in data 17.12.2019 dalla Corte d'Appello di IN Sez
I civile, avente ad oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c.;
promossa da
cod. fisc. nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
31.10.1952, e , cod. fisc. , nata ad [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
Terme il 26.02.1954, rappresentati e difesi, dagli avv. Domenico Arizzi e Gaetana Arizzi ed elettivamente domiciliati in IN via Giordano Bruno n. 137, per procura in atti
- attori appellanti -
contro
, nato a [...] in data [...], CP_1 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliato in IN via Maddalena is. 150 n. 128 presso lo studio dell'avv.
Francesco Restuccia , che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- convenuto appellato -
e nei confronti
, cod. fisc. , nata a [...] il 2.9. 1961, Controparte_2 C.F._4
residente in 9, Daniel Avenue, EA (GB) HI 10 8LL;
[...]
, cod. fisc. , nata a [...] il [...], Parte_3 CodiceFiscale_5
Codi residente in 9, Daniel Avenue, EA (GB) HI 10 ; Parte_4
cod. fisc. , nato a [...] l'[...], residente in 9, Daniel CodiceFiscale_7
Codi Avenue, EA (GB) HI 10 cod. fisc. Parte_5 [...]
, nato a [...] il [...], residente in 93a Leicester Road, C.F._8
Codi Hinckley (GB) CE E1 ;
- convenuti appellati contumaci -
Conclusioni delle parti rese all'udienza del 20.3.2025: “I procuratori delle parti precisano
le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa, con rigetto di ogni contraria eccezione,
deduzione difesa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 3.03.2020, i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
proponevano domanda di revocazione ordinaria, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., della sentenza n. 936/2019, del 4-17 dicembre 2019 emessa nel procedimento n. 64/2011 R.G.,
con cui la Corte di Appello di IN, nella Camera di Consiglio del 4.12.2019
«definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 2280/10 emessa dal Tribunale di IN in data Parte_2
6.12.10 e pubblicata in data 17.12.19 così decide: a) rigetta l'appello, b) conferma
l'impugnata sentenza;
c) condanna parte appellante al pagamento in favore del CP_1
delle spese processuali che si liquidano presente giudizio in complessive €. 13.560,00
[...]
di cui €. 4.180,00 per compensi fase studio, €. 2.430,00 per fase introduttiva ed euro 6.950,00 per fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa sui compensi. Nulla sulle
spese in merito agli altri appellati non costituiti».
Si costituiva ritualmente contestando la fondatezza dell'azione, chiedendone CP_1
il rigetto e la condanna dei sigg.ri e per lite temeraria. Parte_1 Pt_2
Con provvedimento del 20.10.2021 il Presidente della Corte dr. igettava l'istanza degli CP_3
attori volta ad ottenere la sospensione del giudizio di Cassazione fino alla comunicazione della sentenza che definisce la revocazione.
Con provvedimento del 17.06.2024 veniva dichiarata la contumacia dei convenuti
[...]
, , e , all'udienza del CP_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
20.3.2025 , precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
Motivi della decisione
Gli attori propongono domanda di revocazione ordinaria ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. della sentenza n. 936/2019 del 4-17 dicembre 2019 emessa dalla Corte d'Appello di IN,
confermativa della sentenza di primo grado, che ha disposto la revoca dell'atto di compravendita del 3.1.2004 con il quale i avevano trasferito ai coniugi Controparte_4
la proprietà di un immobile in IZ di SI . Controparte_5
I coniugi individuano quale “errore di fatto”, per quanto attiene la Controparte_5
sussistenza del consilium fraudis, l'ignoranza da parte della Corte d'Appello - che ebbe a rigettare il gravame dagli stessi proposto - della sussistenza del contratto preliminare dell'1.12.2003, autenticato nelle firme dal Notaio l'1.12.2003 (rep. n. Persona_1
5231), trascritto nei RR.II. della Conservatoria Immobiliare di IN il 5.12.2003, R.G. n.
37175, R.G. n. 29313 e altresì una svista materiale, non rilevando che la comunicazione
CP_ inviata dal debitore con del 24.12.2003 al notaio ai venditori e agli acquirenti - che la vendita del bene avrebbe sottratto le garanzie del credito - era già stata preceduta dalla sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita. Premessi tali errori di fatto e/o sviste materiali, gli attori sostengono che la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., valutato al momento della conclusione del contratto preliminare, depone per il rigetto dell'azione di revocazione ordinaria.
Il gravame è infondato
La Suprema Corte ha chiarito, con orientamento consolidato, che “L'istanza di revocazione di una pronuncia implica ai fini della sua ammissibilità, un errore di percezione, o una mera svista materiale obiettivamente ed immediatamente evincibile, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione” (cfr. Cass. n.
442/2018). E' esclusa dall'alveo della revocazione, infatti, la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. n. 14608/2007 e n. 20635/2017), e cioè la sindacabilità di asseriti errori formatisi sulla base di una pretesa inesatta valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali, che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico - giuridico, perché siffatto tipo di errore, pur se eventualmente fondato, costituisce un errore di giudizio e non un errore di fatto (Cass. n.
9673/2017). L'errore deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilita' sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessita' di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche.
(v. Cass. n. 14656 del 2017 ,Cassazione civile 10/01/2024, n.1030)
L'affermazione di parte attrice -appellante, secondo cui la Corte avrebbe ignorato l'esistenza del contratto preliminare, è smentita dalla lettura della sentenza di secondo grado. La Corte d'Appello, nel confermare in toto la sentenza di primo grado, ha espressamente fatto riferimento al contratto preliminare. A pag. 3 rigo 21 della sentenza impugnata si legge: “Con il terzo e il quarto motivo l'appellante censura la statuizione del
giudice nella parte in cui ritiene sussistente il consilium fraudis dell'acquirente poiché le
prove fornite in corso del giudizio escludono la esistenza della consapevolezza degli
acquirenti del pregiudizio ai danni dei creditori. Evidenzia che l'atto pubblico fu stipulato il
31.01.2004 (dopo l'autorizzazione del al cambio di destinazione dell'immobile) ma CP_7
in esecuzione di un contratto preliminare del 20.11.2003 (rectius 1.12.2003) e trascritto il
05.12.03”. Nel confermare la sentenza di primo grado, quindi, anche in riferimento alla doglianza relativa alla sussistenza del consilium fraudis, la Corte d'Appello ha preso in piena considerazione il contratto preliminare de quo.
La non condivisibilità dell'esito del giudizio o la doglianza relativa alla “laconicità” della motivazione, prospettata dagli appellati nei propri scritti difensivi, non costituiscono errore di fatto ex art. 395 c.p.c. n.
4. Nella sentenza impugnata la Corte, proprio in relazione al consilium fraudis, nel riassumere i motivi di appello terzo e quarto e subito dopo nel motivare il rigetto dei suddetti motivi a pag. 5 ultimo periodo, statuisce: “Quanto infine alla sussistenza
del consilium fraudis –di cui al terzo motivo presupposto necessario ai fini dell'accoglimento
dell'azione revocatoria promossa, è documentalmente provato dalla comunicazione inviata
dal debitore con a r il 24.12.2003 al notaio, ai venditori e agli acquirenti che la vendita del
bene avrebbe sottratto le garanzie al credito e pertanto si invitavano a desistere dalla stipula
del definitivo”. Nella sentenza vengono, quindi, riportate le date dei vari documenti e nello specifico, sia quella del contratto preliminare sia quella della comunicazione del 24.12.2003.
Alcun errore materiale vi è stato.
Gli attori, dolendosi del fatto che i giudici abbiano considerato prova del consilium fraudis la lettera raccomandata suddetta, che è di data posteriore alla stipula del preliminare, prospettano errore di valutazione, di giudizio, non invocabile ai sensi dell'art. 395 punto 4
c.p.c., in applicazione della giurisprudenza consolidata sopra richiamata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex D.M. 147/2022, come in dispositivo.
Non si rinvengono gli estremi soggettivi per la chiesta condanna alle spese per lite temeraria
.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
209/2020 R.G., concernente l'impugnativa della sentenza n. 936/19 emessa in data
17.12.2019 dalla Corte d'appello di IN Sez I civile , così provvede:
- dichiara la contumacia di , , ; Controparte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5
- rigetta la domanda di revocazione ordinaria proposta da Controparte_5
condanna in solido e , a corrispondere a Parte_1 Parte_2
le spese del presente grado di giudizio, liquidate nell'intero in euro CP_1
14.230,00, oltre rimborso forfettario spese 15%, CPA e IVA;
-. nulla per le spese nei confronti degli altri convenuti appellati, attesa la contumacia;
- ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo agli appellanti.
Così deciso in IN nella camera di consiglio del 6.5.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)