Sentenza 30 marzo 2023
Ordinanza cautelare 19 luglio 2023
Ordinanza cautelare 27 ottobre 2023
Rigetto
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/07/2025, n. 6723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6723 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06723/2025REG.PROV.COLL.
N. 07885/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7885 del 2023, proposto dalla società MA Energia e Sviluppo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Carbone, Vincenzo Cerulli Irelli, Carlo Mirabile, Silvia Felicetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
la Regione Puglia, la, Provincia di Foggia, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Bari, Barletta – Andria- Trani e Foggia, il Comune di Orta Nova, il Comune di Stornara, il Comune di Cerignola, non costituiti in giudizio;
nei confronti
della società LA Wind s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Comande', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della signora SA IN, del signor RA UL, della signora CO EM UL, rappresentati e difesi dall'avvocato Saverio Profeta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 1074 del 14 agosto 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura, della società LA Wind S.r.l. e della signora SA IN, del signor RA UL, della signora CO EM UL;
Vista la memoria della società MA del 14 aprile 2025;
Viste le memorie della società LA del 20 ottobre 2023, del 14 aprile 2025 e del 24 aprile 2025;
Vista la memoria dei signori SA IN, RA UL e CO EM UL del 23 ottobre 2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dalla società MA energia e sviluppo s.r.l. (per brevità, società MA) avverso la sentenza del T.a.r. per la Puglia n. 1074 del 14 agosto 2023, pronunciata in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., che ha respinto le domande di annullamento proposte dalla società in primo grado.
2. Il giudizio ha ad oggetto l’impugnazione della V.i.a. e dell’autorizzazione unica rilasciata alla ditta LA Wind s.r.l. (per brevità, LA) per la realizzazione e la gestione di un impianto di produzione di energia eolica collocato nel territorio dei Comuni di Orta Nova e Stornara.
3. Si riassumono i fatti rilevanti per la decisione.
3.1. In data 19 luglio 2019, la società LA ha presentato al Ministero della transizione ecologica l’istanza per l’avvio della procedura di V.i.a., in relazione ad un progetto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, di potenza nominale pari a 75,6 MW e costituito da 19 aerogeneratori con potenza uninominale pari a 4,2 MW, da realizzare nel territorio dei Comuni di Orta Nova e Stornara (FG), località LA, con occupazione delle aree di pertinenza delle pale eoliche di 1.500 mq per un totale di 28.500 mq.
3.2. In data 2 agosto 2019, la società LA ha presentato, inoltre, l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto, delle opere connesse e per le infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte eolica.
3.3. Parallelamente, con l’istanza in data 23 marzo 2022, la società MA ha presentato il progetto per realizzare un impianto per “ la produzione combinata agricola con la piantumazione e coltivazione di 10.704 piante di olivo tollerante a Xylella e di 35.129,56 MWh di energia prodotta ogni anno dall’impianto di produzione da fonte solare fotovoltaica, delle potenze nominali rispettivamente di 22,14 MWp e relative opere di connessione, fino alla SSE, nel Comune di Orta Nova in provincia di Foggia ”.
La società deduce di essere titolare, in forza di contratto sottoscritto in data 21 gennaio 2019 con i signori SA IN, RA e CO EM UL (rep. n. 144129 racc. n. 49855, successivamente rinnovato), del diritto di superficie delle seguenti aree site nel Comune di Orta Nova, individuate al foglio n. 2, mappali 63, 183, 184, 185, 290, 291, 292, e 355 e al foglio n. 3, mappali 21,23,61, 62,63, 64, 65, 66, 67, 78, 79, 80, 81, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 128,131,132,134,135,177,257,259, 297, 298 e 335, su cui l’impianto dovrebbe ubicarsi.
3.4. Nel corso del procedimento riguardante il progetto presentato dalla società LA, a causa di differenti valutazioni del Ministero della transizione ecologica e del Ministero della cultura, si è avuto il deferimento della questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 5, 2°co., lett. c-bis) l. n. 400/1988.
Con la deliberazione del 3 dicembre 2021, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di “fare propria” la posizione del Ministero della transizione ecologica “ in merito alla compatibilità ambientale del progetto di parco eolico ” proposto dalla società LA.
3.5. Conseguentemente, con il decreto prot. n. 59 del 24 gennaio 2022, è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni, per il progetto della società LA.
Con la determina del dirigente della Sezione transizione energetica della Regione Puglia n. 260 del 12 dicembre 2022, la società LA ha ottenuto il rilascio dell’autorizzazione unica.
4. Con l’atto notificato il 5 aprile 2023, la società MA ha proposto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso la determinazione n. 260/2022 e avverso il provvedimento di V.i.a. n. 59/2022.
4.1. In data 5 maggio 2023, la società LA ha proposto l’atto di opposizione al ricorso straordinario, chiedendone la trasposizione in sede giurisdizionale, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971.
4.2. Con l’atto di trasposizione depositato in data 22 maggio 2023, la Società MA ha adito il T.a.r. per la Puglia, riportando i contenuti del ricorso straordinario.
4.3. Si sono costituiti in giudizio la Regione Puglia e la società LA, domandando il rigetto del gravame in quanto improcedibile, inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto.
5. Con la sentenza in forma semplificata n. 1074/2023, il T.a.r. ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse (“ Da quanto sin qui esposto consegue, in sintesi, l’inammissibilità del gravame così come introdotto e trasposto per difetto di interesse ”) e ha compensato le spese del giudizio.
6. La società MA ha impugnato la sentenza di primo grado, formulando un unico motivo di appello e riproponendo i quattro motivi di impugnazione di primo grado.
6.1. Si sono costituite in giudizio:
a) la società LA, domandando la reiezione dell’appello;
b) i signori RA UL, CO EM UL, SA IN in proprio ed in qualità di titolare dell’omonima Azienda Agricola “IN SA”, domandando l’accoglimento dell’appello;
c) la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della transizione ecologica e il Ministero della cultura, senza articolare specifiche conclusioni in ordine all’appello.
6.2. Nel corso del giudizio sia l’appellante che la società controinteressata hanno depositato scritti difensivi.
7. All’udienza del 15 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Con un unico articolato motivo di appello, la società appellante MA impugna la sentenza di primo grado censurando la declaratoria di inammissibilità.
L’appellante deduce che, contrariamente a quanto statuito in tale pronuncia, la suddetta condizione dell’azione sussisterebbe, unitamente, altresì, alla legittimazione a ricorrere, perché la ditta appellante è titolare di un diritto di superficie su alcune delle aree (in particolare, quelle di cui al foglio n. n. 2 part. n. 183 e al foglio n. 3 part. n. 63) che sarebbero interessate dal progetto eolico della società LA e la realizzazione del progetto della controinteressata intralcerebbe la realizzazione dell’impianto agri-voltaico della società MA, così come economicamente più conveniente per quest’ultima.
Si deduce, a tal fine, che:
i. il progetto prescelto dalla MA non contemplerebbe la compresenza dei due impianti, così come affermato dal T.a.r., e l’alternativa localizzativa esposta nello studio di impatto ambientale presentato da MA, che contemplerebbe la realizzazione di ambedue gli impianti, cui il Giudice di primo grado fa riferimento, costituirebbe, in realtà, soltanto un’alternativa (quella localizzativa n. 4) presa in considerazione, ma non sviluppata come effettiva proposta progettuale;
ii. la circostanza di aver presentato posteriormente rispetto alla società LA la domanda per l’autorizzazione alla realizzazione del progetto non priverebbe l’odierna appellante della legittimazione e dell’interesse a ricorrere, in quanto la carenza delle suddette condizioni dell’azione si verificherebbe soltanto qualora la preesistenza si riferisse ad un progetto legittimo, mentre il progetto di LA difetterebbe di questa qualità.
La società ripropone, inoltre, ai sensi dell’art. 101 c.p.a. i motivi di ricorso non esaminati in primo grado.
8.1. Il motivo di appello è fondato.
8.2. Nella sentenza impugnata, il T.a.r. espone che: “ Dai documenti presentati dalla MA Energia e Sviluppo S.r.l. ai fini dell’ottenimento della V.I.A. emerge come sia stata la stessa ricorrente ad evidenziare la compatibilità tra il proprio progetto e quello della LA Wind S.r.l., il quale risultava già essere in fase autorizzatoria avanzata al momento della sua presentazione.
Ciò premesso, non emerge quale pregiudizio si potrebbe produrre in capo alla ricorrente in conseguenza del rilascio del provvedimento gravato, il quale autorizza la LA Wind S.r.l. alla realizzazione e messa in opera del proprio progetto, precedente e quindi evidentemente potiore rispetto a quello della MA Energia e Sviluppo S.r.l.
Da ciò si manifesta, in altri termini, la evidente carenza di interesse a ricorrere in capo alla società MA che, pur se comprensibilmente incisa nei suoi interessi di fatto, non vede lese sue legittime posizioni giuridico soggettive dalla iniziativa precedente ed autonoma posta in essere dalla società controinteressata ”.
8.3. Relativamente al punto della motivazione enucleato, oggetto di specifica censura da parte dell’appellante, occorre puntualizzare quanto segue.
La prima censura d’appello muove dal presupposto che la società MA non avrebbe dichiarato la compatibilità del suo progetto con quello della società LA e che, dunque, la sentenza del T.a.r. sarebbe errata in fatto, avendo dichiarato, oltre a quanto sopra riportato, che “ Il progetto della MA Energia e Sviluppo S.r.l. veniva presentato in data posteriore rispetto a quello della LA Wind S.r.l.; tale circostanza aveva condotto la stessa ricorrente a tener conto dello stesso già in sede progettuale (...e) ad evidenziare la compatibilità tra il proprio progetto e quello della LA Wind S.r.l., il quale risultava già essere in fase autorizzatoria avanzata al momento della sua presentazione .”.
8.4. Tuttavia, a dispetto di quanto argomenta l’appellante, dalla lettura dello studio di impatto ambientale (in particolare, pagine 112, 113 e 114), emerge che la società MA ha sempre dedotto la “ compatibilità tra il proprio progetto e quello della LA Wind S.r.l. ”.
Segnatamente, nel predetto studio, l’odierna appellante afferma che:
i. “ Al fine di promuovere una efficiente integrazione tra i due progetti e considerati anche i pareri al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”36, è stata valutata, tra le alternative, quella che comporta una convivenza dei due impianti FER, di cui si riportano a seguire gli esiti sintetici ” (pag. 112);
ii. “ L’ipotesi di rivedere il layout di progetto, collocando i tracker a ridosso delle aree occupate dagli aerogeneratori, ha richiesto uno specifico studio sull’ombreggiamento al variare del percorso solare, in particolare nell’area impianto a ridosso dell’aerogeneratore n.17, nella quale tratti di alcuni tracker, quelli posti a nord dell’aerogeneratore, saranno oggetto di ombra portata dai pali eolici ” (pag. 113);
iii. “ Si è quindi ritenuta come maggiormente favorevole ed è stata scelta l’Alternativa 1, sufficientemente grande per garantire la sostenibilità del progetto agrivoltaico e libera per quasi il 50%, da condizionamenti e vincoli escludenti. Su tali aree non soggette a vincoli e/o condizionamenti è quindi stato sviluppato il progetto, descritto nei capitoli a seguire ” (pag. 114).
8.5. L’“ oggettiva incompatibilità ” che viene affermata nel motivo di appello in esame non traspare affatto dalle informazioni fornite, non senza una certa dose di “ambiguità”, da parte della MA, in sede procedimentale. Ne consegue, dunque, che il punto della motivazione in esame, su cui si focalizzano le doglianze dell’appellante, non risulta errato nel senso presupposto dall’appellante.
Senonché, a ben vedere, pur essendo infondata la circostanza dedotta dall’appellante MA secondo cui sarebbe stata dedotta un’oggettiva incompatibilità progettuale in sede di procedimento amministrativo, non è neppure vero quanto statuito dal T.a.r. quanto alla circostanza che la MA avrebbe evidenziato la compatibilità tra il proprio progetto e quello della LA, avendo la prima indicato come prescelta un’alternativa progettuale (l’alternativa n. 1) che non contemplava la compresenza dei due impianti, sicché tale aspetto, in disparte ogni esame in diritto, non può comunque costituire, in punto di fatto, la circostanza per escludere la sussistenza delle condizioni dell’azione.
8.6. Sul punto dunque la duplice statuizione di inammissibilità va dunque riformata.
9. Come riportato in precedenza, tuttavia, il T.a.r. ha affermato la carenza d’interesse e di legittimazione a ricorrere, valorizzando anche una circostanza differente rispetto alla compatibilità fra i progetti, ossia che la MA aveva presentato il proprio progetto in data posteriore rispetto alla società LA, per cui era già in corso l’istruttoria procedimentale.
9.1. Quanto al criterio cronologico di presentazione delle istanze, ritenuto dal T.a.r. criterio idoneo a dirimere il conflitto fra interessi legittimi pretensivi tra loro (parzialmente) incompatibili, il Collegio rileva che nel conflitto potenziale fra due interessi legittimi pretensivi, ambedue al vaglio procedimentale dell’amministrazione, il criterio cronologico di presentazione dell’istanza, salvo differente indicazione legislativa e salvo diversa determinazione dell’amministrazione qualora tale discrezionalità sia conforme al dato normativo, non costituisce, di per sé, la regola di risoluzione del potenziale conflitto che si ingenera fra di essi, non essendo la regola prior in tempore, potior in iure corrispondente ad alcun principio o norma che regola l’attività amministrativa.
Mentre il codice civile disciplina il conflitto tra diritti soggettivi in più loci , specialmente in materia di obbligazioni e contratti (artt. 1265, 1380, 2644 c.c.), in caso di concorrenza fra interessi legittimi pretensivi, che può originarsi quando tali interessi legittimi sono potenzialmente in grado di “apprendere” o “trovare soddisfazione” sul medesimo bene, la regola desumibile dal sistema risulta essere quella che individua nel coordinamento nell’ambito del medesimo procedimento (come avviene, ad es., nell’ambito dei procedimenti di selezione o nell’evidenza pubblica) o fra i due procedimenti “paralleli” la sede dove l’amministrazione deciderà a quale delle “pretese” collegate all’interesse legittimo sia opportuno dare soddisfazione nella prospettiva del perseguimento dell’interesse da essa tutelato.
Conseguentemente, la statuizione che fa discendere la mancanza delle condizioni dell’azione (e degrada l’interesse legittimo della MA a interesse di mero fatto) dalla presentazione in data posteriore del progetto della MA rispetto a quello della LA non risulta corretta e va riformata.
10. Il Collegio ritiene che vada invece affermata la sussistenza di ambedue le condizioni dell’azione ritenute mancanti.
10.1. La legittimazione a ricorrere della MA discende, infatti, dalla circostanza che il progetto della LA andrà in parte realizzato su di una porzione di un fondo di cui la MA è titolare di un diritto di superficie che verrà, conseguentemente, “compresso” dalla realizzazione dell’impianto eolico dell’impresa controinteressata.
10.2. L’interesse a ricorrere, invece, discende dal pregiudizio diretto, concreto ed attuale che subirà l’impianto agri-voltaico che l’appellante MA intende realizzare sul fondo predetto, perché due delle pale eoliche del progetto LA, per come realizzate, proiettano un cono d’ombra sul fondo dove sono collocati i moduli agri-voltaici della MA, diminuendone la resa energetica e dunque la reddittività economica.
11. In conseguenza di quanto sin qui affermato, il motivo di appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della declaratoria di inammissibilità della sentenza di primo grado vanno esaminati i motivi di ricorso ritualmente riproposti dalla MA, non rientrandosi in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 105 c.p.a..
12. Prima di procedere all’articolazione dei motivi di ricorso, la società appellante compie, nell’ambito di un paragrafo intitolato “premessa” (e designato come “I”), la ricognizione di quello che ritiene essere il quadro normativo e regolatorio dell’odierna vicenda.
12.1. Con il primo motivo di ricorso (designato come “II”), la società MA articola plurime censure relative al difetto di istruttoria che, a vario titolo, inficerebbe i provvedimenti impugnati.
12.1.1. Con la prima censura (da pag. 20 a 21 dell’appello), si prospetta l’illegittimità dei provvedimenti rilasciati “ in considerazione dell’assenza di una qualsiasi valutazione circa le produzioni agricole di pregio “biologiche” esistenti sui terreni in cui ricadrebbero gli aereogeneratori nn. 15 e 17 ”
Viene evidenziato che la “Ditta IN” risulta essere iscritta nell’elenco degli operatori biologici italiani e le aree interessate dall’impianto eolico della LA (aereogeneratori n. 15 e n. 17), di cui la società MA ha acquisito il diritto di superficie, sono coltivate con il metodo biologico sin dal 1994, per la produzione di mandorle, orzo, grano e fave e favette.
Si stigmatizza, inoltre, che la società LA non abbia rappresentato tale circostanza.
12.1.2. Con la seconda censura (da pag. 21 a 25 dell’appello), la società appellante torna a dedurre la mancata dichiarazione, nell’ambito delle varie relazioni predisposte dalla società LA, della presenza di colture di pregio nelle aree interessate dalla realizzazione degli aerogeneratori nn. 15 e 17 (i quali insistono sulle aree di cui al foglio n. n. 2 part. n. 183 e al foglio n. 3 part. n. 63).
Si evidenzia che l’istanza di autorizzazione unica della LA non sarebbe assentibile da parte dell’Amministrazione anche a causa della mancata allegazione della dichiarazione del conduttore dei terreni agricoli ricadenti sull’area interessata dall’impianto, ai sensi della delibera di giunta regionale n. 3029/2010 e della Determina n. 1/2011. L’omissione di tale dichiarazione rivestirebbe “ grande importanza poiché, qualora un impianto eolico venga realizzato su aree agricole è richiesto che la società proponente alleghi anche la dichiarazione del conduttore dei terreni agrari, con la quale si attesti che la realizzazione dell’impianto non comporta l’espianto delle piante oggetto della produzioni agricole di qualità ”.
Il progetto della LA risulterebbe poi viziato perché sarebbe assente nella documentazione la valutazione, nella localizzazione degli aereogeneratori n. 15 e n. 17, delle colture presenti nei 500 metri dalla zona individuata per l’installazione delle pale. Con la conseguenza che la società non rappresenterebbe, in alcun modo, come l’installazione degli aereogeneratori n. 15 e n. 17 inciderà anche su aree caratterizzare da produzioni di vini ed olivi, con palese violazione delle linee guida nazionali e della relativa disciplina regionale.
Infine, viene censurato che il “ tecnico della società ha reso l’asseverazione, ai sensi del d.P.R. n. 380/2001, attestando: “la non ricadenza dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agro alimentari di qualità che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP ”, in maniera ritenuta non veritiera.
12.1.3. Con la terza censura (da pag. 25 a 27 dell’appello), la società MA deduce che, a prescindere dalle mancanze stigmatizzate in precedenza, il procedimento di autorizzazione unica sarebbe caratterizzato da evidenti carenze istruttorie da parte delle amministrazioni coinvolte. Quest’ultime avrebbero omesso di valutare la corretta e idonea localizzazione dell’impianto nell’ambito della zona agricola prescelta dalla proponente e avrebbero basato l’istruttoria, unicamente, sulle relazioni predisposte dalla società e senza verificarne la veridicità.
Si censurano inoltre il parere della Provincia di Foggia, che non avrebbe “ minimamente valutato ” che nell’area di progetto sussistono “ colture di pregio che soffrirebbero dalla realizzazione dello stesso impianto ”, e l’apporto del Comune di Orta Nova, che avrebbe espresso un parere favorevole, ma senza verificare la corretta localizzazione delle pale eoliche nn. 15 e 17, perché non si sarebbe avveduto che “ erano presenti colture biologiche meritevoli di tutela ”.
12.1.4. Con la quarta censura (a pag. 27 dell’appello), l’appellante deduce che le medesime carenze istruttorie stigmatizzate nella terza censura rispetto all’autorizzazione unica affliggerebbero, altresì, il procedimento di valutazione d’impatto ambientale.
12.2. I motivi di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente per connessione e stretta interdipendenza delle questioni sollevate, sono infondati per le ragioni che seguono.
12.3. Dall’insieme di norme richiamate in “premessa” dall’appellante emergono alcune indicazioni che fungono da autovincolo per l’esercizio della discrezionalità dell’amministrazione nell’ambito dei procedimenti preordinati all’autorizzazione all’installazione degli impianti FER in aree agricole.
Nell’ambito delle molteplici statuizioni regolatorie di diversa natura (normativa o amministrativa) richiamata dall’appellante, in base alle concrete allegazioni di parte da questa articolate, quella che risulta essere effettivamente dirimente per decidere l’odierna controversia è contenuta nell’ambito dell’Allegato 3 al regolamento regionale (Regolamento Regione Puglia 31 dicembre 2010 n. 24).
In particolare a pag. 111, l’Allegato individua le “ Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità presenti in Puglia e individuazione delle tipologie inidonee di impianti ”, riconnettendo a tale situazione che: “La realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree effettivamente occupate da tali colture comporterebbe l’espianto delle stesse, pertanto non è compatibile con gli obiettivi di conservazione e valorizzazione dei prodotti tipici di qualità ” e concludendo che “ Per questa tipologia di area non idonea, gli impianti definiti non idonei sono tutti quelli che producono in fase di realizzazione espianto di piante della specie sottoposta al riconoscimento di denominazione ”.
Senonché, la scheda dell’Allegato 3 individua in modo puntuale quelle che sono le “ produzioni agro-alimentari di qualità ” e tra di loro non vi sono quelle indicate con le censure di appello dall’appellante, ossia “fave”, “favette” e “orzo” (cfr. pag. 21 appello).
Dunque, viene a cadere l’impianto argomentativo dell’appellante, basato sulla mancata valutazione da parte delle amministrazioni e sulla mancata dichiarazione da parte della proponente (e del suo tecnico), nell’ambito delle relazioni presentate, della presenza di queste colture o di quelle che vengono indicate genericamente come “colture di pregio”.
12.4. Analogamente, il Collegio rileva l’inammissibilità della censura relativa alla mancata valutazione “ delle colture [scilicet, “vini e olivi”] presenti nei 500 m dalla zona individuata per l’installazione delle pale ”.
Tale doglianza risulta generica “in diritto”, in quanto non viene neppure indicata quale norma imporrebbe tale verifica istruttoria da parte dell’amministrazione; parimenti, essa risulta generica “in fatto”, in quanto non viene puntualmente allegato e provato in quale zona sarebbero presenti tali colture rispetto alla zona prescelta per la localizzazione dell’impianto: si tratta dunque di una censura prettamente esplorativa.
12.5. Parimenti, va dichiarata infondata anche la censura relativa alla violazione della delibera di giunta regionale n. 3029/2010 e della Determina n. 1/2011, in quanto finalizzata a stigmatizzare una mancanza meramente formale del procedimento.
In proposito, va evidenziato che la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2010 n. 3029 dispone che nel caso di “ istanze relative ad impianti da insediarsi in zone agricole ”, la domanda di rilascio dell’autorizzazione unica debba essere corredata dalla “ dichiarazione del conduttore dei terreni agrari ricadenti sull’area interessata dall’impianto che:
- la realizzazione dell’impianto non comporta l’espianto di impianti arborei oggetto di produzioni agricole di qualità;
- sulle aree interessate dal progetto non gravano impegni derivanti dal loro inserimento in piani di sviluppo agricolo aziendale finanziate nell’ambito di Piani e Programmi di sviluppo agricolo e rurale cofinanziati con fondi europei (FEOGA, FEASR), non coerenti con la realizzazione dell’impianto ;”.
Come rilevato dalla LA, in base alla disciplina di riferimento, cui si è fatto innanzi cenno, “ ciò che avrebbe potuto ostare alla realizzazione degli impianti eolici sarebbe stata esclusivamente la presenza di olivi monumentali ai sensi della L.R. 14/2007 e ciò che si sarebbe dovuto valutare in fase autorizzativa fosse unicamente la presenza di colture agricole che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.;D.O.C. e D.O.P ”.
In relazione al progetto assentito, né l’appellante MA né i proprietari dei fondi interessati dal progetto, parti del presente giudizio, hanno rappresentato e provato che questa evenienza si verifichi concretamente, facendo valere, dunque, quella che a ben vedere si configura come una mancanza soltanto formale inidonea ad incidere sul contenuto dispositivo del provvedimento, in caso di rinnovazione del procedimento autorizzatorio.
12.6. Infine, per le motivazioni che precedono va dichiarata infondata la censura relativa all’illegittimità dei pareri della Provincia di Foggia e del Comune di Orta Nova, essendo stato accertato come infondato il presupposto secondo cui nell’area di realizzazione dell’impianto insisterebbero “colture di pregio” nell’accezione accolta dalla disciplina di riferimento.
12.7. La reiezione delle censure esaminate comporta la declaratoria di infondatezza della doglianza finalizzata a stigmatizzare i medesimi vizi con riferimento al provvedimento di valutazione d’impatto ambientale.
13. Con il secondo motivo di ricorso (designato come “III”), la società MA deduce che l’autorizzazione unica rilasciata alla società LA sarebbe illegittima, perché non sarebbe stato valutato che: “ la presentazione da parte della MA di un progetto di agrivoltaico che per sua natura ibrida (energia elettrica e produzione agricola) consente la produzione di energia da FER senza cagionare danni alle produzioni agroalimentari di qualità ”.
Secondo l’appellante, “ la realizzazione di tale impianto eolico comporta la trasformazione irreversibile dei terreni coltivati e l’impossibilità di utilizzarli per la coltivazione di prodotti agricoli-alimentari di qualità biologica sia per quanto riguarda le aree interessate dall'installazione degli aereogeneratori n. 15 e n. 17 che per le aree limitrofe (ovvero nei 500 mt. di distanza).
La realizzazione di un tale impianto e le conseguenze che esso comporta in termini di impatto ambientale dovevano essere oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione, la quale tuttavia, non vi ha provveduto ”.
L’appellante lamenta che “ a fronte di un progetto come quello della LA, che comporta l’impossibilità di utilizzare i terreni per la coltura biologica, era stato presentato anche un altro progetto che avrebbe garantito sempre la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ma senza cagionare alcun danno alle produzioni biologiche ” e che “ l’Amministrazione ha ritenuto di autorizzare un progetto (illegittimo) che comporta un danno irreversibile per le aree agricole caratterizzate da colture di pregio ”.
13.1. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
13.2. La censura articolata nel presente motivo di ricorso dalla società MA muove da un presupposto infondato, ossia che l’amministrazione, per propria negligenza o mancanza sia incorsa nell’asserito vizio d’istruttoria e cioè non avrebbe valutato quale tra i due progetti, tra loro interferenti, fosse più opportuno realizzare.
Tuttavia, tale eventuale mancanza, anche a volerla in tesi ritenerla sussistente, è in realtà dipesa dalla condotta ambigua della MA che non ha claris verbis escluso la contestuale realizzabilità dei due progetti, così inducendo l’amministrazione ad optare per quella soluzione che, potenzialmente, li contemplasse entrambi, sia pure con un parziale sacrificio dell’interesse legittimo della MA a realizzare l’alternativa progettuale n. 1, più redditizia, in luogo di un’alternativa progettuale differente e meno redditizia descritta nello studio di impatto ambientale come alternativa progettuale “percorribile” e realizzabile.
Di conseguenza, la MA non ha titolo a dolersi dell’ambiguità della propria condotta procedimentale, considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 2 bis, i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi di collaborazione e di buona fede.
14. Con il terzo motivo di ricorso (designato come “IV”), la società MA deduce che l’autorizzazione unica sarebbe illegittima in quanto non sarebbe stato acquisito il parere del Comune di Cerignola, “ interessato dalla realizzazione del progetto dell’impianto eolico della LA. ” e, in particolare, dalle “ opere di connessione ”.
14.1. Il motivo di ricorso è infondato.
14.2. Il Collegio rileva che, contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, il Comune di Cerignola ha partecipato all’ iter autorizzatorio del progetto della società controinteressata.
Dalle premesse del provvedimento di autorizzazione unica emerge infatti che la comunicazione di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione è stata portata a conoscenza anche del Comune di Cerignola, a cui è stato domandato di compiere taluni atti di sua competenza (segnatamente, la pubblicazione nel suo albo pretorio dell’avviso relativo all’imposizione del vincolo, comprensivo degli elaborati progettuali allegati per la durata prevista dal D.P.R. n. 327/2001).
Inoltre, sempre il medesimo provvedimento dà conto, a pag. 15, della trasmissione dell’autorizzazione unica anche al suddetto Comune.
15. In conclusione, dunque, per le motivazioni sin qui esposte, va accolto l’appello nella parte in cui ha censurato la dichiarazione di inammissibilità e, esaminati i motivi di ricorso riproposti nel presente grado del giudizio, va respinto nel merito il ricorso avanzato in primo grado.
16. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza nei confronti della società LA sono liquidate in dispositivo, dovendosi tenere conto per la loro quantificazione anche dell’ambiguità della condotta procedimentale tenuta dalla società MA, precedentemente descritta, da cui è scaturito il presente processo, mentre si compensano nei confronti delle altre parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 7885/2023, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso introduttivo del giudizio.
Condanna la società MA energia e sviluppo s.r.l. alla rifusione, in favore della società LA Wind s.r.l., delle spese del doppio grado del giudizio che liquida in euro 8.000,00 (ottomila/00), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).
Compensa le spese dei due gradi del giudizio tra le rimanenti parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Michele Conforti, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Conforti | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO