TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/04/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 354 /2025 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c. (rito
Cartabia) all'udienza del 25.03.2025 e vertente
TRA
), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
BARBIERI MICAELA, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Bologna, Via Andrea Costa n. 114
(cfr. indirizzo pec);
ATTORE-OPPONENTE
E
(C.F. e P. I.V.A. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ANTONELLA
PAGNOTTELLA, con domicilio eletto in VIA ALBERTO PEPE 16 TERAMO, giusta procura in atti;
CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento ex art. 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI: “Parte opponente alla luce del tenore del provvedimento del GI di fissazione dell'udienza odierna non insiste nella istanza preliminare di sospensione ex art. 615 co. 1 c.p.c. e in adesione ai rilievi d'ufficio del GI chiede rimettersi gli atti per la prosecuzione ai giudici competenti;
parte opposta si riporta alla comparsa costitutiva , aderendo ai rilievi del GI in punto di difetto di giurisdizione in parte e difetto di competenza per altra parte e chiede, quindi, che la causa sia trattenuta in decisione per i provvedimenti conseguenziali con vittoria di spese di lite;
parte opponente, atteso il rilievo d'ufficio del GI prima della costituzione di controparte cui ha
1 prestato adesione, chiede compensarsi le spese di lite sul punto, ribadendo l'illegittima duplicazione delle intimazioni di pagamento” (cfr. verbale d'udienza del 25.03.2025).
FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 13.01.2025, il Sig. ha Parte_1
proposto opposizione avverso quattro intimazioni di pagamento, asseritamente tutte notificategli in data 13.12.2024, chiedendo, previa “sospensione della provvisoria efficacia esecutiva dei titoli”, accertarsi “l'illegittimità ed inefficacia delle intimazioni di pagamento n. 020202490021876 04/000 per l'importo di € 329,72, n. 020 2024 90082608 07/000 per l'importo di € 76.035,68, n. 020 2024
90051258 91/000 per l'importo di € 26.519,61 e n. 020 2024 90125038 29/000 per l'importo di €
27.055,09” nonché “accertare e dichiarare la mala fede e/o colpa grave dell' Controparte_2
di Bologna e, per l'effetto dichiarare inammissibile l'azione esecutiva da questi
[...]
intrapresa, per tutte le motivazioni sopra esposte, in principalità per la notifica di un atto di intimazione duplicato, e, per l'effetto condannarla al pagamento a favore del signor Parte_1 di una somma a titolo di risarcimento danni pari ad € 30.000,00 o di quella diversa
[...] minore o maggiore somma che risulterà di giustizia, ai sensi dell'art. 96 comma 1, 2 e 3 c.p.c” con vittoria di spese.
Con decreto di fissazione dell'udienza ex art. 281 duodecies c.p.c. reso in data 31.01.2025 questo
GI ha rilevato pregiudizialmente e sottoposto al contraddittorio delle parti:
- il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale in favore della competente Corte di Giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente, in relazione ai motivi di opposizione pre-esecutiva aventi ad oggetto crediti di natura tributaria;
- ed il difetto di competenza per materia in favore del Giudice di pace per i residui crediti contestati relativi a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada (cfr. ex multis per una ricognizione generale del riparto di giurisdizione e materia nel caso di opposizione c.p.c. pre- esecutiva ex art. 615 comma 1 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento, Cass. n. 3283/2015 ricognitiva delle S.U. sul punto;
cfr. altresì da ultimo, Cass. Ordinanza n. 14328 del 24/05/2023 a mente della quale “spetta al giudice di pace del luogo di accertamento delle infrazioni la competenza - per materia e per territorio - in ordine alle controversie riguardanti le contestazioni di pretese avanzate a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, sia se formulate ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia se volte a contrastare, con azione di accertamento negativo, l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.p.r. n. 602 del 1973).
Si è costituita in giudizio l' , aderendo ai rilievi Controparte_3
pregiudiziali in rito di cui sopra e contestando anche nel merito l'avversa opposizione, concludendo nei seguenti termini: “1) In via preliminare e in rito: - rigettare la richiesta di sospensione
2 dell'efficacia esecutiva delle intimazioni di pagamento opposte stante la insussistenza dei requisiti di legge;
accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di Bologna per tutte le cartelle sottese alle intimazioni opposte aventi ad oggetto tributi, con ogni conseguente provvedimento;
accertare e dichiarare la carenza di competenza per materia e per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Bologna per tutte le cartelle aventi ad oggetto sanzioni amministrative al C.d.S. e L. n. 689/81 con ogni conseguente provvedimento;
accertare e dichiarare la tardività dell'impugnazione ai sensi dell'art.
617 c.p.c.; 2) Nel merito: - rigettare il ricorso avversario, ivi compresa la richiesta risarcitoria ex art. 96 c.p.c., perché infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nel presente atto con vittoria delle spese di lite”.
Indi, all'udienza di prima comparizione (rito semplificato) del 25.03.2025, sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con deposito della sentenza entro i successivi 30 giorni.
DIRITTO
1- In limine sui motivi di opposizione.
Con l'opposizione pre-esecutiva in esame, introdotta con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 13.01.2025 avverso le 4 intimazioni di pagamento nn. 020 2024 90021876 04/000, 020
2024 90082608 07/000, 020 2024 90051258 91/000 e 020 2024 90125038 29/000, tutte asseritamente notificategli in data 13 dicembre 2024, l'attore in epigrafe ha contestato:
1) la nullità della notifica delle suddette intimazioni siccome indirizzate al nominativo
[...]
anziché come correttamente identificato a seguito dell'acquisto Parte_2 Parte_1
della cittadinanza italiana nel 2009 (doc. 2); nel merito,
2) l'illegittimità dell'intimazione n. 020 2024 90125038 29/000 in quanto mera duplicazione di quella n. 020 2024 90051258 91/000 (medesimi crediti), dunque da annullarsi/revocarsi;
3) quanto alla intimazione n. 020 2024 90051258 91/000 “relativa a contravvenzioni al codice della strada e bollo auto tutte riferitesi agli anni dal 2010 al 2018”, l'intervenuta prescrizione delle suddette pretese;
4) quanto alle “somme in base a n. 2 accertamenti il n. THBO1DA01131/2016 e
THBO1DA0016/2017” l'illegittimità della pretesa in base alle contestazioni già sollevate con ricorso in autotutela all'agente di riscossione, rimasto senza riscontro e reiterate nella presente sede
(pag. 3 e 4 del ricorso) e “per quanto riguarda l'avviso di accertamento n. THB02DA0199/2016 ove vengono richiesti € 29.564,08 già oggetto di ricorso depositato presso l'Agenzia delle Entrate di Bologna, Via Marco Polo n. 60 di cui fin da ora di chiede l'annullamento o revoca”;
3 5) quanto alla intimazione n. 020 2024 90082608 07/000 per l'importo di € 76.035,68,
l'illegittimità nel merito “nella parte in cui richiede al signor la somma di € 46.471,60 per Pt_1
una inesistente imposta regionale sulle attività produttive ed imposta sul valore aggiunto e modello
770 relative al Circolo Passaparola in quanto lo stesso era dipendente del medesimo Circolo come si evince dalla documentazione ivi prodotta. Stesso discorso vale per l'avviso di accertamento n.
THB01DA000016/2017 contenuto nelle intimazioni di pagamento duplicate n. 020 2024 90125038
29/000 e n. 020 2024 90051258 91/000” di cui sopra.
Sulla base di tali premesse, l'opponente ha chiesto altresì “accertare la mala fede e/o colpa grave dell' e, per l'effetto dichiarare inammissibile l'azione esecutiva da Controparte_2
questi intrapresa sulla base di intimazioni di pagamento duplicate, sulla base di cartelle i cui crediti ad oggi sono prescritti, nonché eseguita nonostante la proposizione di n. 2 riscorsi di cui ad oggi non si conoscono gli esiti, per tutte le motivazioni sopra esposte e, per l'effetto condannarla al pagamento a favore del signor di una somma a titolo di risarcimento dei danni Parte_1 pari ad € 30.000,00, o di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 comma 1,2 e 3 c.p.c.”.
Nessuna contestazione risulta sollevata nel merito delle ulteriori cartelle di pagamento richiamate nelle intimazioni di pagamento 020 2024 90125038 29/000 con importo calcolato all'8.11.2024 e precedente intimazione n. 020 2024 90051258 91/000 con importo calcolato al 13.05.2024, in particolare, per sanzioni , omesso pagamento ticket art. 2 dlgs 124/1998, sanzioni per CP_4
emissione assegni senza provvista o autorizzazione, canone radioaudizioni, come tali esulanti dall'oggetto del contendere nel merito.
Ciò posto, nei limiti dei crediti intimati non contestati anche nel merito ex art. 615 c.p.c., si rileva la tardività e dunque la inammissibilità del motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c. sub 1), che fa leva sulla asserita nullità della notifica di tutte le intimazioni di pagamento opposte (da qualificarsi quali meri solleciti di pagamento sulla base dei titoli presupposti ivi richiamati, prodromici all'esecuzione esattoriale), in quanto tardivamente sollevato oltre 20 giorni (con ricorso depositato il 13.01.2025) dalla 'asserita' conoscenza delle stesse (che la parte assume essere avvenuta 'in data 13 dicembre
2024', cfr. pag. 1 del ricorso).
Peraltro, incidenter tantum, non appare seriamente dubitabile che – esclusa ogni incertezza sul destinatario - la notifica delle suddette intimazioni indirizzata al sig. Parte_2
anzichè solo abbia raggiunto il suo scopo (come reso evidente dall'odierna Parte_1
opposizione) con conseguente sanatoria ex art. 156 co. 3 c.p.c. di qualsivoglia irregolarità sul punto.
4 Ciò premesso, nel merito dei motivi di opposizione ex art. 615 co.1 c.p.c. inerenti l'insussistenza, per prescrizione o non debenza ab origine dei crediti sopra indicati ai punti da 2 a 5 deve dichiararsi:
1) da un lato, quanto ai crediti di natura tributaria, il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado;
2) dall'altro lato, quanto ai crediti per sanzioni del codice delle strada, di cui si assume (pur genericamente) l'avvenuta prescrizione, la competenza per materia del Giudice di pace.
Sul punto non è sorta contestazione, avendo le parti aderito al rilievo d'ufficio di questo GI (cfr. verbale dell'udienza del 25.03.2025).
2- Sul difetto di giurisdizione per i crediti di natura tributaria
Ed infatti, come ormai definitivamente chiarito dalla Suprema Corte, in forza del combinato disposto degli artt. 19 e 57 D.Lgs. n. 546 del 1992 (come emendato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 114/2018) e dell'art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, il discriminen tra la giurisdizione tributaria e la giurisdizione ordinaria è da ricercarsi nella natura del credito oggetto della richiesta pagamento e va così individuato: “alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo (id est pignoramento), in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
-alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (cfr. Corte a Sez. U. n.
7822 del 2020 e ribadito da Cass. Sez. U, Ordinanza n. 20693 del 20/07/2021 e n. 1394 del
18.01.2022).
Più di recente, le Sezioni Unite, con ordinanza n. 22754 depositata il 13 agosto 2024, hanno ribadito
(sostanzialmente nello stesso senso, ex plurimis, n. 18505 del 2013), che:
1) le cause concernenti il titolo esecutivo, in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, si propongono davanti al giudice tributario (art. 2, secondo periodo del comma 1 del d.lgs. n. 546 del 1992; art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.);
5 2) le opposizioni all'esecuzione di cui all'art. 615 co. 2 cod. proc. civ. concernenti la pignorabilità dei beni, una volta iniziata l'esecuzione, si propongono davanti al giudice ordinario (art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.);
3) le opposizioni agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (id est avverso l'atto di pignoramento e atti esecutivi successivi), ove siano diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo (fatte valere con opposizione preventiva alla cartella di pagamento, avviso di mora o intimazione di pagamento o con opposizione all'atto di pignoramento per nullità derivata dall'omessa/irregolare notifica del titolo/cartella di pagamento), si propongono al giudice ordinario (art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.);
4) le opposizioni di terzo all'esecuzione di cui all'art. 619 cod. proc. civ. si propongono al giudice ordinario (art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992; art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.).
Con la precisazione che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria (id est, dal pignoramento) successivi alla sua notificazione” (Cass. ord. n. 32539 del 14/12/2024), tra i quali non rientra l'intimazione di pagamento (mero atto prodromico all'esecuzione).
Con l'ulteriore precisazione che l''avviso di intimazione o intimazione di pagamento', in quanto mero sollecito di pagamento (al più equiparabile al precetto), ancorchè prodromico all'esecuzione esattoriale, non è 'duplicazione del titolo esecutivo', necessariamente sotteso ed ivi richiamato
(nella specie, l'intimazione di pagamento n. 29/000, prima facie emessa in data 04.10.2024 si limita solo ad aggiornare, a distanza di sei mesi dalla precedente intimazione n. 91/000 del 5.04.2024, da intendersi assorbita e dunque superata sul punto, gli importi dovuti per accessori).
Ciò precisato, la giurisdizione sull'opposizione preventiva in esame ex art. 615 co. 1 c.p.c. in esame nella parte in cui ha ad oggetto crediti di natura tributaria appartiene al giudice tributario.
Segnatamente, avuto riguardo alle contestazioni dell'opponente sul punto, sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario:
A) quanto all'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 020 2024 90125038 29/000 con importo calcolato all'8.11.2024 (assorbita/superata la precedente intimazione n. 020 2024 90051258 91/000 con importo calcolato al 13.05.2024), le contestazioni inerenti le cartelle esattoriali sotto indicate: n. 02020120025467649000, notificata in data 26.10.2012 (tassa automobilistica)
n. 02020130015577482000, notificata in data 06.11.2013 (tassa automobilistica)
n. 02020150018947785000, notificata in data 11.11.2015 (limitatamente a tassa automobilistica per
€ 640,84);
n. 02020160016917641000, notificata in data 22.09.2016 (tassa automobilistica);
6 n. 02020170012747479000, notificata in data 25.09.2017 (tassa automobilistica);
n. 02020180004152949000, notificata in data 09.07.2018 (tasse automobilistiche);
n. 02020190031172159000, notificata in data 20.09.2021 (tasse automobilistiche);
n. 02020210004237507000, notificata in data 16.07.2022 (tasse automobilistiche);;
+ Avviso di accertamento n. THBO1DA01131/2016 (IRPEF 2011)
+ Avviso di accertamento n. THBO1DA00016/2017 (IRPEF 2012)
B) tutti i crediti sottesi all'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 020202490082608 07/000
Avviso di accertamento n. THBO2DA01099/2016, notificato in data 23.03.2016 (IVA e IRAP
2011);
Avviso di accertamento n. THBO2DA00006/2017, notificato in data 02.02.2017 (IVA, IRAP 2012
e ritenute IRPEF 2012)
C) il credito sotteso all'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 020202490021876 04/000
Cartella n.0202019003117215900, notificata il 20.09.2021 (tassa automobilistica)
3. Sui motivi di opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. relativi ai crediti per sanzioni amministrative pecuniarie da violazione codice della strada
Si declina, infine, come già rilevato d'ufficio con l'adesione delle parti in udienza, la competenza ratione materiae dell'adito Tribunale in favore del Giudice di pace limitatamente all'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. (per eccepita prescrizione) avente ad oggetto i crediti per sanzioni amministrative pecuniarie del codice della strada di cui alle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento n. 020 2024 90125038 29/000 (e richiamate anche nella precedente intimazione n. 020 2024 90051258 91/000) e segnatamente:
cartelle di pagamento aventi ad oggetto “contravvenzioni codice della strada” e correlati accessori:
n. 02020110076362627000, notificata in data 31.08.2011(contravv. codice della strada)
n. 02020110087691744000, notificata in data 28.12.2011(contravv codice della strada)
n. 02020120018393581000, notificata in data 27.07.2012 (contravv codice della strada)
n. 02020120029607462000, notificata in data 21.03.2014 (contravv codice della strada)
In tal senso, come di recente ribadito dalla S.C. con ordinanza 14/11/2024, n. 29388, per fermo indirizzo di nomofilachia, l'opposizione all'esecuzione non ancora iniziata "va proposta al giudice competente per valore o materia” (art. 615 cod. proc. civ.); “la materia cui ha riguardo l'art.
615 cod. proc. civ. è quella che corrisponde ai diritti dei quali, se pur sulla base di un titolo esecutivo, si chiede l'attuazione coattiva. Trattandosi di obbligazioni di pagamento derivanti dalla violazione di norme punite con sanzione amministrativa pecuniaria, esiste una materia siffatta, delineata a fini di competenza, e questa materia è configurata dall'art. 22-bis della legge
24/11/1981, n. 689" (così Cass. 18/02/2008, n. 4022; tra i tantissimi arresti conformi, anche per l'illustrazione della continuità tra la legge n. 689 del 1981 e gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 1 settembre
7 2011, n. 150, cfr. Cass. 18/02/2015, n. 3283; Cass. 05/05/2015, n. 8963; Cass. 07/02/2017, n.
3156; Cass. 05/05/2022, n. 14304; Cass. 18/05/2023, n. 13762).
In dettaglio, nella specie, scaturendo la pretesa contestata da illeciti amministrativi per violazioni al codice della strada, si ravvisa quindi competenza per materia del giudice di pace sulla controversia ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (“la cognizione in materia di opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento ed alla cartella esattoriale presupposti” ord.
n. 3283 del 18/02/2015 ; in termini ord. n. 14304 del 05/05/2022).
Nessun rilievo assume, al riguardo, l'ammontare della sanzione, non trattandosi nella specie di ordinanza ingiunzione, per la sola quale vige il criterio misto della competenza per materia con limite di valore, ex art. 6, comma 5, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 150 del 2011 (Cass., Sez. U.,
27/04/2018, n. 10261; Cass. 15/03/2019, n. 7460; Cass. 02/09/2024, n. 23531).
Quanto al radicamento della causa ratione loci, versandosi in opposizione preventiva all'esecuzione, la competenza va determinata, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. civ., in base al luogo della minacciata esecuzione, cioè a dire, in forza dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., al luogo di notificazione della cartella di pagamento (atto, come detto, assimilabile al precetto), corrispondente alla residenza, domicilio o sede del destinatario della cartella stessa, sempreché in essa manchi l'elezione di domicilio del creditore istante nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione dell'esecuzione (sull'argomento, Cass. 30/09/2015, n. 19579; Cass. 16/10/2014, n.
21914; Cass. 23/06/2014, n. 14157; Cass. 15/04/2011, n. 8704).
4. Sulle spese di lite
Sussistono gravi e giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite del presente giudizio avanti all'intestato Tribunale, avuto riguardo alla condotta serbata da ambo le parti (pronta adesione di parte opponente ai rilievi d'ufficio di questo GI in punto di carenza di giurisdizione, in parte, e di competenza, per i residui crediti in contestazione), infondatezza del motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c. di cui sopra e, tuttavia, al contempo, inopportuna notifica, se contestuale, di due intimazioni di pagamento per i medesimi crediti sottesi, anziché della sola intimazione con importi aggiornati (come pure chiarito nella parte motiva dell'intimazione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
8 1) dichiara inammissibile, per tardività, nei limiti della propria giurisdizione e competenza, il motivo di opposizione ex art. 617 co. 1 c.p.c. relativo alla asserita nullità della notifica delle intimazioni di pagamento opposte;
2) visto l'art. 37 c.p.c., quanto ai motivi di opposizione relativi ai crediti di natura tributaria sottesi alle intimazioni di pagamento opposte, meglio indicati in parte motiva, dichiara il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale ordinario a favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente, innanzi alla quale rimette le parti nei termini e modi di cui all'art. 59 co. 2 L. 69/2009;
3) visto l'art. 38 c.p.c. e art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 c.p.c., in relazione ai motivi di opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. inerenti i crediti per sanzioni amministrative pecuniarie da violazione del codice della strada di cui alle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento n. 020 2024 90125038 29/000, meglio indicate in parte motiva, e richiamate anche nella precedente intimazione n. 020 2024 90051258 91/000, DICHIARA l'incompetenza per materia dell'adito Tribunale in favore del Giudice di pace territorialmente competente ex art. 27 c.p.c., avanti al quale rimette le parti, assegnando alle stesse termine perentorio ex art. 50 c.p.c. sino al
10.07.2025_ per la riassunzione del giudizio in parte qua;
4) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna, in data 11.04.2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 354 /2025 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c. (rito
Cartabia) all'udienza del 25.03.2025 e vertente
TRA
), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
BARBIERI MICAELA, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Bologna, Via Andrea Costa n. 114
(cfr. indirizzo pec);
ATTORE-OPPONENTE
E
(C.F. e P. I.V.A. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ANTONELLA
PAGNOTTELLA, con domicilio eletto in VIA ALBERTO PEPE 16 TERAMO, giusta procura in atti;
CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento ex art. 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI: “Parte opponente alla luce del tenore del provvedimento del GI di fissazione dell'udienza odierna non insiste nella istanza preliminare di sospensione ex art. 615 co. 1 c.p.c. e in adesione ai rilievi d'ufficio del GI chiede rimettersi gli atti per la prosecuzione ai giudici competenti;
parte opposta si riporta alla comparsa costitutiva , aderendo ai rilievi del GI in punto di difetto di giurisdizione in parte e difetto di competenza per altra parte e chiede, quindi, che la causa sia trattenuta in decisione per i provvedimenti conseguenziali con vittoria di spese di lite;
parte opponente, atteso il rilievo d'ufficio del GI prima della costituzione di controparte cui ha
1 prestato adesione, chiede compensarsi le spese di lite sul punto, ribadendo l'illegittima duplicazione delle intimazioni di pagamento” (cfr. verbale d'udienza del 25.03.2025).
FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 13.01.2025, il Sig. ha Parte_1
proposto opposizione avverso quattro intimazioni di pagamento, asseritamente tutte notificategli in data 13.12.2024, chiedendo, previa “sospensione della provvisoria efficacia esecutiva dei titoli”, accertarsi “l'illegittimità ed inefficacia delle intimazioni di pagamento n. 020202490021876 04/000 per l'importo di € 329,72, n. 020 2024 90082608 07/000 per l'importo di € 76.035,68, n. 020 2024
90051258 91/000 per l'importo di € 26.519,61 e n. 020 2024 90125038 29/000 per l'importo di €
27.055,09” nonché “accertare e dichiarare la mala fede e/o colpa grave dell' Controparte_2
di Bologna e, per l'effetto dichiarare inammissibile l'azione esecutiva da questi
[...]
intrapresa, per tutte le motivazioni sopra esposte, in principalità per la notifica di un atto di intimazione duplicato, e, per l'effetto condannarla al pagamento a favore del signor Parte_1 di una somma a titolo di risarcimento danni pari ad € 30.000,00 o di quella diversa
[...] minore o maggiore somma che risulterà di giustizia, ai sensi dell'art. 96 comma 1, 2 e 3 c.p.c” con vittoria di spese.
Con decreto di fissazione dell'udienza ex art. 281 duodecies c.p.c. reso in data 31.01.2025 questo
GI ha rilevato pregiudizialmente e sottoposto al contraddittorio delle parti:
- il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale in favore della competente Corte di Giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente, in relazione ai motivi di opposizione pre-esecutiva aventi ad oggetto crediti di natura tributaria;
- ed il difetto di competenza per materia in favore del Giudice di pace per i residui crediti contestati relativi a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada (cfr. ex multis per una ricognizione generale del riparto di giurisdizione e materia nel caso di opposizione c.p.c. pre- esecutiva ex art. 615 comma 1 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento, Cass. n. 3283/2015 ricognitiva delle S.U. sul punto;
cfr. altresì da ultimo, Cass. Ordinanza n. 14328 del 24/05/2023 a mente della quale “spetta al giudice di pace del luogo di accertamento delle infrazioni la competenza - per materia e per territorio - in ordine alle controversie riguardanti le contestazioni di pretese avanzate a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, sia se formulate ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia se volte a contrastare, con azione di accertamento negativo, l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.p.r. n. 602 del 1973).
Si è costituita in giudizio l' , aderendo ai rilievi Controparte_3
pregiudiziali in rito di cui sopra e contestando anche nel merito l'avversa opposizione, concludendo nei seguenti termini: “1) In via preliminare e in rito: - rigettare la richiesta di sospensione
2 dell'efficacia esecutiva delle intimazioni di pagamento opposte stante la insussistenza dei requisiti di legge;
accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di Bologna per tutte le cartelle sottese alle intimazioni opposte aventi ad oggetto tributi, con ogni conseguente provvedimento;
accertare e dichiarare la carenza di competenza per materia e per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Bologna per tutte le cartelle aventi ad oggetto sanzioni amministrative al C.d.S. e L. n. 689/81 con ogni conseguente provvedimento;
accertare e dichiarare la tardività dell'impugnazione ai sensi dell'art.
617 c.p.c.; 2) Nel merito: - rigettare il ricorso avversario, ivi compresa la richiesta risarcitoria ex art. 96 c.p.c., perché infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nel presente atto con vittoria delle spese di lite”.
Indi, all'udienza di prima comparizione (rito semplificato) del 25.03.2025, sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con deposito della sentenza entro i successivi 30 giorni.
DIRITTO
1- In limine sui motivi di opposizione.
Con l'opposizione pre-esecutiva in esame, introdotta con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 13.01.2025 avverso le 4 intimazioni di pagamento nn. 020 2024 90021876 04/000, 020
2024 90082608 07/000, 020 2024 90051258 91/000 e 020 2024 90125038 29/000, tutte asseritamente notificategli in data 13 dicembre 2024, l'attore in epigrafe ha contestato:
1) la nullità della notifica delle suddette intimazioni siccome indirizzate al nominativo
[...]
anziché come correttamente identificato a seguito dell'acquisto Parte_2 Parte_1
della cittadinanza italiana nel 2009 (doc. 2); nel merito,
2) l'illegittimità dell'intimazione n. 020 2024 90125038 29/000 in quanto mera duplicazione di quella n. 020 2024 90051258 91/000 (medesimi crediti), dunque da annullarsi/revocarsi;
3) quanto alla intimazione n. 020 2024 90051258 91/000 “relativa a contravvenzioni al codice della strada e bollo auto tutte riferitesi agli anni dal 2010 al 2018”, l'intervenuta prescrizione delle suddette pretese;
4) quanto alle “somme in base a n. 2 accertamenti il n. THBO1DA01131/2016 e
THBO1DA0016/2017” l'illegittimità della pretesa in base alle contestazioni già sollevate con ricorso in autotutela all'agente di riscossione, rimasto senza riscontro e reiterate nella presente sede
(pag. 3 e 4 del ricorso) e “per quanto riguarda l'avviso di accertamento n. THB02DA0199/2016 ove vengono richiesti € 29.564,08 già oggetto di ricorso depositato presso l'Agenzia delle Entrate di Bologna, Via Marco Polo n. 60 di cui fin da ora di chiede l'annullamento o revoca”;
3 5) quanto alla intimazione n. 020 2024 90082608 07/000 per l'importo di € 76.035,68,
l'illegittimità nel merito “nella parte in cui richiede al signor la somma di € 46.471,60 per Pt_1
una inesistente imposta regionale sulle attività produttive ed imposta sul valore aggiunto e modello
770 relative al Circolo Passaparola in quanto lo stesso era dipendente del medesimo Circolo come si evince dalla documentazione ivi prodotta. Stesso discorso vale per l'avviso di accertamento n.
THB01DA000016/2017 contenuto nelle intimazioni di pagamento duplicate n. 020 2024 90125038
29/000 e n. 020 2024 90051258 91/000” di cui sopra.
Sulla base di tali premesse, l'opponente ha chiesto altresì “accertare la mala fede e/o colpa grave dell' e, per l'effetto dichiarare inammissibile l'azione esecutiva da Controparte_2
questi intrapresa sulla base di intimazioni di pagamento duplicate, sulla base di cartelle i cui crediti ad oggi sono prescritti, nonché eseguita nonostante la proposizione di n. 2 riscorsi di cui ad oggi non si conoscono gli esiti, per tutte le motivazioni sopra esposte e, per l'effetto condannarla al pagamento a favore del signor di una somma a titolo di risarcimento dei danni Parte_1 pari ad € 30.000,00, o di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 comma 1,2 e 3 c.p.c.”.
Nessuna contestazione risulta sollevata nel merito delle ulteriori cartelle di pagamento richiamate nelle intimazioni di pagamento 020 2024 90125038 29/000 con importo calcolato all'8.11.2024 e precedente intimazione n. 020 2024 90051258 91/000 con importo calcolato al 13.05.2024, in particolare, per sanzioni , omesso pagamento ticket art. 2 dlgs 124/1998, sanzioni per CP_4
emissione assegni senza provvista o autorizzazione, canone radioaudizioni, come tali esulanti dall'oggetto del contendere nel merito.
Ciò posto, nei limiti dei crediti intimati non contestati anche nel merito ex art. 615 c.p.c., si rileva la tardività e dunque la inammissibilità del motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c. sub 1), che fa leva sulla asserita nullità della notifica di tutte le intimazioni di pagamento opposte (da qualificarsi quali meri solleciti di pagamento sulla base dei titoli presupposti ivi richiamati, prodromici all'esecuzione esattoriale), in quanto tardivamente sollevato oltre 20 giorni (con ricorso depositato il 13.01.2025) dalla 'asserita' conoscenza delle stesse (che la parte assume essere avvenuta 'in data 13 dicembre
2024', cfr. pag. 1 del ricorso).
Peraltro, incidenter tantum, non appare seriamente dubitabile che – esclusa ogni incertezza sul destinatario - la notifica delle suddette intimazioni indirizzata al sig. Parte_2
anzichè solo abbia raggiunto il suo scopo (come reso evidente dall'odierna Parte_1
opposizione) con conseguente sanatoria ex art. 156 co. 3 c.p.c. di qualsivoglia irregolarità sul punto.
4 Ciò premesso, nel merito dei motivi di opposizione ex art. 615 co.1 c.p.c. inerenti l'insussistenza, per prescrizione o non debenza ab origine dei crediti sopra indicati ai punti da 2 a 5 deve dichiararsi:
1) da un lato, quanto ai crediti di natura tributaria, il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado;
2) dall'altro lato, quanto ai crediti per sanzioni del codice delle strada, di cui si assume (pur genericamente) l'avvenuta prescrizione, la competenza per materia del Giudice di pace.
Sul punto non è sorta contestazione, avendo le parti aderito al rilievo d'ufficio di questo GI (cfr. verbale dell'udienza del 25.03.2025).
2- Sul difetto di giurisdizione per i crediti di natura tributaria
Ed infatti, come ormai definitivamente chiarito dalla Suprema Corte, in forza del combinato disposto degli artt. 19 e 57 D.Lgs. n. 546 del 1992 (come emendato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 114/2018) e dell'art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, il discriminen tra la giurisdizione tributaria e la giurisdizione ordinaria è da ricercarsi nella natura del credito oggetto della richiesta pagamento e va così individuato: “alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo (id est pignoramento), in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
-alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (cfr. Corte a Sez. U. n.
7822 del 2020 e ribadito da Cass. Sez. U, Ordinanza n. 20693 del 20/07/2021 e n. 1394 del
18.01.2022).
Più di recente, le Sezioni Unite, con ordinanza n. 22754 depositata il 13 agosto 2024, hanno ribadito
(sostanzialmente nello stesso senso, ex plurimis, n. 18505 del 2013), che:
1) le cause concernenti il titolo esecutivo, in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, si propongono davanti al giudice tributario (art. 2, secondo periodo del comma 1 del d.lgs. n. 546 del 1992; art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.);
5 2) le opposizioni all'esecuzione di cui all'art. 615 co. 2 cod. proc. civ. concernenti la pignorabilità dei beni, una volta iniziata l'esecuzione, si propongono davanti al giudice ordinario (art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.);
3) le opposizioni agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (id est avverso l'atto di pignoramento e atti esecutivi successivi), ove siano diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo (fatte valere con opposizione preventiva alla cartella di pagamento, avviso di mora o intimazione di pagamento o con opposizione all'atto di pignoramento per nullità derivata dall'omessa/irregolare notifica del titolo/cartella di pagamento), si propongono al giudice ordinario (art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.);
4) le opposizioni di terzo all'esecuzione di cui all'art. 619 cod. proc. civ. si propongono al giudice ordinario (art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992; art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.).
Con la precisazione che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria (id est, dal pignoramento) successivi alla sua notificazione” (Cass. ord. n. 32539 del 14/12/2024), tra i quali non rientra l'intimazione di pagamento (mero atto prodromico all'esecuzione).
Con l'ulteriore precisazione che l''avviso di intimazione o intimazione di pagamento', in quanto mero sollecito di pagamento (al più equiparabile al precetto), ancorchè prodromico all'esecuzione esattoriale, non è 'duplicazione del titolo esecutivo', necessariamente sotteso ed ivi richiamato
(nella specie, l'intimazione di pagamento n. 29/000, prima facie emessa in data 04.10.2024 si limita solo ad aggiornare, a distanza di sei mesi dalla precedente intimazione n. 91/000 del 5.04.2024, da intendersi assorbita e dunque superata sul punto, gli importi dovuti per accessori).
Ciò precisato, la giurisdizione sull'opposizione preventiva in esame ex art. 615 co. 1 c.p.c. in esame nella parte in cui ha ad oggetto crediti di natura tributaria appartiene al giudice tributario.
Segnatamente, avuto riguardo alle contestazioni dell'opponente sul punto, sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario:
A) quanto all'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 020 2024 90125038 29/000 con importo calcolato all'8.11.2024 (assorbita/superata la precedente intimazione n. 020 2024 90051258 91/000 con importo calcolato al 13.05.2024), le contestazioni inerenti le cartelle esattoriali sotto indicate: n. 02020120025467649000, notificata in data 26.10.2012 (tassa automobilistica)
n. 02020130015577482000, notificata in data 06.11.2013 (tassa automobilistica)
n. 02020150018947785000, notificata in data 11.11.2015 (limitatamente a tassa automobilistica per
€ 640,84);
n. 02020160016917641000, notificata in data 22.09.2016 (tassa automobilistica);
6 n. 02020170012747479000, notificata in data 25.09.2017 (tassa automobilistica);
n. 02020180004152949000, notificata in data 09.07.2018 (tasse automobilistiche);
n. 02020190031172159000, notificata in data 20.09.2021 (tasse automobilistiche);
n. 02020210004237507000, notificata in data 16.07.2022 (tasse automobilistiche);;
+ Avviso di accertamento n. THBO1DA01131/2016 (IRPEF 2011)
+ Avviso di accertamento n. THBO1DA00016/2017 (IRPEF 2012)
B) tutti i crediti sottesi all'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 020202490082608 07/000
Avviso di accertamento n. THBO2DA01099/2016, notificato in data 23.03.2016 (IVA e IRAP
2011);
Avviso di accertamento n. THBO2DA00006/2017, notificato in data 02.02.2017 (IVA, IRAP 2012
e ritenute IRPEF 2012)
C) il credito sotteso all'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 020202490021876 04/000
Cartella n.0202019003117215900, notificata il 20.09.2021 (tassa automobilistica)
3. Sui motivi di opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. relativi ai crediti per sanzioni amministrative pecuniarie da violazione codice della strada
Si declina, infine, come già rilevato d'ufficio con l'adesione delle parti in udienza, la competenza ratione materiae dell'adito Tribunale in favore del Giudice di pace limitatamente all'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. (per eccepita prescrizione) avente ad oggetto i crediti per sanzioni amministrative pecuniarie del codice della strada di cui alle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento n. 020 2024 90125038 29/000 (e richiamate anche nella precedente intimazione n. 020 2024 90051258 91/000) e segnatamente:
cartelle di pagamento aventi ad oggetto “contravvenzioni codice della strada” e correlati accessori:
n. 02020110076362627000, notificata in data 31.08.2011(contravv. codice della strada)
n. 02020110087691744000, notificata in data 28.12.2011(contravv codice della strada)
n. 02020120018393581000, notificata in data 27.07.2012 (contravv codice della strada)
n. 02020120029607462000, notificata in data 21.03.2014 (contravv codice della strada)
In tal senso, come di recente ribadito dalla S.C. con ordinanza 14/11/2024, n. 29388, per fermo indirizzo di nomofilachia, l'opposizione all'esecuzione non ancora iniziata "va proposta al giudice competente per valore o materia” (art. 615 cod. proc. civ.); “la materia cui ha riguardo l'art.
615 cod. proc. civ. è quella che corrisponde ai diritti dei quali, se pur sulla base di un titolo esecutivo, si chiede l'attuazione coattiva. Trattandosi di obbligazioni di pagamento derivanti dalla violazione di norme punite con sanzione amministrativa pecuniaria, esiste una materia siffatta, delineata a fini di competenza, e questa materia è configurata dall'art. 22-bis della legge
24/11/1981, n. 689" (così Cass. 18/02/2008, n. 4022; tra i tantissimi arresti conformi, anche per l'illustrazione della continuità tra la legge n. 689 del 1981 e gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 1 settembre
7 2011, n. 150, cfr. Cass. 18/02/2015, n. 3283; Cass. 05/05/2015, n. 8963; Cass. 07/02/2017, n.
3156; Cass. 05/05/2022, n. 14304; Cass. 18/05/2023, n. 13762).
In dettaglio, nella specie, scaturendo la pretesa contestata da illeciti amministrativi per violazioni al codice della strada, si ravvisa quindi competenza per materia del giudice di pace sulla controversia ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (“la cognizione in materia di opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento ed alla cartella esattoriale presupposti” ord.
n. 3283 del 18/02/2015 ; in termini ord. n. 14304 del 05/05/2022).
Nessun rilievo assume, al riguardo, l'ammontare della sanzione, non trattandosi nella specie di ordinanza ingiunzione, per la sola quale vige il criterio misto della competenza per materia con limite di valore, ex art. 6, comma 5, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 150 del 2011 (Cass., Sez. U.,
27/04/2018, n. 10261; Cass. 15/03/2019, n. 7460; Cass. 02/09/2024, n. 23531).
Quanto al radicamento della causa ratione loci, versandosi in opposizione preventiva all'esecuzione, la competenza va determinata, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. civ., in base al luogo della minacciata esecuzione, cioè a dire, in forza dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., al luogo di notificazione della cartella di pagamento (atto, come detto, assimilabile al precetto), corrispondente alla residenza, domicilio o sede del destinatario della cartella stessa, sempreché in essa manchi l'elezione di domicilio del creditore istante nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione dell'esecuzione (sull'argomento, Cass. 30/09/2015, n. 19579; Cass. 16/10/2014, n.
21914; Cass. 23/06/2014, n. 14157; Cass. 15/04/2011, n. 8704).
4. Sulle spese di lite
Sussistono gravi e giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite del presente giudizio avanti all'intestato Tribunale, avuto riguardo alla condotta serbata da ambo le parti (pronta adesione di parte opponente ai rilievi d'ufficio di questo GI in punto di carenza di giurisdizione, in parte, e di competenza, per i residui crediti in contestazione), infondatezza del motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c. di cui sopra e, tuttavia, al contempo, inopportuna notifica, se contestuale, di due intimazioni di pagamento per i medesimi crediti sottesi, anziché della sola intimazione con importi aggiornati (come pure chiarito nella parte motiva dell'intimazione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
8 1) dichiara inammissibile, per tardività, nei limiti della propria giurisdizione e competenza, il motivo di opposizione ex art. 617 co. 1 c.p.c. relativo alla asserita nullità della notifica delle intimazioni di pagamento opposte;
2) visto l'art. 37 c.p.c., quanto ai motivi di opposizione relativi ai crediti di natura tributaria sottesi alle intimazioni di pagamento opposte, meglio indicati in parte motiva, dichiara il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale ordinario a favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente, innanzi alla quale rimette le parti nei termini e modi di cui all'art. 59 co. 2 L. 69/2009;
3) visto l'art. 38 c.p.c. e art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 c.p.c., in relazione ai motivi di opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. inerenti i crediti per sanzioni amministrative pecuniarie da violazione del codice della strada di cui alle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento n. 020 2024 90125038 29/000, meglio indicate in parte motiva, e richiamate anche nella precedente intimazione n. 020 2024 90051258 91/000, DICHIARA l'incompetenza per materia dell'adito Tribunale in favore del Giudice di pace territorialmente competente ex art. 27 c.p.c., avanti al quale rimette le parti, assegnando alle stesse termine perentorio ex art. 50 c.p.c. sino al
10.07.2025_ per la riassunzione del giudizio in parte qua;
4) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna, in data 11.04.2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
9