CA
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Maria Casaregola Presidente
Dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesse la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
4455 /2021, vertente tra
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. FERRANTE TONINO C.F._2
), giusta delega in atti C.F._3
Appellanti
e
(quale incorporante , con sede legale in Controparte_1 Controparte_2
Torino, Piazza San Carlo n. 156, Capogruppo del gruppo bancario “ ”, iscritto Controparte_1 all'Albo dei Gruppi bancari, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto Gargani ( ), P.IVA_1 CodiceFiscale_4
giusta delega in atti
Appellata
Controparte_3 Controparte_4
Appellata contumace
Conclusioni di parte appellante
1) in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1891/2021 emessa dal Tribunale di Benevento, G.U.
Dott.ssa Antonietta Genovese, nel giudizio recante R.G. n. 2537/2018, depositata in cancelleria in data 29.09.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “-previo accertamento di tutto quanto sopra esposto, risolvere l'operazione contrattuale di acquisto da parte dei Sigg.ri e Parte_1 Parte_3
non quotate , dichiarando la convenuta
[...] CP_3 CP_2 Controparte_2
tenuta nei confronti degli attori alla restituzione del capitale investito in dette azioni maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'operazione al soddisfo e comunque dichiarare la convenuta tenuta anche al risarcimento del danno patito dagli attori;
-per l'effetto condannare al pagamento nei confronti degli Controparte_2
attori
e della somma di €. 20.016,00 oltre interessi e Parte_1 Parte_2
rivalutazione dalla data di acquisto delle ridette Azioni ordinarie fino al Parte_4 momento dell'effettivo soddisfo, oltre al risarcimento del danno patito nella misura complessiva dell'investimento compiuto maggiorata di rivalutazione ed interessi o nell'altra che sarà ritenuta congrua dal Giudice adito;
-con rivalsa di spese e competenze di causa, oltre accessori di Legge” e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
2) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni di parte appellata:
- “Dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare il gravame avversario in quanto infondato, sia in fatto, che in diritto;
- sempre nel merito, in ogni caso, dichiarare inammissibili e/o, comunque, rigettare tutte le domande avversarie, incluse quelle risarcitorie e/o restitutorie, in quanto infondate, in fatto ed in diritto;
- ad ogni modo, nella denegata ipotesi di soccombenza della banca, condannare parte istante a restituire i titoli in contestazione e i rendimenti nelle more incassati e incassandi, oltre interessi e rivalutazione dagli accrediti al saldo;
- sempre nella denegata ipotesi di soccombenza di Controparte_1
compensare con il petitum ovvero condannare la controparte a restituire l'importo risultasse incassato dalla controparte a titolo di ristoro ovvero di indennizzo, a seguito dell'istituzione del Fondo di Ristoro Finanziario di cui alla l. 205/2017 ed ai sensi dell'art. 11 comma 1 bis del DL 91/2018, convertito con la Legge 108/2018, ovvero del Fondo NN
RI (FIR) ai sensi della Legge di Bilancio 2019 (l. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 493-507, successivamente modificati dal d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019, n. 58), ovvero le diverse somme, che risulteranno ad essa spettanti a qualsiasi titolo, con interessi e rivalutazione da ogni singolo accredito al saldo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari. “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31.5.2018, ed Parte_1 [...]
convenivano in giudizio la dinanzi al Tribunale di Benevento, Parte_2 Controparte_2
chiedendo di dichiarare risolta l'operazione contrattuale di acquisto da parte loro di azioni non quotate dichiarando la convenuta tenuta nei loro confronti alla restituzione del Controparte_3
capitale investito in dette azioni, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della operazione al soddisfo, oltre al risarcimento del danno.
A sostegno della propria domanda, gli attori denunciavano di aver aperto un contratto di deposito, negoziazione, mediazione e consulenza titoli presso la filiale di Ariano Irpino della in CP_5 data 5.2.2009, e che, all'esito della compilazione del questionario MIFID, diretto a valutare la adeguatezza del servizio di consulenza ed il profilo dei clienti, era risultato che il loro obiettivo di investimento fosse correlato ad un rischio medio, con situazione finanziaria bassa e obiettivo temporale a medio termine, finalizzato alla mera integrazione del reddito. Emergeva altresì dal predetto questionario che essi avevano una limitata conoscenza degli strumenti finanziari, quali
BOT; certificati di deposito, obbligazioni a breve termine e titoli di Stato. Deducevano altresì gli attori che, in data 2.7.2010, contestualmente all'acquisto di obbligazioni ordinarie Parte_5
pari ad € 70.000,00, essi aggiornavano il loro profilo aggiungendo come forme di
[...]
investimento anche le Polizze Index e quelle Unit, e indicando come orizzonte temporale degli investimenti il limite di 10 anni anziché quello precedentemente fissato in 5 anni, e che in data
23.7.2013 essi aggiornavano ancora il loro profilo personale, che rimaneva medio in relazione al rischio mercato, e medio/alto in relazione a quello di credito e di liquidità, con modalità del tutto incogruenti con la tipologia di strumenti finanziari che essi avevano dichiarato di conoscere. Gli attori esponevano altresì che alla data del 4.8.14 e 18.8.14, essi, con la liquidità rinveniente dalle obbligazioni precedentemente acquistate e giunte a scadenza, acquistavano 556 azioni primarie non quotate, per un contro volare di € 20.026,00, nonché obbligazioni Parte_6
a tasso fisso per un valore di € 50.000,00, senza che tuttavia la banca, quanto CP_3 all'acqusito dei titoli azionari, somministrasse loro il questionario di adeguatezza diretto ad acquisire previamente informazioni circa le conoscenze e le pregresse esperienze finanziarie, somministrando invece il solo test di appropriatezza, il quale prevedeva un campo di azione meno strutturata rispetto al primo, ed era finalizzato solo a determinare se il prodotto finanziario richiesto fosse appropriato al cliente, al quale era rimesso di effettuare comunque l'ordine anche in caso di riscontrata inappropriatezza, previa raccolta di manleva da parte dell'istituto di credito. Nel caso di specie, deducevano gli attori, pur avendo dato il questionario riscontro di inappropriatezza della operazione, l'acquisto delle azioni avveniva lo stesso , e la banca si avvaleva della clausola di manleva, indicando nella operazione di acquisto che i clienti prendevano atto della indicazione del questionario e davano però espresso incarico alla banca di eseguire comunque l'ordine. A dire degli attori, si sarebbe dunque configurato un inadempimento della banca convenuta per aver violato gli obblighi di informazione e trasparenza circa la natura ed i rischi connessi ai prodotti finanziari acquistati dagli attori, nonché sotto l'ulteriore profilo della necessaria modulazione della prestazione erogata in funzione delle specifiche caratteristiche del contraente, ripetutamente chiamato ad aggiornare il proprio profilo rischi senza che ce ne fosse una reale giustificazione, e nonostante fossero del tutto immutate le sue conoscenze limitate degli strumenti finanziari. Dunque, secondo la prospettazione attorea, la banca convenuta non avrebbe assolto ai suoi doveri di corretta valutazione delle operazioni in relazione al profilo dell'investimento, ed avrebbe invece agito in violazione dei canone di correttezza, diligenza e buonafede come sanciti dall'art. 21 TUF e dal Regolamento Consob n. 11522/1998, così come ben statuito da plurima giurisprudenza di merito che citavano. Quanto al danno patito, gli attori evidenziavano di aver integralmente perso, in modo irreversibile, il capitale investito nelle azione non quotate, pari ad € 20.026,00, e che, intrapreso un tentativo di mediazione da loro promosso presso un apposito organismo, la banca non aveva inteso prendervi parte.
Costituitasi, la eccepiva preliminarmente che gli attori avrebbero dovuto Controparte_6 richiedere il riconoscimento del proprio eventuale credito nell'ambito di verifica dello stato passivo di . Nel merito, deduceva che gli obblighi Controparte_3
informativi in relazione alla operazione contestata erano stati adeguatamente adempiuti, così come risultante dal profilo rischi dei clienti, e dal principio di autoresponsabilità delle scelte connesse al profilo rischi . Deduceva altresì che l'ordine di acquisto delle azioni riportava la segnalazione della inadeguatezza della operazione rispetto al profilo del cliente, la ricorrenza circa un conflitto di interessi della banca, la segnalazione circa la non quotazione del titolo, la segnalazione del superamento del test di appropriatezza, con la dicitura specifica secondo al quale “il cliente, prende atto delle indicazioni riportate e dà espresso incarico alla banca ad eseguire la presente operazione”. Chiedeva dunque il rigetto della domanda, per il proprio difetto di legittimazione attiva, eccependo altresì la prescrizione della azione promossa.
Nel giudizio interveniva in LCA, premettendo l'interesse ad intervenire al fine di CP_3 dare adempimento alle obbligazioni assunte con nell'ambito del contratto di Controparte_1
cessione della Nel merito, contestava la domanda. CP_5
Con sentenza n. 1891/2021 , pubblicata il 29.9.2021, all'esito di attività istruttoria comprensiva di
CTU, il Tribunale rigettava la domanda attorea. Nel merito, il Tribunale riconosceva la fondatezza della eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla atteso che il DL CP_5
99/2017 con cui era stato disciplinato l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di e di stabiliva, all'art. 3, che Controparte_3 Controparte_7
rimanevano escluse dalla cessione nelle more operata in favore di tutti i debiti delle Controparte_1
banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti da operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni delle banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni.
Nel merito della azione, che vedeva dunque come unico soggetto legittimato passivo la
[...]
ritenendo non esistente alcun inadempimento specifico della banca nel procedere CP_3 all'acquisto del prodotto azionario per conto dei clienti, né tantomeno il nesso di causalità tra la sua condotta e il danno patito dagli stessi. Il giudizio di appello
Con atto di citazione ritualmente notificato, ed Parte_1 Parte_7
proponevano appello avverso la predetta sentenza. Il gravame ha attinto sia la pronuncia di difetto di legittimazione della atteso che, a dire degli appellanti, essi avevano inteso contestare CP_5
l'inadempimento contrattuale della nei loro confronti, indipendentemente dal fatto che CP_5
i titoli azionari oggetto di incauto acquisito fossero stati emessi dalla Nel merito, Parte_8
contestavano altresì il capo della sentenza che aveva ritenuto corretto il comportamento della banca in relazione al prodotto venduto agli appellanti, insistendo per la assoluta estraneità di tale prodotto rispetto alle loro conoscenze ed ai loro profili di rischio, deducendo che l'intera operazione era stata posta in essere senza che essi avessero effettiva conoscenza del prodotto acquistato e dei rischi elevati connessi a tale operazione. In estrema sintesi, e secondo quanto verrà diffusamente analizzato nella disamina dei singoli motivi di appello, gli appellanti hanno censurato la piena adesione del Tribunale rispetto alle risultanze della CTU, senza aver approfondito la reale dinamica del rapporto contrattuale tra gli stessi e la banca intermediaria.
Gli appellanti chiedevano pertanto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento i tutte le domande proposte in primo grado.
Costituitasi, la – società incorporante la in forza di atto pubblico del Controparte_1 CP_5
14.5.2019 – eccepiva in primo luogo la inammissibilità dell'appello rivolto e notificato a atteso che alla udienza del 22.9.2020, nel giudizio di primo grado, era stata CP_5
espressamente indicata la avvenuta fusione della in , così come anche CP_5 CP_8
nella comparsa conclusionale in primo grado. Nel merito, ferma la eccezione ex art. 348 bis c.p.c. anche per la mancata specificazione dei motivi di appello, la banca contestava la fondatezza del motivo di appello relativo alla censura sulla dichiarata mancanza di legittimazione passiva di ritenendo del tutto condivisibili le argomentazioni del Tribunale in riferimento alla CP_5
fonte normativa costituita dal DL 25.6.2017, così come accertato in numerose altre pronunce di merito, tutte di segno analogo a quella impugnata, che citava e produceva in giudizio. Infine, la banca resisteva ad ogni ulteriore motivo, ribadendo che la documentazione in essere ben attestava le dinamiche corrette ed immuni da censure ch avevano condotto la a dare seguito alla CP_3
operazione di acquisto delle azioni da parte dei due correntisti, con espressa manleva nei suoi confronti, così come ampiamente risultato anche dal lavoro peritale svolto.
Concludeva dunque per la inammissibilità dell'appello, e nel merito per sua totale infondatezza.
Alla udienza del 9.10.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini per gli scritti difensivi finali. ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO
In primo luogo, va dichiarata la contumacia della Controparte_3
poiché, seppur ritualmente convenuta in giudizio, non
[...] Controparte_4
ha inteso costituirsi.
Di seguito, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dalla appellata . Controparte_1
La banca costituita in giudizio ha dedotto la inammissibilità dell'appello poiché rivolto e notificato non nei suoi confronti bensì nei confronti della società incorporata in CP_5 Controparte_1
nel corso del giudizio di primo grado, come ampiamente dedotto dalla stessa nel corso CP_5
del giudizio stesso, tanto nelle note a verbale di udienza del 22.9.2020, che nelle comparse conclusionali, nonché dal Tribunale nel corpo della motivazione della sentenza impugnata ove espressamente si dichiara “deve premettersi che con atto notarile del 14.5.2029, Controparte_6
è stata incorporata per fusione da Controparte_1
Ciò posto, ritiene la banca costituitasi che l'appello sia sanato da radicale inammissibilità, atteso che per giurisprudenza ormai radicata (Cass. 16605/2021), laddove una società viene fusa per incorporazione nel corso del giudizio ed il suo procuratore dichiara in udienza la avvenuta fusione,
l'impugnazione deve essere proposta nei confronti della società incorporante e non nei confronti della incorporata, e che “la fusione per incorporazione estingue la società incorporata”, con conseguente impossibilità di iniziare validamente il processo nei confronti di quest'ultima (Cass.
SSUU n. 21970 del 30.7.2021).
Al fine di individuare le conseguenze processuali di un'errata “vocatio in ius”, risulta utile partire dall'analisi della predetta sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 21970 del 30 luglio
2021, con la quale la Corte ha affrontato le conseguenze della legittimazione attiva e passiva di una società incorporata;
per ciò che qui interessa, nella sentenza si legge espressamente: “la fusione realizza una successione universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione
a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati.”. Si ricava, non senza dubbi e perplessità dottrinali, come la giurisprudenza abbia riconosciuto alla società incorporate tutti gli effetti di una successione a titolo universale. La giurisprudenza di legittimità e di merito, da tempo, segue l'orientamento richiamato nella pronuncia della Cass. Civ. Sez. I, Ord. del 29/05/2020, n. 10301, la quale ha ribadito: “Questa
Corte,[..]ha al proposito osservato che la citazione in giudizio notificata ad una società già incorporata in un'altra è nulla per inesistenza della parte convenuta, ma tale nullità, rilevabile
d'ufficio, resta tuttavia sanata per effetto della costituzione in giudizio della società incorporante, indipendentemente dalla volontà e dall'atteggiamento processuale di questa, atteso che la vocatio in ius di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affetta la vocatio mancante dell'indicazione della parte processuale convenuta, che è sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto.” ( Nello stesso senso si veda: Tribunale di Firenze, 27/02/2018, n.
585; Cass. civ. Sez. III, del 3/05/2016, n. 8690; Cass. civ. Sez. III, del 18/03/2014, n. 6202;
Tribunale di Bologna Sez. I, 20/06/2011: Cass. civ. Sez. III, del 28/02/2008, n. 5273; Cass. civ.
Sez. I, del 11/ 04/ 2003, n. 5716.).
Dunque, nonostante la citazione sia viziata da nullità, la giurisprudenza ritiene operanti anche in tale circostanza due modalità sanatorie: la rituale rinnovazione della citazione entro un termine perentorio
(in questo caso il vizio è sanato sin dal momento della notifica della prima citazione;
e se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo con conseguente estinzione del processo;
la costituzione del convenuto soggetto incorporante (elemento su cui fa leva la giurisprudenza nel caso di specie) che sana in maniera retroattiva (ex tunc) i vizi dell'atto poiché l'atto ha raggiunto lo scopo che l'ordinamento gli ha assegnato.
La costituzione in giudizio, nel caso di specie, della società incorporante, e l'esplicazione del pieno diritto di difesa anche nel merito dei motivi di appello, rende dunque sanata la notifica con efficacia ex tunc, con conseguente infondatezza della eccezione di inammissibilità esaminata.
Parimenti, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata ai sensi dell'art. 348 bis. C.p.c.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6, Ord. N. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr.
Cass. civ., Sez. 2, Ord. N. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv.
Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ.,
Sez. 2, Ord. N. 23781 del 28/10/2020).
Sempre in via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'appello invocata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa.
Essa, infatti, deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. L., n. 10409 del
01/06/2020).
Ragion per cui tale facoltà è preclusa, nel caso di specie, essendo stata già ampiamente superata la fase della trattazione della causa.
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – L, Ord. n. 37272 del 29/11/2021).
Venendo ora al merito dell'appello, la Corte osserva quanto segue.
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti hanno denunciato, a loro dire, l'erronea declaratoria di difetto di legittimazione passiva della Nello specifico, gli Controparte_6
appellanti hanno dedotto che la decisione del Tribunale di accertare la legittimazione passiva dell'azione proposta sulla base di quanto disposto dal D.L. 99/2017 (emesso in tema di liquidazione coatta amministrativa di e di e di cessione Controparte_3 Controparte_7
delle menzionate banche alla fosse errata, atteso che proprio da tale Controparte_1 disciplina, e dall'esame dei rapporti facenti capo alle banche cedute nell'insieme aggregato oggetto della cessione, il Giudice avrebbe poi stabilito l'esclusione del rapporto in oggetto dal novero della cessione, con conseguente difetto di legittimazione passiva della (poi a sua volta CP_5
incorporata in , come osservato in precedenza). Controparte_1
A sostegno della propria prospettazione, gli appellanti hanno evidenziato come le loro doglianze a sostegno della domanda proposta in primo grado riguardavano le inadempienze contrattuali poste in essere dall'intermediario nel suo esclusivo rapporto con loro, in sede di prestazione di CP_5
servizi di investimento e non in quanto invece venditrice degli specifici titoli azionari della CP_3
in altri termini, gli appellanti deducono che, a sostegno della loro domanda principale,
[...]
avevano allegato l'inadempimento della ai propri obblighi comportamentali con i CP_5
clienti, obblighi che, se fossero invece stati correttamente adempiuti – con riferimento alla adeguatezza ed alla appropriatezza del loro profilo di rischio - li avrebbero indotti a desistere dagli acquisti delle azioni Veneto banca, a tal fine non rilevando in alcun modo che le azioni acquistate fossero emesse da tale istituto bancario, poiché trattavasi di acquisto per loro inappropriato proprio per la tipologia di operazione incongrua con il loro profilo . Sulla base di tale tesi, gli appellanti hanno dunque denunciato il vizio in cui il Tribunale sarebbe incorso, atteso che laddove avesse bene inteso il fondamento della loro azione, non avrebbe potuto che non riconoscere la piena legittimazione della rispetto alla loro domanda, posto che la medesima violazione CP_6
denunciata si sarebbe manifestata anche laddove i titoli venduti, fossero stati ad analogo contenuto ed identità, ma emessi da altro istituto diverso da CP_3
Il motivo è infondato.
Come correttamente indicato nella pronuncia impugnata, e come ben sottolineato dalla difesa della odierna appellata, con specifico riferimento al contenzioso involgente la cui CP_5
partecipazione è stata ceduta da ad Controparte_3 [...]
, nell'insieme aggregato ceduto a quest'ultima, vi rientrano solo alcune delle passività CP_1 delle banche partecipate da (come ), mentre altre passività ne sono Controparte_3 CP_5
rimaste escluse, dovendo risponderne esclusivamente Controparte_3
L'art. 3 del contratto di cessione d'azienda, disponibile in atti, e riportato nella comparsa di costituzione e risposta della parte appellata, recita testualmente che “ l'insieme aggregato è composto dai seguenti beni alla data di esecuzione, i quali rappresentano, per ciascuna delle due operazioni di cessione, un complesso organizzato come ramo d'azienda bancario. Ciò posto, sempre per la predetta disciplina, fanno parte delle passività delle banche partecipate di (tra CP_3
cui , testualmente escluse dall'insieme aggregato ceduto “i debiti, le Controparte_2
responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni della banche in liquidazione coatta amministrative ( e dunque – cfr. art.
3.1.4. secondo capoverso del contratto di cessione in atti). Dunque, CP_3
la previsione di esclusione dalla cessione, riguardano anche i debiti delle partecipate di CP_3
e le controversie di cui esse siano parte per effetto della commercializzazione delle sue
[...]
azioni, anche in relazione a profili di responsabilità nella loro specifica commercializzazione.
Ciò posto, la prospettazione degli appellanti – basata su una specificazione del fondamento della domanda proposta contro la riveniente nel suo presunto inadempimento contrattuale CP_5
rispetto agli obblighi informativi nella prestazione dei servizi di investimento nei loro confronti – risulta soccombente rispetto alla lettera della disciplina della cessione così come riportata, atteso che , proprio per i profili di responsabilità (con conseguenti effetti negativi) nascenti da qualsiasi operazione di commercializzazione delle azioni non vi è legittimazione passiva CP_3
ulteriore se non quella della medesima banca emittente, come testualmente indicato, non operando in alcun modo la cessione, e ciò sia che il contenzioso finalizzato ad accertare le patologie di tale commercializzazione fosse già pendente o ancora da instaurarsi, come ben specificato sempre dagli artt.
3.1.2. e 3.1.4 del contratto di cessione.
Ad ulteriore riprova della assenza di criticità della decisione del giudice di primo grado, va poi evidenziato che , secondo la tabella B dell'atto ripetitivo del secondo atto ricognitivo del contratto di cessione, il contenzioso giudiziale relativo a in materia di azioni delle ex Controparte_6
Banche venete rientra nel contenuto escluso dalla cessione, proprio ai sensi dell'art.
3.1.1. e 3.1.4. del contratto di cessione, come precedentemente citati. Infine, l'art.
7.2. dell'atto di trasferimento intervenuto tra e in data 10.7.2017 (doc. prodotto al n. 6 del fascicolo di CP_5 CP_3 primo grado della medesima banca), menziona testualmente l'obbligo di di operare CP_3 per ottenere l'estromissione di dal contenzioso passivo, definito in modo tale da CP_5
ricomprendere contenziosi relativi a crediti anche risarcitori, anche per responsabilità extracontrattuale, o relativi a pretese restitutorie, fatti valere a qualsiasi titolo nei confronti di
CP_5
Come correttamente deciso dal Tribunale, dunque, il contenzioso in essere non rientra nell'insieme aggregato oggetto di cessione, ma anzi è testualmente disciplinato come contenzioso da far valere nei confronti di così come – tra l'altro – deciso in analoghe e speculari CP_3
vicende da una rilevante mole di giudizi dinanzi ad uffici giudiziari di merito, tutti sinteticamente riportati nella comparsa di costituzione e risposta della , al cap. 5 rubricato “sulla Controparte_1 giurisprudenza registrata in materia” a cui si fa integrale rinvio. In ultima analisi, va altresì valorizzato, proprio sotto tale ultimo aspetto, l'intervento volontario in giudizio di primo grado della che ha concluso per il difetto di Controparte_3
legittimazione passiva di deducendo, in conformità di quanto espresso, che ai sensi CP_5
della normativa citata, vi era dunque una espressa esclusione dal perimetro della cessione sia dei debiti connessi a pretese di azionisti ricollegate a presunte violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento, sia, più in generale, delle controversie relative a rapporti anteriori alla cessione, ivi compresi i rischi di soccombenza nel quadro di controversie con azionisti o obbligazionisti di unica legittimata passiva dell'azione proposta dagli attori (così CP_3 come testualmente riportato proprio nell'atto di intervento volontario della alla pag. 8 CP_3
- fascicolo primo grado).
Il motivo è pertanto infondato e va rigettato.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno denunciato la erroneità del ragionamento del giudice di primo grado che, nel merito della vicenda in esame, ha accertato l'assenza di qualsiasi nesso causale tra lo svolgimento della attività della intermediaria in relazione CP_5 all'assolvimento degli obblighi informativi di cui all'art. 21 TUF, ed il danno lamentato dagli attori, concretizzatosi nella perdita del capitale investito nei titoli azionari Veneto CP_3
Tale motivo è assorbito rispetto alle valutazione esposte in relazione al difetto di legittimazione passiva della convenuta in primo grado.
Ed infatti, osserva la Corte, che la pronuncia di primo grado risulta essere corredata da due rationes decidendi (in rito e nel merito) del tutto autonome tra di loro, sebbene la seconda (la valutazione nel merito della domanda proposta) appare del tutto ultronea rispetto alla decisione – che la ha preceduta nell'esame della domanda - sul riscontrato difetto di legittimazione passiva della convenuta.
Ed infatti, accertata la sussistenza di un difetto di legittimazione passiva dell'unico soggetto evocato in giudizio quale convenuto (la , appare del tutto ultronea il vaglio nel Controparte_6
merito della domanda formulata nei suoi confronti, e dunque di un soggetto carente di legittimazione passiva, avendo il giudice consumato il suo potere decisionale nella statuizione sul rito, il cui contenuto avrebbe dovuto inibire il riscontro della fondatezza nel merito della domanda, stante la sua proposizione avverso soggetto non legittimato a resistervi.
Tale decisione è altresì coerente con la linea difensiva prospettata dagli attori in primo grado, i quali, pur dinanzi all'intervento della ed all'inserimento nel patrimonio delle CP_3
deduzioni e allegazioni del giudizio dei dedotti profili di legittimazione processuale, hanno escluso che fosse essa il soggetto processuale legittimato passivamente a resistere alla loro azione, concludendo sino al termine del giudizio, sempre e solo per l'accertamento della responsabilità della sola rispetto alle doglianze proposte. CP_5
Né può ritenersi automaticamente trasferita l'azione proposta da alla CP_5 CP_3
in virtù dell'intervento della stessa effettuato in primo grado, atteso che, per giurisprudenza
[...] costante, “in caso di intervento volontario del terzo che assuma di essere l'effettivo legittimato passivo, il giudice, ove l'attore si limiti comunque a chiedere la sola condanna dell'originario convenuto, non può emettere una statuizione di condanna nei confronti del terzo ed a favore dell'attore, in virtù del principio generale della domanda” (Cass. ord. 6930/2024 del 14.3.2024).
Dunque, il secondo motivo di appello, che attinge la sentenza nel merito della decisione, resta del tutto assorbito dall'esito della infondatezza del primo motivo di appello, attesa la conferma in questa sede dell'accertato difetto di legittimazione passiva del soggetto convenuto in primo grado.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2,
Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al
D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento con riferimento allo scaglione da €.5.200,01 ad €.26.000,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4455/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara la contumacia di Controparte_3 [...]
CP_4
2. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1891/2021 emessa dal Tribunale di Benevento e pubblicata il 29.9.2021.
3. Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della Controparte_1
dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro
5.809,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 3.1.2025
Il Presidente
Dott. Maria Casaregola
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Maria Casaregola Presidente
Dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesse la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
4455 /2021, vertente tra
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. FERRANTE TONINO C.F._2
), giusta delega in atti C.F._3
Appellanti
e
(quale incorporante , con sede legale in Controparte_1 Controparte_2
Torino, Piazza San Carlo n. 156, Capogruppo del gruppo bancario “ ”, iscritto Controparte_1 all'Albo dei Gruppi bancari, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto Gargani ( ), P.IVA_1 CodiceFiscale_4
giusta delega in atti
Appellata
Controparte_3 Controparte_4
Appellata contumace
Conclusioni di parte appellante
1) in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1891/2021 emessa dal Tribunale di Benevento, G.U.
Dott.ssa Antonietta Genovese, nel giudizio recante R.G. n. 2537/2018, depositata in cancelleria in data 29.09.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “-previo accertamento di tutto quanto sopra esposto, risolvere l'operazione contrattuale di acquisto da parte dei Sigg.ri e Parte_1 Parte_3
non quotate , dichiarando la convenuta
[...] CP_3 CP_2 Controparte_2
tenuta nei confronti degli attori alla restituzione del capitale investito in dette azioni maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'operazione al soddisfo e comunque dichiarare la convenuta tenuta anche al risarcimento del danno patito dagli attori;
-per l'effetto condannare al pagamento nei confronti degli Controparte_2
attori
e della somma di €. 20.016,00 oltre interessi e Parte_1 Parte_2
rivalutazione dalla data di acquisto delle ridette Azioni ordinarie fino al Parte_4 momento dell'effettivo soddisfo, oltre al risarcimento del danno patito nella misura complessiva dell'investimento compiuto maggiorata di rivalutazione ed interessi o nell'altra che sarà ritenuta congrua dal Giudice adito;
-con rivalsa di spese e competenze di causa, oltre accessori di Legge” e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
2) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni di parte appellata:
- “Dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare il gravame avversario in quanto infondato, sia in fatto, che in diritto;
- sempre nel merito, in ogni caso, dichiarare inammissibili e/o, comunque, rigettare tutte le domande avversarie, incluse quelle risarcitorie e/o restitutorie, in quanto infondate, in fatto ed in diritto;
- ad ogni modo, nella denegata ipotesi di soccombenza della banca, condannare parte istante a restituire i titoli in contestazione e i rendimenti nelle more incassati e incassandi, oltre interessi e rivalutazione dagli accrediti al saldo;
- sempre nella denegata ipotesi di soccombenza di Controparte_1
compensare con il petitum ovvero condannare la controparte a restituire l'importo risultasse incassato dalla controparte a titolo di ristoro ovvero di indennizzo, a seguito dell'istituzione del Fondo di Ristoro Finanziario di cui alla l. 205/2017 ed ai sensi dell'art. 11 comma 1 bis del DL 91/2018, convertito con la Legge 108/2018, ovvero del Fondo NN
RI (FIR) ai sensi della Legge di Bilancio 2019 (l. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 493-507, successivamente modificati dal d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019, n. 58), ovvero le diverse somme, che risulteranno ad essa spettanti a qualsiasi titolo, con interessi e rivalutazione da ogni singolo accredito al saldo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari. “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31.5.2018, ed Parte_1 [...]
convenivano in giudizio la dinanzi al Tribunale di Benevento, Parte_2 Controparte_2
chiedendo di dichiarare risolta l'operazione contrattuale di acquisto da parte loro di azioni non quotate dichiarando la convenuta tenuta nei loro confronti alla restituzione del Controparte_3
capitale investito in dette azioni, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della operazione al soddisfo, oltre al risarcimento del danno.
A sostegno della propria domanda, gli attori denunciavano di aver aperto un contratto di deposito, negoziazione, mediazione e consulenza titoli presso la filiale di Ariano Irpino della in CP_5 data 5.2.2009, e che, all'esito della compilazione del questionario MIFID, diretto a valutare la adeguatezza del servizio di consulenza ed il profilo dei clienti, era risultato che il loro obiettivo di investimento fosse correlato ad un rischio medio, con situazione finanziaria bassa e obiettivo temporale a medio termine, finalizzato alla mera integrazione del reddito. Emergeva altresì dal predetto questionario che essi avevano una limitata conoscenza degli strumenti finanziari, quali
BOT; certificati di deposito, obbligazioni a breve termine e titoli di Stato. Deducevano altresì gli attori che, in data 2.7.2010, contestualmente all'acquisto di obbligazioni ordinarie Parte_5
pari ad € 70.000,00, essi aggiornavano il loro profilo aggiungendo come forme di
[...]
investimento anche le Polizze Index e quelle Unit, e indicando come orizzonte temporale degli investimenti il limite di 10 anni anziché quello precedentemente fissato in 5 anni, e che in data
23.7.2013 essi aggiornavano ancora il loro profilo personale, che rimaneva medio in relazione al rischio mercato, e medio/alto in relazione a quello di credito e di liquidità, con modalità del tutto incogruenti con la tipologia di strumenti finanziari che essi avevano dichiarato di conoscere. Gli attori esponevano altresì che alla data del 4.8.14 e 18.8.14, essi, con la liquidità rinveniente dalle obbligazioni precedentemente acquistate e giunte a scadenza, acquistavano 556 azioni primarie non quotate, per un contro volare di € 20.026,00, nonché obbligazioni Parte_6
a tasso fisso per un valore di € 50.000,00, senza che tuttavia la banca, quanto CP_3 all'acqusito dei titoli azionari, somministrasse loro il questionario di adeguatezza diretto ad acquisire previamente informazioni circa le conoscenze e le pregresse esperienze finanziarie, somministrando invece il solo test di appropriatezza, il quale prevedeva un campo di azione meno strutturata rispetto al primo, ed era finalizzato solo a determinare se il prodotto finanziario richiesto fosse appropriato al cliente, al quale era rimesso di effettuare comunque l'ordine anche in caso di riscontrata inappropriatezza, previa raccolta di manleva da parte dell'istituto di credito. Nel caso di specie, deducevano gli attori, pur avendo dato il questionario riscontro di inappropriatezza della operazione, l'acquisto delle azioni avveniva lo stesso , e la banca si avvaleva della clausola di manleva, indicando nella operazione di acquisto che i clienti prendevano atto della indicazione del questionario e davano però espresso incarico alla banca di eseguire comunque l'ordine. A dire degli attori, si sarebbe dunque configurato un inadempimento della banca convenuta per aver violato gli obblighi di informazione e trasparenza circa la natura ed i rischi connessi ai prodotti finanziari acquistati dagli attori, nonché sotto l'ulteriore profilo della necessaria modulazione della prestazione erogata in funzione delle specifiche caratteristiche del contraente, ripetutamente chiamato ad aggiornare il proprio profilo rischi senza che ce ne fosse una reale giustificazione, e nonostante fossero del tutto immutate le sue conoscenze limitate degli strumenti finanziari. Dunque, secondo la prospettazione attorea, la banca convenuta non avrebbe assolto ai suoi doveri di corretta valutazione delle operazioni in relazione al profilo dell'investimento, ed avrebbe invece agito in violazione dei canone di correttezza, diligenza e buonafede come sanciti dall'art. 21 TUF e dal Regolamento Consob n. 11522/1998, così come ben statuito da plurima giurisprudenza di merito che citavano. Quanto al danno patito, gli attori evidenziavano di aver integralmente perso, in modo irreversibile, il capitale investito nelle azione non quotate, pari ad € 20.026,00, e che, intrapreso un tentativo di mediazione da loro promosso presso un apposito organismo, la banca non aveva inteso prendervi parte.
Costituitasi, la eccepiva preliminarmente che gli attori avrebbero dovuto Controparte_6 richiedere il riconoscimento del proprio eventuale credito nell'ambito di verifica dello stato passivo di . Nel merito, deduceva che gli obblighi Controparte_3
informativi in relazione alla operazione contestata erano stati adeguatamente adempiuti, così come risultante dal profilo rischi dei clienti, e dal principio di autoresponsabilità delle scelte connesse al profilo rischi . Deduceva altresì che l'ordine di acquisto delle azioni riportava la segnalazione della inadeguatezza della operazione rispetto al profilo del cliente, la ricorrenza circa un conflitto di interessi della banca, la segnalazione circa la non quotazione del titolo, la segnalazione del superamento del test di appropriatezza, con la dicitura specifica secondo al quale “il cliente, prende atto delle indicazioni riportate e dà espresso incarico alla banca ad eseguire la presente operazione”. Chiedeva dunque il rigetto della domanda, per il proprio difetto di legittimazione attiva, eccependo altresì la prescrizione della azione promossa.
Nel giudizio interveniva in LCA, premettendo l'interesse ad intervenire al fine di CP_3 dare adempimento alle obbligazioni assunte con nell'ambito del contratto di Controparte_1
cessione della Nel merito, contestava la domanda. CP_5
Con sentenza n. 1891/2021 , pubblicata il 29.9.2021, all'esito di attività istruttoria comprensiva di
CTU, il Tribunale rigettava la domanda attorea. Nel merito, il Tribunale riconosceva la fondatezza della eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla atteso che il DL CP_5
99/2017 con cui era stato disciplinato l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di e di stabiliva, all'art. 3, che Controparte_3 Controparte_7
rimanevano escluse dalla cessione nelle more operata in favore di tutti i debiti delle Controparte_1
banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti da operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni delle banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni.
Nel merito della azione, che vedeva dunque come unico soggetto legittimato passivo la
[...]
ritenendo non esistente alcun inadempimento specifico della banca nel procedere CP_3 all'acquisto del prodotto azionario per conto dei clienti, né tantomeno il nesso di causalità tra la sua condotta e il danno patito dagli stessi. Il giudizio di appello
Con atto di citazione ritualmente notificato, ed Parte_1 Parte_7
proponevano appello avverso la predetta sentenza. Il gravame ha attinto sia la pronuncia di difetto di legittimazione della atteso che, a dire degli appellanti, essi avevano inteso contestare CP_5
l'inadempimento contrattuale della nei loro confronti, indipendentemente dal fatto che CP_5
i titoli azionari oggetto di incauto acquisito fossero stati emessi dalla Nel merito, Parte_8
contestavano altresì il capo della sentenza che aveva ritenuto corretto il comportamento della banca in relazione al prodotto venduto agli appellanti, insistendo per la assoluta estraneità di tale prodotto rispetto alle loro conoscenze ed ai loro profili di rischio, deducendo che l'intera operazione era stata posta in essere senza che essi avessero effettiva conoscenza del prodotto acquistato e dei rischi elevati connessi a tale operazione. In estrema sintesi, e secondo quanto verrà diffusamente analizzato nella disamina dei singoli motivi di appello, gli appellanti hanno censurato la piena adesione del Tribunale rispetto alle risultanze della CTU, senza aver approfondito la reale dinamica del rapporto contrattuale tra gli stessi e la banca intermediaria.
Gli appellanti chiedevano pertanto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento i tutte le domande proposte in primo grado.
Costituitasi, la – società incorporante la in forza di atto pubblico del Controparte_1 CP_5
14.5.2019 – eccepiva in primo luogo la inammissibilità dell'appello rivolto e notificato a atteso che alla udienza del 22.9.2020, nel giudizio di primo grado, era stata CP_5
espressamente indicata la avvenuta fusione della in , così come anche CP_5 CP_8
nella comparsa conclusionale in primo grado. Nel merito, ferma la eccezione ex art. 348 bis c.p.c. anche per la mancata specificazione dei motivi di appello, la banca contestava la fondatezza del motivo di appello relativo alla censura sulla dichiarata mancanza di legittimazione passiva di ritenendo del tutto condivisibili le argomentazioni del Tribunale in riferimento alla CP_5
fonte normativa costituita dal DL 25.6.2017, così come accertato in numerose altre pronunce di merito, tutte di segno analogo a quella impugnata, che citava e produceva in giudizio. Infine, la banca resisteva ad ogni ulteriore motivo, ribadendo che la documentazione in essere ben attestava le dinamiche corrette ed immuni da censure ch avevano condotto la a dare seguito alla CP_3
operazione di acquisto delle azioni da parte dei due correntisti, con espressa manleva nei suoi confronti, così come ampiamente risultato anche dal lavoro peritale svolto.
Concludeva dunque per la inammissibilità dell'appello, e nel merito per sua totale infondatezza.
Alla udienza del 9.10.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini per gli scritti difensivi finali. ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO
In primo luogo, va dichiarata la contumacia della Controparte_3
poiché, seppur ritualmente convenuta in giudizio, non
[...] Controparte_4
ha inteso costituirsi.
Di seguito, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dalla appellata . Controparte_1
La banca costituita in giudizio ha dedotto la inammissibilità dell'appello poiché rivolto e notificato non nei suoi confronti bensì nei confronti della società incorporata in CP_5 Controparte_1
nel corso del giudizio di primo grado, come ampiamente dedotto dalla stessa nel corso CP_5
del giudizio stesso, tanto nelle note a verbale di udienza del 22.9.2020, che nelle comparse conclusionali, nonché dal Tribunale nel corpo della motivazione della sentenza impugnata ove espressamente si dichiara “deve premettersi che con atto notarile del 14.5.2029, Controparte_6
è stata incorporata per fusione da Controparte_1
Ciò posto, ritiene la banca costituitasi che l'appello sia sanato da radicale inammissibilità, atteso che per giurisprudenza ormai radicata (Cass. 16605/2021), laddove una società viene fusa per incorporazione nel corso del giudizio ed il suo procuratore dichiara in udienza la avvenuta fusione,
l'impugnazione deve essere proposta nei confronti della società incorporante e non nei confronti della incorporata, e che “la fusione per incorporazione estingue la società incorporata”, con conseguente impossibilità di iniziare validamente il processo nei confronti di quest'ultima (Cass.
SSUU n. 21970 del 30.7.2021).
Al fine di individuare le conseguenze processuali di un'errata “vocatio in ius”, risulta utile partire dall'analisi della predetta sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 21970 del 30 luglio
2021, con la quale la Corte ha affrontato le conseguenze della legittimazione attiva e passiva di una società incorporata;
per ciò che qui interessa, nella sentenza si legge espressamente: “la fusione realizza una successione universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione
a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati.”. Si ricava, non senza dubbi e perplessità dottrinali, come la giurisprudenza abbia riconosciuto alla società incorporate tutti gli effetti di una successione a titolo universale. La giurisprudenza di legittimità e di merito, da tempo, segue l'orientamento richiamato nella pronuncia della Cass. Civ. Sez. I, Ord. del 29/05/2020, n. 10301, la quale ha ribadito: “Questa
Corte,[..]ha al proposito osservato che la citazione in giudizio notificata ad una società già incorporata in un'altra è nulla per inesistenza della parte convenuta, ma tale nullità, rilevabile
d'ufficio, resta tuttavia sanata per effetto della costituzione in giudizio della società incorporante, indipendentemente dalla volontà e dall'atteggiamento processuale di questa, atteso che la vocatio in ius di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affetta la vocatio mancante dell'indicazione della parte processuale convenuta, che è sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto.” ( Nello stesso senso si veda: Tribunale di Firenze, 27/02/2018, n.
585; Cass. civ. Sez. III, del 3/05/2016, n. 8690; Cass. civ. Sez. III, del 18/03/2014, n. 6202;
Tribunale di Bologna Sez. I, 20/06/2011: Cass. civ. Sez. III, del 28/02/2008, n. 5273; Cass. civ.
Sez. I, del 11/ 04/ 2003, n. 5716.).
Dunque, nonostante la citazione sia viziata da nullità, la giurisprudenza ritiene operanti anche in tale circostanza due modalità sanatorie: la rituale rinnovazione della citazione entro un termine perentorio
(in questo caso il vizio è sanato sin dal momento della notifica della prima citazione;
e se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo con conseguente estinzione del processo;
la costituzione del convenuto soggetto incorporante (elemento su cui fa leva la giurisprudenza nel caso di specie) che sana in maniera retroattiva (ex tunc) i vizi dell'atto poiché l'atto ha raggiunto lo scopo che l'ordinamento gli ha assegnato.
La costituzione in giudizio, nel caso di specie, della società incorporante, e l'esplicazione del pieno diritto di difesa anche nel merito dei motivi di appello, rende dunque sanata la notifica con efficacia ex tunc, con conseguente infondatezza della eccezione di inammissibilità esaminata.
Parimenti, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata ai sensi dell'art. 348 bis. C.p.c.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6, Ord. N. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr.
Cass. civ., Sez. 2, Ord. N. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv.
Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ.,
Sez. 2, Ord. N. 23781 del 28/10/2020).
Sempre in via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'appello invocata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa.
Essa, infatti, deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. L., n. 10409 del
01/06/2020).
Ragion per cui tale facoltà è preclusa, nel caso di specie, essendo stata già ampiamente superata la fase della trattazione della causa.
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – L, Ord. n. 37272 del 29/11/2021).
Venendo ora al merito dell'appello, la Corte osserva quanto segue.
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti hanno denunciato, a loro dire, l'erronea declaratoria di difetto di legittimazione passiva della Nello specifico, gli Controparte_6
appellanti hanno dedotto che la decisione del Tribunale di accertare la legittimazione passiva dell'azione proposta sulla base di quanto disposto dal D.L. 99/2017 (emesso in tema di liquidazione coatta amministrativa di e di e di cessione Controparte_3 Controparte_7
delle menzionate banche alla fosse errata, atteso che proprio da tale Controparte_1 disciplina, e dall'esame dei rapporti facenti capo alle banche cedute nell'insieme aggregato oggetto della cessione, il Giudice avrebbe poi stabilito l'esclusione del rapporto in oggetto dal novero della cessione, con conseguente difetto di legittimazione passiva della (poi a sua volta CP_5
incorporata in , come osservato in precedenza). Controparte_1
A sostegno della propria prospettazione, gli appellanti hanno evidenziato come le loro doglianze a sostegno della domanda proposta in primo grado riguardavano le inadempienze contrattuali poste in essere dall'intermediario nel suo esclusivo rapporto con loro, in sede di prestazione di CP_5
servizi di investimento e non in quanto invece venditrice degli specifici titoli azionari della CP_3
in altri termini, gli appellanti deducono che, a sostegno della loro domanda principale,
[...]
avevano allegato l'inadempimento della ai propri obblighi comportamentali con i CP_5
clienti, obblighi che, se fossero invece stati correttamente adempiuti – con riferimento alla adeguatezza ed alla appropriatezza del loro profilo di rischio - li avrebbero indotti a desistere dagli acquisti delle azioni Veneto banca, a tal fine non rilevando in alcun modo che le azioni acquistate fossero emesse da tale istituto bancario, poiché trattavasi di acquisto per loro inappropriato proprio per la tipologia di operazione incongrua con il loro profilo . Sulla base di tale tesi, gli appellanti hanno dunque denunciato il vizio in cui il Tribunale sarebbe incorso, atteso che laddove avesse bene inteso il fondamento della loro azione, non avrebbe potuto che non riconoscere la piena legittimazione della rispetto alla loro domanda, posto che la medesima violazione CP_6
denunciata si sarebbe manifestata anche laddove i titoli venduti, fossero stati ad analogo contenuto ed identità, ma emessi da altro istituto diverso da CP_3
Il motivo è infondato.
Come correttamente indicato nella pronuncia impugnata, e come ben sottolineato dalla difesa della odierna appellata, con specifico riferimento al contenzioso involgente la cui CP_5
partecipazione è stata ceduta da ad Controparte_3 [...]
, nell'insieme aggregato ceduto a quest'ultima, vi rientrano solo alcune delle passività CP_1 delle banche partecipate da (come ), mentre altre passività ne sono Controparte_3 CP_5
rimaste escluse, dovendo risponderne esclusivamente Controparte_3
L'art. 3 del contratto di cessione d'azienda, disponibile in atti, e riportato nella comparsa di costituzione e risposta della parte appellata, recita testualmente che “ l'insieme aggregato è composto dai seguenti beni alla data di esecuzione, i quali rappresentano, per ciascuna delle due operazioni di cessione, un complesso organizzato come ramo d'azienda bancario. Ciò posto, sempre per la predetta disciplina, fanno parte delle passività delle banche partecipate di (tra CP_3
cui , testualmente escluse dall'insieme aggregato ceduto “i debiti, le Controparte_2
responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni della banche in liquidazione coatta amministrative ( e dunque – cfr. art.
3.1.4. secondo capoverso del contratto di cessione in atti). Dunque, CP_3
la previsione di esclusione dalla cessione, riguardano anche i debiti delle partecipate di CP_3
e le controversie di cui esse siano parte per effetto della commercializzazione delle sue
[...]
azioni, anche in relazione a profili di responsabilità nella loro specifica commercializzazione.
Ciò posto, la prospettazione degli appellanti – basata su una specificazione del fondamento della domanda proposta contro la riveniente nel suo presunto inadempimento contrattuale CP_5
rispetto agli obblighi informativi nella prestazione dei servizi di investimento nei loro confronti – risulta soccombente rispetto alla lettera della disciplina della cessione così come riportata, atteso che , proprio per i profili di responsabilità (con conseguenti effetti negativi) nascenti da qualsiasi operazione di commercializzazione delle azioni non vi è legittimazione passiva CP_3
ulteriore se non quella della medesima banca emittente, come testualmente indicato, non operando in alcun modo la cessione, e ciò sia che il contenzioso finalizzato ad accertare le patologie di tale commercializzazione fosse già pendente o ancora da instaurarsi, come ben specificato sempre dagli artt.
3.1.2. e 3.1.4 del contratto di cessione.
Ad ulteriore riprova della assenza di criticità della decisione del giudice di primo grado, va poi evidenziato che , secondo la tabella B dell'atto ripetitivo del secondo atto ricognitivo del contratto di cessione, il contenzioso giudiziale relativo a in materia di azioni delle ex Controparte_6
Banche venete rientra nel contenuto escluso dalla cessione, proprio ai sensi dell'art.
3.1.1. e 3.1.4. del contratto di cessione, come precedentemente citati. Infine, l'art.
7.2. dell'atto di trasferimento intervenuto tra e in data 10.7.2017 (doc. prodotto al n. 6 del fascicolo di CP_5 CP_3 primo grado della medesima banca), menziona testualmente l'obbligo di di operare CP_3 per ottenere l'estromissione di dal contenzioso passivo, definito in modo tale da CP_5
ricomprendere contenziosi relativi a crediti anche risarcitori, anche per responsabilità extracontrattuale, o relativi a pretese restitutorie, fatti valere a qualsiasi titolo nei confronti di
CP_5
Come correttamente deciso dal Tribunale, dunque, il contenzioso in essere non rientra nell'insieme aggregato oggetto di cessione, ma anzi è testualmente disciplinato come contenzioso da far valere nei confronti di così come – tra l'altro – deciso in analoghe e speculari CP_3
vicende da una rilevante mole di giudizi dinanzi ad uffici giudiziari di merito, tutti sinteticamente riportati nella comparsa di costituzione e risposta della , al cap. 5 rubricato “sulla Controparte_1 giurisprudenza registrata in materia” a cui si fa integrale rinvio. In ultima analisi, va altresì valorizzato, proprio sotto tale ultimo aspetto, l'intervento volontario in giudizio di primo grado della che ha concluso per il difetto di Controparte_3
legittimazione passiva di deducendo, in conformità di quanto espresso, che ai sensi CP_5
della normativa citata, vi era dunque una espressa esclusione dal perimetro della cessione sia dei debiti connessi a pretese di azionisti ricollegate a presunte violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento, sia, più in generale, delle controversie relative a rapporti anteriori alla cessione, ivi compresi i rischi di soccombenza nel quadro di controversie con azionisti o obbligazionisti di unica legittimata passiva dell'azione proposta dagli attori (così CP_3 come testualmente riportato proprio nell'atto di intervento volontario della alla pag. 8 CP_3
- fascicolo primo grado).
Il motivo è pertanto infondato e va rigettato.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno denunciato la erroneità del ragionamento del giudice di primo grado che, nel merito della vicenda in esame, ha accertato l'assenza di qualsiasi nesso causale tra lo svolgimento della attività della intermediaria in relazione CP_5 all'assolvimento degli obblighi informativi di cui all'art. 21 TUF, ed il danno lamentato dagli attori, concretizzatosi nella perdita del capitale investito nei titoli azionari Veneto CP_3
Tale motivo è assorbito rispetto alle valutazione esposte in relazione al difetto di legittimazione passiva della convenuta in primo grado.
Ed infatti, osserva la Corte, che la pronuncia di primo grado risulta essere corredata da due rationes decidendi (in rito e nel merito) del tutto autonome tra di loro, sebbene la seconda (la valutazione nel merito della domanda proposta) appare del tutto ultronea rispetto alla decisione – che la ha preceduta nell'esame della domanda - sul riscontrato difetto di legittimazione passiva della convenuta.
Ed infatti, accertata la sussistenza di un difetto di legittimazione passiva dell'unico soggetto evocato in giudizio quale convenuto (la , appare del tutto ultronea il vaglio nel Controparte_6
merito della domanda formulata nei suoi confronti, e dunque di un soggetto carente di legittimazione passiva, avendo il giudice consumato il suo potere decisionale nella statuizione sul rito, il cui contenuto avrebbe dovuto inibire il riscontro della fondatezza nel merito della domanda, stante la sua proposizione avverso soggetto non legittimato a resistervi.
Tale decisione è altresì coerente con la linea difensiva prospettata dagli attori in primo grado, i quali, pur dinanzi all'intervento della ed all'inserimento nel patrimonio delle CP_3
deduzioni e allegazioni del giudizio dei dedotti profili di legittimazione processuale, hanno escluso che fosse essa il soggetto processuale legittimato passivamente a resistere alla loro azione, concludendo sino al termine del giudizio, sempre e solo per l'accertamento della responsabilità della sola rispetto alle doglianze proposte. CP_5
Né può ritenersi automaticamente trasferita l'azione proposta da alla CP_5 CP_3
in virtù dell'intervento della stessa effettuato in primo grado, atteso che, per giurisprudenza
[...] costante, “in caso di intervento volontario del terzo che assuma di essere l'effettivo legittimato passivo, il giudice, ove l'attore si limiti comunque a chiedere la sola condanna dell'originario convenuto, non può emettere una statuizione di condanna nei confronti del terzo ed a favore dell'attore, in virtù del principio generale della domanda” (Cass. ord. 6930/2024 del 14.3.2024).
Dunque, il secondo motivo di appello, che attinge la sentenza nel merito della decisione, resta del tutto assorbito dall'esito della infondatezza del primo motivo di appello, attesa la conferma in questa sede dell'accertato difetto di legittimazione passiva del soggetto convenuto in primo grado.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2,
Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al
D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento con riferimento allo scaglione da €.5.200,01 ad €.26.000,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4455/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara la contumacia di Controparte_3 [...]
CP_4
2. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1891/2021 emessa dal Tribunale di Benevento e pubblicata il 29.9.2021.
3. Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della Controparte_1
dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro
5.809,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 3.1.2025
Il Presidente
Dott. Maria Casaregola
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano