Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/05/2025, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17723/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 17723/2024 R.G. promosso da
) (avv. GUERINI VERONICA) Parte_1 C.F._1
e
AN RD ( ) (avv. GUERINI VERONICA) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
“1) Il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso con collocazione prevalente Per_1 presso la residenza della madre;
2) I genitori limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
3) Le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta Per_1 della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
4) rimarrà collocato presso la madre e avrà residenza anagrafica presso la casa sita in Iseo (BS), Vicolo Per_1
Borni n. 9;
1
6) Durante i periodi estivi e/o feriali ciascuno dei genitori potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente schema:
- sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie;
- tre giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali;
- quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive.
I genitori si impegnano a concordare tempestivamente i giorni in cui terranno con sé con la precisazione Per_1 che si alterneranno annualmente tra di loro Pasqua e Pasquetta, Natale e Capodanno, ponti ed altre festività annuali, nonché i giorni del compleanno delfiglio minore saranno sempre alternati di anno in anno tra i genitori.
Il tutto, salvo miglior accordo tra i genitori stessi che si impegnano a collaborare e cooperare per il supremo interesse del minore;
7) Per quanto attiene il mantenimento del figlio, il sig. AR si obbliga a corrispondere mensilmente in favore della sig.ra l'importo complessivo di € 300,00 (trecento/00) mensili a partire dalla data di deposito del Pt_1 presente ricorso e ciò certamente sino al compimento della maggiore età del figlio e comunque all'ottenimento dell'indipendenza economica dello stesso qualora sopraggiunto successivamente. Il tutto oltre rivalutazione ISTAT come per legge, a decorrere dall'anno 2026;
8) Il contributo al mantenimento del figlio dovrà essere versato dal signor AR alla signora Per_1 Pt_1 entro il giorno 15 di ogni mese alle coordinate bancarie di titolarità della signora che verrà Parte_1 indicato successivamente al padre;
9) I genitori concordano che eventuali assegni famigliari e/o l'assegno unico e/o le detrazioni fiscali previste per legge a favore del nucleo famigliare spetteranno al 100% alla signora Pt_1
10) I genitori provvederanno invece a coprire nella misura del 50% cadauno le spese riferibili al figlio ivi Per_1 compresa l'eventuale mensa scolastica che dovrà essere suddivisa al 50% ciascuno, così come previste dal protocollo in essere sul Foro di Brescia, che per completezza e chiarezza si riporta integralmente (tali spese dovranno essere in ogni caso espressamente documentate all'altro genitore)
SPESE PER LA SALUTE
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: - visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
- tickets sanitari.
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: - cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
- cure termali e fisioterapiche;
- farmaci particolari.
SPESE PER L'ISTRUZIONE
a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: - tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico.
2 b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: - tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio presso sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: - tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
SPESE PER LA CUSTODIA DI PROLE MINORENNE
a) Spese che non richiedono il preventivo accordo: - spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o altre alternative gratuite;
- centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
SPESE PER IL DIVERTIMENTO
Spese che richiedono il preventivo accordo: - attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
- corsi di lingua straniera;
- viaggi e vacanze.;
Il signor SA AR dichiara di aver lasciato la casa familiare già a far data dallo scorso luglio 2024
e si impegna ad asportare dalla casa familiare i propri beni ed effetti personali ancora presenti entro e non oltre
45 giorni dal deposito del presente ricorso;
La casa familiare sita in 25049 – Iseo (BS), Vicolo Borni N. 9, di proprietà esclusiva della signora Parte_1
, viene a quest'ultima assegnata in via definitiva essendo genitore collocatario del minore
[...] Per_1
Le parti con l'assolvimento integrale di quanto concordato e pattuito in questa sede dichiarano di nulla avere più a pretendere reciprocamente per alcun titolo o ragione l'una dall'altra avendo già regolato a parte ogni ulteriore questione patrimoniale fra gli stessi;
Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e alla rinnovazione dei documenti per l'espatrio anche per il figlio minore e consensualmente rinunciano ad impugnare l'emanando provvedimento;
Le spese legali della presente procedura sono da porsi a carico di entrambe le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (nato a [...] il [...]) e, con ricorso Persona_2 presentato in forma congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337-bis e ss.
c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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