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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 24/10/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di ZA
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 69/2024 R.G.
promossa
da
Parte_1
(P. IVA ), con sede legale in ZA, Via
[...] P.IVA_1
del Macello n. 55, in persona del Procuratore dott. Pt_2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto
[...]
di citazione in appello, dall'Avv. Fabio Civale (C.F.
- e C.F._1 Email_1
dell'Avv. Stefan Pittracher (C.F. - C.F._2
, ed elettivamente domiciliata Email_2
presso lo Studio di quest'ultimo sito in Bressanone (BZ), Via
Ponte Aquila, n. 10,
1 - appellante -
contro
, (C.F. , nato a Controparte_1 C.F._3
VA RI (BZ) il 13/06/1951, residente in [...]
– 39040 Naz-Sciaves (BZ), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. prof. Massimo Cerniglia (C.F.
, unitamente e disgiuntamente all'avv. C.F._4
ES CA (C.F. e all'avv. Roberto C.F._5
CI (C.F. ), tutti del Foro di C.F._6
Roma, giusta procura alle liti già depositata nel fascicolo di primo grado, con domicilio eletto presso lo studio dei procuratori incaricati, con sede in Roma (RM) alla Via Eleonora
Duse n. 5G
- appellato, appellante incidentale -
Oggetto: Intermediazione mobiliare
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 17/09/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento – Sezione distaccata di
ZA, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
in parziale riforma della sentenza n. 789/2023 emessa dal
Tribunale di ZA nella persona del Giudice unico Dott.ssa
IT HE in data 10 ottobre 2023 e pubblicata in data 11
ottobre 2023, non notificata, così giudicare:
2 IN VIA PRELIMINARE PRINCIPALE
- accertare e dichiarare, in riforma della sentenza emessa dal
Tribunale di ZA nella persona del Giudice unico Dott.ssa
IT HE in data 10 ottobre 2023 e pubblicata in data 11
ottobre 2023, non notificata, l'inammissibilità, improponibilità
ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da parte ricorrente a titolo contrattuale per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2946 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare, in riforma della sentenza emessa dal
Tribunale di ZA nella persona del Giudice unico Dott.ssa
IT HE in data 10 ottobre 2023 e pubblicata in data 11
ottobre 2023, non notificata, l'inammissibilità, improponibilità,
improcedibilità dell'azione di risarcimento dei danni per carenza dei presupposti di legge in virtù delle ragioni esposte in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE
- riformare la sentenza emessa dal Tribunale di ZA nella persona del Giudice unico Dott.ssa IT HE in data 10
ottobre 2023 e pubblicata in data 11 ottobre 2023, per quanto attiene ai capi impugnati con il presente appello e rigettare le domande proposte in primo grado dall'odierno appellato, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'odierno appellato alla restituzione in favore della delle somme riconosciute al Pt_1
medesimo da parte della in forza della sentenza di primo Pt_1
3 grado;
- respingere l'appello incidentale e le domande tutte ex adverso
formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento solo parziale dell'appello proposto dalla riformare la sentenza Pt_1
di primo grado sottraendo dall'eventuale somma riconosciuta al
Cliente, in luogo del valore delle azioni al momento della sentenza di primo grado, il valore delle azioni oggetto di causa alla data dell'ottobre/dicembre 2016, per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento solo parziale dell'appello proposto dalla riformare la sentenza Pt_1
di primo grado al fine di escludere o ridurre la condanna di alla minor somma possibile in Parte_1
ragione del determinante concorso di colpa del sig. CP_1
per le ragioni esposte in narrativa, nonché di quanto previsto dall'art. 1225 c.c.;
- accogliere le domande già proposte dalla nel giudizio di Pt_1
primo grado e di seguito riportate:
“IN VIA PRELIMINARE
- espungere dal fascicolo la memoria ex art. 183, sesto comma n.
1 c.p.c. ex adverso depositata per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda
4 avversaria per mancanza di esperimento del procedimento di
mediazione;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità,
improcedibilità del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per i motivi
illustrati in narrativa ovvero accertare e dichiarare che le difese
svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria per i
motivi illustrati in narrativa e, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c.,
fissare l'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. con conseguente
mutamento del rito da cognizione sommaria a cognizione piena;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed
improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da parte
ricorrente a titolo contrattuale per intervenuta prescrizione della
stessa ex art. 2946 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed
improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta da controparte
per intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 2935 e 2946 c.c.
per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed
improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da parte
ricorrente a titolo precontrattuale e/o extracontrattuale per
intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2947 c.c., per i
motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed
improcedibilità dell'azione proposta da parte ricorrente
relativamente all'asserito reato di truffa per intervenuta
5 prescrizione;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed
improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice
relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per
intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 c.c.;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità,
improcedibilità dell'azione di risarcimento dei danni per carenza
dei presupposti di legge in virtù delle ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché
infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in
narrativa;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità
e/o risoluzione proposta da parte ricorrente in relazione alle
operazioni di cui è causa e di conseguente condanna di
[...]
alla restituzione delle somme versate dal Parte_1
sig. in relazione alle operazioni di investimento CP_1
oggetto di causa, accertare e dichiarare l'obbligo del sig.
[...]
e, per l'effetto, condannare il medesimo alla restituzione CP_1
a dei titoli oggetto di causa, Parte_1
ovvero dell'equivalente, e di ogni importo, dividendo, plusvalenza
o utile incassato dal sig. in ragione delle operazioni di CP_1
cui è causa, oltre agli interessi dovuti, e per l'ulteriore effetto
6 compensare le somme a rispettivo credito tra le parti;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di
risarcimento proposta ex adverso, escludere o ridurre la
condanna di alla minor somma Parte_1
possibile in ragione del valore attuale delle azioni, del
determinante concorso di colpa del sig. per le ragioni CP_1
esposte in narrativa, nonché di quanto previsto dall'art. 1225
c.c.;
IN VIA ISTRUTTORIA
- rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i
motivi illustrati in narrativa;
- qualora il Giudice ritenga tempestivo, specifico e circostanziato il
disconoscimento della pag. 3 del doc. 4 prodotto da , Pt_3
ammettere consulenza tecnica d'ufficio finalizzata
all'accertamento della conformità all'originale del documento
prodotto dalla oggetto di contestazione. Pt_1
Con ogni riserva di merito e istruttoria.
Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre
oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli
effetti D.M. 55/2014.”.
Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, per entrambi i gradi di giudizio oltre oneri accessori come per legge.
Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti D.M. 55/2014, con maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis D.M. 55/2014
del procuratore di parte appellata, appellante incidentale:
7 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
1) nel merito a) rigettare tutti i motivi d'appello proposti dalla Pt_1
appellante, in quanto inammissibili, infondati in fatto e in diritto, apodittici, indimostrati, indeterminati e indeterminabili,
oltre che irrilevanti e inconferenti, per l'effetto confermando in parte qua la sentenza impugnata;
b) in ogni caso accogliere i motivi d'appello incidentale formulati da parte appellata e, per l'effetto, modificarsi la sentenza gravata in parte qua come ivi richiesto;
2) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, accogliere la domanda qui riproposta ex art. 346 C.P.C., nei limiti di quanto in appresso riportato in conformità e nei limiti delle conclusioni rassegnate in calce al ricorso sommario introduttivo del primo grado di giudizio, e per l'effetto nel merito con riferimento a ciascuno degli investimenti per cui è causa,
a) accertare e dichiarare, anche ex artt. 1218, 1228, 1710 e ss.
c.c., nonché artt. 1175, 1176, 2° comma, 1374 e 1375 c.c., artt.
21, 23 e 94 del D. Lgs. n. 58/1998, artt. 27-56 del Reg. CP_2
n. 16190/2007, art. 18 del Reg. n. 17130/2010, CP_2
nonché in ragione della violazione di ogni altra disposizione di legge, regolamento e/o contratto invocata in narrativa, la responsabilità, nonché il grave inadempimento ex art. 1455 c.c.
della in relazione a ciascuno degli acquisti di azioni Pt_3
8 dedotti in narrativa, così come del presupposto contratto quadro di negoziazione e b) per l'effetto condannare la al risarcimento del danno Pt_3
per responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., per un importo pari ad € 25.002,82, o in quella misura ritenuta di giustizia,
anche a seguito di valutazione equitativa, anche quale importo dalla stessa resistente indebitamente percepito in forza dei contratti di acquisto delle azioni per cui è causa, o alla restituzione di quella somma che dovesse risultare comunque dovuta a seguito della vendita dei titoli de quibus, costituita dalla differenza tra l'importo destinato all'acquisto delle azioni in causa e la somma realizzata con la vendita delle stesse,
nonché con condanna al risarcimento di ogni conseguente danno, oltre rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., in misura pari agli indici Istat o in misura pari ai rendimenti di BOT o CCT, dal giorno dell'acquisto sino al saldo,
nonché oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c. dal giorno dell'acquisto sino alla proposizione della domanda giudiziale, ed ex art. 1284, co. 4, c.c. e D. Lgs. 09/11/2012, n. 192, dalla domanda giudiziale sino al saldo;
con condanna di parte appellante al rimborso di spese,
competenze e onorari del presente giudizio».
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. In data 23 novembre 2007 e Banca Controparte_1
Popolare dell'Alto Adige s.p.a. hanno sottoscritto un “contratto
9 per la prestazione di servizi di investimento” (doc. n. 1
dell'investitore).
Ai fini della sua profilatura la banca ha somministrato al cliente il questionario MIFID in data 7 aprile 2011 e,
successivamente, in data 28 novembre 2012, e lo ha qualificato dapprima come «investitore dinamico» e, in seguito, come
«investitore monetario» (doc. nn. 2 c) e 2 d) dell'investitore).
In situazione di conflitto di interessi, la banca ha concluso con l'investitore i seguenti contratti di vendita in contropartita diretta di azioni proprie:
• in data 26 maggio 2011, n.
2.700 azioni al prezzo unitario di € 18,36, per un investimento complessivo, incluse le commissioni di € 49.919,00 (doc. n. 3a dell'investitore);
• in data 28 novembre 2012, l'investitore ha esercitato il diritto di opzione relativamente a n. 270 azioni di nuova emissione offerte ai soci in sede di aumento di capitale, al prezzo unitario di € 18,35, ed ha altresì esercitato il diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoptate dagli altri soci, acquistando ulteriori n. 230 azioni di nuova emissione, per un investimento complessivo pari a €
9.175,00 (doc. n. 3b e 3c dell'investitore).
2. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. notificato alla banca in data 12 dicembre 2022, l'investitore ha adito il Tribunale di
ZA, deducendo, in relazione alle operazioni sopra descritte,
l'inadempimento dell'intermediaria agli obblighi informativi
10 concernenti le caratteristiche e i rischi delle azioni da essa emesse ed intermediate. Ha inoltre sostenuto che gli acquisti fossero stati proposti dalla banca, la quale avrebbe pertanto erogato il servizio d'investimento in regime di consulenza, e che le valutazioni da questa espresse in ordine all'adeguatezza e all'appropriatezza delle operazioni non fossero corrette e risultassero, conseguentemente, fuorvianti.
In particolare, l'investitore ha circostanziato l'inadempimento della banca nei seguenti termini.
Mancata informativa sulla natura illiquida delle azioni,
poiché: a) non erano negoziate né prevedibilmente negoziabili in futuro su mercati regolamentati;
b) il relativo prezzo era determinato in modo esclusivo e autoreferenziale dalla banca emittente, con forte volatilità; c) vi era impossibilità di dismissione in tempi brevi e a condizioni non penalizzanti;
d)
l'unica fonte di liquidità era la stessa banca.
La banca non aveva comunicato che le azioni erano prive di rating, che alla stessa era attribuito un rating speculativo e che l'investimento, stante l'illiquidità, implicava un orizzonte temporale lungo.
La scheda prodotto consegnata nel 2012, oltre a non precisare l'elevato rischio e la durata dell'investimento,
conteneva affermazioni ingannevoli circa l'andamento della quotazione del titolo, prospettando che il prezzo di scambio sulla piattaforma di negoziazione non potesse scendere al di
11 sotto del valore assegnato al titolo dalla stessa banca in sede di emissione. Tale circostanza è stata smentita dal fatto che, nel
2016, in occasione della trasformazione della banca in società
per azioni, l'assemblea dei soci, su proposta del consiglio di amministrazione, aveva attribuito ai titoli un valore di € 12,10,
a fronte di un prezzo di acquisto di oltre € 18,00.
Con riguardo all'investimento del 2011, la banca non aveva consegnato al cliente alcun ordine di acquisto, sicché non vi era prova delle informazioni somministrate.
Analogamente, in relazione all'aumento di capitale del 2012,
non aveva consegnato né l'ordine di acquisto né il prospetto informativo né la scheda prodotto, limitandosi a raccogliere nella scheda di adesione la dichiarazione che l'investitore era a conoscenza dell'avvenuta pubblicazione del prospetto e del suo contenuto.
In contrasto con la comunicazione n. DIN/9019104 CP_2
del 02.03.2009, la banca aveva omesso di informare il cliente sull'illiquidità delle azioni e di sottoporgli un confronto con altri investimenti a basso rischio.
Le descritte omissioni integravano violazione dell'art. 21 TUF
e degli artt. 27, 28 e 31 del Regolamento Consob n.
16190/2007.
La disinformazione del cliente al momento degli investimenti,
dipesa dall'inadempimento della banca agli obblighi comportamentali normativamente previsti a suo carico, aveva
12 determinato, inoltre, l'erroneità delle valutazioni di adeguatezza e appropriatezza, poiché: a) le operazioni non erano appropriate, in quanto incoerenti con la conoscenza ed esperienza del cliente rispetto ai reali profili di rischio che la banca aveva deliberatamente celato;
b) le operazioni non erano adeguate, attesa la concentrazione del portafoglio in titoli illiquidi e volatili, in contrasto con il profilo di rischio del cliente, qualificato come investitore dinamico/monetario,
dunque sostanzialmente conservativo, non incline ad impegni finanziari rischiosi di lungo termine.
Conclusivamente, per quel che ancora è d'interesse, il ricorrente ha chiesto la condanna della banca al risarcimento del danno, pari alla consistente minusvalenza registrata a seguito del crollo del valore dei titoli.
3. La banca si è costituita resistendo alle domande attoree.
In premessa ha eccepito l'estinzione per prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) della domanda risarcitoria relativamente alle operatività risalenti al maggio 2011 e al novembre 2012 in quanto di un decennio antecedenti alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio avvenuta il
12 dicembre 2022. Tanto ha sostenuto la convenuta sull'assunto che il dies a quo di decorrenza della prescrizione coincidesse con la data delle singole operazioni d'investimento.
Nel merito ha contestato gli addebiti a lei mossi.
Ha affermato di avere correttamente e compiutamente
13 sottoposto il cliente alla prevista attività di profilatura previa acquisizione delle informazioni relative alle sue conoscenze ed esperienze in tema di strumenti finanziari, alla sua situazione economica e ai suoi obiettivi d'investimento.
Quanto alle informazioni somministrate all'investitore in ordine alle operatività in contestazione ha affermato di aver assolto documentalmente al proprio obbligo. Ed infatti, già nel contratto quadro del 13.11.2007 all'art. 54 si dava atto “con
riguardo agli strumenti finanziari non negoziati nei mercati
regolamentati (…) che tali investimenti possono comportare il
rischio di non essere facilmente liquidabili”. Con riguardo ad ogni singola operazione d'investimento, oltre alla segnalazione del conflitto d'interessi, al cliente essa aveva consegnato la documentazione relativa alle azioni vendute ove venivano chiariti sia le caratteristiche del titolo, sia i connessi fattori di rischio, tra cui quello relativo all'illiquidità ed alla determinazione del prezzo. In occasione dell'aumento di capitale del 2012 era stato poi reso disponibile il prospetto già
depositato presso la recante le informazioni sulle CP_2
caratteristiche e i rischi del titolo di nuova emissione.
Ha, quindi, osservato che con riguardo alle operatività in contestazione gli ordini d'investimento non erano mai stati intermediati in regime di consulenza ma erano stati inoltrati dall'investitore di sua autonoma iniziativa ed erano, pertanto,
soggetti unicamente alla valutazione di appropriatezza, nella
14 specie correttamente eseguita tenuto conto che il cliente aveva dichiarato di avere conoscenza ed esperienza della particolare tipologia di titoli acquistati.
La convenuta ha negato, inoltre, di aver trascurato di informare l'investitore sulle caratteristiche e sulla potenziale rischiosità delle azioni acquistate dipendente dal fatto che si trattava di titoli non quotati. Quanto in particolare alle difficoltà
di smobilizzo degli investimenti e alla conseguente applicabilità
alla fattispecie dei rafforzati obblighi informativi previsti dalla comunicazione n. 9019104/2009, ad avviso della CP_2
banca, era l'investitore a dover dimostrare l'illiquidità del titolo con specifico riguardo al periodo nel quale erano avvenuti gli acquisti in contestazione, potendo essa di contro documentare che, in ragione dei volumi trattati sulla piattaforma prescelta per le negoziazioni, il prodotto era agevolmente commerciabile.
Quanto alla contestata omissione di segnalazione del superamento del limite di concentrazione del portafoglio in titoli emessi dalla banca, la convenuta ha dedotto che tale obbligo sussiste esclusivamente in relazione a operazioni effettuate nell'ambito di un servizio di consulenza ed ha quindi ribadito che nella fattispecie, gli investimenti erano stati richiesti dal cliente e non consigliati dall'intermediaria. La banca ha, inoltre,
sostenuto che la dedotta concentrazione fosse documentalmente smentita, atteso che il cliente risultava intestatario di ulteriori valori mobiliari.
15 In ordine alla pretesa risarcitoria dell'investitore la banca ha dedotto che spettava al ricorrente dimostrare il danno asseritamente sofferto e la relativa derivazione causale dall'inadempimento contrattuale ascrittole. Nella specie era, in particolare, indimostrato il pregiudizio patrimoniale subito dall'investitore. Ed infatti, a seguito della negoziazione sulla nuova piattaforma scelta per lo scambio dei titoli (Vorvel), lo smobilizzo delle azioni non era più difficoltoso poiché queste venivano quotate ad un valore di mercato, oltretutto in ripresa e costantemente aggiornato. Poiché la minusvalenza lamentata dall'investitore non si era cristallizzata, il danno non poteva dirsi stabilizzato ed era perciò irrisarcibile.
Ha proseguito la banca affermando che il cliente, una volta resosi conto della rischiosità dei titoli acquistati, li aveva nondimeno conservati nel proprio patrimonio, sicché
nell'accertamento del danno doveva tenersi conto,
eventualmente ai sensi dell'art. 1227 c.c., della sua concausale determinazione di non disinvestirli.
4. Convertito il rito da sommario ad ordinario ed istruita la causa unicamente con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, il Tribunale di ZA l'ha definita con la sentenza n. 789 d.d. 11.10.2023.
Quanto alla prescrizione dell'azione contrattuale di risarcimento del danno il Tribunale ha osservato quanto segue.
Ai fini della prescrizione dell'azione risarcitoria per
16 inadempimento del servizio d'investimento da parte della banca il Tribunale ha ritenuto dirimente il momento in cui si era manifestata la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta dall'investitore. Nella specie ciò era avvenuto nel 2016 quando la quotazione del titolo era ufficialmente scesa ad € 12,10. Tale valore era stato infatti stabilito dall'assemblea dei soci quando ha deliberato la trasformazione della banca in società per azioni, laddove nelle periodiche rendicontazioni recapitate ai clienti essa contraddittoriamente attestava un diverso valore di scambio pari ad € 19,00, con l'indicazione tuttavia che il titolo era illiquido, dunque invendibile alla quotazione dichiarata. Non era pertanto estinto per prescrizione ex art. 2946 c.c. il diritto risarcitorio del ricorrente.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, ha esaminato le operazioni di investimento oggetto di contestazione alla luce della normativa di settore, con particolare riferimento agli artt.
21 e 27 del D.lgs. n. 58/1998 (TUF) e al Regolamento
Intermediari n. 16190 del 29 ottobre 2007, concludendo che l'intermediario aveva agito in violazione degli obblighi comportamentali ivi previsti.
In relazione all'operazione del 2011, era emerso che l'unico elemento documentale acquisito fosse la conferma dell'ordine di acquisto dei titoli, senza che la banca avesse fornito prova, né documentale né dichiarativa, delle
17 informazioni trasmesse al cliente circa le caratteristiche dell'investimento. Analoga carenza istruttoria era stata riscontrata con riferimento alla sottoscrizione, avvenuta nel
2012, di azioni di nuova emissione: l'unico elemento acquisito è
risultato essere l'adesione del cliente all'aumento di capitale,
senza alcun riscontro probatorio circa le informazioni fornitegli,
sia in forma scritta che orale.
Non è stata altresì fornita prova delle valutazioni che avrebbero condotto l'intermediario a formulare un giudizio di adeguatezza delle operazioni rispetto al profilo di rischio del cliente, ai suoi obiettivi di investimento, al suo orizzonte temporale, né tantomeno un giudizio di appropriatezza in relazione alla conoscenza e all'esperienza del cliente in materia di investimenti nel titolo in questione. Tale giudizio, peraltro,
non risultava essere stato nemmeno comunicato, né illustrato al cliente.
Infine, il Tribunale ha evidenziato l'erroneità del giudizio di adeguatezza formulato dalla banca, già solo in considerazione della totalitaria concentrazione, nel portafoglio del cliente, di titoli emessi dal medesimo soggetto.
Accertato l'inadempimento dell'intermediario, il Tribunale
ha ritenuto sussistente il diritto del cliente al risarcimento del danno conseguente, individuato nella minusvalenza derivante dalla differenza tra il valore di mercato dei titoli e il prezzo corrisposto al momento del loro acquisto.
18 Assunto un valore di stima del titolo pari ad € 9,00 per azione, il Tribunale ha determinato l'attualità dell'investimento in € 28.800,00, da detrarre dal prezzo di acquisto versato dal cliente alla banca, pari ad € 59.094,00. All'importo così
ottenuto ha ulteriormente sottratto i dividendi netti medio
tempore percepiti dall'investitore, pari ad € 7.531,00, con conseguente determinazione del credito risarcitorio spettante al cliente in € 22.762,82.
Su tale somma il Tribunale ha riconosciuto la maggiorazione per rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data delle singole operazioni di investimento sino alla data della sentenza, nonché i soli interessi legali dalla data della pronuncia sino all'effettivo soddisfo.
Ha, infine, gravato la banca delle spese del grado.
5. Avverso questa pronuncia, formulando quattro motivi d'impugnazione, ha interposto appello la banca con citazione d.d. 2 aprile 2024.
Si è costituito l'investitore appellato resistendo al gravame avversario e svolgendo appello incidentale sorretto da due motivi d'impugnazione nonché dalla riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. delle domande e delle eccezioni non accolte in primo grado.
La causa è passata in decisione all'udienza del
17.09.2025.
6. Il primo motivo di gravame è rubricato “Sull'erronea
19 valutazione circa la prescrizione: falsa applicazione dell'art. 2946
c.c. e dell'art. 2935 c.c.”.
La banca appellante censura la decisione del Tribunale di
ZA nella parte in cui ha ritenuto non prescritta l'azione risarcitoria promossa dall'investitore, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2935 c.c.
La doglianza si incentra sulla statuizione del giudice di prime cure secondo cui, in relazione all'azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, il dies a quo del termine decennale di prescrizione decorre non dalla data oggettiva di esecuzione degli ordini di investimento, bensì dal momento soggettivo in cui il contraente ha acquisito consapevolezza della perdita patrimoniale subita in conseguenza dell'inadempimento dell'intermediario.
Secondo l'appellante, tale impostazione determinerebbe una situazione di incertezza giuridica, in quanto il decorso del termine prescrizionale verrebbe disancorato da un fatto storico oggettivamente individuabile, per essere rimesso alla discrezionale valutazione dell'investitore, il quale potrebbe decidere di agire in giudizio anche a distanza di molti anni,
sulla base della mera percezione soggettiva dell'andamento negativo dell'investimento.
La banca conclude sostenendo che l'adozione di un criterio soggettivo per determinare la decorrenza del termine di prescrizione comprometterebbe il diritto di difesa
20 dell'intermediario, il quale potrebbe essere chiamato a rispondere dell'inadempimento contrattuale a notevole distanza di tempo dalla conclusione del contratto, incontrando in tal caso oggettive difficoltà nel reperimento delle prove a proprio discarico.
In definitiva, l'appellante chiede sia dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria e riformata la sentenza impugnata sul punto, evidenziando come il ricorso introduttivo sia stato notificato nel dicembre del 2022, ben oltre il termine decennale decorrente dagli acquisti effettuati negli anni 2011 e nel novembre del 2012.
7. La statuizione adottata dal Tribunale appare conforme a diritto.
Quanto alla prescrizione della domanda di risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento contrattuale della banca nell'erogazione del servizio di investimento, è ormai consolidato il seguente orientamento della S.C.: “In tema di "danni lungo
latenti", identificati inizialmente con riferimento ai danni da
trasfusioni di emoderivati e progressivamente estesi ad
interessare anche il campo dell'intermediazione finanziaria, e di
risarcimento degli stessi, l'impossibilità di far valere il diritto
quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art.
2935 c.c. è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne
ostacolino l'esercizio e non comprende, quando il danno sia
percepibile all'esterno e conoscibile da parte del danneggiato, gli
21 impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, tra i quali
l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo
diritto, o il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il
ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. L'esistenza
di uno iato temporale significativo tra il fatto generatore del
danno ed il danno medesimo giustifica l'ancoraggio del momento
iniziale di decorrenza del termine di prescrizione al definitivo
palesarsi delle conseguenze dannose solo nei casi nei quali
queste, pur adottando la diligenza ex art. 1176 c.c., non risultino
anteriormente percepibili, in virtù di fattori oggettivi e non di mere
circostanze soggettive riferibili al danneggiato” (Cass. n.
11241/2025, in continuità con Cass. n. 32226/2024 e n.
2066/2023).
Nel caso di specie, il Tribunale ha così motivato l'accertamento del dies a quo di decorrenza del decennale termine prescrizionale (art. 2946 c.c.) dell'azione risarcitoria.
“Nel presente caso, il danno lamentato dall'attore consiste,
in sostanza, nella perdita di valore eclatante delle azioni
acquistate, le quali, al giorno d'oggi, hanno un valore di
quotazione sulla piattaforma di scambio Vorvel, ex Hi-MTF
(peraltro meramente indicativo) tra € 8,30 ed € 9,70, prezzo
medio di € 9,00 peraltro in continua diminuzione (cfr. doc. 13,
nonché doc. b) alla comparsa conclusionale), per cui il valore si è
in pratica dimezzato. Può quindi ritenersi effettivamente
ragionevole, alla luce della giurisprudenza appena citata,
22 collocare la data di decorrenza della (sola) prescrizione in ordine
al risarcimento danni richiesto, non prima del 2016, quando la
società è stata trasformata in società per azioni (cfr. doc. 8 di
parte attrice), non potendo il ricorrente poter aver acquisito prima
la contezza del reale valore delle azioni di cui è causa;
inoltre la
circostanza che il valore delle azioni stava costantemente
diminuendo e non sarebbe più aumentato, non poteva che essere
percepita prima di qualche anno dall'investimento” (cfr. p. 10
della sentenza).
Le ragioni decisorie poste a fondamento della sentenza di primo grado meritano integrale conferma, in quanto non solo sono pienamente conformi all'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, ma sono altresì sorrette dall'accertamento circa il momento in cui per l'investitore era percepibile la sopravvenuta minusvalenza del titolo,
accertamento rispetto alla correttezza quale la banca non ha svolto alcuna censura.
A completamento dei rilievi svolti dal Tribunale vale in questa sede ulteriormente osservare come l'appellato, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., abbia ritualmente riproposto tutte le domande e le eccezioni già formulate in primo grado.
Ciò consente, in particolare, di valorizzare il profilo di inadempimento dedotto dall'investitore con riguardo alla determinazione autoreferenziale, da parte della banca, del valore intrinseco e di scambio delle proprie azioni.
23 La banca, infatti, nemmeno nel presente giudizio, ha fornito prova di aver reso noti al pubblico degli investitori la procedura e i criteri di determinazione del prezzo di emissione,
di collocamento e di negoziazione dei titoli. Pertanto, già solo per tale ragione, i suoi clienti – tra cui l'odierno appellato –
anche adottando la diligenza ex art. 1176 c.c., non avrebbero potuto acquisire contezza dell'effettivo valore delle azioni, il cui prezzo veniva unilateralmente fissato dall'intermediario sia in sede di emissione, sia in sede di scambio sulla piattaforma utilizzata, prima del passaggio a Vorvel, ossia prima che il prezzo fosse definito, seppur con alcune limitazioni, dal libero incontro tra domanda e offerta.
Il dimezzamento del valore registrato dal titolo nel momento in cui è stato trattato a condizioni di (quasi) libero mercato, secondo l'incensurato accertamento del Tribunale, è
dimostrativo del fatto che il deprezzamento ha superato l'oscillazione ordinariamente riconducibile all'alea propria di un investimento in strumenti finanziari, giustificando la conclusione che esso sia piuttosto dipeso dalla scelta della banca di occultare la sopravvalutata stima delle proprie azioni al momento dell'emissione e del collocamento presso gli investitori.
Non è, infine, conducente l'argomento speso dalla banca in ordine al pregiudizio del proprio diritto di difesa che deriverebbe dalla tesi secondo cui il dies a quo della
24 prescrizione decorre dal momento in cui la minusvalenza del titolo diviene percepibile dall'investitore. Tale tesi viene argomentata sul disposto dell'art. 2220 c.c., che impone all'imprenditore l'obbligo di conservare le scritture contabili per dieci anni. Secondo la banca, consentire l'esperimento dell'azione risarcitoria oltre tale lasso temporale le precluderebbe la possibilità di reperire le prove a proprio discarico.
In realtà, è evidente che la banca non può sottrarsi all'onere di provare di aver correttamente erogato il servizio di intermediazione finanziaria invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre il decennio,
poiché tale obbligo normativo è volto a tutelare i terzi estranei all'attività imprenditoriale e non può certo sollevarla,
nell'ambito dei rapporti contrattuali ove è debitrice della prestazione del servizio d'intermediazione, dall'onere di fornire piena prova del proprio adempimento anche per il periodo ulteriore.
In conclusione, è corretta la decisione del Tribunale
laddove ha affermato che, nella fattispecie, la prescrizione decennale dell'azione di risarcimento danni promossa dal risparmiatore ha iniziato a decorrere solo nel 2016, dal momento cioè in cui si è manifestato il pregiudizio patrimoniale in concreto, ossia quando si è oggettivamente palesata la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita economica
25 subita dall'investitore per aver incolpevolmente confidato nella veridicità del prezzo autoassegnato dalla banca ai propri titoli.
8. Il secondo motivo d'impugnazione veicolato dall'appello principale è rubricato “Sull'errata valutazione circa la
valutazione di adeguatezza: falsa applicazione degli artt. 39 e 40
del Regolamento Intermediari (adottato con delibera n. 16190 del
29 ottobre 2007 e vigente ratione temporis)”.
L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda risarcitoria dell'attore sul presupposto della mancata adeguatezza degli investimenti, richiamando gli artt. 39 e 40 del
Regolamento Intermediari. Secondo il Tribunale, la banca non avrebbe illustrato al cliente l'esito della valutazione di adeguatezza e non avrebbe fornito le necessarie informazioni in forma scritta, con particolare riferimento all'inadeguatezza per dimensione degli investimenti ed alla concentrazione del portafoglio, qualificando tale omissione come grave inadempimento.
L'appellante contesta tale ricostruzione evidenziando, in primo luogo, che il cliente aveva dichiarato nel questionario di profilatura di possedere conoscenze ed esperienza in materia finanziaria, di conoscere i rischi connessi agli strumenti azionari – incluse le azioni della banca – e di avere un patrimonio superiore a € 100.000, oltre ad un orizzonte temporale di investimento superiore a cinque anni ed una
26 propensione al rischio compatibile con eventuali oscillazioni e perdite.
In secondo luogo, la banca sottolinea che le operazioni oggetto di causa sono state eseguite su iniziativa del cliente,
senza avvalersi di un servizio di consulenza, sicché non era dovuta la valutazione di adeguatezza, ma soltanto la verifica di appropriatezza, regolarmente effettuata e documentata. Ne
consegue che il richiamo agli artt. 39 e 40 del Regolamento
Intermediari sarebbe inconferente, poiché la banca non era tenuta a valutare la concentrazione del portafoglio, né a comunicare l'esito della verifica in caso di risultato positivo.
L'appellante evidenzia inoltre che, anche sotto il profilo sostanziale, l'investimento non poteva dirsi inadeguato per dimensione: il cliente disponeva di un patrimonio complessivo superiore a € 100.000 e, successivamente alle operazioni contestate, ha effettuato ulteriori investimenti per importi rilevanti (oltre € 160.000). Pertanto, l'affermazione del Tribunale
secondo cui il portafoglio risultava “concentrato al 100%” è
apodittica e non considera le disponibilità complessive del cliente presso altri intermediari.
Infine, rileva la banca appellante che il Regolamento
Consob impone all'intermediario di avvertire il cliente solo in caso di esito negativo della verifica di appropriatezza (art. 42),
circostanza non ricorrente nel caso di specie.
La sentenza impugnata, richiamando obblighi inesistenti
27 e confondendo adeguatezza con appropriatezza, avrebbe dunque applicato erroneamente la normativa di settore.
9. Il terzo motivo dell'appello principale è rubricato:
“Dell'assolvimento degli obblighi informativi: falsa applicazione
dell'art. 1176, comma 2, c.c.”.
La sentenza impugnata ha ritenuto che la non abbia Pt_1
rispettato gli obblighi informativi, affermando che non avrebbe illustrato in forma scritta i rischi delle operazioni, né
comunicato l'esito delle valutazioni di adeguatezza/appropriatezza. Tale ricostruzione è contestata dall'appellante per più ragioni.
La banca evidenzia di aver concluso con il cliente un contratto quadro che, all'art. 54, avvertiva espressamente dei rischi di illiquidità degli strumenti non quotati. Inoltre, ha consegnato prospetti e documenti informativi sui servizi offerti e sui rischi connessi agli investimenti.
Il cliente aveva compilato e sottoscritto i questionari di profilatura, dichiarando conoscenze ed esperienza in materia finanziaria, propensione al rischio e disponibilità patrimoniali.
La banca aveva aggiornato tali informazioni nel tempo.
Per l'aumento di capitale deliberato nel 2012, il cliente aveva dichiarato di aver preso visione del prospetto informativo depositato presso la relativo alle caratteristiche delle CP_2
azioni ed ai principali fattori di rischio e di essere consapevole del conflitto di interessi, nonché delle misure adottate per
28 gestirlo.
La banca aveva anche inviato rendicontazioni semestrali con indicazione della natura liquida/illiquida dei titoli, del fair
value e del presumibile valore di smobilizzo.
Ad avviso della banca appellante, il Tribunale avrebbe richiamato obblighi contrattuali inesistenti, confondendo la posizione del cliente con quella di chi usufruisce di un servizio di consulenza. Il contratto quadro non prevedeva raccomandazioni personalizzate in forma scritta, né la banca era tenuta a fornire informazioni ulteriori oltre quelle già rese.
Inoltre, l'obbligo di comunicare l'esito della valutazione di adeguatezza sussisteva solo in caso di esito negativo,
circostanza non ricorrente nella fattispecie.
Alla luce della documentazione prodotta e della normativa applicabile, la banca ritiene di aver assolto agli obblighi informativi con diligenza professionale.
10. Il quarto motivo dell'appello principale è rubricato:
“Sull'errata valutazione in merito all'inadempimento della banca
e alla conseguente condanna della banca al risarcimento del
danno: falsa applicazione dell'art. 1218 c.c.”.
Il mezzo censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che l'inadempimento della banca fosse “talmente
grave da giustificare il risarcimento del danno” e quindi la condanna al pagamento di € 22.762,82. L'appellante contesta tale statuizione, sostenendo che non sussiste alcuna propria
29 responsabilità ed afferma che l'investitore non avrebbe fornito prova del danno, né della relativa derivazione causale dall'inadempimento, elementi indispensabili ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Osserva la banca che, in applicazione dell'art. 23 Tuf,
l'investitore è gravato dell'onere di allegare l'inadempimento e provare il pregiudizio patrimoniale causalmente conseguente,
mentre l'intermediario deve dimostrare la propria diligenza. Nel
caso di specie, la domanda sarebbe priva di allegazioni concrete e il danno risarcibile non potrebbe identificarsi nella mera differenza tra prezzo di acquisto e valore attuale dei titoli.
Al momento dell'introduzione del giudizio, le azioni erano ancora nel portafoglio del cliente e avevano un valore di scambio sul mercato Hi-MTF (oggi Vorvel), con proposte di acquisto superiori alle vendite. La minusvalenza era quindi solo potenziale e non cristallizzata, circostanza che esclude il risarcimento. Inoltre, il cliente aveva percepito dividendi per circa € 9.962 e, dopo la sentenza di primo grado, ha venduto i titoli, dimostrando la loro negoziabilità.
Pertanto, il Tribunale avrebbe erroneamente liquidato il danno sulla base della differenza tra il valore di acquisto dei titoli e quello alla data della domanda. Il danno, se sussistente,
andava piuttosto accertato con riguardo al momento in cui l'investitore aveva acquisito consapevolezza della rischiosità dei titoli intenzionalmente occultata dalla banca, ossia nel
30 dicembre 2016 - come accertato in sentenza - quando il titolo aveva una quotazione di € 19,65, superiore al prezzo di acquisto
(€ 18,36), con esclusione di qualsiasi perdita.
L'investitore, pur consapevole dei rischi e dell'illiquidità
delle azioni, non aveva esercitato il diritto di recesso al momento della trasformazione della banca in società per azioni,
né aveva mai tentato di disinvestire, attendendo anni prima di contestare alla banca l'inadempimento. Tale inerzia integrava concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c., che avrebbe dovuto condurre all'esclusione o, quantomeno, alla riduzione del risarcimento.
11. I motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi e accomunati dalla prospettiva offerta dall'appellato, il quale ha rinnovato la tematizzazione nella loro piena estensione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario. In particolare,
l'investitore richiama gli artt. 21 TUF, nonché gli artt. 27, 28 e
31 del Regolamento Consob n. 16190/2007 e la Comunicazione
Consob n. DIN/9019104 del 2 marzo 2009, sostenendo che tali disposizioni imponevano alla banca di fornire informazioni chiare, complete e trasparenti, volte a consentire scelte di investimento consapevoli.
Secondo l'appellato, la violazione di tali obblighi avrebbe determinato un grave inadempimento nella conduzione delle operazioni contestate, impedendogli di autodeterminarsi in
31 modo informato nel negoziare con la controparte contrattuale.
Tale ricostruzione si pone come chiave di lettura unitaria delle doglianze della banca, in quanto la preliminare verifica relativa all'adempimento degli obblighi informativi incide sul giudizio relativo alla valutazione di adeguatezza/appropriatezza degli investimenti e, conseguentemente, sulla responsabilità
contrattuale dell'intermediaria ex art. 1218 c.c.
12. Al riguardo si osserva infatti che l'informativa concernente lo strumento finanziario presenta una propria autonomia concettuale e funzionale, dovendo rimanere distinta dalle valutazioni che l'intermediario è tenuto a svolgere in ordine all'appropriatezza e all'adeguatezza dell'investimento.
Tale distinzione emerge con chiarezza, ad esempio, da C.
n. 7288/2023, ove si afferma: “In tema di intermediazione
finanziaria, l'onere probatorio a carico dell'intermediario di aver
adempiuto agli obblighi informativi nei confronti del cliente
sussiste indipendentemente dalla valutazione di adeguatezza
dell'operazione; la carenza di prova di avere dato adeguate
informazioni, peraltro, determina una presunzione in ordine alla
esistenza di un danno risarcibile a carico del cliente, posto che
l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è,
in ogni caso, fattore di disorientamento dell'investitore, che
condiziona le sue scelte di investimento”.
L'informativa relativa allo strumento finanziario deve essere tale da porre l'investitore nelle condizioni di comprendere
32 e valutare i rischi intrinseci all'operazione, avuto riguardo alle specifiche caratteristiche del prodotto oggetto di negoziazione.
Le valutazioni di appropriatezza ed adeguatezza, per contro, si fondano sulla relazione tra la tipologia dell'investimento proposto e il complesso delle informazioni acquisite dall'intermediario in ordine al profilo del cliente.
11. Orbene, muovendo dagli obblighi informativi,
l'adempimento dei quali l'intermediario è obbligato a dimostrare ai sensi dell'art. 23 Tuf, nella specie occorre osservare quanto segue.
Con riferimento all'obbligo attivo di informazione posto a carico dell'intermediario, l'investitore ha dedotto, facendo espresso richiamo alla Comunicazione DIN/9019104 CP_2
del 2 marzo 2009, di non essere stato adeguatamente informato circa il rischio insito nell'operazione d'investimento. Tale
rischio, secondo quanto allegato, derivava essenzialmente dal fatto che il valore intrinseco e di scambio del titolo fosse determinato in via autoreferenziale dalla banca, senza che fosse possibile conoscere quale prezzo si sarebbe potuto effettivamente conseguire in sede di rivendita. L'investitore ha inoltre evidenziato come tale circostanza incidesse negativamente sulla liquidabilità del prodotto, compromettendo la possibilità di disinvestire in tempi ragionevoli senza subire una significativa perdita del capitale.
È stato, in proposito, convincentemente sostenuto che la
33 Comunicazione del 2 marzo 2009 – nella Controparte_3
parte invocata dall'investitore, ove si stabilisce che la determinazione del fair value mediante l'impiego di metodologie riconosciute e diffuse sul mercato, proporzionate alla complessità del prodotto, si applica anche ai prodotti di propria emissione ovvero agli intermediari operanti in contropartita diretta con la clientela – riveste natura meramente interpretativa, e non già innovativa o creativa di una regola giuridica non previamente esistente.
Con particolare riguardo alla tipologia del titolo oggetto degli investimenti contestati, si osserva come esso fosse costituito da azioni della banca, vale a dire da strumenti rappresentativi del capitale di rischio del medesimo soggetto economico che, al contempo, rivestiva la qualifica di emittente,
collocatore e venditore del prodotto finanziario.
Tale circostanza, già di per sé idonea a connotare l'investimento come maggiormente rischioso rispetto, ad esempio, ai titoli obbligazionari – atteso che, in caso di insolvenza dell'emittente, il risparmiatore può andare incontro alla perdita anche integrale del capitale investito – si aggravava ulteriormente per effetto della negoziazione in contropartita diretta da parte del medesimo operatore, generando una situazione di duplice conflitto d'interessi.
In relazione a tale condizione dell'operatore emittente/collocatore, merita richiamo C. n. 1740/2022,
34 secondo cui: “La vendita di azioni proprie della banca in
contropartita diretta con la clientela rientra nella nozione di
servizi ed attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del
d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF); conseguentemente, tale attività è
sottoposta ai doveri previsti dall'art. 21, comma 1, lett. d) dello
stesso decreto e dall'art. 15 del Regolamento congiunto Banca
d'Italia-Consob attuativo dell'art. 6, comma 2 bis, del TUF, ai fini
dell'istituzione di procedure interne idonee a garantire gli obblighi
di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi, fra i
quali rientra anche l'adozione di idonee ed oggettive procedure di
fissazione del prezzo dello strumento finanziario (c.d. fair value
del titolo), in quanto trattasi di operazione priva di mera valenza
interna” (cfr. in motivazione anche Cass. n. 17518/2022, non massimata).
Ne consegue, nella fattispecie, che la natura delle azioni quali prodotti finanziari illiquidi (o comunque a rischio di illiquidità), unitamente alla loro collocazione presso la clientela da parte della banca, escludeva che la determinazione del prezzo potesse qualificarsi come operazione di mera rilevanza interna. Al contrario, essa si correlava in modo diretto alla prestazione dei servizi di investimento, imponendo all'emittente/collocatore/venditore l'adozione di una procedura di determinazione del fair value del titolo che fosse quanto più
possibile oggettiva, precisa, esaustiva e, soprattutto,
trasparente.
35 Come affermato dalla S.C., l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento comporta anche l'adozione di idonee ed oggettive procedure di fissazione del prezzo del prodotto finanziario, in applicazione della normativa primaria di cui all'art. 21, comma
1, lett. d), del TUF.
12. Proseguendo nell'analisi, ed esaminando ora distintamente le due operazioni oggetto della domanda risarcitoria formulata dall'investitore, si rileva quanto segue.
13. Con riferimento all'investimento risalente all'anno
2011, non risulta agli atti di causa neppure la produzione dell'ordine scritto di acquisto dei titoli. In ogni caso, la banca non ha fornito prova, né documentale né dichiarativa, circa le informazioni che avrebbe somministrato al proprio cliente anteriormente alla vendita dei titoli di propria emissione.
Non può ritenersi idonea a soddisfare la ratio sottesa all'obbligo di fornire un'informazione attiva adeguata – che, per contenuto e modalità, deve essere calibrata sulle caratteristiche personali e sulla situazione finanziaria del singolo cliente – la generica avvertenza contenuta nel contratto quadro sottoscritto dall'investitore in data 23 novembre 2007, secondo cui gli strumenti finanziari non negoziati su mercati regolamentati possono comportare il rischio di non essere facilmente liquidabili.
Tale informazione, contenuta come detto nel contratto
36 quadro, si rivela del tutto generica e priva di specifica attinenza rispetto all'operazione d'investimento oggetto di esame.
Poiché, a fronte della dettagliata contestazione mossa dall'investitore in ordine al mancato assolvimento dello specifico obbligo informativo normativamente imposto, la banca non ha saputo fornire alcuna prova a proprio discarico, con riguardo a questa operatività deve ritenersi confermato – già sulla base di tale rilievo – il giudizio di inadempimento contrattuale formulato nei suoi confronti dal Tribunale nella sentenza oggetto di gravame.
14. Passando all'analisi della sottoscrizione delle azioni emesse in occasione dell'aumento di capitale deliberato nel
2012, va svolto, in via preliminare, il seguente chiarimento.
La duplice circostanza per cui la banca abbia collocato presso l'investitore azioni di propria emissione e che quest'ultimo le abbia sottoscritte esercitando il diritto di opzione, in quanto già azionista dell'emittente, non esclude affatto che la condotta dell'intermediario debba essere scrutinata alla luce della disciplina in materia di prestazione dei servizi di investimento, come delineata dal d.lgs. n. 58/1998
(Tuf) e dai relativi regolamenti attuativi.
In tal senso, l'art. 84, comma 1, del Regolamento
Intermediari – rubricato “Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche” – stabilisce espressamente che le banche,
“anche quando procedono alla vendita, in fase di emissione, di
37 propri prodotti finanziari”, sono tenute al rispetto delle disposizioni in materia di prestazione dei servizi di investimento.
Parimenti, gli intermediari devono garantire il pieno esercizio del diritto di opzione da parte dei propri clienti,
contemperando tuttavia tale diritto con i principi di tutela dell'investitore sanciti dalla normativa di settore.
In questo senso si è orientata, in modo condivisibile, la decisione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) n.
179/2018.
L'esattezza di tale conclusione trova ulteriore conferma nelle stesse allegazioni della banca, la quale ha dichiarato di aver proceduto alla valutazione dell'appropriatezza della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, riconoscendo così di aver prestato un servizio di investimento.
15. L'ordine di acquisto sottoscritto dall'investitore,
prodotto in giudizio dalla banca sub doc. n. 4, contiene esclusivamente una dichiarazione del cliente con la quale egli attesta di essere a conoscenza del prospetto informativo approvato dalla in data 30 ottobre 2012, reso CP_2
disponibile dalla banca in formato cartaceo e digitale.
Ai fini della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione,
il cliente dichiara altresì di aver valutato i rischi connessi all'operazione d'investimento, come rappresentati nella prima sezione del capitolo quarto del suddetto prospetto informativo.
38 Infine, il dichiarante attesta di essere consapevole del conflitto d'interessi in cui versava la banca, la quale rivestiva simultaneamente il ruolo di emittente e collocatrice dei titoli azionari, nonché di aver ricevuto dal medesimo intermediario un documento esplicativo delle modalità di gestione di tale conflitto.
16. Va, sul punto, rammentato che, in materia di intermediazione finanziaria, la dichiarazione resa dal cliente nell'ordine di acquisto di un prodotto finanziario, con la quale egli affermi di aver ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti per una completa valutazione del grado di rischiosità
dell'operazione, non può essere qualificata come confessione stragiudiziale (cfr., a titolo esemplificativo, C. n. 18122/2020).
Nel caso di specie, peraltro, il cliente non ha dichiarato di aver ricevuto informazioni dalla banca – la quale, difatti, ha omesso qualsivoglia condotta attiva in tal senso – bensì di conoscere il contenuto del prospetto informativo reso disponibile alla clientela.
Si tratta, in realtà, di un documento predisposto dall'emittente, finalizzato all'offerta al pubblico indistinto dei propri strumenti finanziari, e che, per tale finalità, necessitava dell'approvazione da parte della . CP_2
La giurisprudenza della S.C. è, per contro, costante nell'affermare che, in tema di servizi di investimento mobiliare,
l'intermediario è tenuto, prima di effettuare operazioni, a fornire
39 all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale da soddisfare le esigenze del singolo rapporto, avuto riguardo alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente
(cfr., tra le altre, C. n. 8314/2017).
Nel caso in esame, il prospetto informativo approvato dalla (doc. n. 5 della banca), che l'investitore dichiara di CP_2
conoscere nella sottoscrizione della scheda predisposta dalla banca, è un documento di 272 pagine, caratterizzato da contenuti economico-finanziari di elevato profilo tecnico,
essendo destinato all'organo di vigilanza incaricato di approvare l'emissione di nuove azioni nell'ambito dell'aumento di capitale.
In tutti i questionari di profilatura somministrati al cliente (doc. nn. 2 c) e 2 d) dell'investitore), quest'ultimo ha dichiarato di non possedere specifiche conoscenze in ambito finanziario e non ha mai indicato quale fosse il proprio effettivo livello di istruzione.
Ne consegue che l'intermediario, sostenendo di aver assolto il proprio obbligo informativo esclusivamente mediante la messa a disposizione del prospetto approvato dalla , CP_2
ha in realtà ammesso di non aver tenuto alcuna condotta attiva, neppure al fine di verificare se la controparte contrattuale fosse effettivamente in grado di comprendere i complessi contenuti del documento fornito, al di là della dichiarazione di stile con cui il cliente ne attestava la conoscenza.
40 In altri termini, l'intermediario non ha fornito prova di aver somministrato al cliente un'informazione effettiva, in forma documentale o orale, che fosse comprensibile e appropriata, tale da consentirgli una ragionevole comprensione della natura del servizio e dei rischi ad esso connessi, in conformità agli obblighi di cui agli artt. 31 e 32 del Regolamento Intermediari.
Né può ritenersi idonea a esonerare la banca da responsabilità l'eventuale obiezione secondo cui il cliente,
avendo già effettuato un investimento nel 2011, avrebbe acquisito conoscenza ed esperienza del titolo azionario emesso dalla banca, in quanto già presente nel proprio portafoglio.
Sul punto, si osserva che – come già rilevato – la banca non ha fornito prova alcuna circa le informazioni somministrate al cliente in occasione di quell'investimento. Ed è, inoltre,
indimostrato che il cliente, per il solo fatto di detenere nel proprio portafoglio le azioni emesse dalla banca, sia stato in grado di apprendere aliunde quali fossero concretamente i relativi profili di rischio.
17. Al di là delle perplesse modalità con cui la banca reputa di aver assolto il proprio obbligo informativo, quanto ai contenuti dell'informazione somministrata – in particolare con riferimento alle criticità sollevate dall'investitore circa il valore delle azioni offerte in opzione e la loro commerciabilità – si impongono le seguenti considerazioni dirimenti.
Nel prospetto informativo approvato dalla , al CP_2
41 punto 5.3.1 (pag. 258), viene indicata la modalità di determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione adottata dalla banca:
“Il prezzo di offerta delle azioni è pari per entrambe le
offerte ad euro 18,35 per ciascuna azione ed è stato fissato dal
consiglio di amministrazione in data 5 ottobre 2012. In
particolare il prezzo di offerta è costituito dal valore nominale di
euro 2,00 (due) e dal sovrapprezzo pari ad euro 16,35. Si segnala
che il prezzo di offerta è inferiore all'ultimo prezzo annuale
statuito dall'assemblea ordinaria dei soci in data 17 aprile, pari
ad euro 18,50.”
Quanto alla modalità di pricing delle azioni immesse nella piattaforma di scambio prescelta, il medesimo prospetto prevede:
“Gli ordini aventi ad oggetto azioni ordinarie devono essere
inseriti sulla piattaforma di scambio ICBPI con un prezzo limite
che non può essere inferiore al prezzo di emissione determinato
annualmente dall'assemblea dei soci di , su proposta del Pt_3
consiglio di amministrazione e sentito il Collegio sindacale. Inoltre
il prezzo limite non potrà essere superiore o inferiore del 10%
rispetto all'ultimo prezzo di chiusura.”
In sostanza, la banca, nel 2012, ha autonomamente determinato il valore intrinseco delle azioni di nuova emissione e il loro valore di scambio, senza chiarire nel prospetto informativo se tale determinazione fosse fondata su una
42 relazione di stima redatta da un esperto indipendente, né ha esplicitato la procedura o i criteri di pricing adottati.
Tale opacità non riguarda soltanto l'offerta in opzione ai soci delle azioni di nuova emissione, ma si estende, secondo quanto emerge dal prospetto, anche alle successive variazioni annuali del prezzo di negoziazione sulla piattaforma di scambio prescelta.
Il sistema di scambio così delineato risulta caratterizzato da un presidio di controllo unilaterale e non trasparente da parte della banca, volto a impedire che la quotazione dei titoli si formasse secondo la libera e oggettiva dinamica di mercato,
fondata sull'incontro tra domanda e offerta.
Ne consegue che tale modalità illiberale di commercializzazione dei titoli è già di per sé indicativa della loro illiquidità.
La qualificazione delle azioni come prodotti finanziari illiquidi (o comunque a rischio di illiquidità), unitamente alla loro collocazione presso la clientela della banca, esclude – per le ragioni sopra spiegate - che la determinazione del prezzo potesse essere considerata un'operazione di mera rilevanza interna. Al contrario, essa si correla direttamente alla prestazione dei servizi di investimento, imponendo la necessità
di determinare il fair value del titolo mediante una procedura oggettiva, precisa ed esaustiva.
L'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza
43 nella prestazione dei servizi di investimento impone, infatti,
anche l'adozione di idonee ed oggettive procedure di fissazione del prezzo del prodotto finanziario, in conformità alla normativa primaria di riferimento.
18. Coerente con le considerazioni sin qui svolte è la constatazione che, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 23 Tuf, la banca non ha fornito prova – né mediante il prospetto informativo, né attraverso altra documentazione – di aver effettivamente erogato il servizio di investimento in favore del risparmiatore illustrandogli in modo chiaro e trasparente il criterio oggettivo sulla base del quale, nel 2012, avrebbe fissato il prezzo delle azioni di nuova emissione offerte in opzione, né
quello in base al quale avrebbe successivamente determinato il relativo valore di scambio sulla piattaforma di commercializzazione prescelta.
Tale circostanza depone, evidentemente, per la conferma delle violazioni degli obblighi informativi nell'erogazione del servizio di investimento, come addebitate dal cliente alla banca.
Ma depone altresì per la conferma che, nel conflitto tra l'interesse della banca alla propria patrimonializzazione –
perseguito mediante l'operazione di aumento di capitale – e il dovere di protezione del cliente, da attuarsi attraverso la migliore gestione possibile del suo interesse, l'intermediario,
nella duplice veste di emittente e collocatore dei propri titoli, ha omesso di esplicitare la policy adottata per la determinazione
44 del fair value delle azioni, dimostrando così di aver abdicato al proprio obbligo di protezione nei confronti del risparmiatore,
privilegiando in via unilaterale il perseguimento del proprio interesse.
19. Conclusivamente, con riferimento ad entrambe le operazioni di investimento oggetto di causa, deve rilevarsi che la non ha fornito prova di aver somministrato al proprio Pt_1
cliente alcuna informazione specifica e personalizzata, né in forma scritta, né orale.
Risulta pertanto dimostrato l'addebito mosso dall'investitore, il quale, appunto, ha specificamente contestato alla banca l'inadempimento degli obblighi informativi imposti dalla normativa di settore.
20. Dalle conclusioni sopra precisate si ricava l'ulteriore rilievo che, nel caso di specie, l'intermediario non ha correttamente assolto nemmeno all'onere di valutare l'appropriatezza degli investimenti effettuati dal proprio cliente.
La circostanza che la banca non abbia reso conoscibili al pubblico dei risparmiatori le procedure e i criteri di determinazione del prezzo delle proprie azioni comporta che gli stessi – e tra essi, dunque, anche l'odierno appellato – non potevano avere una effettiva conoscenza del titolo, in particolare del suo valore reale, né potevano rendersi conto della correttezza delle procedure di negoziazione e della veridicità
delle condizioni economiche di scambio.
45 Fornisce una chiara rappresentazione della discrasia tra il valore reale del titolo, non reso conoscibile al risparmiatore, e quello autodichiarato dall'intermediario al momento delle operazioni contestate, pari ad oltre € 18,00, l'incontestato accertamento contenuto a pag. 10 della sentenza impugnata,
secondo cui il titolo, una volta migrato sulla nuova piattaforma di scambio Vorvel, ha subito un ribasso sino al prezzo di €
8,30.
Il sensibile deprezzamento intervenuto allorché la quotazione è stata determinata dall'effettivo incrocio tra domanda e offerta conferma che le autovalutazioni precedentemente operate dalla banca erano sovrastimate.
È dunque evidente che il giudizio di appropriatezza annotato dalla banca sugli ordini di investimento sottoscritti dal cliente assume la valenza di una mera clausola di stile, priva di reale sostanza, non potendo il cliente vantare una concreta conoscenza ed esperienza in ordine ai titoli acquistati.
Conclusivamente, anche prescindendo dall'approfondimento della questione relativa alla necessità di condurre valutazioni di adeguatezza degli investimenti in esame, devono ritenersi inveritiere le valutazioni di appropriatezza effettuate dalla banca, la quale si conferma contrattualmente inadempiente anche sotto tale profilo nell'erogazione del servizio di investimento.
21. Passando all'esame della domanda risarcitoria
46 formulata dall'investitore, non merita consenso l'assunto della banca, secondo cui, nel caso di specie, non ricorrerebbero tutti gli elementi costitutivi dell'illecito contrattuale e, pertanto, non sarebbe integrata la fattispecie di responsabilità invocata a fondamento della domanda attorea.
È vero che, in materia di prestazione di servizi di investimento, l'illecito contrattuale imputabile all'intermediario non si esaurisce nella mera violazione degli obblighi informativi,
ma richiede altresì che tale violazione abbia generato uno stato di inconsapevolezza nel risparmiatore al momento dell'assunzione delle proprie scelte di investimento.
Tuttavia, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità – tra cui C. n. 7288/2023, già sopra richiamata – “In
tema di intermediazione finanziaria, l'onere probatorio a carico
dell'intermediario di aver adempiuto agli obblighi informativi nei
confronti del cliente sussiste indipendentemente dalla
valutazione di adeguatezza dell'operazione; la carenza di prova
di avere dato adeguate informazioni, peraltro, determina una
presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a
carico del cliente, posto che l'inosservanza dei doveri informativi
da parte dell'intermediario è, in ogni caso, fattore di
disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di
investimento.”
Ne deriva che, laddove – come nel caso di specie – risulti accertato il mancato assolvimento da parte dell'intermediario
47 degli obblighi informativi, il danno deve presumersi quale conseguenza causale dell'inadempimento. L'evento dannoso consiste, infatti, nell'essere stato posto a carico del risparmiatore un rischio non consapevolmente assunto, che egli presumibilmente non avrebbe accettato se fosse stato correttamente informato.
Sul punto, va altresì rilevato che, nemmeno nel presente giudizio, la banca ha allegato – e tanto meno dimostrato – su quali basi abbia determinato il prezzo di emissione e di scambio delle proprie azioni, così da potersi anche solo ipotizzare che,
ove il cliente avesse effettivamente conosciuto le procedure e i criteri di pricing del titolo, avrebbe comunque proceduto all'acquisto.
22. Con riferimento al c.d. danno conseguenza – inteso quale perdita economica subita dall'investitore per aver inconsapevolmente assunto un rischio finanziario all'esito di un'operazione d'investimento disinformata e imputabile alla banca – quest'ultima solleva la questione del regime di “over
protection”, che, a suo avviso, verrebbe a configurarsi ove la tutela risarcitoria si sommasse al mantenimento dei prodotti finanziari acquistati e tuttora detenuti nel portafoglio del cliente.
La banca evidenzia, infatti, che, qualora il risparmiatore promuova l'azione risarcitoria senza contestualmente domandare la risoluzione del contratto d'investimento, egli
48 conserva il possesso dei titoli, il cui valore residuo si cumulerebbe al credito risarcitorio eventualmente riconosciutogli, con il conseguente rischio di indebita locupletazione.
Sul punto, merita richiamo C. n. 17948/2020, secondo cui:
“In tema di intermediazione mobiliare, ove l'intermediario sia
condannato a risarcire il danno cagionato al cliente per avere
dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in
violazione degli obblighi informativi su di lui gravanti, senza che
sia pronunciata anche la risoluzione del contratto di
negoziazione, si deve tenere conto che l'investitore resta in
possesso dei titoli, sicché, in applicazione del criterio generale
della 'compensatio lucri cum damno', dalla liquidazione va
decurtato il valore residuo dei titoli acquistati – così come
risultante dalle quotazioni ufficiali al momento della decisione –,
nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse.”
L'interrogativo posto dalla banca trova, dunque, risposta nell'applicazione dell'istituto della compensatio lucri cum damno,
che, nell'ambito della responsabilità civile contrattuale, opera sul piano della causalità giuridica quale strumento di selezione delle conseguenze dannose, determinando la compensazione tra vantaggi e danni derivanti dal medesimo fatto illecito, in coerenza con la funzione eminentemente compensativa dell'istituto.
49 Va, inoltre, considerato che, come chiarito da C. n.
33900/2023, “l'eccezione di compensatio lucri cum damno,
essendo finalizzata ad accertare se il danneggiato abbia
conseguito un vantaggio in conseguenza dell'illecito e non già a
verificare l'esistenza di contrapposti crediti, non ha natura di
eccezione in senso stretto e non è soggetta a preclusioni.”
In aggiunta, tale istituto legittima il giudice all'esercizio di poteri istruttori officiosi, finalizzati alla determinazione dell'esatta entità del pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato, come affermato da C. nn. 16808/2023 e
18243/2024.
23. Ciò posto, nel caso di specie, è sufficiente osservare la significativa fluttuazione subita dal titolo azionario della banca nel periodo successivo alle operazioni di investimento oggetto di causa, concluse dal risparmiatore all'esito di un servizio d'investimento reso in violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario.
Il titolo, acquistato ad un prezzo medio superiore ad €
18,00, ha subito un deprezzamento sino a raggiungere il valore di € 8,30.
Tale circostanza consente di escludere che si sia trattato di una mera minusvalenza riconducibile alla fisiologica alea dell'investimento in strumenti finanziari. In ragione della rilevante entità della perdita, deve ritenersi dimostrato che l'investimento, indotto dalla disinformazione imputabile alla
50 banca, abbia determinato una differenza irreversibile tra la consistenza attuale del patrimonio dell'investitore e quella che esso avrebbe avuto in assenza dell'illecito.
Che la sopravalutazione del titolo, al momento delle operazioni contestate, non fosse effetto dell'alea dell'investimento, bensì delle sue caratteristiche strutturali non rese note in sede di intermediazione, trova conferma nelle stesse allegazioni della banca, contenute nelle memorie conclusive depositate nel presente giudizio d'appello, ove si afferma che il prezzo di scambio del titolo si attesta attualmente intorno ad € 14,30 per azione, a seguito della migrazione della relativa quotazione sulla piattaforma Vorvel.
Tale circostanza dimostra che, a distanza di oltre dieci anni dalle operazioni di investimento disinformate, il titolo – pur negoziato secondo modalità più trasparenti – non ha ancora recuperato il valore originario di acquisto da parte dell'investitore. Peraltro, la banca non ha fornito alcun elemento concreto o attendibile che consenta di ritenere verosimile un recupero di tale valore in tempi ragionevoli.
Per tali motivi, deve ritenersi definitivamente attuale – e,
in quanto tale, meritevole di immediata riparazione – la perdita patrimoniale subita dall'investitore.
24. La banca sostiene che, nel caso di specie, la derivazione del danno patrimoniale subito dall'investitore sarebbe riconducibile anche ad una condotta colposa
51 concausale dello stesso, per non aver egli smobilizzato l'investimento, né al momento della trasformazione dell'intermediario in società per azioni, né successivamente, pur avendo ricevuto rendicontazioni periodiche sull'andamento negativo del titolo.
Tale assunto, tuttavia, si pone in contrasto con il principio affermato da C. n. 9892/2016, secondo cui: “Nella
prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora
l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio
senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del
cliente, e quest'ultimo non rientri in alcuna delle categorie di
investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di
settore, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo
cliente nella produzione del danno, neppure per non essersi lo
stesso informato della rischiosità dei titoli acquistati.”
Ma anche prescindendo da tale rilievo, la tesi della banca non merita comunque adesione.
In primo luogo, non può ritenersi illogica dal punto di vista finanziario, né contraria alla diligenza del risparmiatore, la scelta di non recedere dall'investimento al momento della trasformazione della banca in società per azioni — quando i titoli erano quotati intorno a € 14,00 — e di mantenere in portafoglio titoli precedentemente acquistati a un prezzo superiore a € 18,00, confidando legittimamente in un miglioramento delle condizioni dell'emittente.
52 In secondo luogo, l'obiezione della banca si rivela infondata alla luce del dato di realtà che, nella rendicontazione da essa stessa evocata, i titoli azionari risultano qualificati come illiquidi a partire dal 2016, senza che la banca abbia chiarito quando e a quali condizioni di prezzo il risparmiatore avrebbe potuto concretamente ed utilmente procedere al disinvestimento.
Ne deriva, quale ulteriore conseguenza, l'impossibilità di stabilire in che misura l'asserita condotta colposa dell'investitore possa aver inciso sull'entità della perdita patrimoniale da lui sofferta.
Sul punto, si richiama il doc. n. 7 c) della banca, ove, a pag. 44, alla data del 31.12.2016, viene indicato un fair value
pari ad € 19,65, mentre il titolo viene qualificato come illiquido,
e dunque non negoziabile.
25. Al tema della stima e della liquidazione del danno si correlano i due motivi di gravame veicolati dall'appello incidentale proposto dall'investitore.
Il primo motivo è rubricato: “Sul primo motivo d'appello
incidentale per rideterminazione del quantum debeatur
risarcitorio in ragione della vendita delle azioni medio CP_4
tempore intervenuta in sostituzione del criterio ex art. 1226 c.c.”.
Con tale censura, l'appellante incidentale deduce di aver alienato i titoli della banca successivamente alla pronuncia del
Tribunale qui appellata, realizzando un prezzo di vendita pari
53 ad € 8,30 per azione, inferiore rispetto al valore di stima di €
9,00 assunto dal giudice di primo grado quale base di calcolo per la liquidazione del credito risarcitorio. Chiede, pertanto, che il risarcimento venga ricalcolato sulla base del prezzo effettivamente conseguito in sede di dismissione dei titoli, in luogo del criterio equitativo ex art. 1226 c.c. adottato dal
Tribunale.
Il secondo motivo è rubricato: “Sul secondo motivo
d'appello incidentale per errata pronuncia in ordine al
riconoscimento degli interessi legali dagli acquisti e ai saggi
previsti dai commi 1 e 4 dell'art. 1284 c.c.”.
Con tale doglianza, l'appellante incidentale lamenta che,
nella liquidazione del credito risarcitorio, il Tribunale non abbia applicato, a decorrere dalla data della domanda, il tasso maggiorato previsto dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., omettendo così di riconoscere gli interessi legali nella misura più favorevole prevista dalla norma.
26. Quanto all'ammissibilità della richiesta di rideterminazione del quantum debeatur risarcitorio formulata in sede di appello incidentale, si richiama il principio affermato da
C. n. 9453/2013, secondo cui: “Nel giudizio di risarcimento del
danno è consentito all'attore chiedere per la prima volta in
appello un risarcimento degli ulteriori danni, provocati dal
medesimo illecito, manifestatisi solo in corso di causa”.
Se, dunque, è ammissibile la richiesta risarcitoria relativa
54 a danni ulteriori derivanti dal medesimo fatto illecito,
manifestatisi nel corso del giudizio, deve ritenersi parimenti ammissibile la richiesta di liquidare il medesimo danno – già
riconosciuto in primo grado – sulla base di circostanze sopravvenute, documentate e oggettivamente verificabili, che si sono concretizzate nel corso del procedimento.
Nel caso di specie, la vendita dei titoli ad un prezzo inferiore rispetto al valore di stima assunto dal Tribunale
costituisce un fatto nuovo rilevante ai fini della corretta quantificazione del danno, e come tale può essere legittimamente considerato nel giudizio di appello.
27. Non può ritenersi fondata l'eventuale obiezione della banca secondo cui l'aggravamento del danno, derivante dal disinvestimento in perdita successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado, sarebbe imputabile al risparmiatore,
considerato che nel corso del presente grado di appello la quotazione del titolo ha registrato un significativo apprezzamento.
Al contrario, deve rilevarsi che non è stato in alcun modo dimostrato che il risparmiatore abbia consapevolmente disinvestito in una fase di ribasso, pur essendo a conoscenza del miglioramento delle prospettive dell'emittente che avrebbero indotto una ripresa del valore dei titoli.
28. Come già evidenziato, la regola operativa per la liquidazione del credito risarcitorio deve essere desunta dal
55 principio della compensatio lucri cum damno. Ne consegue che,
nella quantificazione del danno da inadempimento del servizio di investimento, devono essere computati sia il prezzo ricavato dal disinvestimento dei titoli in perdita, sia l'ammontare delle cedole percepite dall'investitore nel periodo intercorso.
Sul piano della tecnica liquidatoria, come delineata dal suddetto principio, merita richiamo la pronuncia di C. n.
12926/2018, citata nella motivazione di C. n. 17948/2020,
secondo cui: “occorre fare applicazione del criterio che questa
Corte ha individuato con riferimento all'ipotesi di adempimento
parziale dell'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano: in
quest'ultima ipotesi, come in quella in esame, si tratta infatti di
comparare grandezze economiche espresse facendo uso di
parametri monetari non coincidenti”.
Tale orientamento implica che l'omogeneizzazione dei valori da assumere nel calcolo liquidatorio possa avvenire mediante la riconduzione del prezzo di rivendita dei titoli e delle cedole al valore che essi avrebbero avuto, in termini monetari,
al momento del fatto generativo del danno, ossia all'epoca in cui l'investitore ha effettuato le singole operazioni in assenza delle dovute informazioni, per effetto dell'inadempimento della banca.
A partire dalla data dei singoli eventi dannosi, le somme liquidate devono essere rivalutate all'attualità e maggiorate mediante il cumulo degli interessi, secondo i criteri di computo
56 stabiliti da Cass. n. 1712/1995.
Il credito per interessi compensativi deve essere riconosciuto all'investitore, avendo egli formulato specifica domanda in conformità a Cass. n. 10376/2024.
Quanto all'eccezione sollevata dalla banca in ordine alla prescrizione quinquennale degli interessi ex art. 2948, n. 4),
c.c., si osserva che la stessa non è stata riproposta in sede di impugnazione. In ogni caso, la relativa infondatezza si desume da C. n. 1909/1968, la quale ha chiarito che: “Il criterio
informatore a cui si ispira la norma dell'art. 2948 n.4 cod.civ. e
quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute e non
richieste tempestivamente, quando esse siano periodiche e
dipendano da una causa debendi continuativa. Quando, invece,
la domanda di interessi fa parte della domanda di risarcimento (il
quale non sarebbe completo se il danneggiato dovesse perdere
l'utilita che l'equivalente economico del danno gli avrebbe
procurato medio tempore) non vi è inerzia del creditore, alla quale
possa riconnettersi l'effetto estintivo della prescrizione, prevista
dalla citata norma”.
In merito alla misura del saggio d'interesse applicabile,
occorre richiamare Cass. n. 19063/2023, secondo cui:
“L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un
debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi"
valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata
disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo
57 intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa
determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et
de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via
presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato
pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno
dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi"
non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223
c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo
riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art.
1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4,
c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione
impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del
saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro,
in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)”.
Pur trattandosi di una pronuncia relativa a un illecito extracontrattuale, il principio affermato deve ritenersi estensibile anche all'obbligazione risarcitoria derivante da inadempimento contrattuale, trattandosi in entrambi i casi di crediti di valore.
Ne deriva che l'individuazione del tasso di interesse compensativo non può avvenire in modo automatico, ma deve essere effettuata in applicazione dei criteri liquidatori previsti dalla legge, tenendo conto delle allegazioni e delle prove offerte dal danneggiato.
Nel caso di specie, tale questione non è stata oggetto di
58 specifica deduzione da parte dell'investitore, sicché il saggio d'interesse non può essere riconosciuto in misura superiore a quella prevista dall'art. 1284, comma 1, c.c..
29. Come già precisato, ai fini della determinazione del credito risarcitorio, si assume quale base del calcolo liquidatorio il prezzo realizzato dall'investitore in occasione della rivendita dei titoli successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado, pari ad € 8,30.
Con riferimento ai dividendi corrisposti dalla banca al socio in relazione alle azioni detenute, è evidente che gli stessi devono essere considerati nel computo secondo il loro valore netto, vale a dire detratto il prelievo fiscale applicato.
Come illustrato, le somme ricavate dall'applicazione dei criteri sopra indicati dovranno essere attualizzate applicando gli indici Istat al momento della conclusione delle singole operazioni di investimento, quindi rivalutate secondo i medesimi indici fino alla data odierna, e infine maggiorate degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c.
a) Con la prima operazione, in data 26 maggio 2011,
l'investitore acquistato n.
2.700 azioni al prezzo unitario di €
18,36, per un controvalore complessivo pari a € 49.572,00. A
tale importo si è aggiunta la commissione applicata dall'intermediario, pari a € 347,00, per un esborso totale di €
49.919,00 (cfr. doc. n. 3 della banca).
In data 17 novembre 2023 l'investitore ha proceduto alla
59 rivendita dei medesimi titoli al prezzo unitario di € 8,30, per un controvalore complessivo pari a € 22.410,00 (cfr. doc. d) della banca). Tale importo, devalutato alla data del 26 maggio 2011,
corrisponde alla somma di € 18.072,58.
A titolo di dividendi netti relativi alle predette azioni, la banca ha corrisposto complessivamente la somma di € 6.825,60
(cfr. doc. nn. 9 e 9A della banca). Tale importo, devalutato alla data del 26 maggio 2011 con decorrenza dal giorno degli accrediti dei dividendi sul conto corrente del cliente,
corrisponde ad € 6.212,98.
Alla data del 26 maggio 2011, il credito risarcitorio spettante all'investitore deve essere stimato in misura pari alla differenza tra l'esborso complessivo sostenuto (€ 49.919,00) e le somme devalutate percepite a titolo di rivendita dei titoli (€
22.410,00) e di dividendi (€ 6.212,98), per un importo complessivo di € 21.296,02.
Maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi,
secondo i criteri di cumulo stabiliti da C. n. 1712/1995,
l'importo così determinato ascende, alla data odierna, ad €
31.787,81.
b) Con la seconda operazione, in data 28 novembre 2012,
l'investitore ha acquistato n. 500 azioni al prezzo unitario di €
18,35, per un controvalore complessivo pari a € 9.175,00. (cfr.
docc. n. 3 e 4 dell'investitore).
In data 17 novembre 2023 l'investitore ha rivenduto i
60 medesimi titoli al prezzo unitario di € 8,30, per un controvalore complessivo pari a € 4.150,00 (cfr. doc. d) della banca). Tale
importo, devalutato alla data del 28 novembre 2012,
corrisponde alla somma di € 3.467,00.
A titolo di dividendi netti relativi alle predette azioni, la banca ha corrisposto complessivamente la somma di € 1.144,00
(cfr. doc. nn. 9 e 9A della banca). Tale importo, devalutato alla data del 17 novembre 2012 con decorrenza dal giorno degli accrediti dei dividendi sul conto corrente del cliente,
corrisponde ad € 1.071,63.
Alla data del 17 novembre 2012, il credito risarcitorio spettante all'investitore deve essere stimato in misura pari alla differenza tra l'esborso complessivo sostenuto (€ 9.175,00) e le somme devalutate percepite a titolo di rivendita dei titoli (€
3.467,00) e di dividendi (€ 1.071,63), per un importo complessivo di € 4.636,37.
Maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi,
secondo i criteri di cumulo stabiliti da C. n. 1712/1995,
l'importo così determinato ascende, alla data odierna, ad €
6.527,50.
c) Complessivamente il credito risarcitorio spettante all'investitore ascende alla data odierna alla somma di (€
31,787,81 + € 6.526,50) € 38.314,31.
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, sulla somma così liquidata, sono dovuti gli interessi
61 legali (art. 1284, 1 comma c.c.).
30. La banca ha dedotto di aver corrisposto al risparmiatore, in esecuzione della sentenza di primo grado oggetto di appello, la somma risarcitoria indicata nel capo condannatorio della pronuncia, producendo a sostegno di tale allegazione il documento contrassegnato con la lettera a).
Tale documento, consistente nella stampa di un file informatico, non costituisce prova piena dell'effettivo accredito della somma sul conto corrente intestato al cliente. Non risulta,
pertanto, evidenza documentale concludente del pagamento ed in particolare della data di accredito in favore del cliente.
Resta comunque fermo che di eventuali pagamenti parziali intervenuti medio tempore dovrà tenersi conto scomputandoli dal credito risarcitorio come sopra determinato.
31. Le spese del presente grado di giudizio sono poste integralmente a carico dell'appellante, risultata totalmente soccombente, e vengono liquidate in relazione ad un valore della causa sino a € 52.000,00, secondo i parametri tabellari medi ritenuti congrui nella specie, con esclusione della fase di trattazione e/o istruttoria, atteso che alla prima udienza la causa è stata rinviata unicamente per la rimessione in decisione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di ZA,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [...]
[...] nei confronti di Parte_4 CP_1
, appellante incidentale, avverso la sentenza n.
[...]
789/2023 del 11.10.2023 del Tribunale di ZA, così
provvede:
disatteso l'appello principale ed accolto per quanto di ragione quello incidentale,
1. dichiara che Banca Popolare dell'Alto Adige s.p.a., per il titolo dedotto in motivazione, è debitrice nei confronti di CP_1
della somma di € 38.314,31, detratti eventuali
[...]
pagamenti eseguiti in adempimento dell'appellata sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali (art. 1284, 1 comma, c.c.)
dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo e per l'effetto la condanna al relativo pagamento;
2. condanna Banca Popolare dell'Alto Adige s.p.a. a rifondere a per intero le spese del presente grado di Controparte_1
giudizio che si liquidano, nel loro intero ammontare,
nell'importo complessivo di € 6.681,50 oltre CPA, IVA e spese necessarie successive;
3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale Banca Popolare dell'Alto Adige
s.p.a., ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002,
inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone
63 l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in ZA, lì 09.10.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
Il Funzionario Giudiziario
64
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di ZA
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 69/2024 R.G.
promossa
da
Parte_1
(P. IVA ), con sede legale in ZA, Via
[...] P.IVA_1
del Macello n. 55, in persona del Procuratore dott. Pt_2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto
[...]
di citazione in appello, dall'Avv. Fabio Civale (C.F.
- e C.F._1 Email_1
dell'Avv. Stefan Pittracher (C.F. - C.F._2
, ed elettivamente domiciliata Email_2
presso lo Studio di quest'ultimo sito in Bressanone (BZ), Via
Ponte Aquila, n. 10,
1 - appellante -
contro
, (C.F. , nato a Controparte_1 C.F._3
VA RI (BZ) il 13/06/1951, residente in [...]
– 39040 Naz-Sciaves (BZ), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. prof. Massimo Cerniglia (C.F.
, unitamente e disgiuntamente all'avv. C.F._4
ES CA (C.F. e all'avv. Roberto C.F._5
CI (C.F. ), tutti del Foro di C.F._6
Roma, giusta procura alle liti già depositata nel fascicolo di primo grado, con domicilio eletto presso lo studio dei procuratori incaricati, con sede in Roma (RM) alla Via Eleonora
Duse n. 5G
- appellato, appellante incidentale -
Oggetto: Intermediazione mobiliare
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 17/09/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento – Sezione distaccata di
ZA, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
in parziale riforma della sentenza n. 789/2023 emessa dal
Tribunale di ZA nella persona del Giudice unico Dott.ssa
IT HE in data 10 ottobre 2023 e pubblicata in data 11
ottobre 2023, non notificata, così giudicare:
2 IN VIA PRELIMINARE PRINCIPALE
- accertare e dichiarare, in riforma della sentenza emessa dal
Tribunale di ZA nella persona del Giudice unico Dott.ssa
IT HE in data 10 ottobre 2023 e pubblicata in data 11
ottobre 2023, non notificata, l'inammissibilità, improponibilità
ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da parte ricorrente a titolo contrattuale per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2946 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare, in riforma della sentenza emessa dal
Tribunale di ZA nella persona del Giudice unico Dott.ssa
IT HE in data 10 ottobre 2023 e pubblicata in data 11
ottobre 2023, non notificata, l'inammissibilità, improponibilità,
improcedibilità dell'azione di risarcimento dei danni per carenza dei presupposti di legge in virtù delle ragioni esposte in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE
- riformare la sentenza emessa dal Tribunale di ZA nella persona del Giudice unico Dott.ssa IT HE in data 10
ottobre 2023 e pubblicata in data 11 ottobre 2023, per quanto attiene ai capi impugnati con il presente appello e rigettare le domande proposte in primo grado dall'odierno appellato, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'odierno appellato alla restituzione in favore della delle somme riconosciute al Pt_1
medesimo da parte della in forza della sentenza di primo Pt_1
3 grado;
- respingere l'appello incidentale e le domande tutte ex adverso
formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento solo parziale dell'appello proposto dalla riformare la sentenza Pt_1
di primo grado sottraendo dall'eventuale somma riconosciuta al
Cliente, in luogo del valore delle azioni al momento della sentenza di primo grado, il valore delle azioni oggetto di causa alla data dell'ottobre/dicembre 2016, per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento solo parziale dell'appello proposto dalla riformare la sentenza Pt_1
di primo grado al fine di escludere o ridurre la condanna di alla minor somma possibile in Parte_1
ragione del determinante concorso di colpa del sig. CP_1
per le ragioni esposte in narrativa, nonché di quanto previsto dall'art. 1225 c.c.;
- accogliere le domande già proposte dalla nel giudizio di Pt_1
primo grado e di seguito riportate:
“IN VIA PRELIMINARE
- espungere dal fascicolo la memoria ex art. 183, sesto comma n.
1 c.p.c. ex adverso depositata per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda
4 avversaria per mancanza di esperimento del procedimento di
mediazione;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità,
improcedibilità del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per i motivi
illustrati in narrativa ovvero accertare e dichiarare che le difese
svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria per i
motivi illustrati in narrativa e, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c.,
fissare l'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. con conseguente
mutamento del rito da cognizione sommaria a cognizione piena;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed
improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da parte
ricorrente a titolo contrattuale per intervenuta prescrizione della
stessa ex art. 2946 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed
improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta da controparte
per intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 2935 e 2946 c.c.
per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed
improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da parte
ricorrente a titolo precontrattuale e/o extracontrattuale per
intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2947 c.c., per i
motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed
improcedibilità dell'azione proposta da parte ricorrente
relativamente all'asserito reato di truffa per intervenuta
5 prescrizione;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed
improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice
relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per
intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 c.c.;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità,
improcedibilità dell'azione di risarcimento dei danni per carenza
dei presupposti di legge in virtù delle ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché
infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in
narrativa;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità
e/o risoluzione proposta da parte ricorrente in relazione alle
operazioni di cui è causa e di conseguente condanna di
[...]
alla restituzione delle somme versate dal Parte_1
sig. in relazione alle operazioni di investimento CP_1
oggetto di causa, accertare e dichiarare l'obbligo del sig.
[...]
e, per l'effetto, condannare il medesimo alla restituzione CP_1
a dei titoli oggetto di causa, Parte_1
ovvero dell'equivalente, e di ogni importo, dividendo, plusvalenza
o utile incassato dal sig. in ragione delle operazioni di CP_1
cui è causa, oltre agli interessi dovuti, e per l'ulteriore effetto
6 compensare le somme a rispettivo credito tra le parti;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di
risarcimento proposta ex adverso, escludere o ridurre la
condanna di alla minor somma Parte_1
possibile in ragione del valore attuale delle azioni, del
determinante concorso di colpa del sig. per le ragioni CP_1
esposte in narrativa, nonché di quanto previsto dall'art. 1225
c.c.;
IN VIA ISTRUTTORIA
- rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i
motivi illustrati in narrativa;
- qualora il Giudice ritenga tempestivo, specifico e circostanziato il
disconoscimento della pag. 3 del doc. 4 prodotto da , Pt_3
ammettere consulenza tecnica d'ufficio finalizzata
all'accertamento della conformità all'originale del documento
prodotto dalla oggetto di contestazione. Pt_1
Con ogni riserva di merito e istruttoria.
Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre
oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli
effetti D.M. 55/2014.”.
Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, per entrambi i gradi di giudizio oltre oneri accessori come per legge.
Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti D.M. 55/2014, con maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis D.M. 55/2014
del procuratore di parte appellata, appellante incidentale:
7 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
1) nel merito a) rigettare tutti i motivi d'appello proposti dalla Pt_1
appellante, in quanto inammissibili, infondati in fatto e in diritto, apodittici, indimostrati, indeterminati e indeterminabili,
oltre che irrilevanti e inconferenti, per l'effetto confermando in parte qua la sentenza impugnata;
b) in ogni caso accogliere i motivi d'appello incidentale formulati da parte appellata e, per l'effetto, modificarsi la sentenza gravata in parte qua come ivi richiesto;
2) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, accogliere la domanda qui riproposta ex art. 346 C.P.C., nei limiti di quanto in appresso riportato in conformità e nei limiti delle conclusioni rassegnate in calce al ricorso sommario introduttivo del primo grado di giudizio, e per l'effetto nel merito con riferimento a ciascuno degli investimenti per cui è causa,
a) accertare e dichiarare, anche ex artt. 1218, 1228, 1710 e ss.
c.c., nonché artt. 1175, 1176, 2° comma, 1374 e 1375 c.c., artt.
21, 23 e 94 del D. Lgs. n. 58/1998, artt. 27-56 del Reg. CP_2
n. 16190/2007, art. 18 del Reg. n. 17130/2010, CP_2
nonché in ragione della violazione di ogni altra disposizione di legge, regolamento e/o contratto invocata in narrativa, la responsabilità, nonché il grave inadempimento ex art. 1455 c.c.
della in relazione a ciascuno degli acquisti di azioni Pt_3
8 dedotti in narrativa, così come del presupposto contratto quadro di negoziazione e b) per l'effetto condannare la al risarcimento del danno Pt_3
per responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., per un importo pari ad € 25.002,82, o in quella misura ritenuta di giustizia,
anche a seguito di valutazione equitativa, anche quale importo dalla stessa resistente indebitamente percepito in forza dei contratti di acquisto delle azioni per cui è causa, o alla restituzione di quella somma che dovesse risultare comunque dovuta a seguito della vendita dei titoli de quibus, costituita dalla differenza tra l'importo destinato all'acquisto delle azioni in causa e la somma realizzata con la vendita delle stesse,
nonché con condanna al risarcimento di ogni conseguente danno, oltre rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., in misura pari agli indici Istat o in misura pari ai rendimenti di BOT o CCT, dal giorno dell'acquisto sino al saldo,
nonché oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c. dal giorno dell'acquisto sino alla proposizione della domanda giudiziale, ed ex art. 1284, co. 4, c.c. e D. Lgs. 09/11/2012, n. 192, dalla domanda giudiziale sino al saldo;
con condanna di parte appellante al rimborso di spese,
competenze e onorari del presente giudizio».
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. In data 23 novembre 2007 e Banca Controparte_1
Popolare dell'Alto Adige s.p.a. hanno sottoscritto un “contratto
9 per la prestazione di servizi di investimento” (doc. n. 1
dell'investitore).
Ai fini della sua profilatura la banca ha somministrato al cliente il questionario MIFID in data 7 aprile 2011 e,
successivamente, in data 28 novembre 2012, e lo ha qualificato dapprima come «investitore dinamico» e, in seguito, come
«investitore monetario» (doc. nn. 2 c) e 2 d) dell'investitore).
In situazione di conflitto di interessi, la banca ha concluso con l'investitore i seguenti contratti di vendita in contropartita diretta di azioni proprie:
• in data 26 maggio 2011, n.
2.700 azioni al prezzo unitario di € 18,36, per un investimento complessivo, incluse le commissioni di € 49.919,00 (doc. n. 3a dell'investitore);
• in data 28 novembre 2012, l'investitore ha esercitato il diritto di opzione relativamente a n. 270 azioni di nuova emissione offerte ai soci in sede di aumento di capitale, al prezzo unitario di € 18,35, ed ha altresì esercitato il diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoptate dagli altri soci, acquistando ulteriori n. 230 azioni di nuova emissione, per un investimento complessivo pari a €
9.175,00 (doc. n. 3b e 3c dell'investitore).
2. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. notificato alla banca in data 12 dicembre 2022, l'investitore ha adito il Tribunale di
ZA, deducendo, in relazione alle operazioni sopra descritte,
l'inadempimento dell'intermediaria agli obblighi informativi
10 concernenti le caratteristiche e i rischi delle azioni da essa emesse ed intermediate. Ha inoltre sostenuto che gli acquisti fossero stati proposti dalla banca, la quale avrebbe pertanto erogato il servizio d'investimento in regime di consulenza, e che le valutazioni da questa espresse in ordine all'adeguatezza e all'appropriatezza delle operazioni non fossero corrette e risultassero, conseguentemente, fuorvianti.
In particolare, l'investitore ha circostanziato l'inadempimento della banca nei seguenti termini.
Mancata informativa sulla natura illiquida delle azioni,
poiché: a) non erano negoziate né prevedibilmente negoziabili in futuro su mercati regolamentati;
b) il relativo prezzo era determinato in modo esclusivo e autoreferenziale dalla banca emittente, con forte volatilità; c) vi era impossibilità di dismissione in tempi brevi e a condizioni non penalizzanti;
d)
l'unica fonte di liquidità era la stessa banca.
La banca non aveva comunicato che le azioni erano prive di rating, che alla stessa era attribuito un rating speculativo e che l'investimento, stante l'illiquidità, implicava un orizzonte temporale lungo.
La scheda prodotto consegnata nel 2012, oltre a non precisare l'elevato rischio e la durata dell'investimento,
conteneva affermazioni ingannevoli circa l'andamento della quotazione del titolo, prospettando che il prezzo di scambio sulla piattaforma di negoziazione non potesse scendere al di
11 sotto del valore assegnato al titolo dalla stessa banca in sede di emissione. Tale circostanza è stata smentita dal fatto che, nel
2016, in occasione della trasformazione della banca in società
per azioni, l'assemblea dei soci, su proposta del consiglio di amministrazione, aveva attribuito ai titoli un valore di € 12,10,
a fronte di un prezzo di acquisto di oltre € 18,00.
Con riguardo all'investimento del 2011, la banca non aveva consegnato al cliente alcun ordine di acquisto, sicché non vi era prova delle informazioni somministrate.
Analogamente, in relazione all'aumento di capitale del 2012,
non aveva consegnato né l'ordine di acquisto né il prospetto informativo né la scheda prodotto, limitandosi a raccogliere nella scheda di adesione la dichiarazione che l'investitore era a conoscenza dell'avvenuta pubblicazione del prospetto e del suo contenuto.
In contrasto con la comunicazione n. DIN/9019104 CP_2
del 02.03.2009, la banca aveva omesso di informare il cliente sull'illiquidità delle azioni e di sottoporgli un confronto con altri investimenti a basso rischio.
Le descritte omissioni integravano violazione dell'art. 21 TUF
e degli artt. 27, 28 e 31 del Regolamento Consob n.
16190/2007.
La disinformazione del cliente al momento degli investimenti,
dipesa dall'inadempimento della banca agli obblighi comportamentali normativamente previsti a suo carico, aveva
12 determinato, inoltre, l'erroneità delle valutazioni di adeguatezza e appropriatezza, poiché: a) le operazioni non erano appropriate, in quanto incoerenti con la conoscenza ed esperienza del cliente rispetto ai reali profili di rischio che la banca aveva deliberatamente celato;
b) le operazioni non erano adeguate, attesa la concentrazione del portafoglio in titoli illiquidi e volatili, in contrasto con il profilo di rischio del cliente, qualificato come investitore dinamico/monetario,
dunque sostanzialmente conservativo, non incline ad impegni finanziari rischiosi di lungo termine.
Conclusivamente, per quel che ancora è d'interesse, il ricorrente ha chiesto la condanna della banca al risarcimento del danno, pari alla consistente minusvalenza registrata a seguito del crollo del valore dei titoli.
3. La banca si è costituita resistendo alle domande attoree.
In premessa ha eccepito l'estinzione per prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) della domanda risarcitoria relativamente alle operatività risalenti al maggio 2011 e al novembre 2012 in quanto di un decennio antecedenti alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio avvenuta il
12 dicembre 2022. Tanto ha sostenuto la convenuta sull'assunto che il dies a quo di decorrenza della prescrizione coincidesse con la data delle singole operazioni d'investimento.
Nel merito ha contestato gli addebiti a lei mossi.
Ha affermato di avere correttamente e compiutamente
13 sottoposto il cliente alla prevista attività di profilatura previa acquisizione delle informazioni relative alle sue conoscenze ed esperienze in tema di strumenti finanziari, alla sua situazione economica e ai suoi obiettivi d'investimento.
Quanto alle informazioni somministrate all'investitore in ordine alle operatività in contestazione ha affermato di aver assolto documentalmente al proprio obbligo. Ed infatti, già nel contratto quadro del 13.11.2007 all'art. 54 si dava atto “con
riguardo agli strumenti finanziari non negoziati nei mercati
regolamentati (…) che tali investimenti possono comportare il
rischio di non essere facilmente liquidabili”. Con riguardo ad ogni singola operazione d'investimento, oltre alla segnalazione del conflitto d'interessi, al cliente essa aveva consegnato la documentazione relativa alle azioni vendute ove venivano chiariti sia le caratteristiche del titolo, sia i connessi fattori di rischio, tra cui quello relativo all'illiquidità ed alla determinazione del prezzo. In occasione dell'aumento di capitale del 2012 era stato poi reso disponibile il prospetto già
depositato presso la recante le informazioni sulle CP_2
caratteristiche e i rischi del titolo di nuova emissione.
Ha, quindi, osservato che con riguardo alle operatività in contestazione gli ordini d'investimento non erano mai stati intermediati in regime di consulenza ma erano stati inoltrati dall'investitore di sua autonoma iniziativa ed erano, pertanto,
soggetti unicamente alla valutazione di appropriatezza, nella
14 specie correttamente eseguita tenuto conto che il cliente aveva dichiarato di avere conoscenza ed esperienza della particolare tipologia di titoli acquistati.
La convenuta ha negato, inoltre, di aver trascurato di informare l'investitore sulle caratteristiche e sulla potenziale rischiosità delle azioni acquistate dipendente dal fatto che si trattava di titoli non quotati. Quanto in particolare alle difficoltà
di smobilizzo degli investimenti e alla conseguente applicabilità
alla fattispecie dei rafforzati obblighi informativi previsti dalla comunicazione n. 9019104/2009, ad avviso della CP_2
banca, era l'investitore a dover dimostrare l'illiquidità del titolo con specifico riguardo al periodo nel quale erano avvenuti gli acquisti in contestazione, potendo essa di contro documentare che, in ragione dei volumi trattati sulla piattaforma prescelta per le negoziazioni, il prodotto era agevolmente commerciabile.
Quanto alla contestata omissione di segnalazione del superamento del limite di concentrazione del portafoglio in titoli emessi dalla banca, la convenuta ha dedotto che tale obbligo sussiste esclusivamente in relazione a operazioni effettuate nell'ambito di un servizio di consulenza ed ha quindi ribadito che nella fattispecie, gli investimenti erano stati richiesti dal cliente e non consigliati dall'intermediaria. La banca ha, inoltre,
sostenuto che la dedotta concentrazione fosse documentalmente smentita, atteso che il cliente risultava intestatario di ulteriori valori mobiliari.
15 In ordine alla pretesa risarcitoria dell'investitore la banca ha dedotto che spettava al ricorrente dimostrare il danno asseritamente sofferto e la relativa derivazione causale dall'inadempimento contrattuale ascrittole. Nella specie era, in particolare, indimostrato il pregiudizio patrimoniale subito dall'investitore. Ed infatti, a seguito della negoziazione sulla nuova piattaforma scelta per lo scambio dei titoli (Vorvel), lo smobilizzo delle azioni non era più difficoltoso poiché queste venivano quotate ad un valore di mercato, oltretutto in ripresa e costantemente aggiornato. Poiché la minusvalenza lamentata dall'investitore non si era cristallizzata, il danno non poteva dirsi stabilizzato ed era perciò irrisarcibile.
Ha proseguito la banca affermando che il cliente, una volta resosi conto della rischiosità dei titoli acquistati, li aveva nondimeno conservati nel proprio patrimonio, sicché
nell'accertamento del danno doveva tenersi conto,
eventualmente ai sensi dell'art. 1227 c.c., della sua concausale determinazione di non disinvestirli.
4. Convertito il rito da sommario ad ordinario ed istruita la causa unicamente con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, il Tribunale di ZA l'ha definita con la sentenza n. 789 d.d. 11.10.2023.
Quanto alla prescrizione dell'azione contrattuale di risarcimento del danno il Tribunale ha osservato quanto segue.
Ai fini della prescrizione dell'azione risarcitoria per
16 inadempimento del servizio d'investimento da parte della banca il Tribunale ha ritenuto dirimente il momento in cui si era manifestata la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta dall'investitore. Nella specie ciò era avvenuto nel 2016 quando la quotazione del titolo era ufficialmente scesa ad € 12,10. Tale valore era stato infatti stabilito dall'assemblea dei soci quando ha deliberato la trasformazione della banca in società per azioni, laddove nelle periodiche rendicontazioni recapitate ai clienti essa contraddittoriamente attestava un diverso valore di scambio pari ad € 19,00, con l'indicazione tuttavia che il titolo era illiquido, dunque invendibile alla quotazione dichiarata. Non era pertanto estinto per prescrizione ex art. 2946 c.c. il diritto risarcitorio del ricorrente.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, ha esaminato le operazioni di investimento oggetto di contestazione alla luce della normativa di settore, con particolare riferimento agli artt.
21 e 27 del D.lgs. n. 58/1998 (TUF) e al Regolamento
Intermediari n. 16190 del 29 ottobre 2007, concludendo che l'intermediario aveva agito in violazione degli obblighi comportamentali ivi previsti.
In relazione all'operazione del 2011, era emerso che l'unico elemento documentale acquisito fosse la conferma dell'ordine di acquisto dei titoli, senza che la banca avesse fornito prova, né documentale né dichiarativa, delle
17 informazioni trasmesse al cliente circa le caratteristiche dell'investimento. Analoga carenza istruttoria era stata riscontrata con riferimento alla sottoscrizione, avvenuta nel
2012, di azioni di nuova emissione: l'unico elemento acquisito è
risultato essere l'adesione del cliente all'aumento di capitale,
senza alcun riscontro probatorio circa le informazioni fornitegli,
sia in forma scritta che orale.
Non è stata altresì fornita prova delle valutazioni che avrebbero condotto l'intermediario a formulare un giudizio di adeguatezza delle operazioni rispetto al profilo di rischio del cliente, ai suoi obiettivi di investimento, al suo orizzonte temporale, né tantomeno un giudizio di appropriatezza in relazione alla conoscenza e all'esperienza del cliente in materia di investimenti nel titolo in questione. Tale giudizio, peraltro,
non risultava essere stato nemmeno comunicato, né illustrato al cliente.
Infine, il Tribunale ha evidenziato l'erroneità del giudizio di adeguatezza formulato dalla banca, già solo in considerazione della totalitaria concentrazione, nel portafoglio del cliente, di titoli emessi dal medesimo soggetto.
Accertato l'inadempimento dell'intermediario, il Tribunale
ha ritenuto sussistente il diritto del cliente al risarcimento del danno conseguente, individuato nella minusvalenza derivante dalla differenza tra il valore di mercato dei titoli e il prezzo corrisposto al momento del loro acquisto.
18 Assunto un valore di stima del titolo pari ad € 9,00 per azione, il Tribunale ha determinato l'attualità dell'investimento in € 28.800,00, da detrarre dal prezzo di acquisto versato dal cliente alla banca, pari ad € 59.094,00. All'importo così
ottenuto ha ulteriormente sottratto i dividendi netti medio
tempore percepiti dall'investitore, pari ad € 7.531,00, con conseguente determinazione del credito risarcitorio spettante al cliente in € 22.762,82.
Su tale somma il Tribunale ha riconosciuto la maggiorazione per rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data delle singole operazioni di investimento sino alla data della sentenza, nonché i soli interessi legali dalla data della pronuncia sino all'effettivo soddisfo.
Ha, infine, gravato la banca delle spese del grado.
5. Avverso questa pronuncia, formulando quattro motivi d'impugnazione, ha interposto appello la banca con citazione d.d. 2 aprile 2024.
Si è costituito l'investitore appellato resistendo al gravame avversario e svolgendo appello incidentale sorretto da due motivi d'impugnazione nonché dalla riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. delle domande e delle eccezioni non accolte in primo grado.
La causa è passata in decisione all'udienza del
17.09.2025.
6. Il primo motivo di gravame è rubricato “Sull'erronea
19 valutazione circa la prescrizione: falsa applicazione dell'art. 2946
c.c. e dell'art. 2935 c.c.”.
La banca appellante censura la decisione del Tribunale di
ZA nella parte in cui ha ritenuto non prescritta l'azione risarcitoria promossa dall'investitore, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2935 c.c.
La doglianza si incentra sulla statuizione del giudice di prime cure secondo cui, in relazione all'azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, il dies a quo del termine decennale di prescrizione decorre non dalla data oggettiva di esecuzione degli ordini di investimento, bensì dal momento soggettivo in cui il contraente ha acquisito consapevolezza della perdita patrimoniale subita in conseguenza dell'inadempimento dell'intermediario.
Secondo l'appellante, tale impostazione determinerebbe una situazione di incertezza giuridica, in quanto il decorso del termine prescrizionale verrebbe disancorato da un fatto storico oggettivamente individuabile, per essere rimesso alla discrezionale valutazione dell'investitore, il quale potrebbe decidere di agire in giudizio anche a distanza di molti anni,
sulla base della mera percezione soggettiva dell'andamento negativo dell'investimento.
La banca conclude sostenendo che l'adozione di un criterio soggettivo per determinare la decorrenza del termine di prescrizione comprometterebbe il diritto di difesa
20 dell'intermediario, il quale potrebbe essere chiamato a rispondere dell'inadempimento contrattuale a notevole distanza di tempo dalla conclusione del contratto, incontrando in tal caso oggettive difficoltà nel reperimento delle prove a proprio discarico.
In definitiva, l'appellante chiede sia dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria e riformata la sentenza impugnata sul punto, evidenziando come il ricorso introduttivo sia stato notificato nel dicembre del 2022, ben oltre il termine decennale decorrente dagli acquisti effettuati negli anni 2011 e nel novembre del 2012.
7. La statuizione adottata dal Tribunale appare conforme a diritto.
Quanto alla prescrizione della domanda di risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento contrattuale della banca nell'erogazione del servizio di investimento, è ormai consolidato il seguente orientamento della S.C.: “In tema di "danni lungo
latenti", identificati inizialmente con riferimento ai danni da
trasfusioni di emoderivati e progressivamente estesi ad
interessare anche il campo dell'intermediazione finanziaria, e di
risarcimento degli stessi, l'impossibilità di far valere il diritto
quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art.
2935 c.c. è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne
ostacolino l'esercizio e non comprende, quando il danno sia
percepibile all'esterno e conoscibile da parte del danneggiato, gli
21 impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, tra i quali
l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo
diritto, o il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il
ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. L'esistenza
di uno iato temporale significativo tra il fatto generatore del
danno ed il danno medesimo giustifica l'ancoraggio del momento
iniziale di decorrenza del termine di prescrizione al definitivo
palesarsi delle conseguenze dannose solo nei casi nei quali
queste, pur adottando la diligenza ex art. 1176 c.c., non risultino
anteriormente percepibili, in virtù di fattori oggettivi e non di mere
circostanze soggettive riferibili al danneggiato” (Cass. n.
11241/2025, in continuità con Cass. n. 32226/2024 e n.
2066/2023).
Nel caso di specie, il Tribunale ha così motivato l'accertamento del dies a quo di decorrenza del decennale termine prescrizionale (art. 2946 c.c.) dell'azione risarcitoria.
“Nel presente caso, il danno lamentato dall'attore consiste,
in sostanza, nella perdita di valore eclatante delle azioni
acquistate, le quali, al giorno d'oggi, hanno un valore di
quotazione sulla piattaforma di scambio Vorvel, ex Hi-MTF
(peraltro meramente indicativo) tra € 8,30 ed € 9,70, prezzo
medio di € 9,00 peraltro in continua diminuzione (cfr. doc. 13,
nonché doc. b) alla comparsa conclusionale), per cui il valore si è
in pratica dimezzato. Può quindi ritenersi effettivamente
ragionevole, alla luce della giurisprudenza appena citata,
22 collocare la data di decorrenza della (sola) prescrizione in ordine
al risarcimento danni richiesto, non prima del 2016, quando la
società è stata trasformata in società per azioni (cfr. doc. 8 di
parte attrice), non potendo il ricorrente poter aver acquisito prima
la contezza del reale valore delle azioni di cui è causa;
inoltre la
circostanza che il valore delle azioni stava costantemente
diminuendo e non sarebbe più aumentato, non poteva che essere
percepita prima di qualche anno dall'investimento” (cfr. p. 10
della sentenza).
Le ragioni decisorie poste a fondamento della sentenza di primo grado meritano integrale conferma, in quanto non solo sono pienamente conformi all'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, ma sono altresì sorrette dall'accertamento circa il momento in cui per l'investitore era percepibile la sopravvenuta minusvalenza del titolo,
accertamento rispetto alla correttezza quale la banca non ha svolto alcuna censura.
A completamento dei rilievi svolti dal Tribunale vale in questa sede ulteriormente osservare come l'appellato, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., abbia ritualmente riproposto tutte le domande e le eccezioni già formulate in primo grado.
Ciò consente, in particolare, di valorizzare il profilo di inadempimento dedotto dall'investitore con riguardo alla determinazione autoreferenziale, da parte della banca, del valore intrinseco e di scambio delle proprie azioni.
23 La banca, infatti, nemmeno nel presente giudizio, ha fornito prova di aver reso noti al pubblico degli investitori la procedura e i criteri di determinazione del prezzo di emissione,
di collocamento e di negoziazione dei titoli. Pertanto, già solo per tale ragione, i suoi clienti – tra cui l'odierno appellato –
anche adottando la diligenza ex art. 1176 c.c., non avrebbero potuto acquisire contezza dell'effettivo valore delle azioni, il cui prezzo veniva unilateralmente fissato dall'intermediario sia in sede di emissione, sia in sede di scambio sulla piattaforma utilizzata, prima del passaggio a Vorvel, ossia prima che il prezzo fosse definito, seppur con alcune limitazioni, dal libero incontro tra domanda e offerta.
Il dimezzamento del valore registrato dal titolo nel momento in cui è stato trattato a condizioni di (quasi) libero mercato, secondo l'incensurato accertamento del Tribunale, è
dimostrativo del fatto che il deprezzamento ha superato l'oscillazione ordinariamente riconducibile all'alea propria di un investimento in strumenti finanziari, giustificando la conclusione che esso sia piuttosto dipeso dalla scelta della banca di occultare la sopravvalutata stima delle proprie azioni al momento dell'emissione e del collocamento presso gli investitori.
Non è, infine, conducente l'argomento speso dalla banca in ordine al pregiudizio del proprio diritto di difesa che deriverebbe dalla tesi secondo cui il dies a quo della
24 prescrizione decorre dal momento in cui la minusvalenza del titolo diviene percepibile dall'investitore. Tale tesi viene argomentata sul disposto dell'art. 2220 c.c., che impone all'imprenditore l'obbligo di conservare le scritture contabili per dieci anni. Secondo la banca, consentire l'esperimento dell'azione risarcitoria oltre tale lasso temporale le precluderebbe la possibilità di reperire le prove a proprio discarico.
In realtà, è evidente che la banca non può sottrarsi all'onere di provare di aver correttamente erogato il servizio di intermediazione finanziaria invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre il decennio,
poiché tale obbligo normativo è volto a tutelare i terzi estranei all'attività imprenditoriale e non può certo sollevarla,
nell'ambito dei rapporti contrattuali ove è debitrice della prestazione del servizio d'intermediazione, dall'onere di fornire piena prova del proprio adempimento anche per il periodo ulteriore.
In conclusione, è corretta la decisione del Tribunale
laddove ha affermato che, nella fattispecie, la prescrizione decennale dell'azione di risarcimento danni promossa dal risparmiatore ha iniziato a decorrere solo nel 2016, dal momento cioè in cui si è manifestato il pregiudizio patrimoniale in concreto, ossia quando si è oggettivamente palesata la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita economica
25 subita dall'investitore per aver incolpevolmente confidato nella veridicità del prezzo autoassegnato dalla banca ai propri titoli.
8. Il secondo motivo d'impugnazione veicolato dall'appello principale è rubricato “Sull'errata valutazione circa la
valutazione di adeguatezza: falsa applicazione degli artt. 39 e 40
del Regolamento Intermediari (adottato con delibera n. 16190 del
29 ottobre 2007 e vigente ratione temporis)”.
L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda risarcitoria dell'attore sul presupposto della mancata adeguatezza degli investimenti, richiamando gli artt. 39 e 40 del
Regolamento Intermediari. Secondo il Tribunale, la banca non avrebbe illustrato al cliente l'esito della valutazione di adeguatezza e non avrebbe fornito le necessarie informazioni in forma scritta, con particolare riferimento all'inadeguatezza per dimensione degli investimenti ed alla concentrazione del portafoglio, qualificando tale omissione come grave inadempimento.
L'appellante contesta tale ricostruzione evidenziando, in primo luogo, che il cliente aveva dichiarato nel questionario di profilatura di possedere conoscenze ed esperienza in materia finanziaria, di conoscere i rischi connessi agli strumenti azionari – incluse le azioni della banca – e di avere un patrimonio superiore a € 100.000, oltre ad un orizzonte temporale di investimento superiore a cinque anni ed una
26 propensione al rischio compatibile con eventuali oscillazioni e perdite.
In secondo luogo, la banca sottolinea che le operazioni oggetto di causa sono state eseguite su iniziativa del cliente,
senza avvalersi di un servizio di consulenza, sicché non era dovuta la valutazione di adeguatezza, ma soltanto la verifica di appropriatezza, regolarmente effettuata e documentata. Ne
consegue che il richiamo agli artt. 39 e 40 del Regolamento
Intermediari sarebbe inconferente, poiché la banca non era tenuta a valutare la concentrazione del portafoglio, né a comunicare l'esito della verifica in caso di risultato positivo.
L'appellante evidenzia inoltre che, anche sotto il profilo sostanziale, l'investimento non poteva dirsi inadeguato per dimensione: il cliente disponeva di un patrimonio complessivo superiore a € 100.000 e, successivamente alle operazioni contestate, ha effettuato ulteriori investimenti per importi rilevanti (oltre € 160.000). Pertanto, l'affermazione del Tribunale
secondo cui il portafoglio risultava “concentrato al 100%” è
apodittica e non considera le disponibilità complessive del cliente presso altri intermediari.
Infine, rileva la banca appellante che il Regolamento
Consob impone all'intermediario di avvertire il cliente solo in caso di esito negativo della verifica di appropriatezza (art. 42),
circostanza non ricorrente nel caso di specie.
La sentenza impugnata, richiamando obblighi inesistenti
27 e confondendo adeguatezza con appropriatezza, avrebbe dunque applicato erroneamente la normativa di settore.
9. Il terzo motivo dell'appello principale è rubricato:
“Dell'assolvimento degli obblighi informativi: falsa applicazione
dell'art. 1176, comma 2, c.c.”.
La sentenza impugnata ha ritenuto che la non abbia Pt_1
rispettato gli obblighi informativi, affermando che non avrebbe illustrato in forma scritta i rischi delle operazioni, né
comunicato l'esito delle valutazioni di adeguatezza/appropriatezza. Tale ricostruzione è contestata dall'appellante per più ragioni.
La banca evidenzia di aver concluso con il cliente un contratto quadro che, all'art. 54, avvertiva espressamente dei rischi di illiquidità degli strumenti non quotati. Inoltre, ha consegnato prospetti e documenti informativi sui servizi offerti e sui rischi connessi agli investimenti.
Il cliente aveva compilato e sottoscritto i questionari di profilatura, dichiarando conoscenze ed esperienza in materia finanziaria, propensione al rischio e disponibilità patrimoniali.
La banca aveva aggiornato tali informazioni nel tempo.
Per l'aumento di capitale deliberato nel 2012, il cliente aveva dichiarato di aver preso visione del prospetto informativo depositato presso la relativo alle caratteristiche delle CP_2
azioni ed ai principali fattori di rischio e di essere consapevole del conflitto di interessi, nonché delle misure adottate per
28 gestirlo.
La banca aveva anche inviato rendicontazioni semestrali con indicazione della natura liquida/illiquida dei titoli, del fair
value e del presumibile valore di smobilizzo.
Ad avviso della banca appellante, il Tribunale avrebbe richiamato obblighi contrattuali inesistenti, confondendo la posizione del cliente con quella di chi usufruisce di un servizio di consulenza. Il contratto quadro non prevedeva raccomandazioni personalizzate in forma scritta, né la banca era tenuta a fornire informazioni ulteriori oltre quelle già rese.
Inoltre, l'obbligo di comunicare l'esito della valutazione di adeguatezza sussisteva solo in caso di esito negativo,
circostanza non ricorrente nella fattispecie.
Alla luce della documentazione prodotta e della normativa applicabile, la banca ritiene di aver assolto agli obblighi informativi con diligenza professionale.
10. Il quarto motivo dell'appello principale è rubricato:
“Sull'errata valutazione in merito all'inadempimento della banca
e alla conseguente condanna della banca al risarcimento del
danno: falsa applicazione dell'art. 1218 c.c.”.
Il mezzo censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che l'inadempimento della banca fosse “talmente
grave da giustificare il risarcimento del danno” e quindi la condanna al pagamento di € 22.762,82. L'appellante contesta tale statuizione, sostenendo che non sussiste alcuna propria
29 responsabilità ed afferma che l'investitore non avrebbe fornito prova del danno, né della relativa derivazione causale dall'inadempimento, elementi indispensabili ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Osserva la banca che, in applicazione dell'art. 23 Tuf,
l'investitore è gravato dell'onere di allegare l'inadempimento e provare il pregiudizio patrimoniale causalmente conseguente,
mentre l'intermediario deve dimostrare la propria diligenza. Nel
caso di specie, la domanda sarebbe priva di allegazioni concrete e il danno risarcibile non potrebbe identificarsi nella mera differenza tra prezzo di acquisto e valore attuale dei titoli.
Al momento dell'introduzione del giudizio, le azioni erano ancora nel portafoglio del cliente e avevano un valore di scambio sul mercato Hi-MTF (oggi Vorvel), con proposte di acquisto superiori alle vendite. La minusvalenza era quindi solo potenziale e non cristallizzata, circostanza che esclude il risarcimento. Inoltre, il cliente aveva percepito dividendi per circa € 9.962 e, dopo la sentenza di primo grado, ha venduto i titoli, dimostrando la loro negoziabilità.
Pertanto, il Tribunale avrebbe erroneamente liquidato il danno sulla base della differenza tra il valore di acquisto dei titoli e quello alla data della domanda. Il danno, se sussistente,
andava piuttosto accertato con riguardo al momento in cui l'investitore aveva acquisito consapevolezza della rischiosità dei titoli intenzionalmente occultata dalla banca, ossia nel
30 dicembre 2016 - come accertato in sentenza - quando il titolo aveva una quotazione di € 19,65, superiore al prezzo di acquisto
(€ 18,36), con esclusione di qualsiasi perdita.
L'investitore, pur consapevole dei rischi e dell'illiquidità
delle azioni, non aveva esercitato il diritto di recesso al momento della trasformazione della banca in società per azioni,
né aveva mai tentato di disinvestire, attendendo anni prima di contestare alla banca l'inadempimento. Tale inerzia integrava concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c., che avrebbe dovuto condurre all'esclusione o, quantomeno, alla riduzione del risarcimento.
11. I motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi e accomunati dalla prospettiva offerta dall'appellato, il quale ha rinnovato la tematizzazione nella loro piena estensione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario. In particolare,
l'investitore richiama gli artt. 21 TUF, nonché gli artt. 27, 28 e
31 del Regolamento Consob n. 16190/2007 e la Comunicazione
Consob n. DIN/9019104 del 2 marzo 2009, sostenendo che tali disposizioni imponevano alla banca di fornire informazioni chiare, complete e trasparenti, volte a consentire scelte di investimento consapevoli.
Secondo l'appellato, la violazione di tali obblighi avrebbe determinato un grave inadempimento nella conduzione delle operazioni contestate, impedendogli di autodeterminarsi in
31 modo informato nel negoziare con la controparte contrattuale.
Tale ricostruzione si pone come chiave di lettura unitaria delle doglianze della banca, in quanto la preliminare verifica relativa all'adempimento degli obblighi informativi incide sul giudizio relativo alla valutazione di adeguatezza/appropriatezza degli investimenti e, conseguentemente, sulla responsabilità
contrattuale dell'intermediaria ex art. 1218 c.c.
12. Al riguardo si osserva infatti che l'informativa concernente lo strumento finanziario presenta una propria autonomia concettuale e funzionale, dovendo rimanere distinta dalle valutazioni che l'intermediario è tenuto a svolgere in ordine all'appropriatezza e all'adeguatezza dell'investimento.
Tale distinzione emerge con chiarezza, ad esempio, da C.
n. 7288/2023, ove si afferma: “In tema di intermediazione
finanziaria, l'onere probatorio a carico dell'intermediario di aver
adempiuto agli obblighi informativi nei confronti del cliente
sussiste indipendentemente dalla valutazione di adeguatezza
dell'operazione; la carenza di prova di avere dato adeguate
informazioni, peraltro, determina una presunzione in ordine alla
esistenza di un danno risarcibile a carico del cliente, posto che
l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è,
in ogni caso, fattore di disorientamento dell'investitore, che
condiziona le sue scelte di investimento”.
L'informativa relativa allo strumento finanziario deve essere tale da porre l'investitore nelle condizioni di comprendere
32 e valutare i rischi intrinseci all'operazione, avuto riguardo alle specifiche caratteristiche del prodotto oggetto di negoziazione.
Le valutazioni di appropriatezza ed adeguatezza, per contro, si fondano sulla relazione tra la tipologia dell'investimento proposto e il complesso delle informazioni acquisite dall'intermediario in ordine al profilo del cliente.
11. Orbene, muovendo dagli obblighi informativi,
l'adempimento dei quali l'intermediario è obbligato a dimostrare ai sensi dell'art. 23 Tuf, nella specie occorre osservare quanto segue.
Con riferimento all'obbligo attivo di informazione posto a carico dell'intermediario, l'investitore ha dedotto, facendo espresso richiamo alla Comunicazione DIN/9019104 CP_2
del 2 marzo 2009, di non essere stato adeguatamente informato circa il rischio insito nell'operazione d'investimento. Tale
rischio, secondo quanto allegato, derivava essenzialmente dal fatto che il valore intrinseco e di scambio del titolo fosse determinato in via autoreferenziale dalla banca, senza che fosse possibile conoscere quale prezzo si sarebbe potuto effettivamente conseguire in sede di rivendita. L'investitore ha inoltre evidenziato come tale circostanza incidesse negativamente sulla liquidabilità del prodotto, compromettendo la possibilità di disinvestire in tempi ragionevoli senza subire una significativa perdita del capitale.
È stato, in proposito, convincentemente sostenuto che la
33 Comunicazione del 2 marzo 2009 – nella Controparte_3
parte invocata dall'investitore, ove si stabilisce che la determinazione del fair value mediante l'impiego di metodologie riconosciute e diffuse sul mercato, proporzionate alla complessità del prodotto, si applica anche ai prodotti di propria emissione ovvero agli intermediari operanti in contropartita diretta con la clientela – riveste natura meramente interpretativa, e non già innovativa o creativa di una regola giuridica non previamente esistente.
Con particolare riguardo alla tipologia del titolo oggetto degli investimenti contestati, si osserva come esso fosse costituito da azioni della banca, vale a dire da strumenti rappresentativi del capitale di rischio del medesimo soggetto economico che, al contempo, rivestiva la qualifica di emittente,
collocatore e venditore del prodotto finanziario.
Tale circostanza, già di per sé idonea a connotare l'investimento come maggiormente rischioso rispetto, ad esempio, ai titoli obbligazionari – atteso che, in caso di insolvenza dell'emittente, il risparmiatore può andare incontro alla perdita anche integrale del capitale investito – si aggravava ulteriormente per effetto della negoziazione in contropartita diretta da parte del medesimo operatore, generando una situazione di duplice conflitto d'interessi.
In relazione a tale condizione dell'operatore emittente/collocatore, merita richiamo C. n. 1740/2022,
34 secondo cui: “La vendita di azioni proprie della banca in
contropartita diretta con la clientela rientra nella nozione di
servizi ed attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del
d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF); conseguentemente, tale attività è
sottoposta ai doveri previsti dall'art. 21, comma 1, lett. d) dello
stesso decreto e dall'art. 15 del Regolamento congiunto Banca
d'Italia-Consob attuativo dell'art. 6, comma 2 bis, del TUF, ai fini
dell'istituzione di procedure interne idonee a garantire gli obblighi
di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi, fra i
quali rientra anche l'adozione di idonee ed oggettive procedure di
fissazione del prezzo dello strumento finanziario (c.d. fair value
del titolo), in quanto trattasi di operazione priva di mera valenza
interna” (cfr. in motivazione anche Cass. n. 17518/2022, non massimata).
Ne consegue, nella fattispecie, che la natura delle azioni quali prodotti finanziari illiquidi (o comunque a rischio di illiquidità), unitamente alla loro collocazione presso la clientela da parte della banca, escludeva che la determinazione del prezzo potesse qualificarsi come operazione di mera rilevanza interna. Al contrario, essa si correlava in modo diretto alla prestazione dei servizi di investimento, imponendo all'emittente/collocatore/venditore l'adozione di una procedura di determinazione del fair value del titolo che fosse quanto più
possibile oggettiva, precisa, esaustiva e, soprattutto,
trasparente.
35 Come affermato dalla S.C., l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento comporta anche l'adozione di idonee ed oggettive procedure di fissazione del prezzo del prodotto finanziario, in applicazione della normativa primaria di cui all'art. 21, comma
1, lett. d), del TUF.
12. Proseguendo nell'analisi, ed esaminando ora distintamente le due operazioni oggetto della domanda risarcitoria formulata dall'investitore, si rileva quanto segue.
13. Con riferimento all'investimento risalente all'anno
2011, non risulta agli atti di causa neppure la produzione dell'ordine scritto di acquisto dei titoli. In ogni caso, la banca non ha fornito prova, né documentale né dichiarativa, circa le informazioni che avrebbe somministrato al proprio cliente anteriormente alla vendita dei titoli di propria emissione.
Non può ritenersi idonea a soddisfare la ratio sottesa all'obbligo di fornire un'informazione attiva adeguata – che, per contenuto e modalità, deve essere calibrata sulle caratteristiche personali e sulla situazione finanziaria del singolo cliente – la generica avvertenza contenuta nel contratto quadro sottoscritto dall'investitore in data 23 novembre 2007, secondo cui gli strumenti finanziari non negoziati su mercati regolamentati possono comportare il rischio di non essere facilmente liquidabili.
Tale informazione, contenuta come detto nel contratto
36 quadro, si rivela del tutto generica e priva di specifica attinenza rispetto all'operazione d'investimento oggetto di esame.
Poiché, a fronte della dettagliata contestazione mossa dall'investitore in ordine al mancato assolvimento dello specifico obbligo informativo normativamente imposto, la banca non ha saputo fornire alcuna prova a proprio discarico, con riguardo a questa operatività deve ritenersi confermato – già sulla base di tale rilievo – il giudizio di inadempimento contrattuale formulato nei suoi confronti dal Tribunale nella sentenza oggetto di gravame.
14. Passando all'analisi della sottoscrizione delle azioni emesse in occasione dell'aumento di capitale deliberato nel
2012, va svolto, in via preliminare, il seguente chiarimento.
La duplice circostanza per cui la banca abbia collocato presso l'investitore azioni di propria emissione e che quest'ultimo le abbia sottoscritte esercitando il diritto di opzione, in quanto già azionista dell'emittente, non esclude affatto che la condotta dell'intermediario debba essere scrutinata alla luce della disciplina in materia di prestazione dei servizi di investimento, come delineata dal d.lgs. n. 58/1998
(Tuf) e dai relativi regolamenti attuativi.
In tal senso, l'art. 84, comma 1, del Regolamento
Intermediari – rubricato “Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche” – stabilisce espressamente che le banche,
“anche quando procedono alla vendita, in fase di emissione, di
37 propri prodotti finanziari”, sono tenute al rispetto delle disposizioni in materia di prestazione dei servizi di investimento.
Parimenti, gli intermediari devono garantire il pieno esercizio del diritto di opzione da parte dei propri clienti,
contemperando tuttavia tale diritto con i principi di tutela dell'investitore sanciti dalla normativa di settore.
In questo senso si è orientata, in modo condivisibile, la decisione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) n.
179/2018.
L'esattezza di tale conclusione trova ulteriore conferma nelle stesse allegazioni della banca, la quale ha dichiarato di aver proceduto alla valutazione dell'appropriatezza della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, riconoscendo così di aver prestato un servizio di investimento.
15. L'ordine di acquisto sottoscritto dall'investitore,
prodotto in giudizio dalla banca sub doc. n. 4, contiene esclusivamente una dichiarazione del cliente con la quale egli attesta di essere a conoscenza del prospetto informativo approvato dalla in data 30 ottobre 2012, reso CP_2
disponibile dalla banca in formato cartaceo e digitale.
Ai fini della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione,
il cliente dichiara altresì di aver valutato i rischi connessi all'operazione d'investimento, come rappresentati nella prima sezione del capitolo quarto del suddetto prospetto informativo.
38 Infine, il dichiarante attesta di essere consapevole del conflitto d'interessi in cui versava la banca, la quale rivestiva simultaneamente il ruolo di emittente e collocatrice dei titoli azionari, nonché di aver ricevuto dal medesimo intermediario un documento esplicativo delle modalità di gestione di tale conflitto.
16. Va, sul punto, rammentato che, in materia di intermediazione finanziaria, la dichiarazione resa dal cliente nell'ordine di acquisto di un prodotto finanziario, con la quale egli affermi di aver ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti per una completa valutazione del grado di rischiosità
dell'operazione, non può essere qualificata come confessione stragiudiziale (cfr., a titolo esemplificativo, C. n. 18122/2020).
Nel caso di specie, peraltro, il cliente non ha dichiarato di aver ricevuto informazioni dalla banca – la quale, difatti, ha omesso qualsivoglia condotta attiva in tal senso – bensì di conoscere il contenuto del prospetto informativo reso disponibile alla clientela.
Si tratta, in realtà, di un documento predisposto dall'emittente, finalizzato all'offerta al pubblico indistinto dei propri strumenti finanziari, e che, per tale finalità, necessitava dell'approvazione da parte della . CP_2
La giurisprudenza della S.C. è, per contro, costante nell'affermare che, in tema di servizi di investimento mobiliare,
l'intermediario è tenuto, prima di effettuare operazioni, a fornire
39 all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale da soddisfare le esigenze del singolo rapporto, avuto riguardo alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente
(cfr., tra le altre, C. n. 8314/2017).
Nel caso in esame, il prospetto informativo approvato dalla (doc. n. 5 della banca), che l'investitore dichiara di CP_2
conoscere nella sottoscrizione della scheda predisposta dalla banca, è un documento di 272 pagine, caratterizzato da contenuti economico-finanziari di elevato profilo tecnico,
essendo destinato all'organo di vigilanza incaricato di approvare l'emissione di nuove azioni nell'ambito dell'aumento di capitale.
In tutti i questionari di profilatura somministrati al cliente (doc. nn. 2 c) e 2 d) dell'investitore), quest'ultimo ha dichiarato di non possedere specifiche conoscenze in ambito finanziario e non ha mai indicato quale fosse il proprio effettivo livello di istruzione.
Ne consegue che l'intermediario, sostenendo di aver assolto il proprio obbligo informativo esclusivamente mediante la messa a disposizione del prospetto approvato dalla , CP_2
ha in realtà ammesso di non aver tenuto alcuna condotta attiva, neppure al fine di verificare se la controparte contrattuale fosse effettivamente in grado di comprendere i complessi contenuti del documento fornito, al di là della dichiarazione di stile con cui il cliente ne attestava la conoscenza.
40 In altri termini, l'intermediario non ha fornito prova di aver somministrato al cliente un'informazione effettiva, in forma documentale o orale, che fosse comprensibile e appropriata, tale da consentirgli una ragionevole comprensione della natura del servizio e dei rischi ad esso connessi, in conformità agli obblighi di cui agli artt. 31 e 32 del Regolamento Intermediari.
Né può ritenersi idonea a esonerare la banca da responsabilità l'eventuale obiezione secondo cui il cliente,
avendo già effettuato un investimento nel 2011, avrebbe acquisito conoscenza ed esperienza del titolo azionario emesso dalla banca, in quanto già presente nel proprio portafoglio.
Sul punto, si osserva che – come già rilevato – la banca non ha fornito prova alcuna circa le informazioni somministrate al cliente in occasione di quell'investimento. Ed è, inoltre,
indimostrato che il cliente, per il solo fatto di detenere nel proprio portafoglio le azioni emesse dalla banca, sia stato in grado di apprendere aliunde quali fossero concretamente i relativi profili di rischio.
17. Al di là delle perplesse modalità con cui la banca reputa di aver assolto il proprio obbligo informativo, quanto ai contenuti dell'informazione somministrata – in particolare con riferimento alle criticità sollevate dall'investitore circa il valore delle azioni offerte in opzione e la loro commerciabilità – si impongono le seguenti considerazioni dirimenti.
Nel prospetto informativo approvato dalla , al CP_2
41 punto 5.3.1 (pag. 258), viene indicata la modalità di determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione adottata dalla banca:
“Il prezzo di offerta delle azioni è pari per entrambe le
offerte ad euro 18,35 per ciascuna azione ed è stato fissato dal
consiglio di amministrazione in data 5 ottobre 2012. In
particolare il prezzo di offerta è costituito dal valore nominale di
euro 2,00 (due) e dal sovrapprezzo pari ad euro 16,35. Si segnala
che il prezzo di offerta è inferiore all'ultimo prezzo annuale
statuito dall'assemblea ordinaria dei soci in data 17 aprile, pari
ad euro 18,50.”
Quanto alla modalità di pricing delle azioni immesse nella piattaforma di scambio prescelta, il medesimo prospetto prevede:
“Gli ordini aventi ad oggetto azioni ordinarie devono essere
inseriti sulla piattaforma di scambio ICBPI con un prezzo limite
che non può essere inferiore al prezzo di emissione determinato
annualmente dall'assemblea dei soci di , su proposta del Pt_3
consiglio di amministrazione e sentito il Collegio sindacale. Inoltre
il prezzo limite non potrà essere superiore o inferiore del 10%
rispetto all'ultimo prezzo di chiusura.”
In sostanza, la banca, nel 2012, ha autonomamente determinato il valore intrinseco delle azioni di nuova emissione e il loro valore di scambio, senza chiarire nel prospetto informativo se tale determinazione fosse fondata su una
42 relazione di stima redatta da un esperto indipendente, né ha esplicitato la procedura o i criteri di pricing adottati.
Tale opacità non riguarda soltanto l'offerta in opzione ai soci delle azioni di nuova emissione, ma si estende, secondo quanto emerge dal prospetto, anche alle successive variazioni annuali del prezzo di negoziazione sulla piattaforma di scambio prescelta.
Il sistema di scambio così delineato risulta caratterizzato da un presidio di controllo unilaterale e non trasparente da parte della banca, volto a impedire che la quotazione dei titoli si formasse secondo la libera e oggettiva dinamica di mercato,
fondata sull'incontro tra domanda e offerta.
Ne consegue che tale modalità illiberale di commercializzazione dei titoli è già di per sé indicativa della loro illiquidità.
La qualificazione delle azioni come prodotti finanziari illiquidi (o comunque a rischio di illiquidità), unitamente alla loro collocazione presso la clientela della banca, esclude – per le ragioni sopra spiegate - che la determinazione del prezzo potesse essere considerata un'operazione di mera rilevanza interna. Al contrario, essa si correla direttamente alla prestazione dei servizi di investimento, imponendo la necessità
di determinare il fair value del titolo mediante una procedura oggettiva, precisa ed esaustiva.
L'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza
43 nella prestazione dei servizi di investimento impone, infatti,
anche l'adozione di idonee ed oggettive procedure di fissazione del prezzo del prodotto finanziario, in conformità alla normativa primaria di riferimento.
18. Coerente con le considerazioni sin qui svolte è la constatazione che, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 23 Tuf, la banca non ha fornito prova – né mediante il prospetto informativo, né attraverso altra documentazione – di aver effettivamente erogato il servizio di investimento in favore del risparmiatore illustrandogli in modo chiaro e trasparente il criterio oggettivo sulla base del quale, nel 2012, avrebbe fissato il prezzo delle azioni di nuova emissione offerte in opzione, né
quello in base al quale avrebbe successivamente determinato il relativo valore di scambio sulla piattaforma di commercializzazione prescelta.
Tale circostanza depone, evidentemente, per la conferma delle violazioni degli obblighi informativi nell'erogazione del servizio di investimento, come addebitate dal cliente alla banca.
Ma depone altresì per la conferma che, nel conflitto tra l'interesse della banca alla propria patrimonializzazione –
perseguito mediante l'operazione di aumento di capitale – e il dovere di protezione del cliente, da attuarsi attraverso la migliore gestione possibile del suo interesse, l'intermediario,
nella duplice veste di emittente e collocatore dei propri titoli, ha omesso di esplicitare la policy adottata per la determinazione
44 del fair value delle azioni, dimostrando così di aver abdicato al proprio obbligo di protezione nei confronti del risparmiatore,
privilegiando in via unilaterale il perseguimento del proprio interesse.
19. Conclusivamente, con riferimento ad entrambe le operazioni di investimento oggetto di causa, deve rilevarsi che la non ha fornito prova di aver somministrato al proprio Pt_1
cliente alcuna informazione specifica e personalizzata, né in forma scritta, né orale.
Risulta pertanto dimostrato l'addebito mosso dall'investitore, il quale, appunto, ha specificamente contestato alla banca l'inadempimento degli obblighi informativi imposti dalla normativa di settore.
20. Dalle conclusioni sopra precisate si ricava l'ulteriore rilievo che, nel caso di specie, l'intermediario non ha correttamente assolto nemmeno all'onere di valutare l'appropriatezza degli investimenti effettuati dal proprio cliente.
La circostanza che la banca non abbia reso conoscibili al pubblico dei risparmiatori le procedure e i criteri di determinazione del prezzo delle proprie azioni comporta che gli stessi – e tra essi, dunque, anche l'odierno appellato – non potevano avere una effettiva conoscenza del titolo, in particolare del suo valore reale, né potevano rendersi conto della correttezza delle procedure di negoziazione e della veridicità
delle condizioni economiche di scambio.
45 Fornisce una chiara rappresentazione della discrasia tra il valore reale del titolo, non reso conoscibile al risparmiatore, e quello autodichiarato dall'intermediario al momento delle operazioni contestate, pari ad oltre € 18,00, l'incontestato accertamento contenuto a pag. 10 della sentenza impugnata,
secondo cui il titolo, una volta migrato sulla nuova piattaforma di scambio Vorvel, ha subito un ribasso sino al prezzo di €
8,30.
Il sensibile deprezzamento intervenuto allorché la quotazione è stata determinata dall'effettivo incrocio tra domanda e offerta conferma che le autovalutazioni precedentemente operate dalla banca erano sovrastimate.
È dunque evidente che il giudizio di appropriatezza annotato dalla banca sugli ordini di investimento sottoscritti dal cliente assume la valenza di una mera clausola di stile, priva di reale sostanza, non potendo il cliente vantare una concreta conoscenza ed esperienza in ordine ai titoli acquistati.
Conclusivamente, anche prescindendo dall'approfondimento della questione relativa alla necessità di condurre valutazioni di adeguatezza degli investimenti in esame, devono ritenersi inveritiere le valutazioni di appropriatezza effettuate dalla banca, la quale si conferma contrattualmente inadempiente anche sotto tale profilo nell'erogazione del servizio di investimento.
21. Passando all'esame della domanda risarcitoria
46 formulata dall'investitore, non merita consenso l'assunto della banca, secondo cui, nel caso di specie, non ricorrerebbero tutti gli elementi costitutivi dell'illecito contrattuale e, pertanto, non sarebbe integrata la fattispecie di responsabilità invocata a fondamento della domanda attorea.
È vero che, in materia di prestazione di servizi di investimento, l'illecito contrattuale imputabile all'intermediario non si esaurisce nella mera violazione degli obblighi informativi,
ma richiede altresì che tale violazione abbia generato uno stato di inconsapevolezza nel risparmiatore al momento dell'assunzione delle proprie scelte di investimento.
Tuttavia, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità – tra cui C. n. 7288/2023, già sopra richiamata – “In
tema di intermediazione finanziaria, l'onere probatorio a carico
dell'intermediario di aver adempiuto agli obblighi informativi nei
confronti del cliente sussiste indipendentemente dalla
valutazione di adeguatezza dell'operazione; la carenza di prova
di avere dato adeguate informazioni, peraltro, determina una
presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a
carico del cliente, posto che l'inosservanza dei doveri informativi
da parte dell'intermediario è, in ogni caso, fattore di
disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di
investimento.”
Ne deriva che, laddove – come nel caso di specie – risulti accertato il mancato assolvimento da parte dell'intermediario
47 degli obblighi informativi, il danno deve presumersi quale conseguenza causale dell'inadempimento. L'evento dannoso consiste, infatti, nell'essere stato posto a carico del risparmiatore un rischio non consapevolmente assunto, che egli presumibilmente non avrebbe accettato se fosse stato correttamente informato.
Sul punto, va altresì rilevato che, nemmeno nel presente giudizio, la banca ha allegato – e tanto meno dimostrato – su quali basi abbia determinato il prezzo di emissione e di scambio delle proprie azioni, così da potersi anche solo ipotizzare che,
ove il cliente avesse effettivamente conosciuto le procedure e i criteri di pricing del titolo, avrebbe comunque proceduto all'acquisto.
22. Con riferimento al c.d. danno conseguenza – inteso quale perdita economica subita dall'investitore per aver inconsapevolmente assunto un rischio finanziario all'esito di un'operazione d'investimento disinformata e imputabile alla banca – quest'ultima solleva la questione del regime di “over
protection”, che, a suo avviso, verrebbe a configurarsi ove la tutela risarcitoria si sommasse al mantenimento dei prodotti finanziari acquistati e tuttora detenuti nel portafoglio del cliente.
La banca evidenzia, infatti, che, qualora il risparmiatore promuova l'azione risarcitoria senza contestualmente domandare la risoluzione del contratto d'investimento, egli
48 conserva il possesso dei titoli, il cui valore residuo si cumulerebbe al credito risarcitorio eventualmente riconosciutogli, con il conseguente rischio di indebita locupletazione.
Sul punto, merita richiamo C. n. 17948/2020, secondo cui:
“In tema di intermediazione mobiliare, ove l'intermediario sia
condannato a risarcire il danno cagionato al cliente per avere
dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in
violazione degli obblighi informativi su di lui gravanti, senza che
sia pronunciata anche la risoluzione del contratto di
negoziazione, si deve tenere conto che l'investitore resta in
possesso dei titoli, sicché, in applicazione del criterio generale
della 'compensatio lucri cum damno', dalla liquidazione va
decurtato il valore residuo dei titoli acquistati – così come
risultante dalle quotazioni ufficiali al momento della decisione –,
nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse.”
L'interrogativo posto dalla banca trova, dunque, risposta nell'applicazione dell'istituto della compensatio lucri cum damno,
che, nell'ambito della responsabilità civile contrattuale, opera sul piano della causalità giuridica quale strumento di selezione delle conseguenze dannose, determinando la compensazione tra vantaggi e danni derivanti dal medesimo fatto illecito, in coerenza con la funzione eminentemente compensativa dell'istituto.
49 Va, inoltre, considerato che, come chiarito da C. n.
33900/2023, “l'eccezione di compensatio lucri cum damno,
essendo finalizzata ad accertare se il danneggiato abbia
conseguito un vantaggio in conseguenza dell'illecito e non già a
verificare l'esistenza di contrapposti crediti, non ha natura di
eccezione in senso stretto e non è soggetta a preclusioni.”
In aggiunta, tale istituto legittima il giudice all'esercizio di poteri istruttori officiosi, finalizzati alla determinazione dell'esatta entità del pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato, come affermato da C. nn. 16808/2023 e
18243/2024.
23. Ciò posto, nel caso di specie, è sufficiente osservare la significativa fluttuazione subita dal titolo azionario della banca nel periodo successivo alle operazioni di investimento oggetto di causa, concluse dal risparmiatore all'esito di un servizio d'investimento reso in violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario.
Il titolo, acquistato ad un prezzo medio superiore ad €
18,00, ha subito un deprezzamento sino a raggiungere il valore di € 8,30.
Tale circostanza consente di escludere che si sia trattato di una mera minusvalenza riconducibile alla fisiologica alea dell'investimento in strumenti finanziari. In ragione della rilevante entità della perdita, deve ritenersi dimostrato che l'investimento, indotto dalla disinformazione imputabile alla
50 banca, abbia determinato una differenza irreversibile tra la consistenza attuale del patrimonio dell'investitore e quella che esso avrebbe avuto in assenza dell'illecito.
Che la sopravalutazione del titolo, al momento delle operazioni contestate, non fosse effetto dell'alea dell'investimento, bensì delle sue caratteristiche strutturali non rese note in sede di intermediazione, trova conferma nelle stesse allegazioni della banca, contenute nelle memorie conclusive depositate nel presente giudizio d'appello, ove si afferma che il prezzo di scambio del titolo si attesta attualmente intorno ad € 14,30 per azione, a seguito della migrazione della relativa quotazione sulla piattaforma Vorvel.
Tale circostanza dimostra che, a distanza di oltre dieci anni dalle operazioni di investimento disinformate, il titolo – pur negoziato secondo modalità più trasparenti – non ha ancora recuperato il valore originario di acquisto da parte dell'investitore. Peraltro, la banca non ha fornito alcun elemento concreto o attendibile che consenta di ritenere verosimile un recupero di tale valore in tempi ragionevoli.
Per tali motivi, deve ritenersi definitivamente attuale – e,
in quanto tale, meritevole di immediata riparazione – la perdita patrimoniale subita dall'investitore.
24. La banca sostiene che, nel caso di specie, la derivazione del danno patrimoniale subito dall'investitore sarebbe riconducibile anche ad una condotta colposa
51 concausale dello stesso, per non aver egli smobilizzato l'investimento, né al momento della trasformazione dell'intermediario in società per azioni, né successivamente, pur avendo ricevuto rendicontazioni periodiche sull'andamento negativo del titolo.
Tale assunto, tuttavia, si pone in contrasto con il principio affermato da C. n. 9892/2016, secondo cui: “Nella
prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora
l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio
senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del
cliente, e quest'ultimo non rientri in alcuna delle categorie di
investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di
settore, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo
cliente nella produzione del danno, neppure per non essersi lo
stesso informato della rischiosità dei titoli acquistati.”
Ma anche prescindendo da tale rilievo, la tesi della banca non merita comunque adesione.
In primo luogo, non può ritenersi illogica dal punto di vista finanziario, né contraria alla diligenza del risparmiatore, la scelta di non recedere dall'investimento al momento della trasformazione della banca in società per azioni — quando i titoli erano quotati intorno a € 14,00 — e di mantenere in portafoglio titoli precedentemente acquistati a un prezzo superiore a € 18,00, confidando legittimamente in un miglioramento delle condizioni dell'emittente.
52 In secondo luogo, l'obiezione della banca si rivela infondata alla luce del dato di realtà che, nella rendicontazione da essa stessa evocata, i titoli azionari risultano qualificati come illiquidi a partire dal 2016, senza che la banca abbia chiarito quando e a quali condizioni di prezzo il risparmiatore avrebbe potuto concretamente ed utilmente procedere al disinvestimento.
Ne deriva, quale ulteriore conseguenza, l'impossibilità di stabilire in che misura l'asserita condotta colposa dell'investitore possa aver inciso sull'entità della perdita patrimoniale da lui sofferta.
Sul punto, si richiama il doc. n. 7 c) della banca, ove, a pag. 44, alla data del 31.12.2016, viene indicato un fair value
pari ad € 19,65, mentre il titolo viene qualificato come illiquido,
e dunque non negoziabile.
25. Al tema della stima e della liquidazione del danno si correlano i due motivi di gravame veicolati dall'appello incidentale proposto dall'investitore.
Il primo motivo è rubricato: “Sul primo motivo d'appello
incidentale per rideterminazione del quantum debeatur
risarcitorio in ragione della vendita delle azioni medio CP_4
tempore intervenuta in sostituzione del criterio ex art. 1226 c.c.”.
Con tale censura, l'appellante incidentale deduce di aver alienato i titoli della banca successivamente alla pronuncia del
Tribunale qui appellata, realizzando un prezzo di vendita pari
53 ad € 8,30 per azione, inferiore rispetto al valore di stima di €
9,00 assunto dal giudice di primo grado quale base di calcolo per la liquidazione del credito risarcitorio. Chiede, pertanto, che il risarcimento venga ricalcolato sulla base del prezzo effettivamente conseguito in sede di dismissione dei titoli, in luogo del criterio equitativo ex art. 1226 c.c. adottato dal
Tribunale.
Il secondo motivo è rubricato: “Sul secondo motivo
d'appello incidentale per errata pronuncia in ordine al
riconoscimento degli interessi legali dagli acquisti e ai saggi
previsti dai commi 1 e 4 dell'art. 1284 c.c.”.
Con tale doglianza, l'appellante incidentale lamenta che,
nella liquidazione del credito risarcitorio, il Tribunale non abbia applicato, a decorrere dalla data della domanda, il tasso maggiorato previsto dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., omettendo così di riconoscere gli interessi legali nella misura più favorevole prevista dalla norma.
26. Quanto all'ammissibilità della richiesta di rideterminazione del quantum debeatur risarcitorio formulata in sede di appello incidentale, si richiama il principio affermato da
C. n. 9453/2013, secondo cui: “Nel giudizio di risarcimento del
danno è consentito all'attore chiedere per la prima volta in
appello un risarcimento degli ulteriori danni, provocati dal
medesimo illecito, manifestatisi solo in corso di causa”.
Se, dunque, è ammissibile la richiesta risarcitoria relativa
54 a danni ulteriori derivanti dal medesimo fatto illecito,
manifestatisi nel corso del giudizio, deve ritenersi parimenti ammissibile la richiesta di liquidare il medesimo danno – già
riconosciuto in primo grado – sulla base di circostanze sopravvenute, documentate e oggettivamente verificabili, che si sono concretizzate nel corso del procedimento.
Nel caso di specie, la vendita dei titoli ad un prezzo inferiore rispetto al valore di stima assunto dal Tribunale
costituisce un fatto nuovo rilevante ai fini della corretta quantificazione del danno, e come tale può essere legittimamente considerato nel giudizio di appello.
27. Non può ritenersi fondata l'eventuale obiezione della banca secondo cui l'aggravamento del danno, derivante dal disinvestimento in perdita successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado, sarebbe imputabile al risparmiatore,
considerato che nel corso del presente grado di appello la quotazione del titolo ha registrato un significativo apprezzamento.
Al contrario, deve rilevarsi che non è stato in alcun modo dimostrato che il risparmiatore abbia consapevolmente disinvestito in una fase di ribasso, pur essendo a conoscenza del miglioramento delle prospettive dell'emittente che avrebbero indotto una ripresa del valore dei titoli.
28. Come già evidenziato, la regola operativa per la liquidazione del credito risarcitorio deve essere desunta dal
55 principio della compensatio lucri cum damno. Ne consegue che,
nella quantificazione del danno da inadempimento del servizio di investimento, devono essere computati sia il prezzo ricavato dal disinvestimento dei titoli in perdita, sia l'ammontare delle cedole percepite dall'investitore nel periodo intercorso.
Sul piano della tecnica liquidatoria, come delineata dal suddetto principio, merita richiamo la pronuncia di C. n.
12926/2018, citata nella motivazione di C. n. 17948/2020,
secondo cui: “occorre fare applicazione del criterio che questa
Corte ha individuato con riferimento all'ipotesi di adempimento
parziale dell'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano: in
quest'ultima ipotesi, come in quella in esame, si tratta infatti di
comparare grandezze economiche espresse facendo uso di
parametri monetari non coincidenti”.
Tale orientamento implica che l'omogeneizzazione dei valori da assumere nel calcolo liquidatorio possa avvenire mediante la riconduzione del prezzo di rivendita dei titoli e delle cedole al valore che essi avrebbero avuto, in termini monetari,
al momento del fatto generativo del danno, ossia all'epoca in cui l'investitore ha effettuato le singole operazioni in assenza delle dovute informazioni, per effetto dell'inadempimento della banca.
A partire dalla data dei singoli eventi dannosi, le somme liquidate devono essere rivalutate all'attualità e maggiorate mediante il cumulo degli interessi, secondo i criteri di computo
56 stabiliti da Cass. n. 1712/1995.
Il credito per interessi compensativi deve essere riconosciuto all'investitore, avendo egli formulato specifica domanda in conformità a Cass. n. 10376/2024.
Quanto all'eccezione sollevata dalla banca in ordine alla prescrizione quinquennale degli interessi ex art. 2948, n. 4),
c.c., si osserva che la stessa non è stata riproposta in sede di impugnazione. In ogni caso, la relativa infondatezza si desume da C. n. 1909/1968, la quale ha chiarito che: “Il criterio
informatore a cui si ispira la norma dell'art. 2948 n.4 cod.civ. e
quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute e non
richieste tempestivamente, quando esse siano periodiche e
dipendano da una causa debendi continuativa. Quando, invece,
la domanda di interessi fa parte della domanda di risarcimento (il
quale non sarebbe completo se il danneggiato dovesse perdere
l'utilita che l'equivalente economico del danno gli avrebbe
procurato medio tempore) non vi è inerzia del creditore, alla quale
possa riconnettersi l'effetto estintivo della prescrizione, prevista
dalla citata norma”.
In merito alla misura del saggio d'interesse applicabile,
occorre richiamare Cass. n. 19063/2023, secondo cui:
“L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un
debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi"
valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata
disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo
57 intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa
determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et
de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via
presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato
pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno
dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi"
non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223
c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo
riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art.
1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4,
c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione
impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del
saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro,
in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)”.
Pur trattandosi di una pronuncia relativa a un illecito extracontrattuale, il principio affermato deve ritenersi estensibile anche all'obbligazione risarcitoria derivante da inadempimento contrattuale, trattandosi in entrambi i casi di crediti di valore.
Ne deriva che l'individuazione del tasso di interesse compensativo non può avvenire in modo automatico, ma deve essere effettuata in applicazione dei criteri liquidatori previsti dalla legge, tenendo conto delle allegazioni e delle prove offerte dal danneggiato.
Nel caso di specie, tale questione non è stata oggetto di
58 specifica deduzione da parte dell'investitore, sicché il saggio d'interesse non può essere riconosciuto in misura superiore a quella prevista dall'art. 1284, comma 1, c.c..
29. Come già precisato, ai fini della determinazione del credito risarcitorio, si assume quale base del calcolo liquidatorio il prezzo realizzato dall'investitore in occasione della rivendita dei titoli successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado, pari ad € 8,30.
Con riferimento ai dividendi corrisposti dalla banca al socio in relazione alle azioni detenute, è evidente che gli stessi devono essere considerati nel computo secondo il loro valore netto, vale a dire detratto il prelievo fiscale applicato.
Come illustrato, le somme ricavate dall'applicazione dei criteri sopra indicati dovranno essere attualizzate applicando gli indici Istat al momento della conclusione delle singole operazioni di investimento, quindi rivalutate secondo i medesimi indici fino alla data odierna, e infine maggiorate degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c.
a) Con la prima operazione, in data 26 maggio 2011,
l'investitore acquistato n.
2.700 azioni al prezzo unitario di €
18,36, per un controvalore complessivo pari a € 49.572,00. A
tale importo si è aggiunta la commissione applicata dall'intermediario, pari a € 347,00, per un esborso totale di €
49.919,00 (cfr. doc. n. 3 della banca).
In data 17 novembre 2023 l'investitore ha proceduto alla
59 rivendita dei medesimi titoli al prezzo unitario di € 8,30, per un controvalore complessivo pari a € 22.410,00 (cfr. doc. d) della banca). Tale importo, devalutato alla data del 26 maggio 2011,
corrisponde alla somma di € 18.072,58.
A titolo di dividendi netti relativi alle predette azioni, la banca ha corrisposto complessivamente la somma di € 6.825,60
(cfr. doc. nn. 9 e 9A della banca). Tale importo, devalutato alla data del 26 maggio 2011 con decorrenza dal giorno degli accrediti dei dividendi sul conto corrente del cliente,
corrisponde ad € 6.212,98.
Alla data del 26 maggio 2011, il credito risarcitorio spettante all'investitore deve essere stimato in misura pari alla differenza tra l'esborso complessivo sostenuto (€ 49.919,00) e le somme devalutate percepite a titolo di rivendita dei titoli (€
22.410,00) e di dividendi (€ 6.212,98), per un importo complessivo di € 21.296,02.
Maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi,
secondo i criteri di cumulo stabiliti da C. n. 1712/1995,
l'importo così determinato ascende, alla data odierna, ad €
31.787,81.
b) Con la seconda operazione, in data 28 novembre 2012,
l'investitore ha acquistato n. 500 azioni al prezzo unitario di €
18,35, per un controvalore complessivo pari a € 9.175,00. (cfr.
docc. n. 3 e 4 dell'investitore).
In data 17 novembre 2023 l'investitore ha rivenduto i
60 medesimi titoli al prezzo unitario di € 8,30, per un controvalore complessivo pari a € 4.150,00 (cfr. doc. d) della banca). Tale
importo, devalutato alla data del 28 novembre 2012,
corrisponde alla somma di € 3.467,00.
A titolo di dividendi netti relativi alle predette azioni, la banca ha corrisposto complessivamente la somma di € 1.144,00
(cfr. doc. nn. 9 e 9A della banca). Tale importo, devalutato alla data del 17 novembre 2012 con decorrenza dal giorno degli accrediti dei dividendi sul conto corrente del cliente,
corrisponde ad € 1.071,63.
Alla data del 17 novembre 2012, il credito risarcitorio spettante all'investitore deve essere stimato in misura pari alla differenza tra l'esborso complessivo sostenuto (€ 9.175,00) e le somme devalutate percepite a titolo di rivendita dei titoli (€
3.467,00) e di dividendi (€ 1.071,63), per un importo complessivo di € 4.636,37.
Maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi,
secondo i criteri di cumulo stabiliti da C. n. 1712/1995,
l'importo così determinato ascende, alla data odierna, ad €
6.527,50.
c) Complessivamente il credito risarcitorio spettante all'investitore ascende alla data odierna alla somma di (€
31,787,81 + € 6.526,50) € 38.314,31.
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, sulla somma così liquidata, sono dovuti gli interessi
61 legali (art. 1284, 1 comma c.c.).
30. La banca ha dedotto di aver corrisposto al risparmiatore, in esecuzione della sentenza di primo grado oggetto di appello, la somma risarcitoria indicata nel capo condannatorio della pronuncia, producendo a sostegno di tale allegazione il documento contrassegnato con la lettera a).
Tale documento, consistente nella stampa di un file informatico, non costituisce prova piena dell'effettivo accredito della somma sul conto corrente intestato al cliente. Non risulta,
pertanto, evidenza documentale concludente del pagamento ed in particolare della data di accredito in favore del cliente.
Resta comunque fermo che di eventuali pagamenti parziali intervenuti medio tempore dovrà tenersi conto scomputandoli dal credito risarcitorio come sopra determinato.
31. Le spese del presente grado di giudizio sono poste integralmente a carico dell'appellante, risultata totalmente soccombente, e vengono liquidate in relazione ad un valore della causa sino a € 52.000,00, secondo i parametri tabellari medi ritenuti congrui nella specie, con esclusione della fase di trattazione e/o istruttoria, atteso che alla prima udienza la causa è stata rinviata unicamente per la rimessione in decisione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di ZA,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [...]
[...] nei confronti di Parte_4 CP_1
, appellante incidentale, avverso la sentenza n.
[...]
789/2023 del 11.10.2023 del Tribunale di ZA, così
provvede:
disatteso l'appello principale ed accolto per quanto di ragione quello incidentale,
1. dichiara che Banca Popolare dell'Alto Adige s.p.a., per il titolo dedotto in motivazione, è debitrice nei confronti di CP_1
della somma di € 38.314,31, detratti eventuali
[...]
pagamenti eseguiti in adempimento dell'appellata sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali (art. 1284, 1 comma, c.c.)
dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo e per l'effetto la condanna al relativo pagamento;
2. condanna Banca Popolare dell'Alto Adige s.p.a. a rifondere a per intero le spese del presente grado di Controparte_1
giudizio che si liquidano, nel loro intero ammontare,
nell'importo complessivo di € 6.681,50 oltre CPA, IVA e spese necessarie successive;
3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale Banca Popolare dell'Alto Adige
s.p.a., ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002,
inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone
63 l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in ZA, lì 09.10.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
Il Funzionario Giudiziario
64