Articolo 3 della Legge 22 ottobre 1973, n. 672
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Versione
27 novembre 1973
Art. 3. (Maggiorazione delle pensioni dirette)

Le pensioni dirette dovute dal Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, in corso di godimento alla data del 1 gennaio 1971, sono maggiorate, a decorrere dalla stessa data, delle seguenti misure percentuali da applicare, nei limiti appresso indicati, sull'importo in atto al 31 dicembre 1970, escluse le quote aggiuntive per i figli a carico:
55 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1948;
50 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1948 ed il 31 dicembre 1950;
45 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1951 e il 31 dicembre 1952;
40 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1953 e il 31 dicembre 1954;
35 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1955 e il 31 dicembre 1956;
30 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1957;
25 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1958;
20 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1959 e il 31 dicembre 1960;
15 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1961;
10 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1962 e il 31 dicembre 1963;
8 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1964;
6 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1965;
5 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1966 e il 31 dicembre 1969.
Le percentuali di maggiorazione di cui al comma precedente si applicano limitatamente ad un importo non superiore a lire 2.600.000 annue per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1966, e a lire 3.900.000 annue per le pensioni liquidate con decorrenza successiva.
Le maggiorazioni delle pensioni dirette disposte dal presente articolo non determinano variazioni in aumento delle quote aggiuntive per i figli a carico.
Entrata in vigore il 27 novembre 1973