Art. 3. (Maggiorazione delle pensioni dirette)
Le pensioni dirette dovute dal Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, in corso di godimento alla data del 1 gennaio 1971, sono maggiorate, a decorrere dalla stessa data, delle seguenti misure percentuali da applicare, nei limiti appresso indicati, sull'importo in atto al 31 dicembre 1970, escluse le quote aggiuntive per i figli a carico:
55 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1948;
50 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1948 ed il 31 dicembre 1950;
45 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1951 e il 31 dicembre 1952;
40 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1953 e il 31 dicembre 1954;
35 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1955 e il 31 dicembre 1956;
30 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1957;
25 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1958;
20 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1959 e il 31 dicembre 1960;
15 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1961;
10 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1962 e il 31 dicembre 1963;
8 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1964;
6 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1965;
5 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1966 e il 31 dicembre 1969.
Le percentuali di maggiorazione di cui al comma precedente si applicano limitatamente ad un importo non superiore a lire 2.600.000 annue per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1966, e a lire 3.900.000 annue per le pensioni liquidate con decorrenza successiva.
Le maggiorazioni delle pensioni dirette disposte dal presente articolo non determinano variazioni in aumento delle quote aggiuntive per i figli a carico.
Le pensioni dirette dovute dal Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, in corso di godimento alla data del 1 gennaio 1971, sono maggiorate, a decorrere dalla stessa data, delle seguenti misure percentuali da applicare, nei limiti appresso indicati, sull'importo in atto al 31 dicembre 1970, escluse le quote aggiuntive per i figli a carico:
55 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1948;
50 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1948 ed il 31 dicembre 1950;
45 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1951 e il 31 dicembre 1952;
40 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1953 e il 31 dicembre 1954;
35 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1955 e il 31 dicembre 1956;
30 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1957;
25 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1958;
20 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1959 e il 31 dicembre 1960;
15 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1961;
10 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1962 e il 31 dicembre 1963;
8 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1964;
6 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1965;
5 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1966 e il 31 dicembre 1969.
Le percentuali di maggiorazione di cui al comma precedente si applicano limitatamente ad un importo non superiore a lire 2.600.000 annue per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1966, e a lire 3.900.000 annue per le pensioni liquidate con decorrenza successiva.
Le maggiorazioni delle pensioni dirette disposte dal presente articolo non determinano variazioni in aumento delle quote aggiuntive per i figli a carico.