Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/04/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 638/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dr. Paolo TALAMO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Silvia BURELLI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con ricorso depositato in data 10 novembre 2023, da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), Parte_4 C.F._4 Parte_5 Pt_6
(c.f. ), (c.f. C.F._5 Parte_7
), (c.f. , C.F._6 Parte_8 C.F._7
(c.f. ), (c.f. Parte_9 C.F._8 Parte_10
), (c.f. ,, C.F._9 Parte_11 C.F._10
(c.f. , (c.f. Parte_12 C.F._11 Parte_13
), tutti rappresentati e difesi giusta procura speciale C.F._12 rilasciata su foglio separato dall'avv. Domenico Nastari (pec:
, Email_1 appellanti contro
(c.f. e p.i.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Delegato Ing. rappresentata e difesa, Controparte_2 anche disgiuntamente, giusta procura su file separato e allegato alla medesima
1
Milosavljevic e Nicola Galuzzi (pec:
), Email_2 appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 599/2023 d.d.
10.10.2023, notificata in data 13.10.2023
In punto: accertamento mansioni superiori.-
CONCLUSIONI:
APPELLANTI:
“- Nel merito: in totale riforma della impugnata sentenza di primo grado n. 599/2023 emessa dal Giudice del Lavoro, dott.ssa Coppetta Calzavara, presso il Tribunale di
Venezia, datata 10.10.2023, depositata in cancelleria e comunicata alle parti, completa di motivazione, in pari data e notificata in data 13.10.2023, accogliersi le domande formulate in primo grado dagli odierni ricorrenti e quindi in accoglimento dei motivi di appello, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2103 c.c., che le mansioni svolte dai sigg.ri , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , ,
[...] Parte_14 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , a favore di Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_1 sede in (00155) Roma, via Di Cervara n. 143/B-C, P.IVA , dal 3.9.2019 in P.IVA_1 avanti, debbono essere ricondotte al livello 3 del CCNL per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/ multiservizi con qualifica di impiegati, con riserva di agire in un separato giudizio per la quantificazione delle relative differenze retributive;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio, oltre a c.p.a. e I.V.A. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Ci si riporta integralmente, alle deduzioni e argomentazioni contenute nel ricorso ex 414 c.p.c. nonché alle domande e conclusioni formulate e alla produzione documentale depositata e alle istanze istruttorie formulate che qui vengono integralmente richiamate e riproposte nel presente ricorso in appello”.
APPELLATA:
“In via principale e nel merito - respingersi l'appello e confermarsi la sentenza impugnata, per tutte le motivazioni esplicate in fatto ed in punto di diritto. In ogni caso
- Spese di causa di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse. Si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori dedotti nella memoria difensiva di primo grado”.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la gravata sentenza, il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia, rigettava, con compensazione delle spese di lite, la domanda proposta dai ricorrenti, assunti in data 01.09.2019 con qualifica di operaio, mansioni di addetti alla portineria ed inquadramento nel 2° del CCNL MULTISERVIZI, con la quale domandavano l'accertamento del diritto all'inquadramento nel 3° livello del CCNL di settore.
A sostegno della propria decisione il giudice di prime cure riteneva - sulla base della documentazione prodotta e del raffronto con le declaratorie del CCNL - che
“Il complesso delle attività assegnate ai ricorrenti, seppur minuziosamente e quasi pedantemente dettagliate nel contratto di lavoro, siano comunque riconducibili a quelle di portiere e custode che si occupa di vigilare gli accessi, ricevere e smistare la posta e rispondere al telefono, di custodire e consegnare chiavi, materiali e oggetti smarriti e così le attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 24, 25,
26, 27 (punti 2 e 7 profili del 2° livello CCNL). Anche le altre attività puntualmente riportate nel contratto di lavoro al punto 8, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 sono comunque riconducibili all'attività di custodia dell'attrezzatura multimediale e di aiuto ai docenti nell'accensione e nel funzionamento (i materiali devono essere in carica, collegati ecc.) non è certo chiesto ai ricorrenti di intervenire come tecnici, ma di sostituire pile e batterie, segnalare il malfunzionamento, coadiuvare i docenti nell'accensione, alla sistemazione all'accesso alle aule, laboratori e sala convegni, alla verifica di mail contenenti disposizioni, al trasporto di posta e pacchi, e quindi non pare che l'attività sia diversa da quella di lavoratori che, seguendo istruzioni e procedure prestabilite, svolgono attività con compiti esecutivi semplici ed eseguono, anche con mezzi a semplice conduzione, il trasporto e la movimentazione e la distribuzione di materiali (vd profili 2° livello punti 2 e 3) e, all'opposto, non pare rinvenibile in tale attività un'attività d'ordine di natura tecnico o amministrativa richiedente in modo particolare “preparazione e pratica di ufficio” o corrispondente esperienza di lavoro, atteso che le mansioni dei ricorrenti non richiedono
“preparazione e pratica di ufficio” ma si collocano sul diverso piano dell'esecuzione di compiti esecutivi semplici, seppur certamente necessari alla buona fruizione e quindi funzionamento degli spazi universitari e svolgimento delle lezioni.
In merito alla gestione degli ordini evidenziava che “altro non è che la richiesta
3 del materiale necessario che nel frattempo è stato consumato, peraltro in base ad una numerazione progressiva già predeterminata, sicché anche in questo caso non si rinviene quella attività di media complessità amministrativa richiesta dal 3° livello”.
Con particolare riferimento all'attività di cui al punto 28 esponeva che “la stessa non può essere ricondotta a quella di addetto al controllo di sistemi di sorveglianza e sicurezza (punto 7.3 profili del 3° livello) che è riferita a coloro che controllano i sistemi di sorveglianza e sicurezza da una control rom o da una postazione composta di monitor o spie luminose e sono da queste in grado di intervenire sul sistema mentre qui si tratta di segnalare agli organi competenti che i sistemi di sicurezza
(controllo accessi, rilevazione allarme incendio e/o allagamento, sistemi antintrusione) hanno emesso l'allarme e probabilmente nel limite del possibile recarsi a vedere cosa sta accadendo”.
In merito alle attività di cui ai punti 29 e 30 concludeva evidenziando che “anche considerando che esse comprendono il corso per addetti antincendio, è ben difficile non ricondurle ad operazioni di media complessità (tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, tuttavia non vi è dubbio che si tratta di una attività svolta in via – fortunatamente eccezionale- sicché non ricorre quel carattere di prevalenza di cui all'art. 10 del CCNL…..”. Part 2. Impugnano la sentenza più gli originari ricorrenti (eccetto Parte_1
, formulando un unico motivo di gravame, con il quale Controparte_3 lamentano l'errata interpretazione delle norme di legge ed in particolare dell'art. 10 del CCNL di settore.
2.1. In primo luogo, evidenziano che, come si evince dalla lettera di assunzione, dovevano eseguire, spesso contemporaneamente, una pluralità di compiti rilevando, altresì, che, nell'esercizio delle mansioni assegnate, provvedevano alla gestione delle relazioni con il pubblico, dai docenti agli studenti, ai singoli visitatori, occupandosi, altresì, delle persone con disabilità, con conseguente riconducibilità ad “operazioni di media complessità” di cui al 3° livello del CCNL di settore.
2.2. In secondo luogo, lamentano la mancata valorizzazione nella sentenza gravata dell'attività svolta di amministrazione dei laboratori e delle aule multimediali,
4 con conseguente intervento in caso di anomalie, che richiedono una necessaria conoscenza nella gestione dell'impianto, non riconducibili alla “mera esecuzione di compiti semplici” evidenziando, altresì, che l'assistenza dei tecnici ASIT avviene da remoto.
2.3. In terzo luogo, censurano la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure non ha adeguatamente valorizzato che, nell'esercizio delle mansioni assegnate provvedevano alla gestione di eventuali anomalie dei sistemi di sicurezza e alla gestione del centralino telefonico, alla gestione delle mail, delle fotocopie, all'attività di reception e assistenza e agli ordini di cancelleria.
3. Radicatosi il contradditorio difende la Controparte_1 sentenza chiedendone l'integrale conferma.
4. La Corte dopo aver invano tentato la conciliazione ha deciso la causa all'udienza del 17 aprile 2025 come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato essendo corretta la ricostruzione normativa e fattuale della vicenda effettuata dal giudice di prime cure.
5.1. La formulazione dell'art. 2103 cod. civ. (come modificato dal d.lgs. n. 81/2015) dispone: “…Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte … Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi…”.
5.2. Pertanto, la norma è intenta a tutelare il lavoratore che abbia svolto mansioni superiori in concreto ed in via continuativa, conferendogli il diritto ad essere inquadrato nella categoria corrispondente al lavoro effettivamente svolto e al relativo trattamento economico.
5.3. La Suprema Corte (cfr. Cass. n. 9414/2018) ha stabilito i criteri per determinare se vi siano o meno i presupposti ai fini del riconoscimento della qualifica 5 superiore, affermando che “il riconoscimento di un inquadramento superiore a favore di un lavoratore subordinato diventa stabile soltanto laddove il giudice nell'accertamento della diversa qualifica abbia seguito, nel relativo procedimento logico-giuridico, il c.d. “criterio trifasico”.
Secondo i Giudici di legittimità, nel caso di riconoscimento della qualifica superiore è necessario sviluppare un ragionamento che si articola in tre fasi successive, consistenti:
a) nell'accertamento in fatto delle attività lavorative svolte in concreto;
b) nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
5.4. Sul lavoratore che agisce in giudizio per il riconoscimento della qualifica riconducibile alle presunte mansioni superiori esercitate, incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a sostegno della domanda, ossia di avere svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dall'art. 2103 c.c. medesimo, mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato (cfr. Cass. n. 18418/2013, Cass. n. 5536/2021).
5.5. Con particolare riferimento all'onere della prova, la giurisprudenza (cfr. ex multis Cass. n. 20748/2018) con orientamento unanime e costante, ha stabilito che “nei casi in cui il CCNL applicabile alla fattispecie inquadri una medesima attività di base in due distinti livelli, a seconda che la stessa sia svolta in maniera elementare oppure in maniera più complessa, il lavoratore che rivendica la qualifica superiore ha l'onere di allegare nel ricorso introduttivo e, poi, di provare in modo rigoroso, nel corso della causa, non solo lo svolgimento dell'attività dedotta, ma anche le modalità con cui l'ha eseguita, con specifico riferimento alla sua possibile complessità, ai connessi profili di responsabilità ed autonomia, nonché all'eventuale potere di coordinamento di altri colleghi”.
Pertanto, non è sufficiente che il lavoratore provi lo svolgimento dell'attività lavorativa (avente qualifica superiore) ma è indispensabile che lo stesso provi le modalità con cui l'ha eseguita con riferimento alla sua complessità, ai connessi profili di responsabilità ed autonomia, nonché all'eventuale potere di
6 coordinamento di altri colleghi, con quei caratteri di prevalenza previsti dalla disciplina normativa positiva.
Costituisce, pertanto, onere della parte interessata dimostrare l'effettivo svolgimento di mansioni inquadrabili nel livello superiore richiesto, avendo il lavoratore diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni in concreto svolte in virtù del principio della costante e necessaria corrispondenza tra inquadramento e mansioni mentre “ai fini della verifica del legittimo esercizio dello "ius variandi" da parte del datore di lavoro, il giudice è tenuto a valutare la omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente, senza che assuma rilievo la clausola di fungibilità eventualmente prevista dalla contrattazione collettiva, che, sul piano formale, faccia rientrare entrambe le tipologie di mansioni nella medesima area operativa” (cfr. Cass. n. 16594/2020).
5.6. Applicando tali principi al caso di specie, questa Corte osserva che non è stata fornita adeguata prova dello svolgimento da parte degli odierni di mansioni riconducibili al 3° livello del CCNL MULTISERVIZI, applicato dalla società ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti.
5.7. Appare opportuno, a tal fine, una breve disamina delle declaratorie del CCNL di settore.
5.7.1. In particolare, appartengono al 2° livello “i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione. Appartengono a questo livello anche i lavoratori che svolgono mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale e conoscenze elementari di prodotti chimici. Appartengono altresì a questo livello, per i primi 18 mesi di effettivo servizio, gli impiegati esecutivi che svolgono semplici attività amministrative o tecniche che non richiedono particolare preparazione. Profilo…… 2.
Lavoratori che effettuano attività di controllo di locali, accessi, aree delimitate, apparecchiature con strumenti preregolati e/o predisposti. Esempi:
2.1. Operai comuni addetti al controllo impianti automatici.
2.2. Portiere, custode, guardiano, sorveglianza non armata.
2.3. Operai comuni addetti alla reception, servizi copia. Profilo 3.
Lavoratori che eseguono anche con mezzi a semplice conduzione il trasporto e la 7 movimentazione e la distribuzione di materiali. Esempi:
3.1. Addetti ai lavori di facchinaggio e movimentazione interna all'appalto.
3.2. Operai comuni addetti ad attività di fattorinaggio.
3.3. Addetti al carico/scarico di aeromobili e altri mezzi di trasporto nell'area confinata……….Profilo 6. Lavoratori che, seguendo istruzioni e procedure prestabilite, svolgono attività con compiti esecutivi semplici. Esempi: 6.1.
Dattilografia/stenodattilografia anche con videoscrittura.
6.2. Compiti semplici di ufficio.
6.3. Centralino. Profilo 7. Lavoratori che effettuano attività di controllo e custodia di locali, aree, beni ed attrezzature in musei, aree archeologiche, fiere, parcheggi, edifici. Esempi:
7.1. Addetto al controllo degli accessi ed alla verifica dei relativi documenti.
7.2. Addetto alla custodia degli accessi e delle sale di musei, esposizioni, parchi, aree archeologiche.
7.3. Addetto al controllo degli accessi ed alla custodia in edifici privati e pubblici.
7.4. Addetto alla custodia di parcheggi e aree di sosta non a pagamento.
5.7.2. La declaratoria del 3° livello, prevede: i lavoratori qualificati, adibiti ad operazioni di media complessità (amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori od uguali. 6.
Lavoratori che svolgono attività d'ordine di natura tecnico o amministrativa richiedenti in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro. Esempi:
6.1. Operatore addetto al terminale, e/o sistemi di videoscrittura. 6.2.
Centralinista/assistenza telefonica.
6.3. Addetti al controllo dei documenti contabili relativi al controllo di materiali, addetti al controllo fatture.
6.4. addetto a Tes_1 mansioni semplici di segreteria.
6.5. Altri compiti di ufficio. Profilo:
7. Impiegati che pur svolgendo direttamente mansioni affidate sono responsabili di attività di media complessità e di controllo di operatori a queste addetti in musei, aree archeologiche, biblioteche. Esempi:
7.1. Addetto alla vendita di biglietti e al controllo dell'accesso, anche con vendita di libri e gadgets.
7.2. Addetto alla sala di biblioteche ed altre attività museali.
7.3. Addetto al controllo di sistemi di sorveglianza e sicurezza. 7.4.
Addetto di attività di receptions e accompagnamento dei visitatori. Profilo: 8.
Lavoratori con funzioni operative di controllo e custodia e con il coordinamento di addetti inquadrati nei livelli inferiori. Esempi:
8.1. Coordinatore di lavoratori addetti al controllo di accessi in fiere, mostre, teatri, impianti sportivi, aree confinate, edifici.
8.2. Autista addetto all'accompagnamento di gruppi con automezzi di limitata capienza e senza specifiche limitazioni ed operante esclusivamente all'interno dei siti archeologici, fieristici, museali, aree ed edifici.
8 5.8. Ciò posto e tenuto conto delle allegazioni di parte attore e della documentazione prodotta, deve ritenersi che le mansioni svolte non siano tali da giustificare il diverso inquadramento nel 3° livello del CCNL di settore.
5.9. In particolare, emerge che le mansioni svolte sono state meramente esecutive, prive di qualsiasi valutazione e decisione e consistenti in semplici compiti di ufficio.
La prestazione lavorativa era limitata al servizio di portierato e di accoglienza, alla apertura e chiusura delle aule, alla registrazione degli accessi, alla semplice custodia dell'attrezzatura multimediale e alla segnalazione di eventuali malfunzionamenti, ai servizi copia e alla gestione e smistamento della corrispondenza e delle chiamate nonché al semplice controllo dei sistemi di sorveglianza.
Le predette attività risultano, pertanto, non connotate da media complessità e specificazione tecnica.
In detti incarichi i lavoratori non coordinavano altro personale e non avevano autonomia gestionale.
5.10. Le mansioni svolte non consistevano in attività amministrative o tecniche di media complessità per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche.
5.11. Nemmeno risulta adeguatamente attaccato il capo della sentenza che dà atto della mancanza comunque di prevalenza delle mansioni considerate caratterizzanti l'attività svolta dai lavoratori.
Nella specie la censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che è conforme agli orientamenti di questa Corte territoriale.
5.12. Inoltre, la sentenza ha omesso di considerare le peculiarità delle mansioni e delle attività svolte dai singoli ricorrenti, laddove tale omissione non viene in alcun modo censurata con il gravame con il quale non vengono riproposte le allegazioni del ricorso ex art. 414 c.p.c. ove venivano distinte posizione per posizione le peculiarità del servizio prestato da ciascun lavoratore.
5.13. In conclusione, l'attività in concreto svolta è coerente con la declaratoria, trattandosi prevalentemente di elementari attività esecutive consistenti in semplici compiti di ufficio.
9 6. Le istanze istruttorie sul cui accoglimento parte appellante insiste con la tecnica del rinvio al contenuto del ricorso ex art. 414 c.p.c. sono inammissibili.
E' pacifico che il più recente orientamento della Suprema Corte ritiene che, in osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere “specifica”, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado (Cass. n. 16420/2023).
7. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 secondo i parametri prossimi ai valori medi dello scaglione di riferimento avuto riguardo al valore della controversia
(indeterminabile), all'omesso svolgimento di istruttoria orale ed alle tariffe professionali vigenti.
8. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 6.946,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA;
3) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 17.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo TALAMO Paolo
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