TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/04/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 838/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 9/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 20/2/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
VALENTINA PAGNANELLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
Pietrasanta (LU), via Garibaldi n. 21, giusta procura in atti e
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato FRANCESCA Parte_2 C.F._2
PUCCI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale S. Concordio
n. 1270, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza dove riterranno opportuno.
2) Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente ad avere in proprio favore un contributo al mantenimento da parte dell'altro coniuge.
3) Le parti si obbligano entro 90 gg. dall'omologa della separazione a recarsi presso un Notaio scelto da parte acquirente per la stipula dell'atto pubblico di compravendita in favore della sig.ra
della quota di ½ di proprietà del sig. della casa coniugale sita in Parte_1 Parte_2
Sesto di Moriano (LU), via Ludovica 1191/A identificata al NCEU del Comune di Lucca, catasto
1 Fabbricati, al foglio 25, part. 783, sub 2, cat. A/3, classe 10, consistenza vani 9, superficie catastale totale di mq 181, esclusa aree scoperte mq 161, rendita catastale euro 859,90 e della relativa pertinenza identificata al NCEU del Comune di Lucca, catasto Fabbricati al foglio 25, part. 783, sub
7, cat. C/6, classe 07, consistenza mq. 43, superficie catastale totale mq 48, rendita catastale euro
117,70, al prezzo complessivo di € 140.000,00. Le parti, infine, concordano che le spese del notaio verranno sostenute integralmente da parte acquirente, così come quelle del tecnico dalla stessa incaricato per le pratiche necessarie al rogito. A tal fine si precisa che le parti dichiarano che il predetto trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n.
74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
4) Il sig. dichiara che la proprietà esclusiva di ogni bene mobile e/o arredo ad oggi Parte_2 presente nell'immobile adibito ad abitazione coniugale e nella relativa pertinenza è della sig.ra
e, in ogni caso, rinuncia ai diritti sui predetti mobili ed alle relative azioni. Parte_3
5) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 3/10/2009, dal quale non sono nati figli - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 3/10/2009, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 147, Parte 2, Serie
A, dell'Anno 2009, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove
2 riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 9/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 9/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 20/2/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
VALENTINA PAGNANELLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
Pietrasanta (LU), via Garibaldi n. 21, giusta procura in atti e
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato FRANCESCA Parte_2 C.F._2
PUCCI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale S. Concordio
n. 1270, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza dove riterranno opportuno.
2) Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente ad avere in proprio favore un contributo al mantenimento da parte dell'altro coniuge.
3) Le parti si obbligano entro 90 gg. dall'omologa della separazione a recarsi presso un Notaio scelto da parte acquirente per la stipula dell'atto pubblico di compravendita in favore della sig.ra
della quota di ½ di proprietà del sig. della casa coniugale sita in Parte_1 Parte_2
Sesto di Moriano (LU), via Ludovica 1191/A identificata al NCEU del Comune di Lucca, catasto
1 Fabbricati, al foglio 25, part. 783, sub 2, cat. A/3, classe 10, consistenza vani 9, superficie catastale totale di mq 181, esclusa aree scoperte mq 161, rendita catastale euro 859,90 e della relativa pertinenza identificata al NCEU del Comune di Lucca, catasto Fabbricati al foglio 25, part. 783, sub
7, cat. C/6, classe 07, consistenza mq. 43, superficie catastale totale mq 48, rendita catastale euro
117,70, al prezzo complessivo di € 140.000,00. Le parti, infine, concordano che le spese del notaio verranno sostenute integralmente da parte acquirente, così come quelle del tecnico dalla stessa incaricato per le pratiche necessarie al rogito. A tal fine si precisa che le parti dichiarano che il predetto trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n.
74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
4) Il sig. dichiara che la proprietà esclusiva di ogni bene mobile e/o arredo ad oggi Parte_2 presente nell'immobile adibito ad abitazione coniugale e nella relativa pertinenza è della sig.ra
e, in ogni caso, rinuncia ai diritti sui predetti mobili ed alle relative azioni. Parte_3
5) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 3/10/2009, dal quale non sono nati figli - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 3/10/2009, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 147, Parte 2, Serie
A, dell'Anno 2009, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove
2 riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 9/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
3