Articolo 4 della Legge 24 novembre 1999, n. 468
Articolo 3Articolo 5
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30 dicembre 1999
Art. 4. (Corsi per i giudici di pace) 1. All' articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "puo' organizzare" sono sostituite dalla seguente: "organizza"; b) il comma 5-bis e' abrogato.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' art. 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 6 (Corsi per i giudici di pace). - 1. Il consiglio giudiziario organizza, secondo le esigenze degli uffici esistenti nel distretto, corsi di aggiornamento professionale per giudici di pace, avvalendosi della collaborazione di magistrati e di personale delle qualifiche dirigenziali delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto medesimo, di avvocati e di docenti universitari. I corsi sono organizzati a livello di circondario di tribunale, hanno cadenza annuale e non possono avere durata superiore a venti giorni anche non consecutivi.
2. Il presidente della corte d'appello puo' organizzare analoghi corsi per il personale di cancelleria e ausiliario.
3. Il personale docente, fissato in tre unita' per i corsi di aggiornamento professionale del giudice di pace e in due unita' per quelli del personale di cancelleria e ausiliario, e' di regola prescelto fra persone che prestano servizio o svolgono la loro attivita' nel circondario del tribunale.
4. A ciascuna unita' del personale docente di cui al comma 3 e' corrisposto un gettone di presenza giornaliera nella misura di lire trentamila.
5. Il consiglio giudiziario e il presidente della corte d'appello, nell'ambito delle rispettive competenze, predispongono altresi' mezzi per l'informazione e l'aggiornamento dei giudici di pace e del personale di cancelleria e ausiliario.
5-bis. (abrogato).
5-ter. Il Ministro di grazia e giustizia e il Consiglio superiore della magistratura organizzano corsi di specializzazione professionale, di durata non inferiore a tre mesi, per i giudici di pace nominati in sede di prima applicazione della legge, nei limiti di disponibilita' di bilancio".
Entrata in vigore il 30 dicembre 1999
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