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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 02/04/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
AN Melandri PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA REL. all'udienza in data 27/3/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 104 /2024 promossa da:
“ (C.F. ), assistita Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dagli Avv. FILIPPO BIOLE' ( ) e GHIGLINO C.F._1
SIMONE ( C.F._2
reclamante e
(C.F. ), assistito e Controparte_2 C.F._3
difeso dall'Avv. FEDERICA ADORNI C.F._4
reclamato
OGGETTO: Reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da verbale di udienza di discussione. per l'appellato: come da verbale di udienza di discussione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 322/2024 pubblicata in data 12/03/2024 il Tribunale di
Genova - pronunciando sul ricorso depositato in data 29.3.2023 da in opposizione all'ordinanza resa dal Controparte_1
medesimo Tribunale ex art. 1 L. n. 92/2012 – ha confermato l'annullamento del licenziamento per giusta causa intimato dalla società con lettera 22 novembre 2021 a , ordinando la reintegra Controparte_2
nel posto di lavoro e condannando la suddetta società a corrispondere al resistente un'indennità commisurata a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Le spese di lite sono state poste a carico dell'opponente.
Il Tribunale, dato atto che al dipendente era stata contestata l'assenza dal lavoro con decorrenza 16.7.2021 “per una asserita cardiopatia ipertensiva benigna senza insufficienza cardiaca con prognosi di quattro giorni poi prolungata fino al 23 luglio 2021, nonché l'ingiustificato prolungamento della malattia sino agli inizi di ottobre 2021” a fronte di gravi indizi di
“simulazione della malattia”, considerata la prolungata vacanza in
Sardegna in località balneare, ha ritenuto che l'addebito non sia stato provato.
Ciò in quanto il medico curante, sentita quale teste, Testimone_1
aveva confermato di aver visitato il due volte, constatando “una CP_2
sindrome ansiosa necessitante una cura con ansiolitici”, e considerato che per il periodo 16 luglio/23 luglio 2021 la società aveva avuto conferma del periodo di malattia dall'attestazione del sanitario dell'INAIL, necessariamente pervenuto alla datrice di lavoro.
Il Tribunale ha rilevato che non era oggetto di contestazione il fatto che la vacanza in Sardegna in costanza di malattia potesse aver ritardato il processo di guarigione;
ha inoltre osservato che la contestata violazione dell'obbligo di trovarsi presso il domicilio nelle fasce orarie prescritte, con pag. 2/10 conseguente inosservanza dell'obbligo ex art. 185 CCNL dell'immediato rientro in azienda in seguito all'assenza alla visita di controllo del 16 settembre 2021, non determinava un'assenza protratta per oltre tre giorni in quanto in quanto era stato emesso attestato di malattia per il periodo dal 17 settembre al 15 ottobre 2021.
Essendo provata la sindrome ansiosa del lavoratore, il Tribunale ha ravvisato la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 18 co. 4 L.n. 300/70.
Con reclamo depositato in data 11/04/2024 Controparte_1
lamenta che non sarebbero stati adeguatamente valutati i fatti addotti quali indizi della contestata simulazione della malattia e che le sarebbe stata preclusa ulteriore attività istruttoria, anche tramite CTU medico-legale.
Afferma che il (al pari del collega Controparte_2 Testimone_2
aveva denunciato di aver subito sul posto di lavoro comportamenti mobbizzanti che non avevano trovato riscontro in sede giudiziale, avendo preordinato un piano per locupletare un ingiusto risarcimento ai danni della datrice di lavoro, avvalendosi di medico compiacente per ottenere certificati di malattia con prognosi talmente lunghe da risultare sospette, tanto che la società aveva denunciato sia il lavoratore che il medico curante, dottoressa in sede penale, quest'ultima per falso Tes_1
ideologico connesso anche al fatto di aver attestato in data 17 settembre
2021 una visita ambulatoriale in realtà non eseguita, in quanto all'epoca il lavoratore si trovava in Sardegna e la suddetta presso il proprio studio sito in Genova.
La datrice di lavoro riferisce che la è il medico curante anche Tes_1
dell'ex dipendente licenziato per superamento del periodo Testimone_2
di comporto, e che aveva impugnato il licenziamento sostenendo che la pag. 3/10 malattia fosse imputabile a comportamenti della datrice di lavoro. Osserva che anche per il vi era stato un esordio con ricovero al pronto Tes_2
soccorso “per un attacco di panico sul posto di lavoro caratterizzato da tachicardia, tremori dispnea”, che il lavoratore si era avvalso del medesimo medico legale, dott. che aveva redatto perizie Persona_1
sostanzialmente identiche, e che la anche nel caso del collega ed Tes_1
amico del aveva “accertato la malattia per periodi CP_2
considerevoli a gruppi di 20 giorni consecutivi, senza soluzione di continuità”, dal 9.6.2021 al 17.5.2022.
Il reclamante lamenta l'omessa motivazione anche in relazione alle indagini penali, nel corso delle quali il PM aveva proposto alla Tes_1
il patteggiamento di 6 mesi di reclusione per il reato di falso ideologico, sostenendo che la suddetta, sentita quale teste nel giudizio di opposizione, aveva avuto la necessità di difendere il proprio operato. Peraltro la aveva riferito che il lavoratore nell'estate del 2021 le aveva Tes_1
richiesto di essere esentato dalla visita ambulatoriale in quanto preoccupato del rischio di eventuali contagi, senza sapere che l'investigatore privato assoldato dalla società aveva accertato che il 13 agosto 2021 il lavoratore era stato per diverse ore in palestra prima di recarsi nello studio del proprio medico curante. Inoltre il non aveva esitato ad affrontare il CP_2
lungo viaggio necessario per recarsi in vacanza in Sardegna.
Parte reclamante insiste pertanto per l'espletamento di CTU medico legale e per dare ingresso alla prova dell'aliunde perceptum.
resiste. Controparte_2
Espletato vanamente il tentativo di conciliazione, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa sulla base dei seguenti motivi.
pag. 4/10 Ω Ω Ω
Il reclamo è infondato.
Deve in primo luogo rilevarsi che la pretesa orchestrazione di condizioni di lavoro patologiche al fine di ottenere un indebito vantaggio tramite la simulazione del conseguente periodo di malattia non costituisce oggetto di contestazione disciplinare, essendo stata dedotta in giudizio dalla datrice di lavoro per la prima volta in sede di opposizione all'ordinanza resa nella fase sommaria.
Poiché il lavoratore, nel ricorso introduttivo del giudizio, aveva allegato di lavorare da anni in un ambiente di lavoro ostile, impugnando il licenziamento disciplinare perché discriminatorio oltre che illegittimo, e poiché il Tribunale già in sede di definizione della fase sommaria aveva ritenuto non provata la prospettazione del lavoratore, che si affermava preso di mira dai colleghi per la sua omosessualità (cfr. ordinanza del
26.2.2023, in atti), secondo la datrice di lavoro dal rigetto della domanda di nullità del licenziamento si ricaverebbe un ulteriore indizio della natura simulata della malattia.
Il ha fatto acquiescenza alla decisione di rigetto CP_2
dell'impugnazione del licenziamento perché discriminatorio, e pertanto la questione del contesto lavorativo non è oggetto di esame nella sentenza reclamata, che tanto meno si occupa della questione del nesso causale tra la malattia e l'ambiente lavorativo.
Deve peraltro ritenersi che la mancata prova della natura discriminatoria del licenziamento non possa assurgere, come vorrebbe la reclamante, ad indizio della simulazione della malattia, in quanto l'imputabilità della pag. 5/10 malattia all'ambiente di lavoro è questione distinta dall'esistenza o meno della malattia.
Peraltro, se è vero che nel giudizio sommario le allegazioni del ricorrente circa le condizioni di lavoro ostile non hanno trovato riscontro, è indubbio che il Tribunale, con la sentenza reclamata, non si è limitato a ritenere non provata la sussistenza dell'illecito oggetto di contestazione, ma ha accertato l'effettività della malattia, riconoscendo la tutela di cui all'art. 18, co. 4
L.n. 300/1970, “essendo la sindrome ansiosa del lavoratore effettiva”.
Ora, secondo la reclamante, il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato i vari indizi, peraltro di natura documentale, da cui desumere la simulazione della malattia, omettendo di consentirne il vaglio tramite CTU medica.
Le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale sono tuttavia corrette, sebbene la motivazione vada integrata nei termini che seguono.
Il Tribunale ha correttamente precisato che la datrice di lavoro non afferma che la vacanza in Sardegna del ne ha ritardato la guarigione, in CP_2
quanto contesta in radice che il suddetto sia mai stato malato. Anche la circostanza della frequentazione della palestra (provata tramite rapporto di agenzia investigativa corredato di materiale fotografico) viene addotta a riprova del comportamento fraudolento del lavoratore.
Per tal modo precisato l'oggetto del contendere, deve rilevarsi che per consolidato orientamento di legittimità “il certificato redatto da un medico convenzionato con un ente previdenziale o con il Servizio Sanitario
Nazionale per il controllo della sussistenza delle malattie del lavoratore è atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato nonché dei fatti che il
pag. 6/10 pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza" (Cass. 22 maggio 1999 n. 5000; conforme, fra le molte, Cass 2 agosto 2001 n. 10569). È stato peraltro precisato che "tale fede privilegiata non si estende anche ai giudizi valutativi che il sanitario ha" in occasione del controllo "espresso in ordine allo stato di malattia e all'impossibilità temporanea della prestazione lavorativa" (Cass. 11 maggio 2000 n. 6045; Cass. n. 18507 del 2016 e ivi ulteriori rinvii). Tali giudizi, infatti, pur dotati di un elevato grado di attendibilità in ragione della qualifica funzionale e professionale del pubblico ufficiale e dotati, quindi, di una particolare rilevanza sotto il profilo dell'art. 2729 c.c., consentono al giudice di considerare anche elementi probatori di segno contrario acquisiti al processo” (Cass 30551/2024)
Nel caso di specie sono in atti 1) il certificato di pronto soccorso che attesta la crisi ipertensiva con prescrizione di 5 giorni di riposo assoluto;
2) la documentazione INAIL che ha trattato l'episodio come inabilità al lavoro con prognosi sino al 23 luglio 2021; 3) tre certificati del medico curante datati 24.7.2021, 13.8.2021 e 17.9.2021 che assegnano una prognosi clinica tale da coprire l'intero periodo dal 24.7.2021 al 17.9.2021; 4) certificato della psicologa – psicoterapeuta datato 24.1.2023 che Persona_2
attesta che il dal giugno 2021 ha seguito un percorso di CP_2
psicoterapia, nonché plurime ricevute di pagamento di altrettante sedute.
Sentita quale teste nella fase sommaria, ha confermato di Persona_2
aver “trattato” il nell'anno 2021, una volta alla settimana. CP_2
La società datrice di lavoro in data 5.11.2021 ha denunciato sia il che la dottoressa per truffa ai danni dell'INPS ed il CP_2 Tes_1
medico anche per falso ideologico.
pag. 7/10 E' stata prodotta dal sia la richiesta di archiviazione del PM CP_2
datata 26.6.2022 che il fascicolo della fase delle indagini preliminari, ed è pacifico in causa che il giudice per le indagini preliminari ha disposto l'archiviazione per entrambi gli indagati.
La ha dichiarato in sede penale di aver visitato due volte il Tes_1
lavoratore nel proprio ambulatorio, di non aver prescritto farmaci ma di essersi limitata a consigliare a voce l'assunzione di un ansiolitico per dormire e la necessità di una visita psichiatrica. Ha riferito di aver barrato la casella “visita ambulatoriale” il 17 settembre 2021 in quanto il certificato non consentiva alternative oltre alla visita domiciliare o di pronto soccorso,
e di aver optato per l' “ambulatoriale” in quanto lei effettivamente si trovava nel proprio ambulatorio, e la possibilità delle “televisite” per le patologie neurologiche e psichiatriche era stata prevista dalla normativa emergenziale.
Sostanzialmente, la valutazione in sede penale ha tenuto conto del fatto che, vertendosi in ipotesi di patologia psichica, per l'effettuazione della diagnosi non esistono parametri di valutazione che la scienza medica considera tecnicamente indiscutibili ed indiscussi;
ha inoltre ritenuto compatibile con la diagnosi lo svolgimento della visita a distanza e valutato sia la vacanza in Sardegna e che l'assenza alla visita domiciliare come compatibili con lo stato di malattia.
Siffatte considerazioni devono ritenersi condivisibili, in quanto gli elementi indicati dalla reclamante non costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti della simulazione della malattia, per sua natura compatibile tanto con un periodo di vacanza al mare che con la frequentazione di una palestra. Né può ritenersi significativa la mancanza di specifiche pag. 8/10 prescrizioni di terapia farmacologica o di approfondimento specialistico, considerato che il era seguito da una psicologa – psicoterapeuta. CP_2
Dagli atti dell'indagine penale emerge inoltre che il è andato in CP_2
Sardegna con un'amica , e la sua famiglia. Sentita a sommarie CP_3
informazioni nell'ambito del procedimento penale, la ha riferito che CP_3
nel periodo estivo il era stato male, aveva avuto crisi di panico, CP_2
era confuso ed indeciso, e che assieme al proprio coniuge aveva insistito perché il andasse in vacanza con loro, per poterlo supportare CP_2
psicologicamente.
Per quanto sopra esposto non sussistono elementi idonei a fondare una valutazione di simulazione della malattia, né lo strumento della CTU si prospetta un idoneo ausilio per l'accertamento dei fatti, posto che anche il consulente d'ufficio dovrebbe misurarsi con circostanze di per sé non incompatibili con il tipo di malattia certificata dal medico che aveva in cura il CP_2
Quanto alla prova dell'aliunde perceptum, è in atti il C2 storico del datato 15.2.2023 da cui risulta lo stato di disoccupazione dal CP_2
3.12.2021, con percezione della NaSpi che, com'è noto, non è detraibile dall'indennità riconosciuta al dipendente illegittimamente licenziato, difettando il requisito della definitività, essendo ripetibile da parte dell' (cfr, ex multis, Cass. n. 11989/2018) CP_4
Le peculiarità della fattispecie e la necessità di tenere in considerazione le difficoltà probatorie della simulazione di malattia psichica suggeriscono l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per pag. 9/10 l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
respinge il reclamo.
Compensa le spese del grado.
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico del reclamante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente
Maria Grazia Cassia AN Melandri
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
AN Melandri PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA REL. all'udienza in data 27/3/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 104 /2024 promossa da:
“ (C.F. ), assistita Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dagli Avv. FILIPPO BIOLE' ( ) e GHIGLINO C.F._1
SIMONE ( C.F._2
reclamante e
(C.F. ), assistito e Controparte_2 C.F._3
difeso dall'Avv. FEDERICA ADORNI C.F._4
reclamato
OGGETTO: Reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da verbale di udienza di discussione. per l'appellato: come da verbale di udienza di discussione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 322/2024 pubblicata in data 12/03/2024 il Tribunale di
Genova - pronunciando sul ricorso depositato in data 29.3.2023 da in opposizione all'ordinanza resa dal Controparte_1
medesimo Tribunale ex art. 1 L. n. 92/2012 – ha confermato l'annullamento del licenziamento per giusta causa intimato dalla società con lettera 22 novembre 2021 a , ordinando la reintegra Controparte_2
nel posto di lavoro e condannando la suddetta società a corrispondere al resistente un'indennità commisurata a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Le spese di lite sono state poste a carico dell'opponente.
Il Tribunale, dato atto che al dipendente era stata contestata l'assenza dal lavoro con decorrenza 16.7.2021 “per una asserita cardiopatia ipertensiva benigna senza insufficienza cardiaca con prognosi di quattro giorni poi prolungata fino al 23 luglio 2021, nonché l'ingiustificato prolungamento della malattia sino agli inizi di ottobre 2021” a fronte di gravi indizi di
“simulazione della malattia”, considerata la prolungata vacanza in
Sardegna in località balneare, ha ritenuto che l'addebito non sia stato provato.
Ciò in quanto il medico curante, sentita quale teste, Testimone_1
aveva confermato di aver visitato il due volte, constatando “una CP_2
sindrome ansiosa necessitante una cura con ansiolitici”, e considerato che per il periodo 16 luglio/23 luglio 2021 la società aveva avuto conferma del periodo di malattia dall'attestazione del sanitario dell'INAIL, necessariamente pervenuto alla datrice di lavoro.
Il Tribunale ha rilevato che non era oggetto di contestazione il fatto che la vacanza in Sardegna in costanza di malattia potesse aver ritardato il processo di guarigione;
ha inoltre osservato che la contestata violazione dell'obbligo di trovarsi presso il domicilio nelle fasce orarie prescritte, con pag. 2/10 conseguente inosservanza dell'obbligo ex art. 185 CCNL dell'immediato rientro in azienda in seguito all'assenza alla visita di controllo del 16 settembre 2021, non determinava un'assenza protratta per oltre tre giorni in quanto in quanto era stato emesso attestato di malattia per il periodo dal 17 settembre al 15 ottobre 2021.
Essendo provata la sindrome ansiosa del lavoratore, il Tribunale ha ravvisato la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 18 co. 4 L.n. 300/70.
Con reclamo depositato in data 11/04/2024 Controparte_1
lamenta che non sarebbero stati adeguatamente valutati i fatti addotti quali indizi della contestata simulazione della malattia e che le sarebbe stata preclusa ulteriore attività istruttoria, anche tramite CTU medico-legale.
Afferma che il (al pari del collega Controparte_2 Testimone_2
aveva denunciato di aver subito sul posto di lavoro comportamenti mobbizzanti che non avevano trovato riscontro in sede giudiziale, avendo preordinato un piano per locupletare un ingiusto risarcimento ai danni della datrice di lavoro, avvalendosi di medico compiacente per ottenere certificati di malattia con prognosi talmente lunghe da risultare sospette, tanto che la società aveva denunciato sia il lavoratore che il medico curante, dottoressa in sede penale, quest'ultima per falso Tes_1
ideologico connesso anche al fatto di aver attestato in data 17 settembre
2021 una visita ambulatoriale in realtà non eseguita, in quanto all'epoca il lavoratore si trovava in Sardegna e la suddetta presso il proprio studio sito in Genova.
La datrice di lavoro riferisce che la è il medico curante anche Tes_1
dell'ex dipendente licenziato per superamento del periodo Testimone_2
di comporto, e che aveva impugnato il licenziamento sostenendo che la pag. 3/10 malattia fosse imputabile a comportamenti della datrice di lavoro. Osserva che anche per il vi era stato un esordio con ricovero al pronto Tes_2
soccorso “per un attacco di panico sul posto di lavoro caratterizzato da tachicardia, tremori dispnea”, che il lavoratore si era avvalso del medesimo medico legale, dott. che aveva redatto perizie Persona_1
sostanzialmente identiche, e che la anche nel caso del collega ed Tes_1
amico del aveva “accertato la malattia per periodi CP_2
considerevoli a gruppi di 20 giorni consecutivi, senza soluzione di continuità”, dal 9.6.2021 al 17.5.2022.
Il reclamante lamenta l'omessa motivazione anche in relazione alle indagini penali, nel corso delle quali il PM aveva proposto alla Tes_1
il patteggiamento di 6 mesi di reclusione per il reato di falso ideologico, sostenendo che la suddetta, sentita quale teste nel giudizio di opposizione, aveva avuto la necessità di difendere il proprio operato. Peraltro la aveva riferito che il lavoratore nell'estate del 2021 le aveva Tes_1
richiesto di essere esentato dalla visita ambulatoriale in quanto preoccupato del rischio di eventuali contagi, senza sapere che l'investigatore privato assoldato dalla società aveva accertato che il 13 agosto 2021 il lavoratore era stato per diverse ore in palestra prima di recarsi nello studio del proprio medico curante. Inoltre il non aveva esitato ad affrontare il CP_2
lungo viaggio necessario per recarsi in vacanza in Sardegna.
Parte reclamante insiste pertanto per l'espletamento di CTU medico legale e per dare ingresso alla prova dell'aliunde perceptum.
resiste. Controparte_2
Espletato vanamente il tentativo di conciliazione, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa sulla base dei seguenti motivi.
pag. 4/10 Ω Ω Ω
Il reclamo è infondato.
Deve in primo luogo rilevarsi che la pretesa orchestrazione di condizioni di lavoro patologiche al fine di ottenere un indebito vantaggio tramite la simulazione del conseguente periodo di malattia non costituisce oggetto di contestazione disciplinare, essendo stata dedotta in giudizio dalla datrice di lavoro per la prima volta in sede di opposizione all'ordinanza resa nella fase sommaria.
Poiché il lavoratore, nel ricorso introduttivo del giudizio, aveva allegato di lavorare da anni in un ambiente di lavoro ostile, impugnando il licenziamento disciplinare perché discriminatorio oltre che illegittimo, e poiché il Tribunale già in sede di definizione della fase sommaria aveva ritenuto non provata la prospettazione del lavoratore, che si affermava preso di mira dai colleghi per la sua omosessualità (cfr. ordinanza del
26.2.2023, in atti), secondo la datrice di lavoro dal rigetto della domanda di nullità del licenziamento si ricaverebbe un ulteriore indizio della natura simulata della malattia.
Il ha fatto acquiescenza alla decisione di rigetto CP_2
dell'impugnazione del licenziamento perché discriminatorio, e pertanto la questione del contesto lavorativo non è oggetto di esame nella sentenza reclamata, che tanto meno si occupa della questione del nesso causale tra la malattia e l'ambiente lavorativo.
Deve peraltro ritenersi che la mancata prova della natura discriminatoria del licenziamento non possa assurgere, come vorrebbe la reclamante, ad indizio della simulazione della malattia, in quanto l'imputabilità della pag. 5/10 malattia all'ambiente di lavoro è questione distinta dall'esistenza o meno della malattia.
Peraltro, se è vero che nel giudizio sommario le allegazioni del ricorrente circa le condizioni di lavoro ostile non hanno trovato riscontro, è indubbio che il Tribunale, con la sentenza reclamata, non si è limitato a ritenere non provata la sussistenza dell'illecito oggetto di contestazione, ma ha accertato l'effettività della malattia, riconoscendo la tutela di cui all'art. 18, co. 4
L.n. 300/1970, “essendo la sindrome ansiosa del lavoratore effettiva”.
Ora, secondo la reclamante, il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato i vari indizi, peraltro di natura documentale, da cui desumere la simulazione della malattia, omettendo di consentirne il vaglio tramite CTU medica.
Le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale sono tuttavia corrette, sebbene la motivazione vada integrata nei termini che seguono.
Il Tribunale ha correttamente precisato che la datrice di lavoro non afferma che la vacanza in Sardegna del ne ha ritardato la guarigione, in CP_2
quanto contesta in radice che il suddetto sia mai stato malato. Anche la circostanza della frequentazione della palestra (provata tramite rapporto di agenzia investigativa corredato di materiale fotografico) viene addotta a riprova del comportamento fraudolento del lavoratore.
Per tal modo precisato l'oggetto del contendere, deve rilevarsi che per consolidato orientamento di legittimità “il certificato redatto da un medico convenzionato con un ente previdenziale o con il Servizio Sanitario
Nazionale per il controllo della sussistenza delle malattie del lavoratore è atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato nonché dei fatti che il
pag. 6/10 pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza" (Cass. 22 maggio 1999 n. 5000; conforme, fra le molte, Cass 2 agosto 2001 n. 10569). È stato peraltro precisato che "tale fede privilegiata non si estende anche ai giudizi valutativi che il sanitario ha" in occasione del controllo "espresso in ordine allo stato di malattia e all'impossibilità temporanea della prestazione lavorativa" (Cass. 11 maggio 2000 n. 6045; Cass. n. 18507 del 2016 e ivi ulteriori rinvii). Tali giudizi, infatti, pur dotati di un elevato grado di attendibilità in ragione della qualifica funzionale e professionale del pubblico ufficiale e dotati, quindi, di una particolare rilevanza sotto il profilo dell'art. 2729 c.c., consentono al giudice di considerare anche elementi probatori di segno contrario acquisiti al processo” (Cass 30551/2024)
Nel caso di specie sono in atti 1) il certificato di pronto soccorso che attesta la crisi ipertensiva con prescrizione di 5 giorni di riposo assoluto;
2) la documentazione INAIL che ha trattato l'episodio come inabilità al lavoro con prognosi sino al 23 luglio 2021; 3) tre certificati del medico curante datati 24.7.2021, 13.8.2021 e 17.9.2021 che assegnano una prognosi clinica tale da coprire l'intero periodo dal 24.7.2021 al 17.9.2021; 4) certificato della psicologa – psicoterapeuta datato 24.1.2023 che Persona_2
attesta che il dal giugno 2021 ha seguito un percorso di CP_2
psicoterapia, nonché plurime ricevute di pagamento di altrettante sedute.
Sentita quale teste nella fase sommaria, ha confermato di Persona_2
aver “trattato” il nell'anno 2021, una volta alla settimana. CP_2
La società datrice di lavoro in data 5.11.2021 ha denunciato sia il che la dottoressa per truffa ai danni dell'INPS ed il CP_2 Tes_1
medico anche per falso ideologico.
pag. 7/10 E' stata prodotta dal sia la richiesta di archiviazione del PM CP_2
datata 26.6.2022 che il fascicolo della fase delle indagini preliminari, ed è pacifico in causa che il giudice per le indagini preliminari ha disposto l'archiviazione per entrambi gli indagati.
La ha dichiarato in sede penale di aver visitato due volte il Tes_1
lavoratore nel proprio ambulatorio, di non aver prescritto farmaci ma di essersi limitata a consigliare a voce l'assunzione di un ansiolitico per dormire e la necessità di una visita psichiatrica. Ha riferito di aver barrato la casella “visita ambulatoriale” il 17 settembre 2021 in quanto il certificato non consentiva alternative oltre alla visita domiciliare o di pronto soccorso,
e di aver optato per l' “ambulatoriale” in quanto lei effettivamente si trovava nel proprio ambulatorio, e la possibilità delle “televisite” per le patologie neurologiche e psichiatriche era stata prevista dalla normativa emergenziale.
Sostanzialmente, la valutazione in sede penale ha tenuto conto del fatto che, vertendosi in ipotesi di patologia psichica, per l'effettuazione della diagnosi non esistono parametri di valutazione che la scienza medica considera tecnicamente indiscutibili ed indiscussi;
ha inoltre ritenuto compatibile con la diagnosi lo svolgimento della visita a distanza e valutato sia la vacanza in Sardegna e che l'assenza alla visita domiciliare come compatibili con lo stato di malattia.
Siffatte considerazioni devono ritenersi condivisibili, in quanto gli elementi indicati dalla reclamante non costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti della simulazione della malattia, per sua natura compatibile tanto con un periodo di vacanza al mare che con la frequentazione di una palestra. Né può ritenersi significativa la mancanza di specifiche pag. 8/10 prescrizioni di terapia farmacologica o di approfondimento specialistico, considerato che il era seguito da una psicologa – psicoterapeuta. CP_2
Dagli atti dell'indagine penale emerge inoltre che il è andato in CP_2
Sardegna con un'amica , e la sua famiglia. Sentita a sommarie CP_3
informazioni nell'ambito del procedimento penale, la ha riferito che CP_3
nel periodo estivo il era stato male, aveva avuto crisi di panico, CP_2
era confuso ed indeciso, e che assieme al proprio coniuge aveva insistito perché il andasse in vacanza con loro, per poterlo supportare CP_2
psicologicamente.
Per quanto sopra esposto non sussistono elementi idonei a fondare una valutazione di simulazione della malattia, né lo strumento della CTU si prospetta un idoneo ausilio per l'accertamento dei fatti, posto che anche il consulente d'ufficio dovrebbe misurarsi con circostanze di per sé non incompatibili con il tipo di malattia certificata dal medico che aveva in cura il CP_2
Quanto alla prova dell'aliunde perceptum, è in atti il C2 storico del datato 15.2.2023 da cui risulta lo stato di disoccupazione dal CP_2
3.12.2021, con percezione della NaSpi che, com'è noto, non è detraibile dall'indennità riconosciuta al dipendente illegittimamente licenziato, difettando il requisito della definitività, essendo ripetibile da parte dell' (cfr, ex multis, Cass. n. 11989/2018) CP_4
Le peculiarità della fattispecie e la necessità di tenere in considerazione le difficoltà probatorie della simulazione di malattia psichica suggeriscono l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per pag. 9/10 l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
respinge il reclamo.
Compensa le spese del grado.
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico del reclamante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente
Maria Grazia Cassia AN Melandri
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