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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 4587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4587 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del giorno 11 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c ha pronunciato ai sensi della medesima disposizione , la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2091 / 2025 R.G. promossa da
c.f. rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
AR UI come da procura in atti;
-ricorrente-
contro
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia CP_1
Gaezza come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 03/03/2025 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere affetto da “ SFEROCITOSI EREDITARIA TRATTATA… … Parte_2 Parte_3
DISTIROIDISMO… OBESITA'… …
[...] Parte_4
” esponeva: Parte_5
CP_
- di avere presentato presso la competente Commissione medica provinciale dell' segnatamente domanda amministrativa n 9038000265817 ( con verbale definitivo pervenuto il
14.06.2024), ai fini del riconoscimento dello status di invalidità civile assoluta del 100% ex L.
509/88 e L. 124/98 e successive modificazioni;
- che la commissione sanitaria riconosceva l'interessato “INVALIDO con riduzione della capacità lavorativa dal 34% al 73% ex L. 509/88 e L. 118/71, nella sola percentuale del 55;
- di avere proposto, avverso gli esiti di tale accertamento, innanzi al Tribunale del lavoro di
Catania ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 6454/2024 RG al fine di ottenere invalidità del 100% - grave o comunque in una percentuale non inferiore al 74% (ex art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L. 509/88);
- che il CTU nominato nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c, espletati gli accertamenti peritali, riteneva che il sig. è risultato affetto da “SFEROCITOSI EREDITARIA SOTTOPOSTA Pt_1
A SPLENECTOMIA E COLECISTECTOMIA. OBESITA' (IMC=39,06). IPOACUSIA
BILATERALE. POLIGLOBULIA SECONDARIA. ESITI DI ULCERA GASTRICA
PERFORATA” e per tali ragioni, il CTU concludeva “L'interessato è riconosciuto: INVALIDO
CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITA' LAVORATIVA DAL 34%AL 73%
(ART. 2 E 13 LEGGE V118-71 E ART.9 DL 509-88). PERCENTUALE 68,85 A PARTIREDAL
5-11-2024.”;
- di avere proposto formale dissenso avverso le conclusioni del CTU;
- che, infatti, le valutazioni effettuate dal consulente nella fase di ATP dovevano ritenersi errate per i motivi esplicitati dal consulente tecnico di parte e, in particolare rilevava: che il CTU non aveva tenuto conto, al fine di determinare la valutazione generale, in termini di percentuale da attribuire a ciascuna delle patologie riscontrate ed accertante, della gravità che assume la patologia cardiaca di cui è affetto l'opponente, ossia “Cardiopatia ischemica in II e III Classe
NYHA. Con trattamento farmacologico”; che dalla documentazione medica allegata e completa in ogni parte, si evince che, all'invalidità dichiarata, sarebbe da aggiungere almeno una percentuale pari al 40%, secondo la voce tabella 6442, con un'invalidità che deve essere determinata, non già al 68,85%, ma all'80%; In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente rassegnava, da ultimo, le seguenti conclusioni: “ CHIEDE Che l'Ill.mo Giudice del Lavoro Voglia confermare che il sig. è invalido al 100% - grave e comunque in una Parte_1 percentuale non inferiore al 74% decorrere dal giorno di presentazione della domanda amministrativa o, da una diversa decorrenza indicata dal CTU nominato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Che l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito condanni
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, competenze ed CP_1 onorari del presente procedimento da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario, oltre IVA, CPA e spese generali”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso e CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “ Voglia l'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania:
In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6.
-previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma
2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003.
-ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge
n. 69/2009;
In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata.
Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge.
In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmen-te contestata dall' ricorrente, venga operata dall' in sede amministrativa, ai sensi dell'art. CP_2 CP_1
445 bis C.P.C.”.
La causa veniva istruita in via documentale e con rinnovo della CTU medico legale.
Sostituita l'udienza del giorno 11 dicembre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU. In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso può trovare accoglimento solo parzialmente.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile o, in subordine, all'assegno mensile di assistenza.
Nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento di nessuna delle prestazioni richieste
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito, ha invece ritenuto che “ 1 , nato a [...] [...], è in Parte_1 CP_1 atto affetto da “Sferocitosi ereditaria sottoposto a splenectomia e colecistectomia e affetto da poliglobulia secondaria, in soggetto affetto da Obesità media ( BMI 35,16) e da miocardiopatia con insufficienza cardiaca moderata Classe NHYA II in soggetto dislipidemico”; 2 Tale complesso patologico rende, allo stato attuale, il ricorrente invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 77%, a far data dal mese di febbraio 2025, per le motivazioni di cui alle considerazioni medicolegali”
Nel formulare tale valutazione conclusiva il CTU ha rilevato: “ Dopo quanto avanti esposto prendendo in considerazione i quesiti posti dal Sig. Giudice, occorre stabilire se le patologie di cui
è portatore il ricorrente lo rendono invalido civile. L'analisi comparativa dei dati anamnestici, clinici
e strumentali allegati al fascicolo delle parti, con gli elementi obiettivi scaturiti nel corso dell'esame clinico attuale, mi permettono di giungere alle seguenti considerazioni diagnostiche e deduzioni medico-legali. Il sig. presenta una patologia a carico del sistema Parte_1 respiratorio (Sferocitosi ereditaria sottoposto a splenectomia e colecistectomia e affetto dapoliglobulia secondaria.). A tale patologia, sulla scorta dei dati clinici attuali, secondo quanto previsto dal DM 5/2/92 va assegnata, una percentuale invalidante del 41% (codice 9302).
Per quanto attiene la patologia inerente l'apparato endocrino (Obesità media BMI 35,16) si può ragionevolmente assegnare sulla scorta, dei dati clinici attuali, secondo quanto previsto dal DM
5/2/92, una percentuale invalidante del 35% ( codice 7105). Per quanto attiene la patologia cardio- circolatoria (miocardiopatia con insufficienza cardiaca moderata Classe NHYA II in soggetto dislipidemico) secondo quanto previsto dal DM 5/2/92, sembra equo assegnare, con criterio analogico, una percentuale invalidante complessiva del 41% (codice 6442). Alla luce di quanto sopra si ritiene che, allo stato attuale, il Sig. presenta una compromissione di Parte_1 grado elevato delle condizioni generali quello, tale da giustificare una invalidità complessiva del
77%. Per le suesposte motivazioni, vista la peculiarità di tutte le patologie, si è del parere, di far decorrere tale stato di invalidità dal mese di febbraio 2025, vale a dire dall'epoca in cui il periziato ha documentato un ulteriore aggravamento della sua condizione clinica”.
In risposta alle osservazioni di in seguito all'invio della bozza alle parti, inoltre, il CTU ha CP_1 ulteriormente precisato “ In risposta alle osservazioni formulate dal sanitario di parte nelle CP_1 quali, alla luce dell'età del soggetto, mi chiedeva di suggerire una visita di revisione, si risponde che, atteso che la patologia che ha contribuito alla valutazione finale è da ascrivere alla Obesità media di cui il soggetto è affetto, quindi patologia suscettibile di miglioramento, si conclude che appare ragionevole suggerire una visita di revisione nel febbraio 2027”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
3.Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso può essere accertato e dichiarato che è soggetto invalido con riduzione Parte_1 permanente della capacità lavorativa nella misura del 77%, a far data dal mese di febbraio 2025 e, pertanto, in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza con la medesima decorrenza.
4. Avuto riguardo al riconoscimento dei presupposti sanitari per godere della prestazione oggetto di causa con decorrenza successiva alla domanda amministrativa, nonché alla visita espletata in sede di
ATP sussistono ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite in entrambe le fasi del giudizio.
Le spese di CTU liquidate come da separati decreti sono poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
in parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara che è Parte_1 soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 77%, a far data dal mese di febbraio 2025 e, pertanto, in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza con la medesima decorrenza. spese compensate le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico di e liquidate come da separati decreti CP_1
Catania, 22/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del giorno 11 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c ha pronunciato ai sensi della medesima disposizione , la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2091 / 2025 R.G. promossa da
c.f. rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
AR UI come da procura in atti;
-ricorrente-
contro
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia CP_1
Gaezza come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 03/03/2025 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere affetto da “ SFEROCITOSI EREDITARIA TRATTATA… … Parte_2 Parte_3
DISTIROIDISMO… OBESITA'… …
[...] Parte_4
” esponeva: Parte_5
CP_
- di avere presentato presso la competente Commissione medica provinciale dell' segnatamente domanda amministrativa n 9038000265817 ( con verbale definitivo pervenuto il
14.06.2024), ai fini del riconoscimento dello status di invalidità civile assoluta del 100% ex L.
509/88 e L. 124/98 e successive modificazioni;
- che la commissione sanitaria riconosceva l'interessato “INVALIDO con riduzione della capacità lavorativa dal 34% al 73% ex L. 509/88 e L. 118/71, nella sola percentuale del 55;
- di avere proposto, avverso gli esiti di tale accertamento, innanzi al Tribunale del lavoro di
Catania ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 6454/2024 RG al fine di ottenere invalidità del 100% - grave o comunque in una percentuale non inferiore al 74% (ex art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L. 509/88);
- che il CTU nominato nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c, espletati gli accertamenti peritali, riteneva che il sig. è risultato affetto da “SFEROCITOSI EREDITARIA SOTTOPOSTA Pt_1
A SPLENECTOMIA E COLECISTECTOMIA. OBESITA' (IMC=39,06). IPOACUSIA
BILATERALE. POLIGLOBULIA SECONDARIA. ESITI DI ULCERA GASTRICA
PERFORATA” e per tali ragioni, il CTU concludeva “L'interessato è riconosciuto: INVALIDO
CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITA' LAVORATIVA DAL 34%AL 73%
(ART. 2 E 13 LEGGE V118-71 E ART.9 DL 509-88). PERCENTUALE 68,85 A PARTIREDAL
5-11-2024.”;
- di avere proposto formale dissenso avverso le conclusioni del CTU;
- che, infatti, le valutazioni effettuate dal consulente nella fase di ATP dovevano ritenersi errate per i motivi esplicitati dal consulente tecnico di parte e, in particolare rilevava: che il CTU non aveva tenuto conto, al fine di determinare la valutazione generale, in termini di percentuale da attribuire a ciascuna delle patologie riscontrate ed accertante, della gravità che assume la patologia cardiaca di cui è affetto l'opponente, ossia “Cardiopatia ischemica in II e III Classe
NYHA. Con trattamento farmacologico”; che dalla documentazione medica allegata e completa in ogni parte, si evince che, all'invalidità dichiarata, sarebbe da aggiungere almeno una percentuale pari al 40%, secondo la voce tabella 6442, con un'invalidità che deve essere determinata, non già al 68,85%, ma all'80%; In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente rassegnava, da ultimo, le seguenti conclusioni: “ CHIEDE Che l'Ill.mo Giudice del Lavoro Voglia confermare che il sig. è invalido al 100% - grave e comunque in una Parte_1 percentuale non inferiore al 74% decorrere dal giorno di presentazione della domanda amministrativa o, da una diversa decorrenza indicata dal CTU nominato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Che l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito condanni
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, competenze ed CP_1 onorari del presente procedimento da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario, oltre IVA, CPA e spese generali”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso e CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “ Voglia l'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania:
In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6.
-previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma
2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003.
-ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge
n. 69/2009;
In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata.
Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge.
In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmen-te contestata dall' ricorrente, venga operata dall' in sede amministrativa, ai sensi dell'art. CP_2 CP_1
445 bis C.P.C.”.
La causa veniva istruita in via documentale e con rinnovo della CTU medico legale.
Sostituita l'udienza del giorno 11 dicembre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU. In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso può trovare accoglimento solo parzialmente.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile o, in subordine, all'assegno mensile di assistenza.
Nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento di nessuna delle prestazioni richieste
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito, ha invece ritenuto che “ 1 , nato a [...] [...], è in Parte_1 CP_1 atto affetto da “Sferocitosi ereditaria sottoposto a splenectomia e colecistectomia e affetto da poliglobulia secondaria, in soggetto affetto da Obesità media ( BMI 35,16) e da miocardiopatia con insufficienza cardiaca moderata Classe NHYA II in soggetto dislipidemico”; 2 Tale complesso patologico rende, allo stato attuale, il ricorrente invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 77%, a far data dal mese di febbraio 2025, per le motivazioni di cui alle considerazioni medicolegali”
Nel formulare tale valutazione conclusiva il CTU ha rilevato: “ Dopo quanto avanti esposto prendendo in considerazione i quesiti posti dal Sig. Giudice, occorre stabilire se le patologie di cui
è portatore il ricorrente lo rendono invalido civile. L'analisi comparativa dei dati anamnestici, clinici
e strumentali allegati al fascicolo delle parti, con gli elementi obiettivi scaturiti nel corso dell'esame clinico attuale, mi permettono di giungere alle seguenti considerazioni diagnostiche e deduzioni medico-legali. Il sig. presenta una patologia a carico del sistema Parte_1 respiratorio (Sferocitosi ereditaria sottoposto a splenectomia e colecistectomia e affetto dapoliglobulia secondaria.). A tale patologia, sulla scorta dei dati clinici attuali, secondo quanto previsto dal DM 5/2/92 va assegnata, una percentuale invalidante del 41% (codice 9302).
Per quanto attiene la patologia inerente l'apparato endocrino (Obesità media BMI 35,16) si può ragionevolmente assegnare sulla scorta, dei dati clinici attuali, secondo quanto previsto dal DM
5/2/92, una percentuale invalidante del 35% ( codice 7105). Per quanto attiene la patologia cardio- circolatoria (miocardiopatia con insufficienza cardiaca moderata Classe NHYA II in soggetto dislipidemico) secondo quanto previsto dal DM 5/2/92, sembra equo assegnare, con criterio analogico, una percentuale invalidante complessiva del 41% (codice 6442). Alla luce di quanto sopra si ritiene che, allo stato attuale, il Sig. presenta una compromissione di Parte_1 grado elevato delle condizioni generali quello, tale da giustificare una invalidità complessiva del
77%. Per le suesposte motivazioni, vista la peculiarità di tutte le patologie, si è del parere, di far decorrere tale stato di invalidità dal mese di febbraio 2025, vale a dire dall'epoca in cui il periziato ha documentato un ulteriore aggravamento della sua condizione clinica”.
In risposta alle osservazioni di in seguito all'invio della bozza alle parti, inoltre, il CTU ha CP_1 ulteriormente precisato “ In risposta alle osservazioni formulate dal sanitario di parte nelle CP_1 quali, alla luce dell'età del soggetto, mi chiedeva di suggerire una visita di revisione, si risponde che, atteso che la patologia che ha contribuito alla valutazione finale è da ascrivere alla Obesità media di cui il soggetto è affetto, quindi patologia suscettibile di miglioramento, si conclude che appare ragionevole suggerire una visita di revisione nel febbraio 2027”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
3.Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso può essere accertato e dichiarato che è soggetto invalido con riduzione Parte_1 permanente della capacità lavorativa nella misura del 77%, a far data dal mese di febbraio 2025 e, pertanto, in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza con la medesima decorrenza.
4. Avuto riguardo al riconoscimento dei presupposti sanitari per godere della prestazione oggetto di causa con decorrenza successiva alla domanda amministrativa, nonché alla visita espletata in sede di
ATP sussistono ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite in entrambe le fasi del giudizio.
Le spese di CTU liquidate come da separati decreti sono poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
in parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara che è Parte_1 soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 77%, a far data dal mese di febbraio 2025 e, pertanto, in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza con la medesima decorrenza. spese compensate le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico di e liquidate come da separati decreti CP_1
Catania, 22/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso