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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/06/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1678/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza XXV Parte_1
Luglio 1943 n. 32, presso lo studio dell'Avv. Massimo Cundari che la rappresenta e difende
- ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, P.zza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato CP_1
e Gilda Avena - resistente
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accogliere la presente opposizione e, conseguentemente,
annullare, revocare o comunque dichiarare priva di efficacia e/o infondata l'ordinanza-
ingiunzione OI-001926038, notificata il 27/03/2024 qui opposta, ed ogni atto ad essa
presupposto, connesso e/o collegato. In via subordinata comunque ridurre l'importo delle
sanzioni amministrative al minimo. Con vittoria di competenze e spese…”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… - respingere il ricorso promosso, in quanto
inammissibile e/o infondato;
- per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta,
con favore di spese …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio in opposizione alla ordinanza-ingiunzione n. OI-
CP_ 001926038, con cui l' ha ingiunto alla parte ricorrente, quale rappresentante legale della società Farmabruzia s.r.l., il pagamento della sanzione di €. 18.769,04 (oltre €. 10,33 per spese) per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis D.L. 463/1983, convertito dalla legge
638/1983 e novellato dall'art. 23 D.L. 48/2023, convertito dalla legge 85/2023, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, annualità 2018.
Ha affermato che non era a conoscenza dell'atto di accertamento riguardante la società
Framabruzia s.r.l. richiamato dall'ordinanza-ingiunzione, mai notificato e comunque non nei termini di cui all'art. 14 della legge 689/1981; che, conseguentemente, l'ordinanza-
ingiunzione era nulla per difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa;
che si era verificata la decadenza e/o prescrizione;
che nel periodo contestato non aveva svolto alcun incarico nell'ambito della Farmabruzia s.r.l., per la quale aveva svolto solo incarichi di rappresentanza senza poteri decisionali;
che la sanzione era eccessiva. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente si è costituita in giudizio con memoria del 30.10.2024 opponendosi alle avverse argomentazioni ed affermando in particolare che vi era stata la notifica dell'atto di accertamento;
che non vi era stata violazione del termine per la contestazione della violazione;
che l'eccezione di prescrizione era infondata, anche in ragione della notifica dell'atto di accertamento;
che non sussisteva difetto di motivazione e, comunque, il giudizio era relativo al rapporto e non all'atto; che sussistevano i presupposti di fatto per l'irrogazione della sanzione. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
2 Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 13.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
In ordine all'eccezione di tardività della produzione documentale, come affermata da parte ricorrente, occorre richiamare il principio per cui: “Nel giudizio
di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6 d.lg. n. 150 del
2011, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un
doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento
nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza
limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8
del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il comma 3
dell'art. 416 c.p.c., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno
precedente l'udienza di discussione” (Cass. 32226/2022), sicché, in disparte ulteriori considerazioni, l'eccezione deve dirsi non fondata, trattandosi di deposito assoggettato al termine non perentorio.
Oltretutto, con riguardo all'applicabilità dell'art. 416 c.p.c., dovrebbe farsi riferimento all'art. 421, comma 2, c.p.c., specie in riferimento all'eccezione di prescrizione
[“L'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi diversamente
dall'eccezione di prescrizione come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche
d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ma sulla base di allegazioni e
di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie
assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili
anche di ufficio ai sensi dell'art. 421, comma 2, c.p.c., dal giudice, tenuto, secondo tale
3 norma all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione” (Cass. Sez.
Lav. 16542/2010)].
Né, si aggiunge da ultimo in merito, può farsi riferimento alla mancanza di tempestiva
CP_ allegazione delle circostanze di fatto, atteso che, in disparte ulteriori valutazioni, l' si è
limitato alla contestazione delle avverse argomentazioni, senza ampliamento del thema decidendum introdotto dalla parte ricorrente.
CP_ La produzione documentale dell' è dunque ammissibile e deve ritenersi sufficiente alla dimostrazione della notifica degli atti di accertamento, anche per l'assenza di valida contestazione della parte ricorrente.
In merito, si richiamano i principi (tra le altre, in merito, Cass. 15856/2004 e Cass.
7775/2014) per cui, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, tale, cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.
Per converso, la contestazione non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali, nella specie, la contestazione delle mere riproduzioni informatiche, delle quali si disconosce espressamente sia la stessa loro reale esistenza sia, comunque, la conformità ad un asserito originale analogico (cfr. in particolare note scritte depositate il 12.11.2024).
Su tali premesse, le argomentazioni di parte ricorrente non si mostrano fondate, atteso che la notifica dell'atto di accertamento in data 18.11.2019 esclude anche ogni ipotesi di prescrizione, occorrendo anche considerare la sospensione del termine di prescrizione di cui all'art. 2, comma 1-quater D.L. 463/1983, convertito nella legge 638/1983 e di cui all'art. 103, comma 6 bis D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020.
4 In merito alle altre contestazioni di parte ricorrente, occorre rilevare che la violazione dell'art. 14 della legge 689/1981, lasciandosi ancora in disparte ulteriori considerazioni, pare basata unicamente sulla mancata notifica dell'atto di accertamento ed è stata portata in giudizio in maniera incompiuta, specie richiamandosi i principi per cui il termine decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e le attività preliminari (cfr. Cass. 8456/2006; Cass. Sez. Lav.
7681/2014).
Si evidenzia, in merito, che l'atto di accertamento è datato 25.10.2019 e che,
conseguentemente, la notifica sarebbe comunque tempestiva, considerandosi poi che l'ordinanza-ingiunzione contestata è stata notificata entro il termine di prescrizione quinquennale dell'art. 28 della legge 689/1981.
Allo stesso modo, la parte ricorrente afferma la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per carenza di motivazione in maniera generica ed infondata, atteso che, anche lasciandosi in disparte ogni considerazione sulla notifica dell'atto di accertamento, l'ordinanza-
ingiunzione richiama la contestazione relativa all'omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali per l'anno 2018 quale causa dell'applicazione della sanzione.
Per quanto riguarda la responsabilità della ricorrente, non è contestata di fatto la sua qualità
di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società con riferimento al periodo della contestazione, sicché la responsabilità sussiste per tale aspetto.
In relazione all'entità delle sanzioni, infine, la contestazione si mostra generica.
L'opposizione è dunque complessivamente infondata e deve rigettarsi, con conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese del procedimento, che si liquidano in €. 1.300,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 4.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1678/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza XXV Parte_1
Luglio 1943 n. 32, presso lo studio dell'Avv. Massimo Cundari che la rappresenta e difende
- ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, P.zza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato CP_1
e Gilda Avena - resistente
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accogliere la presente opposizione e, conseguentemente,
annullare, revocare o comunque dichiarare priva di efficacia e/o infondata l'ordinanza-
ingiunzione OI-001926038, notificata il 27/03/2024 qui opposta, ed ogni atto ad essa
presupposto, connesso e/o collegato. In via subordinata comunque ridurre l'importo delle
sanzioni amministrative al minimo. Con vittoria di competenze e spese…”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… - respingere il ricorso promosso, in quanto
inammissibile e/o infondato;
- per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta,
con favore di spese …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio in opposizione alla ordinanza-ingiunzione n. OI-
CP_ 001926038, con cui l' ha ingiunto alla parte ricorrente, quale rappresentante legale della società Farmabruzia s.r.l., il pagamento della sanzione di €. 18.769,04 (oltre €. 10,33 per spese) per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis D.L. 463/1983, convertito dalla legge
638/1983 e novellato dall'art. 23 D.L. 48/2023, convertito dalla legge 85/2023, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, annualità 2018.
Ha affermato che non era a conoscenza dell'atto di accertamento riguardante la società
Framabruzia s.r.l. richiamato dall'ordinanza-ingiunzione, mai notificato e comunque non nei termini di cui all'art. 14 della legge 689/1981; che, conseguentemente, l'ordinanza-
ingiunzione era nulla per difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa;
che si era verificata la decadenza e/o prescrizione;
che nel periodo contestato non aveva svolto alcun incarico nell'ambito della Farmabruzia s.r.l., per la quale aveva svolto solo incarichi di rappresentanza senza poteri decisionali;
che la sanzione era eccessiva. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente si è costituita in giudizio con memoria del 30.10.2024 opponendosi alle avverse argomentazioni ed affermando in particolare che vi era stata la notifica dell'atto di accertamento;
che non vi era stata violazione del termine per la contestazione della violazione;
che l'eccezione di prescrizione era infondata, anche in ragione della notifica dell'atto di accertamento;
che non sussisteva difetto di motivazione e, comunque, il giudizio era relativo al rapporto e non all'atto; che sussistevano i presupposti di fatto per l'irrogazione della sanzione. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
2 Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 13.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
In ordine all'eccezione di tardività della produzione documentale, come affermata da parte ricorrente, occorre richiamare il principio per cui: “Nel giudizio
di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6 d.lg. n. 150 del
2011, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un
doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento
nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza
limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8
del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il comma 3
dell'art. 416 c.p.c., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno
precedente l'udienza di discussione” (Cass. 32226/2022), sicché, in disparte ulteriori considerazioni, l'eccezione deve dirsi non fondata, trattandosi di deposito assoggettato al termine non perentorio.
Oltretutto, con riguardo all'applicabilità dell'art. 416 c.p.c., dovrebbe farsi riferimento all'art. 421, comma 2, c.p.c., specie in riferimento all'eccezione di prescrizione
[“L'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi diversamente
dall'eccezione di prescrizione come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche
d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ma sulla base di allegazioni e
di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie
assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili
anche di ufficio ai sensi dell'art. 421, comma 2, c.p.c., dal giudice, tenuto, secondo tale
3 norma all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione” (Cass. Sez.
Lav. 16542/2010)].
Né, si aggiunge da ultimo in merito, può farsi riferimento alla mancanza di tempestiva
CP_ allegazione delle circostanze di fatto, atteso che, in disparte ulteriori valutazioni, l' si è
limitato alla contestazione delle avverse argomentazioni, senza ampliamento del thema decidendum introdotto dalla parte ricorrente.
CP_ La produzione documentale dell' è dunque ammissibile e deve ritenersi sufficiente alla dimostrazione della notifica degli atti di accertamento, anche per l'assenza di valida contestazione della parte ricorrente.
In merito, si richiamano i principi (tra le altre, in merito, Cass. 15856/2004 e Cass.
7775/2014) per cui, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, tale, cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.
Per converso, la contestazione non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali, nella specie, la contestazione delle mere riproduzioni informatiche, delle quali si disconosce espressamente sia la stessa loro reale esistenza sia, comunque, la conformità ad un asserito originale analogico (cfr. in particolare note scritte depositate il 12.11.2024).
Su tali premesse, le argomentazioni di parte ricorrente non si mostrano fondate, atteso che la notifica dell'atto di accertamento in data 18.11.2019 esclude anche ogni ipotesi di prescrizione, occorrendo anche considerare la sospensione del termine di prescrizione di cui all'art. 2, comma 1-quater D.L. 463/1983, convertito nella legge 638/1983 e di cui all'art. 103, comma 6 bis D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020.
4 In merito alle altre contestazioni di parte ricorrente, occorre rilevare che la violazione dell'art. 14 della legge 689/1981, lasciandosi ancora in disparte ulteriori considerazioni, pare basata unicamente sulla mancata notifica dell'atto di accertamento ed è stata portata in giudizio in maniera incompiuta, specie richiamandosi i principi per cui il termine decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e le attività preliminari (cfr. Cass. 8456/2006; Cass. Sez. Lav.
7681/2014).
Si evidenzia, in merito, che l'atto di accertamento è datato 25.10.2019 e che,
conseguentemente, la notifica sarebbe comunque tempestiva, considerandosi poi che l'ordinanza-ingiunzione contestata è stata notificata entro il termine di prescrizione quinquennale dell'art. 28 della legge 689/1981.
Allo stesso modo, la parte ricorrente afferma la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per carenza di motivazione in maniera generica ed infondata, atteso che, anche lasciandosi in disparte ogni considerazione sulla notifica dell'atto di accertamento, l'ordinanza-
ingiunzione richiama la contestazione relativa all'omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali per l'anno 2018 quale causa dell'applicazione della sanzione.
Per quanto riguarda la responsabilità della ricorrente, non è contestata di fatto la sua qualità
di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società con riferimento al periodo della contestazione, sicché la responsabilità sussiste per tale aspetto.
In relazione all'entità delle sanzioni, infine, la contestazione si mostra generica.
L'opposizione è dunque complessivamente infondata e deve rigettarsi, con conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese del procedimento, che si liquidano in €. 1.300,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 4.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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