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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/06/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 84/2022 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), elettiv.te domiciliato in Messina, Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Pippo Romeo 4, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Pagano che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Maria Ausiliatrice
Pagano, per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), elettiv.te domiciliata in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Corso Italia 85, Catania, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Riccardo Abate che la rappresenta e difende per procura in atti, appellata, avente ad oggetto: responsabilità professionale (appello avverso la sentenza n.
1371/21 R.S. del Tribunale di Messina).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 26 gennaio 2022 proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 1371/21 R.S. con la quale il Tribunale di Messina aveva accolto la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti da
[...]
, a titolo di responsabilità professionale, condannandolo al pagamento, CP_1
1 a favore della , della somma di € 12.920,00 oltre accessori, quale CP_1
risarcimento del danno non patrimoniale, di € 300,00 oltre accessori, quale rimborso delle somme versate dalla a titolo di compensi per le CP_1
prestazioni professionali effettuate dal nonché delle spese processuali. Pt_1
Con il primo motivo di gravame il deduceva l'insussistenza del nesso Pt_1
causale tra la sua condotta, nella qualità di medico dermatologo che aveva in cura la , ed i danni lamentati da quest'ultima; in particolare, l'appellante CP_1
evidenziava che non era stata fornita prova della circostanza che egli avesse, nella sua qualità di medico dermatologo, prescritto alla odierna appellata una terapia con il farmaco OL unguento per la cura della psoriasi - da cui la CP_1
era affetta - per l'intero periodo dal 29 novembre 2002 al 2 maggio 2003. Aveva errato il giudice di prime cure a ritenere che la nota inviata dal procuratore dell'odierno appellante al procuratore della in data 20 febbraio 2004 CP_1
avesse valore confessorio nè poteva considerarsi rilevante ai fini della decisione la lettera sottoscritta dal in data 8 aprile 2008, avente ad oggetto fatti accaduti Pt_1
in periodi successivi al 2003. Il c.t.u. dott. nominato nel giudizio di Per_1
primo grado, inoltre, aveva ritenuto che le lesioni lamentate dalla non CP_1 potevano ricondursi con certezza all'uso prolungato del potendo anzi CP_2
ascriversi al dimagrimento della appellata, tenuto conto del suo pregresso stato di obesità (condizione, peraltro, riferita dalla paziente solo al primo c.t.u. dott.
e non al secondo, dott. . Secondo il criterio del “più probabile che Per_1 Per_2 non” doveva quindi escludersi l'esistenza di un nesso causale tra la condotta del sanitario odierno appellante e la . CP_1
Con il secondo motivo di appello il contestava la sentenza impugnata Pt_1
nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto imperita la sua condotta, essendo al contrario emerso dalle due consulenze espletate che la diagnosi della patologia da cui era affetta la , da lui eseguita, era stata corretta così come adeguata CP_1 doveva ritenersi la terapia prescritta, tra cui l'utilizzo del OL unguento.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante si doleva dell'erronea determinazione del quantum liquidato, avendo il giudice acriticamente condiviso le conclusioni rassegnate dal c.t.u. dott. il quale, nel quantificare i danni Per_2
riportati dalla , non aveva tenuto in adeguata considerazione né il CP_1
2 tempo trascorso tra i fatti di causa e la visita effettuata né la circostanza che la appellata avesse, nelle more, avuto una gravidanza, probabile causa di aggravamento delle strie cutanee (comunemente definite smagliature) riscontrate sulla e ascrivibili, secondo il c.t.u., all'uso prolungato del OL. CP_1
Con il quarto motivo il contestava il rigetto della domanda Pt_1
riconvenzionale da lui formulata avente ad oggetto la condanna della CP_1
al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., in relazione alla lesione della sua professionalità, a causa della diffamazione compiuta ai suoi danni dall'appellata.
Chiedeva, quindi, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande svolte dalla e, in via riconvenzionale, la condanna della stessa al CP_1
pagamento di una somma, liquidata in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni subiti. Chiedeva, inoltre, la sospensione dell'esecutività della sentenza.
Si costituiva , la quale contestava la fondatezza delle Controparte_1
censure svolte dal nei confronti della sentenza impugnata e chiedeva il Pt_1 rigetto dell'appello.
Il primo motivo di gravame è fondato.
aveva agito innanzi al Tribunale di Messina esponendo Controparte_1
che, in data 29 novembre 2002, a causa della presenza di chiazze cutanee agli arti, si era rivolta allo studio medico del dott. , specialista in dermatologia, Parte_1 il quale le aveva diagnosticato la “psoriasi” e le aveva prescritto una terapia farmacologica: Neo Tigason 25 mg, Legalon 140, OL unguento la sera,
Bioflavorex crema al mattino, Triaaxol shampoo. Nelle successive visite, in data
17 febbraio 2003 e 10 marzo 2003, il dott. aveva confermato la terapia già Pt_1
prescritta. La paziente, tuttavia, non aveva riscontrato miglioramenti ma, anzi, nel mese di aprile 2003, aveva notato la comparsa di smagliature in varie parti del corpo con gonfiore al viso, al collo e agli arti. Il aveva deciso quindi di Pt_1
sospendere la somministrazione del Neo Tigason. In data 2 maggio 2003 il dott.
, visitando la presso il poliambulatorio dell' di Pt_1 CP_1 CP_3
Acireale, aveva confermato la terapia con il OL per altri due mesi. Le smagliature riportate dalla , secondo la stessa, erano da ascriversi CP_1 all'uso prolungato del OL, essendo lei risultata affetta da ipercortisolismo a
3 seguito di esami ematochimici eseguiti in data 31 maggio 2003 su prescrizione di altro medico al quale si era rivolta stante l'insorgere di altre problematiche, quali irregolarità mestruali e ritenzione idrica.
Il ha lamentato la mancanza di prova in ordine alla condotta a lui ascritta Pt_1 dalla relativa alla prescrizione dell'unguento OL per un periodo CP_1 ininterrotto dal 29 novembre 2002 al 2 maggio 2003, data dell'ultima prescrizione effettuata dall'appellante.
Il rilievo deve essere condiviso.
Dalla documentazione in atti risulta che, in data 29 novembre 2002, il Pt_1
aveva prescritto alla , quale terapia per la psoriasi, OL unguento CP_1
alla sera senza indicare la durata del trattamento. Nelle successive prescrizioni redatte dal , in data 17 febbraio 2003 ed in data 10 marzo 2003, tuttavia, non Pt_1 vi è alcun riferimento all'unguento (o pomata) OL né si comprende per quale motivo il medico, pur prescrivendo di fatto alla paziente di proseguire la terapia con il (come sostenuto dall'appellata), avrebbe omesso di CP_2
indicare tale farmaco nelle prescrizioni rilasciate alla in occasione dei CP_1
successivi controlli.
Non può, sul punto, condividersi l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui sarebbe idonea “a fugare ogni dubbio.. la nota del 20 febbraio 2004 redatta dall'avv. Pagano in nome e per conto del dott. , di risposta alla Parte_1
diffida del 19 gennaio 2004, ove si legge che a seguito di visita dermatologica eseguita sulla veniva riscontrata la psoriasi ed il dott. CP_1 Pt_1
prescriveva, tra gli altri farmaci di cui alla prescrizione del 29 novembre 2003
(recte: 2002), il OL e “ vista la resistenza della patologia alla prescritta terapia e rilevato che il farmaco che dava risultati, sebbene lenti, era il Clobeson pomata, peraltro da utilizzare una volta al giorno, limitatamente alle chiazze, coadiuvata con altra pomata emolliente e lenitiva (Keratol) che attenuava gli effetti collaterali del cortisone, presente nel primo, il mio assistito ha prescritto detta terapia per un arco di tempo pari a sei mesi circa”. Pertanto è lo stesso dottore ad ammettere con dichiarazione di contenuto confessorio di aver prescritto il detto farmaco per sei mesi circa”.
4 Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la nota del 20 febbraio 2004 non ha alcun valore confessorio e, trattandosi di un atto stragiudiziale, non può neanche valere come indizio liberamente valutabile dal giudice (cfr. Cass. Civ.
Sez. 6, 19 marzo 2019 n. 7702, secondo cui le ammissioni presenti negli atti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", non hanno natura confessoria, ma valore di indizi liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento mentre, qualora siano contenute in atti stragiudiziali, non hanno neppure tale ultimo valore).
Come chiarito dalla S.C., in tema di inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione
(perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cass. Civ. Sez. 3, 21 ottobre 2024 n. 27142; Cass. Civ. Sez. 3, 11 novembre 2019 n. 28991).
Nel caso di specie, ritiene la Corte che non sia stata raggiunta la prova in ordine alla condotta negligente ed imperita ascritta all'appellante, non sussistendo elementi per affermare che lo stesso, pur avendo espressamente prescritto nelle ricette rilasciate alla sia in data 29 novembre 2002 che in data 2 CP_1
maggio 2003 il OL unguento, abbia (implicitamente) consigliato o ordinato l'utilizzo di tale farmaco anche nelle visite di controllo del febbraio e del marzo
2003, non avendo, al contrario, all'esito di tali visite indicato tale farmaco nelle prescrizioni rilasciate alla paziente. Non può, peraltro, riconoscersi alcun valore alla nota dell'8 aprile 2008 sottoscritta dal quale dipendente dell' Pt_1 Parte_2
[...] , riguardando la stessa fatti verificatisi dopo il 2003, quindi diversi
[...]
rispetto a quelli oggetto di causa.
La produzione in giudizio di scontrini rilasciati da farmacie per l'acquisto del
OL unguento potrebbe dimostrare l'acquisto ed il verosimile utilizzo del farmaco in questione da parte della per un tempo prolungato, ma non CP_1 già l'avvenuta prescrizione di tale farmaco da parte dell'odierno appellante.
Alla luce di tali considerazioni, in accoglimento del primo motivo di appello ed in riforma della sentenza impugnata, devono essere rigettate le domande risarcitorie formulate dalla nei confronti dell'appellante, con CP_1
conseguente assorbimento del secondo e del terzo motivo di appello.
Il quarto motivo di gravame non può, invece, trovare accoglimento.
Non sussistono i presupposti per la condanna della al risarcimento CP_1
dei danni da lite temeraria, come chiesto dal . Pt_1
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (Cass. Civ. Sez. 3, 30 settembre 2021 n.
26545).
Nel caso di specie, la condotta della appellata non può ritenersi caratterizzata da dolo o colpa grave né sono stati allegati elementi dai quali desumere la volontà della stessa di diffamare il o di ledere la sua professionalità o reputazione, Pt_1
essendosi la limitata a lamentare l'inadempimento del professionista CP_1
ed a chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa del dedotto inadempimento.
Deve essere quindi confermata la sentenza impugnata nella parte in cui è stata rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dal . Pt_1
6 Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e devono quindi essere poste a carico della , ivi comprese le spese delle cc.tt.uu. svolte CP_1
in primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1371/21 R.S. del
Tribunale di Messina, così provvede: accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della Parte_1
sentenza impugnata, rigetta le domande formulate da nei Controparte_1
confronti del;
Pt_1
rigetta la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. proposta dal;
Pt_1
condanna al pagamento, a favore degli Avv. Salvatore e Controparte_1
Maria Ausiliatrice Pagano, procuratori dell'appellante e distrattari ex art. 93 c.p.c., delle spese processuali liquidate, per il primo grado di giudizio, in € 4.835,00 per compensi (€ 875,00 fase studio, € 740,00 fase introduttiva, € 1.600,00 fase trattazione, € 1.620,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, C.P.A. e
I.V.A. come per legge e, per il secondo grado di giudizio, in € 382,50 per spese ed
€ 3.000,00 per compensi (€ 600,00 fase studio, € 470,00 fase introduttiva, €
930,00 fase trattazione, € 1.000,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali,
C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese delle cc.tt.uu. Controparte_1
Messina, 15 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott. Giuseppe Minutoli)
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