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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.5824 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. COGGIATTI Parte_1
CLAUDIO per procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. BUCCIARELLI PAOLA per Controparte_1 procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 6.2.2025;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni:
1. “La casa familiare, sita in Roma al Piazzale Enrico Dunant n. 40 int. 8, Pal. A, con ogni arredo e corredo ivi esistente, resterà in godimento di la quale Controparte_1 ivi risiede insieme ai figli.
2. corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento di Parte_1
, la somma mensile di euro 2.000,00 (duemila/00), che le verserà Controparte_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2024, a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 4608909 presso NI (Filiale di Roma, Via
NO ZZ n. 145) intestato a distinto con IBAN Controparte_1
[...]. Somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il mese di febbraio 2024.
3. Tutte le spese relative all'uso e godimento dell'abitazione (condominio, riscaldamento, utenze elettriche, gas e telefoniche, Tari e IMU, se dovuta) in cui risiedono ed i figli saranno a carico dei nuovi proprietari/abitanti l'immobile dal 1° Controparte_1 febbraio 2024.
4. verserà, comunque, a titolo di contributo delle spese di Parte_1 gestione dell'abitazione, l'importo pari ad euro 3.000,00 (tremila/00) annui che verranno da lui erogati in 2 rate semestrali, ciascuna di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) scadenti il 15 giugno ed il 15 dicembre di ogni anno, con bonifico bancario da effettuarsi sul c/c n. 4608909 presso NI (Filiale di Roma, Via NO ZZ n. 145) intestato a , distinto con IBAN [...]. I Controparte_1 pagamenti relativi alle spese di cui al superiore p3) sostenute da Parte_1 nel periodo dal 01 02 24 fino alla voltura di dette utenze saranno detratti dal contributo di cui al presente punto 4). Dette utenze dovranno comunque essere volturate entro e non oltre 60gg dalla data del deposito del ricorso, oltre la quale data Parte_1 sarà libero di risolvere i contratti/obblighi di pagamento a suo nome relativi all'immobile in oggetto, e/o comunque di non effettuare i relativi pagamenti.
5. Spese mediche: si obbliga, altresì, a mantenere in essere, Parte_1
a propria cura e spese, anche in favore della Signora , Controparte_1
• vita natural durante, la polizza assicurativa sanitaria FASI,
• per i prossimi tre anni, la polizza ASSIDAI.
Quest'ultima, decorso tale periodo triennale, potrà essere prorogata a cura e spese di
. Controparte_1
6. Attribuzione patrimoniale in favore dei figli e della coniuge: come ulteriore pattuizione ex art. 1322 c.c. ed elemento funzionale Parte_1 ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, al fine di conferire un nuovo assetto agli interessi economici e patrimoniali del nucleo familiare conseguenti al procedimento di separazione personale dei coniugi, si obbliga, ex art. 1376 c.c., a cedere e trasferire, senza corrispettivo, ai figli e la nuda CP_2 Controparte_3
proprietà, e a , in favore della quale, fin d'ora, riconosce il diritto Controparte_1 personale di godimento, il diritto di usufrutto vitalizio, dell'immobile di sua esclusiva proprietà -già adibito a casa coniugale- sito in Roma al Piazzale Enrico Dunant
n. 40, Pal. A, int. 8.
Precisamente trasferirà, senza corrispettivo, con successivo Parte_1
e distinto atto da stipulare entro e non oltre 60 giorni successivi alla data di omologa del presente accordo,
✓ Ai figli maggiorenni e -che Persona_1 Controparte_3 accettano- la nuda proprietà, nella misura del 50% ciascuno, del seguente immobile:
o appartamento articolato su due livelli ai piani quarto e quinto collegati fra loro da scala interna, del predetto fabbricato con accesso da piazzale Enrico Dunant numero civico 40 (quaranta), Pal. A, con ingresso distinto con il numero interno 8 (otto) a loro volta composti: il piano quarto da ingresso, tre camere, bagno, cucina, balcone e terrazzo;
il piano quinto da due camere, bagno, locale spogliatoio, soffitta e accessori;
il tutto nell'insieme confina con piazzale Enrico Dunant;
con distacco condominiale;
con terrazza condominiale;
con appartamento distinto dal numero int. 7;
Detto bene è censito al Catasto fabbricati del Comune di Roma al Foglio 459, particella
17, subalterno 527, piazzale Enrico Dunant n. 40, interno 8, piano 4/5, zona censuaria
3, categoria A/2, classe 3, vani 6,5, rendita di euro 1745,62", ", come da planimetria depositata in catasto il 29 settembre 2022, al n. 408557 di protocollo.
✓ A -che accetta- a regolamentazione e definizione di ogni loro Controparte_1 rapporto patrimoniale pregresso e come elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il diritto di usufrutto, vita natural durante, sull' immobile, sopra descritto e catastalmente identificato, sito in Roma al Piazzale Enrico
Dunant n. 40 int. 8 piano 4/5, Pal. A.
✓ A e ai figli e Controparte_1 Persona_1 Controparte_3
o nelle more della sanatoria della non corretta attuale situazione catastale e attribuzione proprietaria degli stessi, il diritto di uso e godimento esclusivo degli immobili "locali depositi / box " (distinti in Catasto fabbricati del Comune di Roma al
Foglio 459, particella 17, sub 23 e sub 21), adiacenti e comunicanti, posti al piano S1;
o a intervenuta “sanatoria” della situazione catastale e attribuzione proprietaria degli stessi, rispettivamente, la nuda proprietà (a e , e CP_2 Controparte_3
l'usufrutto vita natural durante (a ), degli immobili medesimi.”; Controparte_1
ritenuta la equità e congruità delle condizioni di separazione concordate, nulla ostandovi e ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente decidendo, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1
, coniugati in Roma il 22.7.1991, alle condizioni congiunte Controparte_1
riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il
Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 874,
Parte 2, Serie A04 , Anno 1991);
- nulla sulle spese.
Roma, 8.7.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.5824 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. COGGIATTI Parte_1
CLAUDIO per procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. BUCCIARELLI PAOLA per Controparte_1 procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 6.2.2025;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni:
1. “La casa familiare, sita in Roma al Piazzale Enrico Dunant n. 40 int. 8, Pal. A, con ogni arredo e corredo ivi esistente, resterà in godimento di la quale Controparte_1 ivi risiede insieme ai figli.
2. corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento di Parte_1
, la somma mensile di euro 2.000,00 (duemila/00), che le verserà Controparte_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2024, a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 4608909 presso NI (Filiale di Roma, Via
NO ZZ n. 145) intestato a distinto con IBAN Controparte_1
[...]. Somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il mese di febbraio 2024.
3. Tutte le spese relative all'uso e godimento dell'abitazione (condominio, riscaldamento, utenze elettriche, gas e telefoniche, Tari e IMU, se dovuta) in cui risiedono ed i figli saranno a carico dei nuovi proprietari/abitanti l'immobile dal 1° Controparte_1 febbraio 2024.
4. verserà, comunque, a titolo di contributo delle spese di Parte_1 gestione dell'abitazione, l'importo pari ad euro 3.000,00 (tremila/00) annui che verranno da lui erogati in 2 rate semestrali, ciascuna di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) scadenti il 15 giugno ed il 15 dicembre di ogni anno, con bonifico bancario da effettuarsi sul c/c n. 4608909 presso NI (Filiale di Roma, Via NO ZZ n. 145) intestato a , distinto con IBAN [...]. I Controparte_1 pagamenti relativi alle spese di cui al superiore p3) sostenute da Parte_1 nel periodo dal 01 02 24 fino alla voltura di dette utenze saranno detratti dal contributo di cui al presente punto 4). Dette utenze dovranno comunque essere volturate entro e non oltre 60gg dalla data del deposito del ricorso, oltre la quale data Parte_1 sarà libero di risolvere i contratti/obblighi di pagamento a suo nome relativi all'immobile in oggetto, e/o comunque di non effettuare i relativi pagamenti.
5. Spese mediche: si obbliga, altresì, a mantenere in essere, Parte_1
a propria cura e spese, anche in favore della Signora , Controparte_1
• vita natural durante, la polizza assicurativa sanitaria FASI,
• per i prossimi tre anni, la polizza ASSIDAI.
Quest'ultima, decorso tale periodo triennale, potrà essere prorogata a cura e spese di
. Controparte_1
6. Attribuzione patrimoniale in favore dei figli e della coniuge: come ulteriore pattuizione ex art. 1322 c.c. ed elemento funzionale Parte_1 ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, al fine di conferire un nuovo assetto agli interessi economici e patrimoniali del nucleo familiare conseguenti al procedimento di separazione personale dei coniugi, si obbliga, ex art. 1376 c.c., a cedere e trasferire, senza corrispettivo, ai figli e la nuda CP_2 Controparte_3
proprietà, e a , in favore della quale, fin d'ora, riconosce il diritto Controparte_1 personale di godimento, il diritto di usufrutto vitalizio, dell'immobile di sua esclusiva proprietà -già adibito a casa coniugale- sito in Roma al Piazzale Enrico Dunant
n. 40, Pal. A, int. 8.
Precisamente trasferirà, senza corrispettivo, con successivo Parte_1
e distinto atto da stipulare entro e non oltre 60 giorni successivi alla data di omologa del presente accordo,
✓ Ai figli maggiorenni e -che Persona_1 Controparte_3 accettano- la nuda proprietà, nella misura del 50% ciascuno, del seguente immobile:
o appartamento articolato su due livelli ai piani quarto e quinto collegati fra loro da scala interna, del predetto fabbricato con accesso da piazzale Enrico Dunant numero civico 40 (quaranta), Pal. A, con ingresso distinto con il numero interno 8 (otto) a loro volta composti: il piano quarto da ingresso, tre camere, bagno, cucina, balcone e terrazzo;
il piano quinto da due camere, bagno, locale spogliatoio, soffitta e accessori;
il tutto nell'insieme confina con piazzale Enrico Dunant;
con distacco condominiale;
con terrazza condominiale;
con appartamento distinto dal numero int. 7;
Detto bene è censito al Catasto fabbricati del Comune di Roma al Foglio 459, particella
17, subalterno 527, piazzale Enrico Dunant n. 40, interno 8, piano 4/5, zona censuaria
3, categoria A/2, classe 3, vani 6,5, rendita di euro 1745,62", ", come da planimetria depositata in catasto il 29 settembre 2022, al n. 408557 di protocollo.
✓ A -che accetta- a regolamentazione e definizione di ogni loro Controparte_1 rapporto patrimoniale pregresso e come elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il diritto di usufrutto, vita natural durante, sull' immobile, sopra descritto e catastalmente identificato, sito in Roma al Piazzale Enrico
Dunant n. 40 int. 8 piano 4/5, Pal. A.
✓ A e ai figli e Controparte_1 Persona_1 Controparte_3
o nelle more della sanatoria della non corretta attuale situazione catastale e attribuzione proprietaria degli stessi, il diritto di uso e godimento esclusivo degli immobili "locali depositi / box " (distinti in Catasto fabbricati del Comune di Roma al
Foglio 459, particella 17, sub 23 e sub 21), adiacenti e comunicanti, posti al piano S1;
o a intervenuta “sanatoria” della situazione catastale e attribuzione proprietaria degli stessi, rispettivamente, la nuda proprietà (a e , e CP_2 Controparte_3
l'usufrutto vita natural durante (a ), degli immobili medesimi.”; Controparte_1
ritenuta la equità e congruità delle condizioni di separazione concordate, nulla ostandovi e ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente decidendo, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1
, coniugati in Roma il 22.7.1991, alle condizioni congiunte Controparte_1
riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il
Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 874,
Parte 2, Serie A04 , Anno 1991);
- nulla sulle spese.
Roma, 8.7.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi