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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 13176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13176 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M.Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5499 2025 RG
FRA
Avv.LA CAVA VINCENZO Parte_1
E
Avv. CANELLI IVAN Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.2.2025, unitamente ad istanza d'urgenza, Parte_1
– in servizio full time a tempo indeterminato dal 30.10.2024 presso il CD di
[...]
SE (MI) – referente unico del proprio nonno , residente in [...]Persona_1
(CT), ha chiesto l'ordine nei confronti di di consentirgli di Controparte_1 partecipare alla procedura di mobilità Nazionale 2025, con precedenza, per assistenza al disabile grave, al fine di ottenere il trasferimento presso la sede di Catania, previa disapplicazione dei disposizioni gravate e degli atti connessi e consequenziali, nella parte in cui prescrivono l'imposizione della requisito di anzianità di servizio pari a 3 anni presso la sede di titolarità e la negazione del diritto di precedenza presso la sede ove risiede il disabile, con adozione di tutti i provvedimenti conseguenti idonei a consentire di partecipare a tale procedura. gli avrebbe imposto di restare presso la CP_1 sede di titolarità per un triennio, nonostante apposita istanza di partecipazione alla procedura di mobilità in data in data 31.1-4.2.7.2.2025 (in virtù della illegittima applicazione dell'art 2 del verbale di accordo del 16.5.024 - a parziale modifica dell'accordo del 20.6.023) ed il possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme inderogabili necessarie per parteciparvi.
Con il verbale di Accordo del 20 giugno 2023, di poi, erano state delineate le linee guida per le domande di trasferimento su base volontaria con i relativi requisiti di partecipa-zione disponendosi che
“il personale affetto da patologie di particolare gravità di cui all'art. 41 del vigente CCNL o per le quali si renda necessaria l'effettuazione di terapie salvavita debitamente certificate potrà presentare domanda di trasferimento indipendentemente dai requisiti stabiliti al punto 1. del presente accordo e le relative richieste verranno valutate dall' indipendentemente dai criteri sopra individuati. Analogo trattamento Pt_2 verrà riservato al personale nel cui nucleo familiare siano presenti figli conviventi, coniuge o convivente “more uxorio” affetti da grave patologia di cui all'art. 41 CCNL vigente o per le quali si renda necessaria l'effettuazione di terapie salvavita debitamente certificate. Del pari, saranno valutate dall' , indipendentemente dai Pt_2 requisiti di cui al punto 1., le richieste di tra-sferimento presentate del personale con figli, fiscalmente a cari-co al-meno al 50%, per i quali ricorra almeno una delle con- dizioni qualifi-cate come “croniche ed invalidanti” dal Ministero della Salute - ai sensi del DM 28 maggio 1999 n. 329, come modificato dal DM 21 maggio 2001, n. 296 e dal DM 18 maggio 2001, n. 279 - certificata da una struttura sanitaria pubblica e che abbia dato luogo al riconosci-mento dell'invalidità civile per i figli minorenni e nella misura al-meno pari all'85% per i figli maggiorenni”,
così si era omessa qualsivoglia tipo di partecipazione, precedenza e/o tutela per i caregiver che prestano assistenza a parenti e/o affini disabili sino al terzo grado in situazione di gravità ex l. 104/1992.
Ha quindi rilevato che le norme contrattuali e regolamentari che disciplinavano la procedura di mobilità 2025, si ponevano in aperto contrasto con le norme di rango superiore, sia nazionali che sovranazionali, vanificando le finalità proprie sancite dall'art. 33, comma 5, della L. 104/92 e dalla Direttiva CE 78/2000, che avrebbero dovuto permettere una precedenza assoluta rispetto ai colleghi che non si trovavano nelle stesse condizioni, abilitando il trasferimento (anche a domanda, nel corso del rapporto ed a prescindere dal vincolo triennale), non potendo la norma speciale essere derogata da un contratto collettivo (per come ritenuto dalla giurisprudenza di merito cit.); anche l'approccio sistematico, secondo cui il diritto enunciato dall'art. 33 e 21 della legge n. 104/92 (“hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda”), era indicativo della ristrettezza dello spazio entro cui il relativo diritto poteva essere compresso.
In particolare, le disposizioni pattizie richiamate non riconoscevano la preferenza ex art. 33, commi 5 e 7, l. 104/92, al nipote individuato come referente unico, che presta assistenza il nonno disabile in situazione di gravità e pertanto si ponevano in contrasto con la norma sovraordinata, anche considerato che l'inciso richiamato nella norma del comma 5, “ove possibile”, si riferiva ad esigenze organizzative datoriali (alla sussistenza di posti vacanti e disponibili in pianta organica) e non alle condizioni dell'assistito, sicché la comparazione richiesta dalla norma primaria non poteva certo essere operata in modo difforme ad opera della contrattazione collettiva.
2. La società ha rappresentato come il ricorrente, a seguito della procedura di stabilizzazione era stato assunto a tempo indeterminato il 30.10.2024, come portalettere full time, liv. E, ed assegnato presso il CD di SE (MI).
In data 31.1.2025 il aveva presentato domanda, in deroga agli accordi Parte_1 sindacali vigenti, per partecipare alla procedura mobilità 2025 per ottenere il trasferimento presso la provincia di Catania (precedentemente, in data 23.1.2025 aveva presentato tramite portale, all'Inps, domanda al fine di fruire di giorni di permesso che era stata accolta).
Ha eccepito la nullità del ricorso per indeterminatezza dei fatti fondanti la domanda, comunque rappresentando come la disciplina sulla Mobilità Volontaria Nazionale e dei trasferimenti di fosse stata espressamente accettata dal ricorrente al momento CP_1 dell'assunzione; ha argomentato in punto di poteri organizzativi anche nei procedimenti di mobilità, costituenti potere conformativi datoriali (tutelati ai sensi dell'art. 41 Cost.), da bilanciare con quelli di assistenza e cura previsti dalla L. 104/92, ma pur sempre all'interno dei canali e con le modalità prevista dalla parte datoriale.
Ha quindi richiamato l'Accordo del 20 giugno 2023 (che aveva regolato la mobilità per il triennio 2023/25) nonché la deroga attuata con il Verbale di Accordo del 16 maggio
2024 che aveva previsto: “…con specifico riferimento alla mobilità nazionale, ferma restando l'efficacia dell'intesa del 20 giugno 2023 per il periodo di vigenza, le Parti, a parziale modifica della stessa, convengono che il personale assunto a tempo indeterminato a decorrere dall'attivazione delle leve definite dalla presente intesa potrà presentare domanda esclusivamente al raggiungimento del requisito di anzianità di servizio almeno pari a 3 anni al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda”.
Tenuto conto dell'elevato impatto nazionale di una realtà aziendale dalle singolari dimensioni e dell'essenzialità dei servizi espletati, non poteva far fronte CP_1 alle numerosissime richieste di trasferimento provenienti dai propri dipendenti- pena la paralisi dell'attività medesima- se non attraverso l'indizione periodica di procedure collettive di mobilità, nell'ambito delle quali -anche al fine di garantire l'equa e non discriminatoria gestione di tutte le preferenze vantate dai dipendenti- far confluire e gestire le richieste di trasferimento. Per le stesse ragioni era previsto che la partecipazione alla procedura di mobilità fosse conseguente alla maturazione di un'anzianità di servizio e di permanenza nel luogo di assegnazione, nel caso di specie pari ad almeno 3 anni in ragione dell'Accordo siglato con le OO.SS. in data 16 Maggio
2024, come noto allo stesso ricorrente che aveva rilasciato, in data 7.10.2024, una dichiarazione di accettazione della sede proprio in ragione di tale accordo sindacale.
Ha diffusamente argomentato in diritto e precisato che non sussisteva alcun contrasto delle disposizioni contrattuali e regolamentari, adottate proprio al fine di assumere decisioni secondo criteri oggettivi e generali, con norme di ragno superiore, in quanto la norma invocata al fine di ottenere la sede più vicina all'assistito non si configura come diritto assoluto ed illimitato, ma importa un bilanciamento fra gli interessi dell'assistente con quelle organizzative aziendali.
Diversamente, la libertà di cui all'art. 41 Cost., dovendo dare seguito a tutte le domande di trasferimento pervenute dai lavoratori beneficiari della L.104/1992, avrebbe subito una sicura lesione, nella misura in cui avrebbe comportato una concentrazione delle relative risorse nelle sedi eccedentarie, a discapito delle altre sedi, aventi un maggiore bacino di utenza ma con gravi squilibri occupazionali.
Ha contestato la esclusività e continuità dell'assistenza prestata.
Per come emergente dai prospetti offerti unitamente alla memoria, nella sede di destinazione si registrava una copertura pari circa al 111% (stabili) mentre nella sede di provenienza risulta una scopertura di organico (aggravatasi dal febbraio al settembre
2025, v. all. 8 res.).
Era quindi evidente come il trasferimento richiesto non fosse organizzativamente e produttivamente percorribile.
3. Orbene, in via preliminare va rilevato che non può essere ammessa la produzione di nuova documentazione qualora trattasi di documentazione già nella disponibilità della stessa parte all'atto del deposito dell'atto introduttivo.
Infatti, nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi né quelli di formazione successiva possono ritenersi rilevanti, non essendo consentita la modifica del petitum di causa, se non nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 420, comma 1, Cpc. Risulta inammissibile anche la istanza di esibizione formulata ai sensi dell'art. 210 Cpc volta all'acquisizione dell'“l'elenco (graduatoria) dei soggetti trasferiti a Catania con indicazioni delle relative precedenze e/o invalidità ove beneficiari e comunque con maggiore precedenza”, trattandosi di strumento istruttorio residuale ed in ogni caso utilizzabile qualora l'iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa.
4. Come noto, il comma 5 dell'art. 32 della L. 104/92 stabilisce che "Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.”.
4. Come noto, il comma 5 dell'art. 32 della L. 104/92 stabilisce che "Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.”.
4.1. L'elaborazione giurisprudenziale in materia ha affermato, in vari approdi, che tale disposizione introduce un vero e proprio diritto soggettivo del lavoratore gravato dell'assistenza ad una persona disabile di non essere trasferito, senza il proprio consenso, ad altra sede, con il solo limite dell'accertata incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n.
24775 del 05/11/2013).
4.2. Diversamente, quanto al qui invocato diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, la norma non configura un diritto incondizionato, giacché esso - come dimostrato dalla presenza dell'inciso "ove possibile" - può essere fatto valere solo quando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli interessi implicati, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative dell'impresa (ex multis cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 3896 del 18/02/2009).
4.3. Consegue che il diritto del lavoratore di scegliere una sede che gli consenta di prestare assistenza al congiunto disabile vede il proprio limite nelle esigenze organizzative, economiche e produttive della parte datoriale, che, nel bilanciamento degli interessi, non possono essere sacrificate ad esclusivo vantaggio del lavoratore sicché non potrà imporsi al datore di lavoro di disporre il trasferimento del dipendente in una sede che non abbia scoperture di organico, o in soprannumero agli altri lavoratori, o in una sede che abbia, in ipotesi, dotazione organica o articolazione oraria o logistica o organizzativa incompatibile con i benefici riconosciuti al lavoratore gravato dell'assistenza.
4.4. Con specifico riferimento a fattispecie di richiesta di trasferimento di un dipendente ai sensi dell'articolo 33 legge n. 104/1992, la Suprema Corte ha osservato che “In materia di assistenza ai portatori di handicap, la norma di cui all'art. 33, sesto comma, della legge n. 104 del 1992, circa il diritto del disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretata nel senso che esso può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche successivamente a quest'ultima e, in tal caso, sia quando la situazione di handicap intervenga in corso di rapporto, sia quando essa preesista ma l'interessato, per ragioni apprezzabili, intenda mutare la propria residenza, deponendo in tal senso, oltre che la lettera della norma, l'esigenza di consentire l'effettività del diritto al lavoro in capo alla persona svantaggiata a causa della situazione di handicap. Tale diritto, tuttavia, non si configura come incondizionato, giacché esso - come dimostrato anche dalla presenza dell'inciso "ove possibile" - può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli interessi implicati, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative dell'impresa, gravando sulla parte datoriale l'onere della prova di siffatte circostanze ostative all'esercizio stesso dell'anzidetto diritto” (cfr. ex multis, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 3896 del
18/02/2009).
4.5. Il Giudice di Legittimità ha ribadito il principio che “In tema di diritto del lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare e a non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, è posto a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle richieste del lavoratore, spettando al giudice procedere al necessario bilanciamento, imposto dal quadro normativo nazionale e sovranazionale, tra gli interessi e i diritti del medesimo e del datore di lavoro, ciascuno meritevole di tutela, valorizzando le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile ogni volta che le ragioni tecniche, organizzative e produttive prospettate non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 47 del 02/01/2024).
5. Ed allora, considerate le deduzioni ed allegazioni dei contendenti, non può non risultare dirimente la valutazione di ogni circostanza che contribuisca a sorreggere la comparazione richiesta dalla norma, considerato anche il contrasto – perlomeno apparente, dovendosi comunque valutare la specifica situazione concreta esaminata nelle varie pronunce – della giurisprudenza, in punto di valutazione della stretta necessità dell'intervento del lavoratore nella assistenza del congiunto, atteso che anche la circostanza relativa alla presenza di altro familiare presso l'assistito non è estranea alla piattaforma fattuale che la parte datoriale, nella valutazione dei presupposti di cui all'art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, può e deve prendere in considerazione ai fini della disamina dell'istanza di trasferimento;
sicché ben può assumere rilevanza la constatata presenza di familiari residenti nel comune – o comuni limitrofi - ove ricorre l'esigenza
(in tal senso Consiglio di Stato sez. I, 12/11/2024, n.1368 ma anche la giurisprudenza che ritiene che “l'eliminazione del requisito dell'esclusività e della continuità, in materia di benefici riconosciuti dalla L. n. 104/1992 ai soggetti aventi lo status di portatore di handicap grave, non va interpretato nel senso che non abbia rilevanza la circostanza che ci possano essere altri parenti in grado di assistere e titolari dei medesimi doveri di assistenza, perché la rilevanza della presenza di altri parenti in loco, ulteriormente tenuti all'assistenza, è importante proprio in quanto consente di evitare che la necessità di assistere un congiunto diventi l'occasione di ottenere un trasferimento che in base ai normali criteri usati dall'Amministrazione di appartenenza non si potrebbe ottenere. Di qui, la necessità di un'approfondita valutazione del contesto familiare per verificare se non vi sia altro congiunto che possa provvedere all'assistenza” T.A.R. Bologna, Emilia-Romagna sez. I, 22/11/2016, n. 957, Corte
d'Appello di Milano nella sentenza n. 662/2019, Corte d'appello di Brescia sent.
218/2021, Trib. Roma sent. 17.3.2025).
6. In merito al caregiver e considerata la abrogazione della figura del c.d. referente unico dell'assistenza (operata con decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, entrato in vigore dal 13 agosto 2022, con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dal comma 3 dell'art. 33 l. 104/92) è inoltre possibile che l'assistito scelga più caregiver o figure professionali specializzate, in base alle proprie esigenze.
Ed invero la norma ha esteso la concessione di determinate agevolazioni anche ai famigliari che si occupino del familiare con problemi di disabilità “proprio per consentire loro di svolgere con efficienza anche il lavoro dipendente e di condurre un'esistenza dignitosa, … non ha certo attribuito le agevolazioni di cui sopra anche in presenza di altri parenti od affini dei quali non si dimostri la effettiva impossibilità o quantomeno una seria difficoltà nell'assistenza del congiunto. Una diversa interpretazione finirebbe per snaturare lo spirito della legge, che intende perseguire la più ampia tutela del soggetto debole, a condizione che essa non si ponga in contrasto con le esigenze collettive della continuità e dell'efficienza di un servizio di pubblico interesse quale quello affidato alla società odierna resistente, e di fatto, snaturerebbe la ratio sottesa all'interesse pretensivo del lavoratore al trasferimento per scopi assistenziali, che diventerebbe automaticamente concedibile a domanda del dipendente
a fronte dell'assenza di prova della idoneità dei rimanenti parenti ed affini. Un tale orientamento, oltre che vanificare gli sforzi organizzativi … vanificherebbe anche lo stesso perseguimento dei doveri di solidarietà familiare…” (cfr. Corte d'Appello di
Salerno n. 43/23 dd. 30.01.23; richiamata anche da parte resistente).
6.1. E' evidente, del resto, come in materia vengano in gioco interessi particolarmente rilevanti e per questo la Corte Costituzionale ha voluto imprimere alla norma un criterio di assoluto rigore, al fine di evitare possibili abusi derivanti da una impropria applicazione. Pur riconoscendo il valore primario della solidarietà e della tutela dei soggetti portatori di disabilità, invero, ha inteso valorizzare la scelta legislativa di integrare detta tutela con gli altri valori costituzionali con cui questa si presenti in correlazione (tra le altre, Corte Cost. n.372/2002; Corte Cost. n. 246/1997).
6.2. La norma di cui all'art. 33 in discorso, va quindi interpretata conformemente a tale lettura, dovendosi riconoscere al lavoratore che assista un congiunto portatore di disabilità, la possibilità di scelta della sede, all'atto dell'assunzione, o anche in caso di successivo trasferimento a domanda e, quanto all'inciso "ove possibile", il significato per cui "...l'esercizio di quel diritto non deve comportare una lesione eccessiva delle esigenze organizzative ed economiche del datore di lavoro privato, o determinare un danno per la collettività, compromettendo il buon andamento e l'efficienza della pubblica amministrazione."
6.3. In tal senso si sono espresse le SS.UU. della S. Corte affermando un principio del tutto condivisibile e comunque estensibile anche al lavoro privato, rilevando altresì che
"...La stessa finalità di contemperamento di opposti interessi privati e pubblici, tutti parimenti rapportabili a valori di rango costituzionale, permane pur dopo la novella del testo originario della L. n.104, art. 33, operata con la I. n.53 del 2000, che ha tolto il requisito della convivenza, lasciando, però, intatti tutti gli altri (effettiva continuità nell'assistenza, carattere di particolare gravità dell'handicap di cui soffre il congiunto, necessità di prestazioni assistenziali permanenti, incompatibili con sede distante, mancanza di altri supporti parentali)" (Cass. S.U. n. 69117/2015).
7. Debbono quindi essere vagliati in concreto, nel quadro così ricostruito, tutti gli elementi che contribuiscono alla complessiva valutazione, attesa la estensione della norma rispetto alla scelta iniziale della sede di lavoro a quella fatta nel corso del rapporto, attraverso la domanda di trasferimento, da riferire alla persona “da assistere”, ma anche considerando gli interessi parimenti meritevoli di tutela della parte datoriale.
7.1. Non può inoltre non essere sottolineato come il ricorrente impugni le disposizioni di quell'Accordo dal medesimo sottoscritto, per come rilevato da;
tanto, CP_1 considerata anche la risalenza delle patologie invalidanti del proprio congiunto, in quanto seppure stesso lavoratore affermi di essere unico referente, non allega di essersi preso cura dello stesso, anche a distanza (via e-mail o telefonici) contattando medici o sanitari, ovvero comunque utili al fine di prestare la necessaria assistenza, né argomenta sull'eventuale mutata situazione fattuale dall'accertamento della disabilità, nella rivendicazione del proprio diritto ad essere trasferito.
7.2. Le esigenze datoriali evidenziate in memoria (confermate in termini di consistenza organica dal PS della società nonché dalle allegazioni attoree per quanto sopra rilevato) del resto, comprovano che il trasferimento del ricorrente comporterebbe un consistente disservizio nella sede di provenienza mentre nella sede di destinazione esiste un sovradimensionamento della copertura di organico.
7.3. Pertanto, se, come già evidenziato, la lettera dell'articolo 33, comma 5, legge n.
104/1992 non attribuisce al lavoratore che presti assistenza ad un familiare in condizione di disabilità un diritto incondizionato di scegliere una sede di lavoro vicina al domicilio della persona da assistere, bensì un diritto da bilanciarsi con le ragioni organizzative opposte dalla parte datoriale, altrettanto meritevoli di tutela, purché effettive, l'equo contemperamento di interessi contrastanti, che s'impone, deve considerare prevalente l'effettiva esigenza di cura ed assistenza, col solo limite della arbitraria ed ingiustificata condotta datoriale ostativa, che si traduca nella elusione delle prerogative del lavoratore.
7.4. Di talché, le uniche limitazioni al diritto in questione - soprattutto in un contesto di lavoro privato, in cui non si ponga l'esigenza di salvaguardare anche interessi di natura pubblicistica, come avviene invece nel contesto dei rapporti di pubblico impiego - possono essere costituite o dalla insussistenza di un posto vacante presso la sede di lavoro ove il dipendente chieda di essere assegnato o dalla eccessiva onerosità, dal punto di vista economico od organizzativo, della scopertura del posto cui è assegnato il lavoratore che chiede di essere trasferito, circostanze nella specie da ritenersi comprovate.
7.5. Consegue quindi che se il diritto non possa essere affermato alla stregua della applicazione della invocata norma sovraordinata, a fortiori debba essere esclusa la tutela che alla affermazione di esso consegua, anche prescindendo da tutte le ulteriori considerazioni che paventano il contrasto delle disposizioni contrattuali con la norma legislativa.
7.6. Di talché, tale essendo la situazione degli organici nell'ufficio di provenienza e in quelli di ambita destinazione del ricorrente, la domanda di trasferimento avanzata dal ricorrente ai sensi dell'articolo 33, comma 5, legge n. 104/1992, non può essere accolta, non potendo esigersi, nell'equo bilanciamento dei contrapposti interessi, che la parte datoriale pregiudichi le proprie esigenze organizzative al solo fine di venire incontro a quelle rappresentate dal dipendente, pur certamente, in astratto, meritevoli di tutela.
8. Alla stregua delle superiori considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto.
8.1. La particolarità delle questioni affrontate nonché i diversi orientamenti giurisprudenziali, giustificano la integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese processuali.
Roma lì, 19.12.2025 Il Giudice