Articolo 13 della Legge 11 dicembre 1952, n. 2362
Articolo 12Articolo 14
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25 dicembre 1952
Art. 13.
Agli atti di acquisto e di rivendita di terreni, effettuati dalla Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina nell'esecuzione della sua attivita', sono estese le agevolazioni previste dall' art. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 .
Entrata in vigore il 25 dicembre 1952
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