Art. 13.
Agli atti di acquisto e di rivendita di terreni, effettuati dalla Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina nell'esecuzione della sua attivita', sono estese le agevolazioni previste dall' art. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 .
Agli atti di acquisto e di rivendita di terreni, effettuati dalla Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina nell'esecuzione della sua attivita', sono estese le agevolazioni previste dall' art. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 .