Art. 12.
Le assegnazioni di cui al primo comma dell'articolo 5-bis del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2 , convertito con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36 , gia' parzialmente corrisposte negli anni dal 1973 al 1977 alle regioni Calabria e Sicilia, possono essere saldate in unica soluzione mediante versamento delle residue somme di lire 32.000 milioni e di lire 8.000 milioni, rispettivamente, alle regioni Calabria e Sicilia.
Conseguentemente le residue annualita' del corrispondente limite d'impegno di cui al secondo comma dello stesso articolo 5-bis sono versate, a decorrere dall'anno finanziario 1978, sul conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi della lettera a) dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 .
Le assegnazioni di cui al primo comma dell'articolo 5-bis del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2 , convertito con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36 , gia' parzialmente corrisposte negli anni dal 1973 al 1977 alle regioni Calabria e Sicilia, possono essere saldate in unica soluzione mediante versamento delle residue somme di lire 32.000 milioni e di lire 8.000 milioni, rispettivamente, alle regioni Calabria e Sicilia.
Conseguentemente le residue annualita' del corrispondente limite d'impegno di cui al secondo comma dello stesso articolo 5-bis sono versate, a decorrere dall'anno finanziario 1978, sul conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi della lettera a) dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 .