Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/04/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 923 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, nata a [...] il [...], C.F: Parte_1
residente in [...]
n. 87, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Scavello, (C.F.:
, presso il cui studio sito in Messina, Via XXIV C.F._2
Maggio, 161/S, (pec: tel/fax Email_1
09041191) è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
PARTE
ATTRICE
E
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA in sede avente per oggetto: Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalita
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione del 21.02.2023 notificato il 13.02.2023,
nata a [...] il [...], chiedeva, ai Parte_1
sensi dell'art. 31 D. Lgs. 01.09.2011 n. 150, che fosse rettificata con sentenza l'attribuzione di sesso contenuta nell'atto di nascita dell'istante e che fosse ordinato all'ufficiale dello stato civile del comune di Messina di
1
un intervento demolitivo ricostruttore per adeguare la propria struttura anatomica ai caratteri sessuali maschili presso le strutture pubbliche abilitate. A sostegno delle domande evidenziava che ella era affetta da disturbo di identità di genere, sentendosi appartenere al sesso maschile;
che aveva da tempo preso coscienza del proprio stato e che era giunta alla determinazione di sottoporsi tanto alla terapia ormonale quanto all'intervento demolitivo ricostruttivo.
All'udienza del 15 giugno 2023 veniva effettuava l'audizione dell'attrice e, all'udienza del 15.04.2025, il Giudice Istruttore, acquisita documentazione, udite le conclusioni del procuratore dell'istante e sentito il parere del Pubblico Ministero, favorevole all'accoglimento della domanda, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che la domanda vada accolta. La peculiarità del caso consiste nel fatto che parte attrice non ha effettuato un intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali, ma solamente una terapia ormonale mascolinizzante ed ha chiesto la rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile da femminile a maschile in quanto la percezione psicologica del sesso da parte dell'istante era quella maschile.
L'art. 1 della legge 14.04.1982 n. 164, stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Come è noto, il sesso anagrafico viene attribuito al momento della nascita in base a un esame morfologico degli organi genitali. Tale accertamento avviene ai sensi degli art. 28 e seg. D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile), ove viene stabilito che l'atto di nascita riporta “il sesso del
2 bambino”, facendo così coincidere il sesso anagrafico col sesso
“biologico”. Tuttavia, se per la maggior parte degli individui tale attribuzione rispecchia fedelmente tutte le componenti sessuali, possono verificarsi ipotesi nelle quali questa coincidenza non sussiste o cessa ed in questi casi in cui la componente psicologica si discosta dal dato biologico,
l'attribuzione di sesso si atteggia a pura finzione, essendovi una dissociazione tra il sesso e il genere. Orbene, il conflitto tra vissuto personale e sociale ed identità esteriore talvolta sfocia nella scelta di sottoporsi ad un intervento chirurgico demolitivo e ricostruttivo dei caratteri sessuali primari. Emerge, nondimeno, chiaramente, dalla lettera della legge, che il diritto alla rettificazione dell'attribuzione di sesso è riconosciuto nei limiti dell'“intervenuta modificazione dei caratteri sessuali”, requisito che non implica necessariamente un intervento di riassegnazione chirurgica del sesso, come è stato affermato anche dalla
Suprema Corte con la nota sentenza n. 15138 del 20.07.2015. D'altronde, la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 221 del 2015, chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle «intervenute modificazioni dei
[…] caratteri sessuali», quale condizione della pronuncia di rettificazione, ha escluso che le stesse includano necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all'«irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive». Infatti, dalla lettera della legge non si ricava immediatamente quali debbano essere i caratteri sessuali da modificare per ottenere la riattribuzione di sesso, sicché può essere sufficiente anche una modifica dei caratteri sessuali secondari (che a partire dalla pubertà consentono di distinguere i maschi dalle femmine, come la distribuzione delle masse muscolari e della forza, dell'adipe, dei peli, della laringe e della voce, delle mammelle), che può essere conseguita normalmente attraverso delle cure ormonali. D'altronde, tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana, l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce
3 anche il diritto all'identità personale, quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento per quello che si è (Corte Cost. 03.02.1994 n. 13). La Corte
Costituzionale ha, poi, specificato che nel concetto di identità personale deve farsi rientrare anche il concetto di identità sessuale, ricostruibile non solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni bensì anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale (Corte Cost.
24.05.1985 n. 161). A prescindere dalla disputa dogmatica se la dignità umana sia un diritto o un valore, tutelare la dignità significa, infatti, rispettare l'insieme di valori di cui l'individuo è portatore e consentire all'individuo di viverli nella quotidianità con la massima libertà. Nel caso in esame il diritto all'identità sessuale va, allora, pienamente riconosciuto ancorché parte ricorrente, che ha dichiarato di sentire in modo profondo di appartenere all'altro genere, non abbia modificato i suoi caratteri sessuali primari ed ha costruito una diversa identità di genere, limitandosi ad adeguare in modo significativo l'aspetto corporeo.
Riconosciuta la possibilità di accogliere la domanda di rettificazione di sesso anche in assenza di un intervento chirurgico demolitivo dei caratteri sessuali primari, va osservato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 180 del 2017 ha ribadito che, agli effetti della rettificazione, è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Ciò significa che il percorso individuale deve essere completato sino al punto da potere considerare irreversibile la transizione, non potendo essere pronunciata la rettificazione di attribuzione di sesso solo in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, prima del completamento del percorso, ma esso si può compiere anche solo mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale.
Orbene, nel caso in esame, ha avviato il percorso Parte_1
volto alla transizione di genere già nel febbraio 2022, quando si è rivolta
4 alla presso il Policlinico di Messina dove ha ottenuto Controparte_1
il riconoscimento della condizione di “Disforia di genere” secondo i criteri del DSM V;
nel dicembre 2022 ha iniziato a sottoporsi a terapia ormonale mascolinizzante, come risulta dalla documentazione medica in atti, con il raggiungimento di un assetto dei caratteri secondari e dei valori ormonali compatibili con un aspetto ed un quadro ormonale maschile, tanto che nel certificato del 19.02.2025 si dà atto del conseguimento di un “ottimo grado di mascolinizzazione fenotipica”. Di conseguenza, si può considerare realizzato quell'adeguamento dell'aspetto fisico necessario per ritenere sussistente una modificazione dei caratteri sessuali. Inoltre, si può affermare che parte ricorrente non solo ha raggiunto un sufficiente equilibrio psicofisico ed una soddisfacente accettazione della propria condizione, ma ha anche mantenuto con continuità la motivazione a raggiungere e mantenere un aspetto maschile, sicché anche sotto il profilo psicologico sussistono tutti gli elementi per ritenere che sia stata raggiunta la necessaria modificazione dei caratteri sessuali, così da fare ritenere il percorso di transizione effettuato ormai irreversibile. D'altronde, l'astratta possibilità che si possano porre in atto terapie e trattamenti di ripristino di un'apparenza femminile contrasta con la determinazione di una persona che da anni si comporta come una persona di sesso maschile. Occorre, pertanto, ordinare all'ufficiale dello stato civile di effettuare la rettificazione dell'attribuzione di sesso nel relativo registro dello Stato Civile. Inoltre, conformemente alla richiesta avanzata da parte ricorrente, va rettificato anche il prenome da “ ” a , ”. Parte_1 Per_1 Per_2
Non occorre, invece, provvedere sulla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione all'effettuazione dell'intervento chirurgico necessario per adeguare la struttura anatomica ai caratteri sessuali maschili. Infatti, la
Corte Costituzionale, con sentenza n. 143/2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive
5 l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Ciò significa che l'interessato cui sia stata già accolta la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso potrebbe accedere agli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali su base esclusivamente sanitaria, senza necessità di alcuna specifica autorizzazione.
Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ordina all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Messina la rettificazione dell'attribuzione di sesso a nata a [...] il [...], da Parte_1
femminile a maschile;
ordina altresì, la variazione del prenome anagrafico da “ ” a , ”; dichiara interamente compensate le spese Parte_1 Per_1 Per_2
processuali.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio della 1° sezione civile lì
15/04/2025
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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