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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 520/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TI SIMONETTA, Presidente
AV PP, Relatore
PESCINO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3952/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata 1 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6157 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 110/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuna
Resistente/Appellato: nessuna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in trattazione, la società Ricorrente_1 S.a.s., in persona del legale rappresentante sig. Ricorrente_1, proponeva opposizione contro il Comune di Castel Volturno, in persona del Sindaco pro tempore, avverso l'avviso di accertamento IMU n. 6157 del 03.06.2025 relativo all'anno 2020, notificato in data 04.06.2025, con cui l'ente accertava un maggior dovuto per complessivi
€ 10.019,00, tra imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica.
La società ricorrente esponeva di essere proprietaria di un complesso immobiliare sito in Castel Volturno, già adibito a circolo nautico con denominazione “Società_1”, che l'atto di acquisto descriveva come in disuso, fatiscente, privo di impianti e in completo stato di abbandono. Deduceva che tali caratteristiche perduravano negli anni, rendendo i fabbricati di fatto inagibili e inidonei a produrre reddito.
In via preliminare eccepiva l'illegittimità della notifica dell'avviso, evidenziando che il Comune notificava via
PEC una “copia cartacea di originale analogico”, in violazione della disciplina sul documento informatico e senza garanzie di conformità tra copia ed originale, che disconosceva espressamente. In via ulteriormente preliminare deduceva la nullità dell'atto per carenza di motivazione, lamentando l'assenza di una chiara indicazione dei presupposti di fatto, degli identificativi catastali completi e del criterio di determinazione di sanzioni e interessi, così da non consentire un effettivo controllo sulla pretesa.
Nel merito, la ricorrente sosteneva che gli immobili indicati nell'avviso costituivano, come si diceva, parte del complesso “Società_1” e dovevano considerarsi ruderi inagibili, per i quali non si rendeva dovuta l'IMU ovvero, quantomeno, spettava la riduzione del 50% prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
All'esito di tali deduzioni, la società concludeva chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di inesistenza e/o nullità della notifica dell'avviso; nel merito, l'annullamento dell'atto per illegittimità e infondatezza, con riconoscimento dell'esenzione dall'IMU ovvero, in subordine, della riduzione del 50% dell'imposta. Chiedeva, inoltre, la condanna del Comune alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio il Comune di Castel Volturno, che contestava integralmente il ricorso. In via preliminare richiamava le pregresse decisioni della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta relative alle annualità IMU 2017 e 2018, che rigettavano ricorsi ritenuti identici e che non risultavano appellate, sostenendo che esse spiegavano effetti di giudicato anche sull'annualità 2020.
Quanto alle eccezioni sulla notifica, il Comune deduceva che l'avviso risultava correttamente notificato via
PEC all'indirizzo tratto dai pubblici registri e che, in ogni caso, l'atto raggiungeva il proprio scopo, come dimostrato dalla tempestiva impugnazione, con insussistenza di reali difformità tra il documento notificato e quello prodotto in giudizio.
Nel merito, l'ente rilevava che l'avviso già riconosceva la riduzione del 50% per parte dei fabbricati, mentre altri immobili e il terreno non risultavano coperti da alcuna dichiarazione o attestazione di inagibilità, né da specifiche istanze del contribuente, sicché non potevano beneficiare di esenzione o riduzione. Contestava altresì la dedotta carenza di motivazione, affermando che l'avviso indicava i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, l'ufficio competente, il responsabile del procedimento, nonché le modalità di impugnazione e di pagamento, e che il criterio di liquidazione di sanzioni e interessi risultava conforme a legge e già ritenuto corretto dalla giurisprudenza formatasi sulle annualità precedenti.
Il Comune concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con conferma dell'accertamento impugnato e condanna della società alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio esamina le censure attinenti alla validità della notifica dell'avviso di accertamento impugnato, sulle quali la ricorrente fonda la richiesta di dichiarare l'inesistenza giuridica o la nullità dell'atto.
La società deduce che l'atto è stato notificato a mezzo PEC come “copia cartacea di originale analogico” e che, per tale ragione, la notifica risulta in contrasto con la disciplina in materia di documento informatico e non consente di verificare la conformità tra la copia ricevuta e l'asserito originale. Dall'esame congiunto della documentazione versata in atti emerge che l'avviso di accertamento prodotto dalla stessa parte ricorrente si presenta come documento informatico firmato digitalmente dal funzionario responsabile, identico a quello depositato dal Comune, e non come mera copia cartacea scannerizzata. La dizione “copia cartacea di originale analogico” si riferisce verosimilmente alla stampigliatura apposta dal sistema di protocollazione dell'ente impositore e non incide sulla effettiva natura digitale del documento notificato.
In tale contesto, il disconoscimento di conformità formulato dalla ricorrente risulta del tutto generico, non accompagnato da specifiche allegazioni circa concrete difformità tra il file ricevuto via PEC e l'atto prodotto in giudizio, sicché non si ritiene assolto l'onere, posto a carico di chi disconosce, di indicare in modo analitico le ragioni della pretesa non conformità. La giurisprudenza di merito formatasi tra le stesse parti in relazione alle annualità IMU 2017 e 2018 afferma, in termini conformi, che il mero richiamo formale a presunte difformità, privo di specifica dimostrazione, non basta a inficiare la validità della notifica e dell'atto, valorizzando, per contro, la produzione in giudizio dell'avviso sottoscritto e la mancanza di qualsiasi prova contraria da parte del contribuente.
In ogni caso, risulta di rilievo la circostanza che la ricorrente ha ricevuto effettivamente l'atto, ne ha compreso il contenuto impositivo ed esercitato tempestivamente il proprio diritto di difesa mediante proposizione del ricorso.
Parimenti infondate si ritengono le doglianze di carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, anche con riguardo alla lamentata omessa indicazione degli identificativi catastali completi e dei criteri di calcolo di sanzioni e interessi. L'esame dell'atto impugnato evidenzia, infatti, che il Comune indica i cespiti oggetto di imposizione mediante gli estremi catastali, la rendita, le aliquote applicate, la base imponibile e l'imposta dovuta, oltre al richiamo della disciplina normativa di riferimento, dando così conto in modo sufficiente dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa, in conformità agli artt. 3 della L. 241/1990, 7 della
L. 212/2000 e 1, comma 162, L. 296/2006.
Sotto il profilo delle sanzioni e degli interessi, dall'avviso risulta che essi sono stati determinati in applicazione dei criteri legali, secondo le percentuali e i tassi previsti dall'ordinamento per l'omesso o parziale versamento dell'IMU, riportando gli importi complessivi corrispondenti al periodo di riferimento. La contribuente si limita a contestare in modo generico la loro quantificazione, senza fornire una diversa ricostruzione del dovuto, senza indicare errori di calcolo, né specificare quali norme vengono violate. Già la sentenza resa in relazione all'annualità 2017 esclude la sussistenza di un vizio motivazionale sul punto, ritenendo l'avviso adeguatamente motivato e le sanzioni e gli interessi correttamente determinati per legge, a fronte di una contestazione meramente assertiva da parte della società; analoga conclusione si raggiunge per l'annualità
2018.
Ciò consente di affermare che, anche per l'anno 2020, le doglianze sulla motivazione dell'atto – sia con riguardo all'individuazione degli immobili, sia in ordine al calcolo degli accessori – non colgono nel segno, risultando l'avviso idoneo a rendere pienamente intellegibile l'an e il quantum della pretesa e a porre il contribuente in condizione di difendersi consapevolmente.
Quanto al profilo sostanziale relativo alla dedotta inagibilità dei cespiti e alla conseguente richiesta di esenzione dall'IMU, ovvero di riduzione del 50% dell'imposta, il Collegio rileva che l'art. 1, comma 747, L.
160/2019, prevede che “La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
[…]”.
Nel presente giudizio la ricorrente non documenta l'esistenza di una dichiarazione di inagibilità presentata per l'anno 2020, né l'emissione di una perizia dell'ufficio tecnico, limitandosi a richiamare la descrizione del compendio immobiliare contenuta nell'atto di compravendita e ad allegare la situazione di degrado dei luoghi.
Tali elementi, tuttavia, non bastano, di per sé, a integrare i rigorosi presupposti richiesti dalla norma per la riduzione o l'esenzione, soprattutto a fronte del fatto che il Comune riconosce già, per alcuni fabbricati, la riduzione del 50% nell'ambito dell'avviso impugnato, mentre per altri cespiti – in particolare quelli non ricompresi nell'atto di acquisto o privi di specifica istanza – non risulta alcuna iniziativa del contribuente volta a far accertare formalmente l'inagibilità.
In tale quadro, le difese dell'ente impositore risultano del tutto persuasive: da un lato, esso dimostra di tenere conto, in sede di liquidazione, delle situazioni di fatto già riconosciute mediante l'applicazione della riduzione del 50% per taluni immobili;
dall'altro, evidenzia la totale carenza di presupposti legali per estendere il beneficio agli ulteriori cespiti, in coerenza con l'impostazione già avallata dalle pronunce intervenute sulle annualità precedenti, che riguardano il medesimo complesso immobiliare e identiche questioni giuridiche e fattuali.
Tenuto conto della sostanziale identità dei presupposti impositivi e delle censure sollevate rispetto alle controversie definite con le sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta per gli anni
2017 e 2018, dalle quali non emergono profili di difformità rilevanti, il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dall'orientamento ivi espresso, ritenendo, anche per l'anno 2020, pienamente legittimo l'operato del Comune di Castel Volturno.
Alla luce delle considerazioni che precedono, tutti i motivi di ricorso si respingono, con conseguente conferma dell'avviso di accertamento IMU impugnato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Castel Volturno, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e oneri di legge se dovuti.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TI SIMONETTA, Presidente
AV PP, Relatore
PESCINO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3952/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata 1 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6157 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 110/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuna
Resistente/Appellato: nessuna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in trattazione, la società Ricorrente_1 S.a.s., in persona del legale rappresentante sig. Ricorrente_1, proponeva opposizione contro il Comune di Castel Volturno, in persona del Sindaco pro tempore, avverso l'avviso di accertamento IMU n. 6157 del 03.06.2025 relativo all'anno 2020, notificato in data 04.06.2025, con cui l'ente accertava un maggior dovuto per complessivi
€ 10.019,00, tra imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica.
La società ricorrente esponeva di essere proprietaria di un complesso immobiliare sito in Castel Volturno, già adibito a circolo nautico con denominazione “Società_1”, che l'atto di acquisto descriveva come in disuso, fatiscente, privo di impianti e in completo stato di abbandono. Deduceva che tali caratteristiche perduravano negli anni, rendendo i fabbricati di fatto inagibili e inidonei a produrre reddito.
In via preliminare eccepiva l'illegittimità della notifica dell'avviso, evidenziando che il Comune notificava via
PEC una “copia cartacea di originale analogico”, in violazione della disciplina sul documento informatico e senza garanzie di conformità tra copia ed originale, che disconosceva espressamente. In via ulteriormente preliminare deduceva la nullità dell'atto per carenza di motivazione, lamentando l'assenza di una chiara indicazione dei presupposti di fatto, degli identificativi catastali completi e del criterio di determinazione di sanzioni e interessi, così da non consentire un effettivo controllo sulla pretesa.
Nel merito, la ricorrente sosteneva che gli immobili indicati nell'avviso costituivano, come si diceva, parte del complesso “Società_1” e dovevano considerarsi ruderi inagibili, per i quali non si rendeva dovuta l'IMU ovvero, quantomeno, spettava la riduzione del 50% prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
All'esito di tali deduzioni, la società concludeva chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di inesistenza e/o nullità della notifica dell'avviso; nel merito, l'annullamento dell'atto per illegittimità e infondatezza, con riconoscimento dell'esenzione dall'IMU ovvero, in subordine, della riduzione del 50% dell'imposta. Chiedeva, inoltre, la condanna del Comune alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio il Comune di Castel Volturno, che contestava integralmente il ricorso. In via preliminare richiamava le pregresse decisioni della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta relative alle annualità IMU 2017 e 2018, che rigettavano ricorsi ritenuti identici e che non risultavano appellate, sostenendo che esse spiegavano effetti di giudicato anche sull'annualità 2020.
Quanto alle eccezioni sulla notifica, il Comune deduceva che l'avviso risultava correttamente notificato via
PEC all'indirizzo tratto dai pubblici registri e che, in ogni caso, l'atto raggiungeva il proprio scopo, come dimostrato dalla tempestiva impugnazione, con insussistenza di reali difformità tra il documento notificato e quello prodotto in giudizio.
Nel merito, l'ente rilevava che l'avviso già riconosceva la riduzione del 50% per parte dei fabbricati, mentre altri immobili e il terreno non risultavano coperti da alcuna dichiarazione o attestazione di inagibilità, né da specifiche istanze del contribuente, sicché non potevano beneficiare di esenzione o riduzione. Contestava altresì la dedotta carenza di motivazione, affermando che l'avviso indicava i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, l'ufficio competente, il responsabile del procedimento, nonché le modalità di impugnazione e di pagamento, e che il criterio di liquidazione di sanzioni e interessi risultava conforme a legge e già ritenuto corretto dalla giurisprudenza formatasi sulle annualità precedenti.
Il Comune concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con conferma dell'accertamento impugnato e condanna della società alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio esamina le censure attinenti alla validità della notifica dell'avviso di accertamento impugnato, sulle quali la ricorrente fonda la richiesta di dichiarare l'inesistenza giuridica o la nullità dell'atto.
La società deduce che l'atto è stato notificato a mezzo PEC come “copia cartacea di originale analogico” e che, per tale ragione, la notifica risulta in contrasto con la disciplina in materia di documento informatico e non consente di verificare la conformità tra la copia ricevuta e l'asserito originale. Dall'esame congiunto della documentazione versata in atti emerge che l'avviso di accertamento prodotto dalla stessa parte ricorrente si presenta come documento informatico firmato digitalmente dal funzionario responsabile, identico a quello depositato dal Comune, e non come mera copia cartacea scannerizzata. La dizione “copia cartacea di originale analogico” si riferisce verosimilmente alla stampigliatura apposta dal sistema di protocollazione dell'ente impositore e non incide sulla effettiva natura digitale del documento notificato.
In tale contesto, il disconoscimento di conformità formulato dalla ricorrente risulta del tutto generico, non accompagnato da specifiche allegazioni circa concrete difformità tra il file ricevuto via PEC e l'atto prodotto in giudizio, sicché non si ritiene assolto l'onere, posto a carico di chi disconosce, di indicare in modo analitico le ragioni della pretesa non conformità. La giurisprudenza di merito formatasi tra le stesse parti in relazione alle annualità IMU 2017 e 2018 afferma, in termini conformi, che il mero richiamo formale a presunte difformità, privo di specifica dimostrazione, non basta a inficiare la validità della notifica e dell'atto, valorizzando, per contro, la produzione in giudizio dell'avviso sottoscritto e la mancanza di qualsiasi prova contraria da parte del contribuente.
In ogni caso, risulta di rilievo la circostanza che la ricorrente ha ricevuto effettivamente l'atto, ne ha compreso il contenuto impositivo ed esercitato tempestivamente il proprio diritto di difesa mediante proposizione del ricorso.
Parimenti infondate si ritengono le doglianze di carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, anche con riguardo alla lamentata omessa indicazione degli identificativi catastali completi e dei criteri di calcolo di sanzioni e interessi. L'esame dell'atto impugnato evidenzia, infatti, che il Comune indica i cespiti oggetto di imposizione mediante gli estremi catastali, la rendita, le aliquote applicate, la base imponibile e l'imposta dovuta, oltre al richiamo della disciplina normativa di riferimento, dando così conto in modo sufficiente dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa, in conformità agli artt. 3 della L. 241/1990, 7 della
L. 212/2000 e 1, comma 162, L. 296/2006.
Sotto il profilo delle sanzioni e degli interessi, dall'avviso risulta che essi sono stati determinati in applicazione dei criteri legali, secondo le percentuali e i tassi previsti dall'ordinamento per l'omesso o parziale versamento dell'IMU, riportando gli importi complessivi corrispondenti al periodo di riferimento. La contribuente si limita a contestare in modo generico la loro quantificazione, senza fornire una diversa ricostruzione del dovuto, senza indicare errori di calcolo, né specificare quali norme vengono violate. Già la sentenza resa in relazione all'annualità 2017 esclude la sussistenza di un vizio motivazionale sul punto, ritenendo l'avviso adeguatamente motivato e le sanzioni e gli interessi correttamente determinati per legge, a fronte di una contestazione meramente assertiva da parte della società; analoga conclusione si raggiunge per l'annualità
2018.
Ciò consente di affermare che, anche per l'anno 2020, le doglianze sulla motivazione dell'atto – sia con riguardo all'individuazione degli immobili, sia in ordine al calcolo degli accessori – non colgono nel segno, risultando l'avviso idoneo a rendere pienamente intellegibile l'an e il quantum della pretesa e a porre il contribuente in condizione di difendersi consapevolmente.
Quanto al profilo sostanziale relativo alla dedotta inagibilità dei cespiti e alla conseguente richiesta di esenzione dall'IMU, ovvero di riduzione del 50% dell'imposta, il Collegio rileva che l'art. 1, comma 747, L.
160/2019, prevede che “La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
[…]”.
Nel presente giudizio la ricorrente non documenta l'esistenza di una dichiarazione di inagibilità presentata per l'anno 2020, né l'emissione di una perizia dell'ufficio tecnico, limitandosi a richiamare la descrizione del compendio immobiliare contenuta nell'atto di compravendita e ad allegare la situazione di degrado dei luoghi.
Tali elementi, tuttavia, non bastano, di per sé, a integrare i rigorosi presupposti richiesti dalla norma per la riduzione o l'esenzione, soprattutto a fronte del fatto che il Comune riconosce già, per alcuni fabbricati, la riduzione del 50% nell'ambito dell'avviso impugnato, mentre per altri cespiti – in particolare quelli non ricompresi nell'atto di acquisto o privi di specifica istanza – non risulta alcuna iniziativa del contribuente volta a far accertare formalmente l'inagibilità.
In tale quadro, le difese dell'ente impositore risultano del tutto persuasive: da un lato, esso dimostra di tenere conto, in sede di liquidazione, delle situazioni di fatto già riconosciute mediante l'applicazione della riduzione del 50% per taluni immobili;
dall'altro, evidenzia la totale carenza di presupposti legali per estendere il beneficio agli ulteriori cespiti, in coerenza con l'impostazione già avallata dalle pronunce intervenute sulle annualità precedenti, che riguardano il medesimo complesso immobiliare e identiche questioni giuridiche e fattuali.
Tenuto conto della sostanziale identità dei presupposti impositivi e delle censure sollevate rispetto alle controversie definite con le sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta per gli anni
2017 e 2018, dalle quali non emergono profili di difformità rilevanti, il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dall'orientamento ivi espresso, ritenendo, anche per l'anno 2020, pienamente legittimo l'operato del Comune di Castel Volturno.
Alla luce delle considerazioni che precedono, tutti i motivi di ricorso si respingono, con conseguente conferma dell'avviso di accertamento IMU impugnato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Castel Volturno, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e oneri di legge se dovuti.