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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/10/2025, n. 4347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4347 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 868 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1
con l'Avv. CI GABRIELLA e l'Avv. C.F._1
CI EN elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) con l'Avv. OMODEI ZORINI CARLA MARIA CP_1 P.IVA_1 parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano,
Via Savarè 1;
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 23/01/2025,
[...] ha convenuto in giudizio avanti Parte_1 al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – chiedendo di CP_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente, disporre la sospensione dell'atto oggi impugnato;
2. nel merito, accogliere il presente ricorso, annullando integralmente l'ordinanza ingiunzione e il prodromico avviso di accertamento indicato in epigrafe, per i motivi sopra esposti;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del grado di giudizio, con distrazione delle spese di lite liquidate in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.”.
2. A sostegno di tali domande, il ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, di aver ricevuto la notifica dell'ordinanza ingiunzione n. OI-
002068247 relativa ad atto di accertamento nr.
.4900.17/12/2019.0639914 del 17/12/2019 riferito all'anno 2018 CP_1 emesso dall' sede di Milano ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis del D.L. CP_1 nr. 463/1983 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2018. In diritto, ha eccepito la decadenza per omessa notifica dell'atto prodromico ai sensi dell'art. 14 l. 689/1981 nonché la prescrizione del diritto di credito per decorso del termine quinquennale rispetto all'anno 2018.
3. Si è costituito ritualmente in giudizio , eccependo CP_1
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. In particolare, la convenuta ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per tardività stante il mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 6, comma 6, l. n. 150/2011; in subordine, si deduce comunque l'infondatezza delle avversarie domande stante l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'annualità 2018 contestate con l'atto di accertamento n. .4900.17.12.2019.0639914 CP_1 tempestivamente notificato in data 12.01.2020, atto da ritenersi idoneo anche al fine di interrompere il termine prescrizionale.
4. Alla prima udienza del 10 aprile 2025, il giudice, su richiesta di parte ricorrente, ha autorizzato la produzione del documento attestante la data di notifica dell'atto impugnato al fine di contestare l'eccezione di tardività sollevata da (concedendo termine sino al 9.5.2025). Il CP_1 procuratore di parte ricorrente non solo non ha prodotto la documentazione che lui stesso aveva chiesto di produrre ma non è più comparso alle successive udienze fissate, senza produrre giustificazioni, richieste di rinvio o individuare sostituti processuali.
2 5. All'udienza odierna, ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non può essere accolto per le seguenti ragioni
**
2. Preliminarmente, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso stante il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 6, comma 6,
D.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
3. Nel caso in esame, ha documentato di aver inviato la CP_1 raccomandata in data 18/12/2024 e il ricorrente non ha prodotto alcun documento idoneo a dimostrare la tempestività del ricorso presentato in data 24 gennaio 2025.
**
4. In ogni caso, anche nel merito il ricorso appare del tutto infondato.
5. Quanto alla prima eccezione, relativa all'omessa notifica dell'atto prodromico, ha adeguatamente dimostrato di aver notificato CP_1 tempestivamente l'atto di accertamento n.
.4900.17.12.2019.0639914 notificato al ricorrente in data CP_1
12.01.2020, per compiuta giacenza (doc. 2). In ordine alla regolarità e tempestività della notifica, il procuratore di parte ricorrente nulla ha eccepito né contestato.
6. Ciò consente di ritenere infondata anche l'eccezione di prescrizione, avendo tale atto interrotto il decorso del relativo termine.
7. Tutto ciò premesso, disattesa e assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione, il ricorso va integralmente rigettato.
*
8. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia
3 (come indicato in ricorso), delle fasi del giudizio e del comportamento processuale.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. rigetta il ricorso;
2. condanna alla Parte_1 rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in CP_1 complessivi €3.727,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 15.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1
con l'Avv. CI GABRIELLA e l'Avv. C.F._1
CI EN elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) con l'Avv. OMODEI ZORINI CARLA MARIA CP_1 P.IVA_1 parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano,
Via Savarè 1;
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 23/01/2025,
[...] ha convenuto in giudizio avanti Parte_1 al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – chiedendo di CP_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente, disporre la sospensione dell'atto oggi impugnato;
2. nel merito, accogliere il presente ricorso, annullando integralmente l'ordinanza ingiunzione e il prodromico avviso di accertamento indicato in epigrafe, per i motivi sopra esposti;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del grado di giudizio, con distrazione delle spese di lite liquidate in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.”.
2. A sostegno di tali domande, il ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, di aver ricevuto la notifica dell'ordinanza ingiunzione n. OI-
002068247 relativa ad atto di accertamento nr.
.4900.17/12/2019.0639914 del 17/12/2019 riferito all'anno 2018 CP_1 emesso dall' sede di Milano ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis del D.L. CP_1 nr. 463/1983 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2018. In diritto, ha eccepito la decadenza per omessa notifica dell'atto prodromico ai sensi dell'art. 14 l. 689/1981 nonché la prescrizione del diritto di credito per decorso del termine quinquennale rispetto all'anno 2018.
3. Si è costituito ritualmente in giudizio , eccependo CP_1
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. In particolare, la convenuta ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per tardività stante il mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 6, comma 6, l. n. 150/2011; in subordine, si deduce comunque l'infondatezza delle avversarie domande stante l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'annualità 2018 contestate con l'atto di accertamento n. .4900.17.12.2019.0639914 CP_1 tempestivamente notificato in data 12.01.2020, atto da ritenersi idoneo anche al fine di interrompere il termine prescrizionale.
4. Alla prima udienza del 10 aprile 2025, il giudice, su richiesta di parte ricorrente, ha autorizzato la produzione del documento attestante la data di notifica dell'atto impugnato al fine di contestare l'eccezione di tardività sollevata da (concedendo termine sino al 9.5.2025). Il CP_1 procuratore di parte ricorrente non solo non ha prodotto la documentazione che lui stesso aveva chiesto di produrre ma non è più comparso alle successive udienze fissate, senza produrre giustificazioni, richieste di rinvio o individuare sostituti processuali.
2 5. All'udienza odierna, ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non può essere accolto per le seguenti ragioni
**
2. Preliminarmente, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso stante il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 6, comma 6,
D.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
3. Nel caso in esame, ha documentato di aver inviato la CP_1 raccomandata in data 18/12/2024 e il ricorrente non ha prodotto alcun documento idoneo a dimostrare la tempestività del ricorso presentato in data 24 gennaio 2025.
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4. In ogni caso, anche nel merito il ricorso appare del tutto infondato.
5. Quanto alla prima eccezione, relativa all'omessa notifica dell'atto prodromico, ha adeguatamente dimostrato di aver notificato CP_1 tempestivamente l'atto di accertamento n.
.4900.17.12.2019.0639914 notificato al ricorrente in data CP_1
12.01.2020, per compiuta giacenza (doc. 2). In ordine alla regolarità e tempestività della notifica, il procuratore di parte ricorrente nulla ha eccepito né contestato.
6. Ciò consente di ritenere infondata anche l'eccezione di prescrizione, avendo tale atto interrotto il decorso del relativo termine.
7. Tutto ciò premesso, disattesa e assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione, il ricorso va integralmente rigettato.
*
8. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia
3 (come indicato in ricorso), delle fasi del giudizio e del comportamento processuale.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. rigetta il ricorso;
2. condanna alla Parte_1 rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in CP_1 complessivi €3.727,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 15.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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