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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1185/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CIRILLO MARCO EMILIO LUIGI, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2381/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione N.63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 566/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22/1/2025 Ricorrente_1 impugnava il silenzio-rigetto dell'istanza di rimborso dell'IRPEF trattenuta in eccesso rispetto al regime di tassazione separata risultante dall'applicazione dell'art.17, comma 1, lettera a) TUIR e dell'art.19, comma 2 bis TUIR sull'indennità aggiuntiva liquidata dal
Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze al quale il ricorrente era iscritto di diritto ai sensi del DPR 211/81.
Assumeva Ricorrente_1 che:
- era stata dipendente dell'Agenzia delle Entrate dal 1° luglio 1978 al 31 luglio 2019;
- aveva ricevuto l'indennità aggiuntiva liquidata dal Fondo di Previdenza in relazione al numero degli anni di servizio civile prestato dalla data di effettiva immissione in servizio alla data di effettiva cessazione di appartenenza al personale del già Ministero delle Finanze e delle Agenzie fiscali;
- l'importo annuo deliberato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo sulla base delle entrate annuali di cui all'art.5 del Regolamento e corrispondente all'anno di cessazione dell'iscritto era stato calcolato per gli anni di servizio maturati dal dipendente giungendo così all'importo da liquidare previa applicazione del regime di tassazione;
- in data 10 ottobre 2019 il Fondo di Previdenza liquidava alla ricorrente un acconto dell'indennità aggiuntiva di Fine Rapporto che riliquidava in data 14 maggio 2020, erogando complessivamente un importo lordo pari a € 60.762,00 con applicazione di un regime ordinario di tassazione con aliquota al 23% per una trattenuta
Irpef complessiva pari a € 13.975,26;
- il regime di tassazione applicato dal Fondo di Previdenza formulava era, però, errato, e in data 25 maggio 2023, la ricorrente presentava istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate – Associazione_1 chiedendo la restituzione di un importo pari a € 6.561,23;
- l'Agenzia delle Entrate in data 14 novembre 2024 provvedeva al pagamento di un importo pari a € 2.918,51
a titolo di parziale rimborso rispetto a quanto richiesto mantenendo il silenzio sulla parte residua, e così provvedeva alla restituzione dell'IRPEF trattenuta in eccesso calcolando ai fini del regime di tassazione separata, solo la riduzione pari a € 309.87 per ciascun anno di servizio e non l'ulteriore abbattimento dell'imponibile contenuto nella medesima norma e pari all'aliquota del 26.04% calcolata sulla base dell'ultimo periodo del 2° comma bis;
- aveva, pertanto, diritto anche al rimborso della differenza pari a € 3.642,72.
Resisteva l'AGENZIA DELLE ENTRATE – Associazione_1 deducendo che:
- riconosceva che l'indennità in questione dovesse essere assoggettata a tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), del TUIR, e che la ricorrente avesse diritto alla riduzione dell'imponibile di una somma pari a € 309,87 per ciascun anno di servizio, per complessivi € 12.704,64 (€ 309,87 per gli anni di servizio), e che su tale importo fossero state indebitamente operate ritenute nella misura del 23%, per complessivi € 2.922,07 (€ 12.704,64 x 23%), somma che era stata rimborsata, mentre negava che la ricorrente avesse diritto ad ulteriori rimborsi;
- tanto perché ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, ultimo periodo, del TUIR l'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti era computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza, mentre nel caso della ricorrente l'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo del menzionato art. 19, comma 2-bis, non spettava poiché l'indennità erogata dal Fondo di Previdenza non era formata da contributi posti a carico del lavoratore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La ricorrente opera un ricalcolo dell'imponibile IRPEF detraendo dalla misura lorda della buona uscita del fondo di previdenza, per euro 60.762,00, la somma di euro 15.822,42, quale esenzione 26,04%, nonché un importo di euro 12.704,64 quale riduzione di euro 309,87 moltiplicati per i 41 anni di servizio utili.
Sull'importo così ottenuto, pari ad € 32.234,91, la ricorrente applica l'aliquota IRPEF del 23%, calcolando l'Irpef dovuta in € 7.414,03, mentre l'ammontare dell'Irpef trattenuta è pari ad € 13.975,26.
La differenza da rimborsare è di € 6.561,23, mentre è stata rimborsata la minore somma di € 2.918,51, dovendo essere ulteriormente rimborsata la differenza di € 3.642,72.
Non vale obiettare che non spetterebbero le ulteriori detrazioni di cui all'art 19 del TUIR in quanto non sarebbe previsto, con riguardo al Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il versamento di contributi a carico dei dipendenti.
In realtà la composizione del fondo fa riferimento (art. 2 d.P.R. n. 1034/1984 cit.) ai proventi della vendita di beni confiscati, al recupero di crediti statali, alle sanzioni pecuniarie, a percentuali delle vincite del gioco del lotto (oltre che ad altre indennità perequative pensionabili, utili anche ai fini dell'indennità di buona uscita).
Ne deriva che il Fondo può ritenersi alimentato, in massima parte, da premi di produttività e da incentivi all'attività d'istituto.
L'erogazione in questione costituisce, pertanto, una forma di retribuzione differita che consente di ricondurla nell'ambito delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui agli artt. 17 – 19 T.U.I.R., con conseguente assoggettamento a tassazione separata. (Cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 23896 del 2022).
Vero è che, con riguardo alla qualificazione dell'indennità spettante al dipendente del MEF al momento del pensionamento, è ormai prevalente una interpretazione che fa leva sul determinante rilievo della natura composita del Fondo di Previdenza formato non solo dalle contribuzioni del dipendente ma anche da entrate riguardanti, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 1034/1984, proventi di natura diversa, con l'effetto che sia l'indennità supplementare che a quella di buonuscita hanno funzione previdenziale e sono assimilabili all'indennità equipollente di cui all'art. 17, comma 1, D.P.R. cit., rappresentando una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto (Cass. 5/10/2016, n. 19859,
25/10/2017, n. 25396 e Cass. 30/10/2019, n. 27804).
Come da ultimo affermato dalla Suprema Corte (Cassazione civile n.25574 del 24/09/2024) merita di essere valorizzato il principio di onnicomprensività considerando che le entrate che concorrono alla formazione del suddetto fondo previdenziale, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 1034/1984, fanno riferimento a proventi nonché ad altre indennità perequative pensionabili, collegabili a scelte premiali o a servizi straordinari effettuati dal personale.
Ne deriva l'applicabilità della ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo del menzionato art. 19, comma
2-bis, essendo il Fondo una forma di retribuzione differita composta dai contributi degli iscritti che la fa rientrare nel parametro normativo degli artt. 17 e 19 del TUIR (già 16 e 17) come indennità equipollente che
è anche assoggettata a tassazione separata e non integrale (Cass. n. 5330/2019 cit.; conf. Cass. 25/10/2022,
n. 31480).
E', in definitiva, errato il distinguo rispetto al regime di tassazione separata, quale risultante dagli artt. 17 –
19, comma 2-bis, T.U.I.R., ritenendo applicabile alla fattispecie de qua l'intero disposto dell'articolo 19, comma 2 bis, senza operare alcuna distinzione tra il primo e l'ultimo periodo, come invece ha fatto l'Ufficio, in modo illegittimo.
Pertanto, in ossequio alla giurisprudenza citata, vanno applicati entrambi i criteri di riduzione previsti dall'articolo 19, comma 2 bis, primo e secondo periodo;
va applicato il criterio di riduzione del calcolo dell'imponibile previsto dall'art. 19, comma 2 bis, ultimo periodo, del TUIR, e va applicato anche il criterio di deduzione forfettaria di cui al primo periodo del citato articolo 19, comma 2 bis del TUIR, già riconosciuto dall'Ufficio.
In conclusione, la Corte, dato atto del rimborso parziale operato dall'Ufficio, ritiene di accogliere il ricorso per la restante parte e, quindi, con condanna dell'Agenzia delle Entrate a corrispondere alla ricorrente il rimborso della ulteriore somma di € 3.642,72.
Quanto agli interessi reclamati per il ritardato pagamento, risulta essere stata corrisposta la somma di
€ 204,54, mentre gli interessi dovuti dal semestre successivo a quello della delibera del saldo dell'indennità
è pari a € 292,41, spettando la differenza in favore della ricorrente di € 87,87.
Quanto alle spese di lite, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle stesse, dato atto dei contrasti giurisprudenziali nella controversia esaminata e del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in materia.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3.642,72, nonché dell'ulteriore somma per ritardato pagamento di € 87,87. Compensa le spese processuali. Roma, 21/1/2026 Il Giudice monocratico Nominativo_1
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CIRILLO MARCO EMILIO LUIGI, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2381/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione N.63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 566/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22/1/2025 Ricorrente_1 impugnava il silenzio-rigetto dell'istanza di rimborso dell'IRPEF trattenuta in eccesso rispetto al regime di tassazione separata risultante dall'applicazione dell'art.17, comma 1, lettera a) TUIR e dell'art.19, comma 2 bis TUIR sull'indennità aggiuntiva liquidata dal
Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze al quale il ricorrente era iscritto di diritto ai sensi del DPR 211/81.
Assumeva Ricorrente_1 che:
- era stata dipendente dell'Agenzia delle Entrate dal 1° luglio 1978 al 31 luglio 2019;
- aveva ricevuto l'indennità aggiuntiva liquidata dal Fondo di Previdenza in relazione al numero degli anni di servizio civile prestato dalla data di effettiva immissione in servizio alla data di effettiva cessazione di appartenenza al personale del già Ministero delle Finanze e delle Agenzie fiscali;
- l'importo annuo deliberato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo sulla base delle entrate annuali di cui all'art.5 del Regolamento e corrispondente all'anno di cessazione dell'iscritto era stato calcolato per gli anni di servizio maturati dal dipendente giungendo così all'importo da liquidare previa applicazione del regime di tassazione;
- in data 10 ottobre 2019 il Fondo di Previdenza liquidava alla ricorrente un acconto dell'indennità aggiuntiva di Fine Rapporto che riliquidava in data 14 maggio 2020, erogando complessivamente un importo lordo pari a € 60.762,00 con applicazione di un regime ordinario di tassazione con aliquota al 23% per una trattenuta
Irpef complessiva pari a € 13.975,26;
- il regime di tassazione applicato dal Fondo di Previdenza formulava era, però, errato, e in data 25 maggio 2023, la ricorrente presentava istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate – Associazione_1 chiedendo la restituzione di un importo pari a € 6.561,23;
- l'Agenzia delle Entrate in data 14 novembre 2024 provvedeva al pagamento di un importo pari a € 2.918,51
a titolo di parziale rimborso rispetto a quanto richiesto mantenendo il silenzio sulla parte residua, e così provvedeva alla restituzione dell'IRPEF trattenuta in eccesso calcolando ai fini del regime di tassazione separata, solo la riduzione pari a € 309.87 per ciascun anno di servizio e non l'ulteriore abbattimento dell'imponibile contenuto nella medesima norma e pari all'aliquota del 26.04% calcolata sulla base dell'ultimo periodo del 2° comma bis;
- aveva, pertanto, diritto anche al rimborso della differenza pari a € 3.642,72.
Resisteva l'AGENZIA DELLE ENTRATE – Associazione_1 deducendo che:
- riconosceva che l'indennità in questione dovesse essere assoggettata a tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), del TUIR, e che la ricorrente avesse diritto alla riduzione dell'imponibile di una somma pari a € 309,87 per ciascun anno di servizio, per complessivi € 12.704,64 (€ 309,87 per gli anni di servizio), e che su tale importo fossero state indebitamente operate ritenute nella misura del 23%, per complessivi € 2.922,07 (€ 12.704,64 x 23%), somma che era stata rimborsata, mentre negava che la ricorrente avesse diritto ad ulteriori rimborsi;
- tanto perché ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, ultimo periodo, del TUIR l'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti era computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza, mentre nel caso della ricorrente l'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo del menzionato art. 19, comma 2-bis, non spettava poiché l'indennità erogata dal Fondo di Previdenza non era formata da contributi posti a carico del lavoratore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La ricorrente opera un ricalcolo dell'imponibile IRPEF detraendo dalla misura lorda della buona uscita del fondo di previdenza, per euro 60.762,00, la somma di euro 15.822,42, quale esenzione 26,04%, nonché un importo di euro 12.704,64 quale riduzione di euro 309,87 moltiplicati per i 41 anni di servizio utili.
Sull'importo così ottenuto, pari ad € 32.234,91, la ricorrente applica l'aliquota IRPEF del 23%, calcolando l'Irpef dovuta in € 7.414,03, mentre l'ammontare dell'Irpef trattenuta è pari ad € 13.975,26.
La differenza da rimborsare è di € 6.561,23, mentre è stata rimborsata la minore somma di € 2.918,51, dovendo essere ulteriormente rimborsata la differenza di € 3.642,72.
Non vale obiettare che non spetterebbero le ulteriori detrazioni di cui all'art 19 del TUIR in quanto non sarebbe previsto, con riguardo al Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il versamento di contributi a carico dei dipendenti.
In realtà la composizione del fondo fa riferimento (art. 2 d.P.R. n. 1034/1984 cit.) ai proventi della vendita di beni confiscati, al recupero di crediti statali, alle sanzioni pecuniarie, a percentuali delle vincite del gioco del lotto (oltre che ad altre indennità perequative pensionabili, utili anche ai fini dell'indennità di buona uscita).
Ne deriva che il Fondo può ritenersi alimentato, in massima parte, da premi di produttività e da incentivi all'attività d'istituto.
L'erogazione in questione costituisce, pertanto, una forma di retribuzione differita che consente di ricondurla nell'ambito delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui agli artt. 17 – 19 T.U.I.R., con conseguente assoggettamento a tassazione separata. (Cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 23896 del 2022).
Vero è che, con riguardo alla qualificazione dell'indennità spettante al dipendente del MEF al momento del pensionamento, è ormai prevalente una interpretazione che fa leva sul determinante rilievo della natura composita del Fondo di Previdenza formato non solo dalle contribuzioni del dipendente ma anche da entrate riguardanti, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 1034/1984, proventi di natura diversa, con l'effetto che sia l'indennità supplementare che a quella di buonuscita hanno funzione previdenziale e sono assimilabili all'indennità equipollente di cui all'art. 17, comma 1, D.P.R. cit., rappresentando una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto (Cass. 5/10/2016, n. 19859,
25/10/2017, n. 25396 e Cass. 30/10/2019, n. 27804).
Come da ultimo affermato dalla Suprema Corte (Cassazione civile n.25574 del 24/09/2024) merita di essere valorizzato il principio di onnicomprensività considerando che le entrate che concorrono alla formazione del suddetto fondo previdenziale, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 1034/1984, fanno riferimento a proventi nonché ad altre indennità perequative pensionabili, collegabili a scelte premiali o a servizi straordinari effettuati dal personale.
Ne deriva l'applicabilità della ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo del menzionato art. 19, comma
2-bis, essendo il Fondo una forma di retribuzione differita composta dai contributi degli iscritti che la fa rientrare nel parametro normativo degli artt. 17 e 19 del TUIR (già 16 e 17) come indennità equipollente che
è anche assoggettata a tassazione separata e non integrale (Cass. n. 5330/2019 cit.; conf. Cass. 25/10/2022,
n. 31480).
E', in definitiva, errato il distinguo rispetto al regime di tassazione separata, quale risultante dagli artt. 17 –
19, comma 2-bis, T.U.I.R., ritenendo applicabile alla fattispecie de qua l'intero disposto dell'articolo 19, comma 2 bis, senza operare alcuna distinzione tra il primo e l'ultimo periodo, come invece ha fatto l'Ufficio, in modo illegittimo.
Pertanto, in ossequio alla giurisprudenza citata, vanno applicati entrambi i criteri di riduzione previsti dall'articolo 19, comma 2 bis, primo e secondo periodo;
va applicato il criterio di riduzione del calcolo dell'imponibile previsto dall'art. 19, comma 2 bis, ultimo periodo, del TUIR, e va applicato anche il criterio di deduzione forfettaria di cui al primo periodo del citato articolo 19, comma 2 bis del TUIR, già riconosciuto dall'Ufficio.
In conclusione, la Corte, dato atto del rimborso parziale operato dall'Ufficio, ritiene di accogliere il ricorso per la restante parte e, quindi, con condanna dell'Agenzia delle Entrate a corrispondere alla ricorrente il rimborso della ulteriore somma di € 3.642,72.
Quanto agli interessi reclamati per il ritardato pagamento, risulta essere stata corrisposta la somma di
€ 204,54, mentre gli interessi dovuti dal semestre successivo a quello della delibera del saldo dell'indennità
è pari a € 292,41, spettando la differenza in favore della ricorrente di € 87,87.
Quanto alle spese di lite, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle stesse, dato atto dei contrasti giurisprudenziali nella controversia esaminata e del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in materia.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3.642,72, nonché dell'ulteriore somma per ritardato pagamento di € 87,87. Compensa le spese processuali. Roma, 21/1/2026 Il Giudice monocratico Nominativo_1