Articolo 51 della Legge 8 giugno 1874, n. 1938
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30 giugno 1874
Art. 51.

Le pene disciplinari contro i procuratori che violano i loro doveri sono, secondo la gravita' dei casi, quelle indicate nell'articolo 26.

Gli articoli 25, 27, 28, 30, 31, 34 e 35 sono comuni ai procuratori.

Quando un procuratore eserciti cumulativamente le professioni di procuratore e di avvocato, la cancellazione dall'albo degli avvocati da' luogo alla cancellazione eziandio dall'albo dei procuratori.

In caso di sospensione, il Consiglio delibera sui provvedimenti disciplinari che possono essere opportuni.

Entrata in vigore il 30 giugno 1874