Art. 51.
Le pene disciplinari contro i procuratori che violano i loro doveri sono, secondo la gravita' dei casi, quelle indicate nell'articolo 26.
Gli articoli 25, 27, 28, 30, 31, 34 e 35 sono comuni ai procuratori.
Quando un procuratore eserciti cumulativamente le professioni di procuratore e di avvocato, la cancellazione dall'albo degli avvocati da' luogo alla cancellazione eziandio dall'albo dei procuratori.
In caso di sospensione, il Consiglio delibera sui provvedimenti disciplinari che possono essere opportuni.
Le pene disciplinari contro i procuratori che violano i loro doveri sono, secondo la gravita' dei casi, quelle indicate nell'articolo 26.
Gli articoli 25, 27, 28, 30, 31, 34 e 35 sono comuni ai procuratori.
Quando un procuratore eserciti cumulativamente le professioni di procuratore e di avvocato, la cancellazione dall'albo degli avvocati da' luogo alla cancellazione eziandio dall'albo dei procuratori.
In caso di sospensione, il Consiglio delibera sui provvedimenti disciplinari che possono essere opportuni.