Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01985/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01083/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la MB
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1083 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Sabbioni, Cesare Severini e Linda Morellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Paolo Sabbioni in AN, via San Vincenzo, 12;
contro
TE di AN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio Albanese e Alessandro Cuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso l’Avvocatura di Ateneo in AN, piazza Leonardo da Vinci, 32;
Ministero dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AN, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in AN, via Freguglia, 1;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Pepe, Valentina Perra e Lucrezia Gritti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione
della Sentenza del TAR MB, AN, Sez. II, N. 3267/2025, pubblicata in data 15 ottobre 2025, nel giudizio R.G.N. 2134/2025, confermata in appello dalla Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, N. 1504/2026, pubblicata in data 24 febbraio 2026, nel giudizio R.G.N. 8546/2025 con motivazione avente lo stesso contenuto dispositivo e conformativo della citata Sentenza del TAR MB, nonché per l'annullamento del Decreto del Direttore Generale del TE Prot. N. -OMISSIS- del 27.02.2026 di aggiudicazione della procedura di gara “per la sola parte relativa alle opzioni” e quindi nella parte in cui non ha disposto l’aggiudicazione e la stipula del contratto anche per la progettazione della camera climatica per il laboratorio Cryolab.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di “-OMISSIS-, del TE di AN, del Ministero dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. Giovanni IN e uditi il difensore della ricorrente e l’Avvocatura dello Stato come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
1. Il TE di AN indiceva una gara con procedura aperta per l’affidamento della progettazione e della fornitura della “camera climatica del tunnel CR”, finanziata con i fondi del PNRR.
La società -OMISSIS- (di seguito anche solo “-OMISSIS-” oppure “-OMISSIS-”) presentava domanda di partecipazione ma era esclusa dalla procedura per asseriti vizi dell’offerta economica.
-OMISSIS- presentava di conseguenza ricorso davanti al TAR per la MB, sede di AN, impugnando sia la propria esclusione sia l’aggiudicazione.
Il gravame era accolto con sentenza della scrivente Sezione II n. 3267 del 15.10.2025 la quale annullava sia l’esclusione sia l’aggiudicazione disposta nel frattempo a favore della società -OMISSIS- e contestualmente dichiarava l’inefficacia del contratto stipulato il 19.9.2025 fra -OMISSIS- ed il TE, con decorrenza dalla data di notificazione della sentenza (cfr. il doc. 1 della ricorrente).
Con tale pronuncia era altresì respinto il ricorso incidentale escludente proposto da -OMISSIS-.
Contro la sentenza di prime cure il TE proponeva appello al Consiglio di Stato chiedendo la sospensione della sentenza, ma l’istanza cautelare era respinta dal Consiglio di Stato con ordinanza della Sezione VII n. 4403 del 5.12.2025 (cfr. il doc. 8 della ricorrente).
All’esito dell’udienza di merito davanti al Consiglio di Stato, quest’ultimo con sentenza della stessa Sezione VII n. 1504 del 24.2.2026 rigettava l’appello e confermava integralmente la sentenza del TAR MB (cfr. il doc. 2 della ricorrente).
La sentenza d’appello era notificata il 26.2.2026 al TE ed alla controinteressata, con espressa richiesta di provvedere all’aggiudicazione a favore di -OMISSIS-.
Il Direttore del TE, tuttavia, con decreto del 27.2.2026 disponeva l’aggiudicazione della fornitura solo parzialmente, vale a dire per la sola parte successiva alla progettazione della camera climatica (cfr. il doc. 12 della ricorrente).
Infatti, dopo l’udienza cautelare dell’8 luglio 2025 davanti al TAR, il TE aveva disposto l’esecuzione in via di urgenza della fornitura e la società -OMISSIS- aveva effettuato integralmente la progettazione, per la quale era stata anche pagata dalla stazione appaltante entro il 30.9.2025.
Il contratto di appalto con -OMISSIS-, poi dichiarato inefficace dal TAR, era stato stipulato il 19.9.2025.
-OMISSIS-, a questo punto, proponeva il presente ricorso per ottemperanza, impugnando anche il decreto del TE del 27.2.2026, concludendo per l’integrale attuazione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR e quindi per ottenere l’aggiudicazione della complessiva fornitura oggetto di gara, comprensiva della progettazione.
Si costituivano in giudizio il TE e la società -OMISSIS-, concludendo per il rigetto del gravame.
Si costituivano altresì le Amministrazione statali chiamate in causa ai sensi dell’art. 12- bis , comma 4, del Decreto Legge (DL) n. 68 del 2022 convertito con legge n. 108 del 2022 in materia di PNRR.
All’udienza camerale del 22.4.2026, presenti il difensore della ricorrente e l’Avvocato dello Stato, la causa era discussa e spedita in decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
2.1 La condotta del TE, che con il decreto del 27.2.2026 ha affidato alla ricorrente soltanto parte della fornitura, si pone in violazione o quanto meno in elusione del giudicato formatosi a fronte della sentenza del Consiglio di Stato n. 1504 del 2026 di integrale conferma della pronuncia della scrivente Sezione n. 3267 del 2025.
Sul punto appare necessaria una breve illustrazione degli eventi della causa.
All’esito dell’udienza cautelare dell’8 luglio 2025 davanti al TAR MB, quest’ultimo fissava l’udienza di discussione per il successivo 7 ottobre 2025.
In vista di tale data la difesa del TE depositava documenti da cui risultava che era stata disposta l’esecuzione in via di urgenza senza però indicare lo stato di attuazione della medesima, mentre dell’avvenuta stipulazione del contratto era data notizia soltanto nella memoria di replica dell’appaltante, senza però che fosse depositata copia del contratto stesso.
In nessun documento e neppure nel corso della discussione orale all’udienza del 7.10.2025 né il difensore del TE né quello della società controinteressata portavano a conoscenza di -OMISSIS- e del Tribunale che la progettazione era stata interamente eseguita fin dal precedente mese di settembre; di tale circostanza era reso edotto il difensore di -OMISSIS- soltanto il successivo 28.10.2025 (cfr. il doc. 6 della ricorrente).
Tale comportamento processuale merita di essere stigmatizzato: all’udienza del 7.10.2025 il Collegio non era posto nelle condizioni di conoscere l’esatto stato dell’esecuzione anticipata ed in particolare non sapeva che una parte molto rilevante della fornitura, vale a dire la progettazione, era stata in realtà interamente eseguita e pagata alla società -OMISSIS-.
Il TAR, nella propria sentenza, ha pertanto disposto l’annullamento sia dell’esclusione sia dell’aggiudicazione, oltre a dichiarare l’inefficacia del contratto, senza però alcun subentro di -OMISSIS- nella precedente posizione contrattuale della società controinteressata.
Anche il Consiglio di Stato, pur essendo venuto a conoscenza dell’esecuzione integrale della progettazione, ha confermato la declaratoria di inefficacia del contratto senza alcun subentro da parte di -OMISSIS- nei riguardi della controinteressata.
A ciò si aggiunga che il Consiglio di Stato ha altresì respinto l’istanza cautelare del TE, evidenziando con assoluta chiarezza che le asserite ragioni di urgenza legate all’utilizzo dei fondi del PNRR non avevano rilevanza in quanto derivanti « dalla decisione dell’Università di dare esecuzione anticipata al contratto senza attendere il merito imminente » (cfr. ancora il doc. 8 della ricorrente).
In altri termini, lo stesso Consiglio di Stato ha rilevato che la scelta dell’esecuzione anticipata è stata compiuta dal TE a proprio esclusivo rischio, nonostante il TAR avesse tempestivamente fissato l’udienza pubblica per il 7 ottobre 2025.
Inoltre, la fornitura di cui è causa si caratterizza per la notevole complessità tecnologica trattandosi di una camera climatica del tunnel CR (si veda ancora il disciplinare di gara), sicché l’attività di progettazione assume caratteri specialistici e peculiari per ogni impresa partecipante, non apparendo possibile che un operatore si avvalga della progettazione eseguita da un proprio concorrente.
La progettazione costituisce la prestazione principale del contratto, alla quale si affiancano due prestazioni secondarie chiamate “Opzione 1” ed “Opzione 2” (cfr. il doc. 17 della ricorrente, vale a dire il disciplinare di gara, pag. 10 di 51).
Si tratta, insomma, di prestazioni che appaiono infungibili per le imprese partecipanti alla gara.
La stessa difesa del TE, a pag. 4 della propria memoria, ammette del resto che il Cryolab è formato da tre componenti inscindibili.
Quanto ancora alle ragioni di urgenza prospettate dal TE a sostegno dell’esecuzione anticipata, il disciplinare di gara impone l’esecuzione della progettazione entro un mese dalla stipula del contratto (cfr. l’art. 4.1 del disciplinare di gara, doc. 17 della ricorrente, pag. 12 di 51) per cui, visto il deposito della sentenza del TAR il 15 ottobre 2025, non vi sarebbero stati ostacoli per -OMISSIS- all’esecuzione della progettazione entro il successivo mese di novembre, consentendo così al TE di effettuare la rendicontazione delle attività per il mese di dicembre 2025 (si veda ancora pag. 4 della memoria della parte resistente recante appunto il riferimento al mese di dicembre).
2.2 In conclusione, l’avvenuta esecuzione della progettazione da parte della società controinteressata entro il mese di settembre 2025, prima dell’udienza di merito in primo grado, costituisce il risultato di una scelta compiuta dal TE a proprio rischio esclusivo e tenuta celata al giudice di primo grado.
Tale scelta non può pertanto essere di ostacolo all’integrale esecuzione del giudicato, da realizzarsi mediante sottoscrizione del contratto con -OMISSIS- ed effettuazione da parte di quest’ultima dell’intera fornitura così come prevista dagli atti di gara.
L’Amministrazione appaltante dovrà procedere alla sottoscrizione del contratto entro 20 (venti) giorni dalla notificazione della presente sentenza, onde consentire l’esecuzione della fornitura.
Il decreto del TE del 27.2.2026 deve pertanto dichiararsi nullo per violazione e/o elusione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera b) del c.p.a.
3. Considerato il complessivo andamento della presente vicenda contenziosa e l’intervenuto pagamento a favore della società -OMISSIS- per la prestazione resa da quest’ultima, il Tribunale reputa opportuna la trasmissione della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti della MB per le iniziative di spettanza della medesima.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico del solo TE di AN, mentre sussistono giuste ragioni per compensarle nei confronti delle altre parti evocate in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la MB (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il TE di AN al pagamento a favore della società ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) ed onere del contributo unificato come per legge (art. 13 comma 6 bis 1 del DPR n. 115 del 2002).
Compensa per il resto.
Manda alla Segreteria per la trasmissione della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti della MB.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte resistente e quella controinteressata.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE NZ, Presidente
Giovanni IN, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| Giovanni IN | LE NZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.