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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 16/05/2024, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 754/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott.ssa Maria Elena DEL FORNO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 754 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente
TRA
con sede in Scafati alla via della Resistenza, II Traversa n. 4 Parte_1
(p.iva ); P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Teresa D'Auria per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
; Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Fortunato per procura allegata alla comparsa di risposta;
, nato a [...] [...]; Controparte_2 Controparte_1
contumace;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3280/2021, pubblicata il 12.11.2021, nella parte corretta con decreto del 9.6.2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “accogliersi integralmente il proposto appello e per l'effetto: dichiarare nullo il decreto di correzione di errore materiale per violazione dell'art.
288 co. 2 c.p.c; dichiarare in ogni caso inammissibile il procedimento di correzione
1 dell'errore materiale;
in parziale riforma della sentenza appellata, eliminare le modifiche apportate dal decreto di correzione del 09/06/2023 confermando la sentenza n. 3280/21 del Tribunale di Salerno così come emessa in data 07/11/2021; condannare il per lite temeraria ex art 96 co.3 c.p.c. Controparte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per l'appellato: “Sulle eccezioni preliminari: a - respingere l'appello non essendo configurabile alcuna violazione, in concreto, con riferimento al contraddittorio;
b - nella ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte di Appello dovesse ritenere nullo il decreto di correzione emesso dal Tribunale di Salerno in data
09.06.2023, si chiede di voler rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art.
354 c.p.c.; Nel merito: c - respingere l'appello perché manifestamente infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 3280/2021 del 07.11.2021 emessa dal
Tribunale di Salerno, come modificata con decreto di correzione del 09.06.2023; d
- rigettare la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da controparte. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La sentenza in oggetto accoglieva l'azione surrogatoria, ex art. 2900 c.c.,
[... proposta dalla società e, per l'effetto, condannava il Parte_1 CP
al pagamento in favore del geologo della Controparte_1 Controparte_2 somma di € 44.000,00 oltre i.v.a., a titolo di corrispettivo per l'esecuzione (ad opera della di indagini geognostiche - prove tecniche in supporto della Parte_1 realizzazione del progetto ”, oltre interessi legali e Parte_2
moratori nonché rivalutazione monetaria dal dì della maturazione del diritto
(19.9.2006) all'effettivo pagamento. Condannava, a sua volta, il geol.
[...]
al pagamento in favore della società attrice della somma CP_2 Parte_1 di € 44.000,00 oltre i.v.a, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di indagini geognostiche - prove tecniche in supporto della realizzazione del progetto
[...]
”, oltre interessi legali e moratori nonché rivalutazione monetaria Parte_2
dal dì della maturazione del diritto (19.9.2006) all'effettivo pagamento.
Con decreto del 9.6.2023, il giudice di primo grado disponeva, ai sensi degli artt.
287 e ss c.p.c., la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza, relativamente al termine di decorrenza degli interessi legali, non dalla data del
19.9.2006 (indicata nell'originaria sentenza), bensì dalla data (corretta) del
2 19.6.2015, osservando che nella sentenza aveva riconosciuto che, per effetto della convenzione, il credito sarebbe sorto “a seguito di regolare fattura fiscale da parte delle ditte incaricate”, ossia dalla data del 19.6.2015 in cui è stata emessa la fattura n. 10.
La propone appello avverso la correzione della sentenza in Parte_1
oggetto e, con un primo motivo, deduce la violazione dell'art. 288 c.p.c. (error in procedendo) per aver disposto la correzione su istanza unilaterale del
[...]
del 17.5.2023 con decreto inaudita altera parte, anziché con Controparte_1
ordinanza resa all'esito del contraddittorio con l'odierna appellante, la quale ha appreso del procedimento di correzione materiale solo con la notifica del decreto di correzione senza essere messa in grado di parteciparvi.
Con un secondo motivo eccepisce l'inammissibilità del procedimento di correzione, non essendovi, relativamente alla data di maturazione del credito, alcun errore materiale inteso come divergenza, riconoscibile icto oculi, tra la motivazione della sentenza ed il suo dispositivo. Obietta, infatti, che l'accertamento del momento in cui il diritto di credito debba ritenersi sorto (fissato in sentenza, come da domanda attrice, nella data della convenzione di incarico professionale del
19.9.2006) è questione di diritto e la sua decisione può essere riformata solo con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Il costituitosi, evidenzia che, con il ricorso ex Controparte_1
art. 288 c.p.c. depositato in data 17.5.2023, aveva chiesto la correzione dell'errore materiale, previa fissazione dell'udienza da notificarsi unitamente al ricorso, sicché, nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere nullo il decreto di correzione per violazione del contraddittorio, chiede la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
In merito all'ammissibilità del procedimento di correzione, risponde che la convenzione stabiliva che le spese documentate relative ai saggi e alle indagini geotecniche saranno liquidate a parte a seguito di regolare fattura fiscale da parte delle ditte incaricate;
che la sentenza ha riconosciuto che, per effetto della convenzione, il credito sarebbe sorto “a seguito di regolare fattura fiscale da parte delle ditte incaricate” e, quindi, stando alla documentazione depositata nell'ambito del giudizio di primo grado, alla data del 19.6.2015, quando la ha emesso Parte_1
la fattura n. 10 per le prestazioni eseguite;
che, pertanto, il dispositivo della sentenza reca un evidente errore materiale con riferimento al dies a quo della decorrenza degli interessi;
che la data del 19.9.2006 indicata nel dispositivo della sentenza non
3 corrisponde nemmeno alla data del conferimento incarico e, in realtà, non coincide con nessun evento e/o fatto in relazione alla vicenda in oggetto, sicché è evidente l'erroneità nella trascrizione.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il procedimento di correzione della sentenza, previsto e disciplinato dall'art. 287 e seguenti c.p.c., non costituisce un nuovo giudizio o una nuova fase processuale rispetto a quella in cui la sentenza è stata emessa, ed ha natura amministrativa, in quanto finalizzato solo ad eliminare i difetti di formulazione esteriore dell'atto (Cass., 24.12.2015, n. 25978).
L'errore materiale suscettibile di correzione è, infatti, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da una mera svista o disattenzione della redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi (Cass., ord.,
11.12.2020, n. 28323; Cass., 26.9.2011 n. 19601). Il difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica deve essere chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Cass., 3.2.2022, n. 3442; Cass., ord., 11.8.2020, n.
16877; Cass., ord., 11.1.2019, n. 572).
Il ricorso al procedimento di correzione non può costituire, invece, un modo surrettizio per rimediare ad un (errore della domanda e ad un) errore di giudizio, emendabile solo con la proposizione del mezzo di impugnazione nel termine ordinario decorrente dalla notificazione o dalla pubblicazione della sentenza. La correzione è, perciò, illegittima quando, riformando impropriamente la decisione, viola il principio di immutabilità della decisione e, nel caso in cui la sentenza non sia più soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, viola l'intangibilità del giudicato. In tal caso, a norma dell'art. 288, comma 3, c.p.c., dalla notifica dell'ordinanza di correzione decorre nuovamente il termine ordinario per impugnare la sentenza relativamente alla parte corretta, deducendo la nullità della correzione.
E infatti, per giurisprudenza consolidata l'impugnazione (principale o incidentale) della sentenza relativamente alla parte corretta in esito al procedimento di correzione di omissioni o errori materiali o di calcolo, prevista dal terzo comma dell'art. 288 c.p.c., può avere ad oggetto solo la verifica della legittimità ed esattezza della disposta correzione e non anche il merito della statuizione
4 impugnata, mentre l'impugnazione della sentenza oggetto di correzione relativa al merito della decisione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario decorrente dalla data della sentenza stessa e non della correzione (Cass.
20691/2017).
Dai principi affermati dalla Suprema Corte si desume anzitutto, in relazione al primo motivo di appello, che la correzione dell'errore materiale non può essere impugnata per vizi del procedimento relativi alla violazione del contraddittorio, come nel caso di specie, in cui il giudice di primo grado ha emesso, su ricorso di una delle parti, un decreto inaudita altera parte, senza la fissazione di udienza e la notifica del ricorso e del decreto alla controparte, come prescritto dal secondo comma dell'art. 288 c.p.c. La natura sostanzialmente amministrativa e non decisoria del procedimento implica che oggetto dell'appello non può essere il vizio di legittimità di natura formale, riguardante il procedimento di formazione, ma il contenuto del provvedimento di correzione.
In secondo luogo, l'appello ex art. 288, comma 3, c.p.c., può avere ad oggetto esclusivamente la verifica della legittimità della correzione, che è tale solo se ha emendato un errore chiaramente percepibile dal contesto della decisione, rendendo la formula della sentenza aderente al contenuto effettivo della decisione. Sotto tale aspetto va esaminato il secondo motivo di appello, con il quale si contesta la legittimità della correzione.
Nel caso in esame, dopo il passaggio in giudicato della sentenza pubblicata il
12.11.2021, il giudice che l'ha pronunciata ha accolto un ricorso ex art. 287 c.p.c. proposto dal (parte convenuta) e, con decreto Controparte_1
emesso inaudita altera parte, ha rettificato il dies a quo della decorrenza degli interessi (dalla data del 19.9.2006 riportata nella motivazione e nel dispositivo della sentenza, a quella del 19.6.2015).
Secondo i principi richiamati, non spetta al giudice dell'appello stabilire, nel merito, qual è la giusta data di decorrenza degli interessi, riaprendo una questione preclusa dalla formazione del giudicato. Compito della Corte è stabilire se la data riportata in sentenza (19.9.2006) sia un mero errore di trascrizione chiaramente percepibile dal contesto della decisione, avendo il giudice di primo grado specificato in motivazione, in maniera espressa o implicita ma chiaramente percepibile, che gli interessi legali decorrono dal 19.6.2015; o se, invece, la rettifica della data di inizio di decorrenza degli interessi legali incide sulla decisione, emendando un (vero o presunto) errore di giudizio e violando il giudicato formatosi
5 sul punto. Ricorre questa seconda ipotesi anche quando la correzione (della data) sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, poiché dalla motivazione della sentenza non si evince, neppure implicitamente e in maniera inequivoca, la data di effettiva decorrenza degli interessi.
Orbene, dalla sentenza si evince che il aveva Controparte_1 conferito un incarico professionale al geologo dott. con contratto Controparte_2 del 19.9.2007. Il contratto prevedeva l'obbligo del di pagare al dott. CP
, non solo il compenso, ma anche le spese documentate relative ai saggi e CP_2
alle indagini geotecniche effettuate a mezzo di ditte incaricate. Il geologo si era rivolto alla società per le indagini geognostiche, la quale aveva Parte_1
agito in giudizio per il pagamento della sua prestazione nei confronti del CP
(in via surrogatoria ex art. 2900 c.c.) e del dott. (in via Controparte_2
contrattuale).
La sentenza ha condannato il a pagare al geologo Controparte_1 dott. le spese effettuate, in esecuzione dell'incarico professionale, Controparte_2
avvalendosi della società ha, poi, condannato il geologo dott. Parte_1
a pagare, a sua volta, la medesima somma (€ 44.000,00) alla Controparte_2
società In entrambi i casi, “oltre interessi legali e moratori nonché Parte_1 rivalutazione monetaria dal dì della maturazione del diritto (19.9.2006) all'effettivo pagamento”. Nel decreto di correzione, il giudice di prime cure ha ravvisato “un evidente errore materiale” nella data del 19.9.2006, “in quanto, come risulta dalla documentazione in atti (si cfr. all. n. 8 dell'atto introduttivo), la fattura è stata emessa dalla in data 19.06.2015 (e non in data 19.09.2006)”, precisando Parte_1 che “questo Giudice ha riconosciuto che per effetto della convenzione il credito sarebbe sorto “a seguito di regolare fattura fiscale da parte delle ditte incaricate”
(e quindi in data 19.06.2015 quando la ha emesso la fattura n. 10)”. Parte_1
Diversamente da quanto affermato nel decreto, nella sentenza di primo grado vi è un unico riferimento alla fattura n. 10 del 19.6.2015 (a pag. 2) nella parte relativa allo svolgimento del processo, in cui riporta il contenuto dell'atto di citazione (“non avendo ricevuto alcun riscontro, in data 19 giugno 2015, l'odierna attrice emetteva la fattura n. 10 e con racc. a.r. n. 139447757662 del 24 giugno 2015 ne dava comunicazione al ”). In nessun passaggio della Parte_3
motivazione della sentenza vi è un riferimento alla data della fattura. Si cita solo la convenzione di incarico professionale nella parte in cui prevedeva il pagamento del compenso, oltre “le spese documentate relative ai saggi e alle indagini geotecniche
6 da liquidarsi a parte, a seguito di regolare fattura fiscale da parte delle ditte incaricate”. Ma la liquidazione delle spese a seguito di regolare fattura fiscale della ditta incaricata, prevista nel contratto del 19.9.2007, non è messa in relazione, né espressamente, né implicitamente e in maniera inequivoca, con la mora debendi e la decorrenza degli interessi moratori. In realtà, la sentenza si conforma puramente e semplicemente alla data di decorrenza degli interessi richiesta dalla società attrice nell'atto di citazione senza fornire alcuna spiegazione, trascrivendo pedissequamente le conclusioni ivi formulate. La formula “oltre interessi legali e moratori nonché rivalutazione monetaria dal dì della maturazione del diritto
(19.9.2006) all'effettivo pagamento” è, infatti, esattamente quella riportata nelle conclusioni dell'atto di citazione. E sembra doversi riferire alla data di consegna della “intera indagine geologica-tecnica eseguita sull'area della cittadella del
Cinema sita nel Comune di , nonché contabilità finale dei Controparte_1 lavori”.
Deve, perciò, concludersi che la sentenza di primo grado ha accolto acriticamente la domanda di decorrenza degli interessi dal 19.9.2006 proposta dalla società attrice senza spiegare il motivo di accoglimento della domanda, ingenerando un obbiettivo dubbio sulle ragioni della decisione. Pertanto, la data di decorrenza degli interessi non è un mero errore materiale chiaramente percepibile dal contesto della decisione, ma una statuizione conforme alla domanda attrice che, anche se immotivata e addirittura anteriore al contratto di incarico professionale, non poteva essere emendata con il procedimento di correzione dell'errore materiale, bensì solo con la proposizione dell'appello entro il termine decorrente dalla notifica della sentenza o dalla sua pubblicazione.
Di qui l'accoglimento dell'appello e la revoca del decreto del 9.6.2023 che, a correzione della sentenza del Tribunale di Salerno n. 3280/2021, pubblicata il
12.11.2021, sostituisce la data del 19.9.2006 con la data del 19.6.2015.
Poiché l'accoglimento dell'appello non riforma la sentenza di primo grado, ma solo la sua successiva correzione, occorre procedere al regolamento delle sole spese processuali di secondo grado, fermo restando il regolamento di primo grado. Non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 2014, ed emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 (soccombenza reciproca, novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali
7 ragioni) per la compensazione parziale o per intero, deve trovare applicazione il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., con conseguente condanna del al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore di CP
parte appellante, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 (valore indeterminabile basso). Su richiesta difensiva ex art. 93, comma 1, c.p.c., gli onorari non riscossi e le spese anticipate sono distratti in favore del difensore.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 754/2023, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, revoca il decreto del 9.6.2023 che, a correzione della sentenza del Tribunale di Salerno n. 3280/2021, pubblicata il 12.11.2021, sostituisce la data del 19.9.2006 con la data del 19.6.2015;
2. condanna il al rimborso delle spese processuali Controparte_1 del grado di appello in favore della che liquida in € 804,00 per Parte_1 spese vive ed € 4.000,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Teresa D'Auria, per dichiarato anticipo.
Salerno lì 09/05/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott.ssa Maria Elena DEL FORNO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 754 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente
TRA
con sede in Scafati alla via della Resistenza, II Traversa n. 4 Parte_1
(p.iva ); P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Teresa D'Auria per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
; Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Fortunato per procura allegata alla comparsa di risposta;
, nato a [...] [...]; Controparte_2 Controparte_1
contumace;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3280/2021, pubblicata il 12.11.2021, nella parte corretta con decreto del 9.6.2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “accogliersi integralmente il proposto appello e per l'effetto: dichiarare nullo il decreto di correzione di errore materiale per violazione dell'art.
288 co. 2 c.p.c; dichiarare in ogni caso inammissibile il procedimento di correzione
1 dell'errore materiale;
in parziale riforma della sentenza appellata, eliminare le modifiche apportate dal decreto di correzione del 09/06/2023 confermando la sentenza n. 3280/21 del Tribunale di Salerno così come emessa in data 07/11/2021; condannare il per lite temeraria ex art 96 co.3 c.p.c. Controparte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per l'appellato: “Sulle eccezioni preliminari: a - respingere l'appello non essendo configurabile alcuna violazione, in concreto, con riferimento al contraddittorio;
b - nella ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte di Appello dovesse ritenere nullo il decreto di correzione emesso dal Tribunale di Salerno in data
09.06.2023, si chiede di voler rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art.
354 c.p.c.; Nel merito: c - respingere l'appello perché manifestamente infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 3280/2021 del 07.11.2021 emessa dal
Tribunale di Salerno, come modificata con decreto di correzione del 09.06.2023; d
- rigettare la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da controparte. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La sentenza in oggetto accoglieva l'azione surrogatoria, ex art. 2900 c.c.,
[... proposta dalla società e, per l'effetto, condannava il Parte_1 CP
al pagamento in favore del geologo della Controparte_1 Controparte_2 somma di € 44.000,00 oltre i.v.a., a titolo di corrispettivo per l'esecuzione (ad opera della di indagini geognostiche - prove tecniche in supporto della Parte_1 realizzazione del progetto ”, oltre interessi legali e Parte_2
moratori nonché rivalutazione monetaria dal dì della maturazione del diritto
(19.9.2006) all'effettivo pagamento. Condannava, a sua volta, il geol.
[...]
al pagamento in favore della società attrice della somma CP_2 Parte_1 di € 44.000,00 oltre i.v.a, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di indagini geognostiche - prove tecniche in supporto della realizzazione del progetto
[...]
”, oltre interessi legali e moratori nonché rivalutazione monetaria Parte_2
dal dì della maturazione del diritto (19.9.2006) all'effettivo pagamento.
Con decreto del 9.6.2023, il giudice di primo grado disponeva, ai sensi degli artt.
287 e ss c.p.c., la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza, relativamente al termine di decorrenza degli interessi legali, non dalla data del
19.9.2006 (indicata nell'originaria sentenza), bensì dalla data (corretta) del
2 19.6.2015, osservando che nella sentenza aveva riconosciuto che, per effetto della convenzione, il credito sarebbe sorto “a seguito di regolare fattura fiscale da parte delle ditte incaricate”, ossia dalla data del 19.6.2015 in cui è stata emessa la fattura n. 10.
La propone appello avverso la correzione della sentenza in Parte_1
oggetto e, con un primo motivo, deduce la violazione dell'art. 288 c.p.c. (error in procedendo) per aver disposto la correzione su istanza unilaterale del
[...]
del 17.5.2023 con decreto inaudita altera parte, anziché con Controparte_1
ordinanza resa all'esito del contraddittorio con l'odierna appellante, la quale ha appreso del procedimento di correzione materiale solo con la notifica del decreto di correzione senza essere messa in grado di parteciparvi.
Con un secondo motivo eccepisce l'inammissibilità del procedimento di correzione, non essendovi, relativamente alla data di maturazione del credito, alcun errore materiale inteso come divergenza, riconoscibile icto oculi, tra la motivazione della sentenza ed il suo dispositivo. Obietta, infatti, che l'accertamento del momento in cui il diritto di credito debba ritenersi sorto (fissato in sentenza, come da domanda attrice, nella data della convenzione di incarico professionale del
19.9.2006) è questione di diritto e la sua decisione può essere riformata solo con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Il costituitosi, evidenzia che, con il ricorso ex Controparte_1
art. 288 c.p.c. depositato in data 17.5.2023, aveva chiesto la correzione dell'errore materiale, previa fissazione dell'udienza da notificarsi unitamente al ricorso, sicché, nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere nullo il decreto di correzione per violazione del contraddittorio, chiede la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
In merito all'ammissibilità del procedimento di correzione, risponde che la convenzione stabiliva che le spese documentate relative ai saggi e alle indagini geotecniche saranno liquidate a parte a seguito di regolare fattura fiscale da parte delle ditte incaricate;
che la sentenza ha riconosciuto che, per effetto della convenzione, il credito sarebbe sorto “a seguito di regolare fattura fiscale da parte delle ditte incaricate” e, quindi, stando alla documentazione depositata nell'ambito del giudizio di primo grado, alla data del 19.6.2015, quando la ha emesso Parte_1
la fattura n. 10 per le prestazioni eseguite;
che, pertanto, il dispositivo della sentenza reca un evidente errore materiale con riferimento al dies a quo della decorrenza degli interessi;
che la data del 19.9.2006 indicata nel dispositivo della sentenza non
3 corrisponde nemmeno alla data del conferimento incarico e, in realtà, non coincide con nessun evento e/o fatto in relazione alla vicenda in oggetto, sicché è evidente l'erroneità nella trascrizione.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il procedimento di correzione della sentenza, previsto e disciplinato dall'art. 287 e seguenti c.p.c., non costituisce un nuovo giudizio o una nuova fase processuale rispetto a quella in cui la sentenza è stata emessa, ed ha natura amministrativa, in quanto finalizzato solo ad eliminare i difetti di formulazione esteriore dell'atto (Cass., 24.12.2015, n. 25978).
L'errore materiale suscettibile di correzione è, infatti, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da una mera svista o disattenzione della redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi (Cass., ord.,
11.12.2020, n. 28323; Cass., 26.9.2011 n. 19601). Il difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica deve essere chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Cass., 3.2.2022, n. 3442; Cass., ord., 11.8.2020, n.
16877; Cass., ord., 11.1.2019, n. 572).
Il ricorso al procedimento di correzione non può costituire, invece, un modo surrettizio per rimediare ad un (errore della domanda e ad un) errore di giudizio, emendabile solo con la proposizione del mezzo di impugnazione nel termine ordinario decorrente dalla notificazione o dalla pubblicazione della sentenza. La correzione è, perciò, illegittima quando, riformando impropriamente la decisione, viola il principio di immutabilità della decisione e, nel caso in cui la sentenza non sia più soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, viola l'intangibilità del giudicato. In tal caso, a norma dell'art. 288, comma 3, c.p.c., dalla notifica dell'ordinanza di correzione decorre nuovamente il termine ordinario per impugnare la sentenza relativamente alla parte corretta, deducendo la nullità della correzione.
E infatti, per giurisprudenza consolidata l'impugnazione (principale o incidentale) della sentenza relativamente alla parte corretta in esito al procedimento di correzione di omissioni o errori materiali o di calcolo, prevista dal terzo comma dell'art. 288 c.p.c., può avere ad oggetto solo la verifica della legittimità ed esattezza della disposta correzione e non anche il merito della statuizione
4 impugnata, mentre l'impugnazione della sentenza oggetto di correzione relativa al merito della decisione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario decorrente dalla data della sentenza stessa e non della correzione (Cass.
20691/2017).
Dai principi affermati dalla Suprema Corte si desume anzitutto, in relazione al primo motivo di appello, che la correzione dell'errore materiale non può essere impugnata per vizi del procedimento relativi alla violazione del contraddittorio, come nel caso di specie, in cui il giudice di primo grado ha emesso, su ricorso di una delle parti, un decreto inaudita altera parte, senza la fissazione di udienza e la notifica del ricorso e del decreto alla controparte, come prescritto dal secondo comma dell'art. 288 c.p.c. La natura sostanzialmente amministrativa e non decisoria del procedimento implica che oggetto dell'appello non può essere il vizio di legittimità di natura formale, riguardante il procedimento di formazione, ma il contenuto del provvedimento di correzione.
In secondo luogo, l'appello ex art. 288, comma 3, c.p.c., può avere ad oggetto esclusivamente la verifica della legittimità della correzione, che è tale solo se ha emendato un errore chiaramente percepibile dal contesto della decisione, rendendo la formula della sentenza aderente al contenuto effettivo della decisione. Sotto tale aspetto va esaminato il secondo motivo di appello, con il quale si contesta la legittimità della correzione.
Nel caso in esame, dopo il passaggio in giudicato della sentenza pubblicata il
12.11.2021, il giudice che l'ha pronunciata ha accolto un ricorso ex art. 287 c.p.c. proposto dal (parte convenuta) e, con decreto Controparte_1
emesso inaudita altera parte, ha rettificato il dies a quo della decorrenza degli interessi (dalla data del 19.9.2006 riportata nella motivazione e nel dispositivo della sentenza, a quella del 19.6.2015).
Secondo i principi richiamati, non spetta al giudice dell'appello stabilire, nel merito, qual è la giusta data di decorrenza degli interessi, riaprendo una questione preclusa dalla formazione del giudicato. Compito della Corte è stabilire se la data riportata in sentenza (19.9.2006) sia un mero errore di trascrizione chiaramente percepibile dal contesto della decisione, avendo il giudice di primo grado specificato in motivazione, in maniera espressa o implicita ma chiaramente percepibile, che gli interessi legali decorrono dal 19.6.2015; o se, invece, la rettifica della data di inizio di decorrenza degli interessi legali incide sulla decisione, emendando un (vero o presunto) errore di giudizio e violando il giudicato formatosi
5 sul punto. Ricorre questa seconda ipotesi anche quando la correzione (della data) sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, poiché dalla motivazione della sentenza non si evince, neppure implicitamente e in maniera inequivoca, la data di effettiva decorrenza degli interessi.
Orbene, dalla sentenza si evince che il aveva Controparte_1 conferito un incarico professionale al geologo dott. con contratto Controparte_2 del 19.9.2007. Il contratto prevedeva l'obbligo del di pagare al dott. CP
, non solo il compenso, ma anche le spese documentate relative ai saggi e CP_2
alle indagini geotecniche effettuate a mezzo di ditte incaricate. Il geologo si era rivolto alla società per le indagini geognostiche, la quale aveva Parte_1
agito in giudizio per il pagamento della sua prestazione nei confronti del CP
(in via surrogatoria ex art. 2900 c.c.) e del dott. (in via Controparte_2
contrattuale).
La sentenza ha condannato il a pagare al geologo Controparte_1 dott. le spese effettuate, in esecuzione dell'incarico professionale, Controparte_2
avvalendosi della società ha, poi, condannato il geologo dott. Parte_1
a pagare, a sua volta, la medesima somma (€ 44.000,00) alla Controparte_2
società In entrambi i casi, “oltre interessi legali e moratori nonché Parte_1 rivalutazione monetaria dal dì della maturazione del diritto (19.9.2006) all'effettivo pagamento”. Nel decreto di correzione, il giudice di prime cure ha ravvisato “un evidente errore materiale” nella data del 19.9.2006, “in quanto, come risulta dalla documentazione in atti (si cfr. all. n. 8 dell'atto introduttivo), la fattura è stata emessa dalla in data 19.06.2015 (e non in data 19.09.2006)”, precisando Parte_1 che “questo Giudice ha riconosciuto che per effetto della convenzione il credito sarebbe sorto “a seguito di regolare fattura fiscale da parte delle ditte incaricate”
(e quindi in data 19.06.2015 quando la ha emesso la fattura n. 10)”. Parte_1
Diversamente da quanto affermato nel decreto, nella sentenza di primo grado vi è un unico riferimento alla fattura n. 10 del 19.6.2015 (a pag. 2) nella parte relativa allo svolgimento del processo, in cui riporta il contenuto dell'atto di citazione (“non avendo ricevuto alcun riscontro, in data 19 giugno 2015, l'odierna attrice emetteva la fattura n. 10 e con racc. a.r. n. 139447757662 del 24 giugno 2015 ne dava comunicazione al ”). In nessun passaggio della Parte_3
motivazione della sentenza vi è un riferimento alla data della fattura. Si cita solo la convenzione di incarico professionale nella parte in cui prevedeva il pagamento del compenso, oltre “le spese documentate relative ai saggi e alle indagini geotecniche
6 da liquidarsi a parte, a seguito di regolare fattura fiscale da parte delle ditte incaricate”. Ma la liquidazione delle spese a seguito di regolare fattura fiscale della ditta incaricata, prevista nel contratto del 19.9.2007, non è messa in relazione, né espressamente, né implicitamente e in maniera inequivoca, con la mora debendi e la decorrenza degli interessi moratori. In realtà, la sentenza si conforma puramente e semplicemente alla data di decorrenza degli interessi richiesta dalla società attrice nell'atto di citazione senza fornire alcuna spiegazione, trascrivendo pedissequamente le conclusioni ivi formulate. La formula “oltre interessi legali e moratori nonché rivalutazione monetaria dal dì della maturazione del diritto
(19.9.2006) all'effettivo pagamento” è, infatti, esattamente quella riportata nelle conclusioni dell'atto di citazione. E sembra doversi riferire alla data di consegna della “intera indagine geologica-tecnica eseguita sull'area della cittadella del
Cinema sita nel Comune di , nonché contabilità finale dei Controparte_1 lavori”.
Deve, perciò, concludersi che la sentenza di primo grado ha accolto acriticamente la domanda di decorrenza degli interessi dal 19.9.2006 proposta dalla società attrice senza spiegare il motivo di accoglimento della domanda, ingenerando un obbiettivo dubbio sulle ragioni della decisione. Pertanto, la data di decorrenza degli interessi non è un mero errore materiale chiaramente percepibile dal contesto della decisione, ma una statuizione conforme alla domanda attrice che, anche se immotivata e addirittura anteriore al contratto di incarico professionale, non poteva essere emendata con il procedimento di correzione dell'errore materiale, bensì solo con la proposizione dell'appello entro il termine decorrente dalla notifica della sentenza o dalla sua pubblicazione.
Di qui l'accoglimento dell'appello e la revoca del decreto del 9.6.2023 che, a correzione della sentenza del Tribunale di Salerno n. 3280/2021, pubblicata il
12.11.2021, sostituisce la data del 19.9.2006 con la data del 19.6.2015.
Poiché l'accoglimento dell'appello non riforma la sentenza di primo grado, ma solo la sua successiva correzione, occorre procedere al regolamento delle sole spese processuali di secondo grado, fermo restando il regolamento di primo grado. Non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 2014, ed emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 (soccombenza reciproca, novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali
7 ragioni) per la compensazione parziale o per intero, deve trovare applicazione il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., con conseguente condanna del al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore di CP
parte appellante, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 (valore indeterminabile basso). Su richiesta difensiva ex art. 93, comma 1, c.p.c., gli onorari non riscossi e le spese anticipate sono distratti in favore del difensore.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 754/2023, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, revoca il decreto del 9.6.2023 che, a correzione della sentenza del Tribunale di Salerno n. 3280/2021, pubblicata il 12.11.2021, sostituisce la data del 19.9.2006 con la data del 19.6.2015;
2. condanna il al rimborso delle spese processuali Controparte_1 del grado di appello in favore della che liquida in € 804,00 per Parte_1 spese vive ed € 4.000,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Teresa D'Auria, per dichiarato anticipo.
Salerno lì 09/05/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
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