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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/10/2025, n. 5522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5522 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 3733 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente tra
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
Via Flaminia, n. 964 (c.f. ) rappresentata e difesa dall' Avv. C.F._1
Alessandro Vettori ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Viterbo, Via
Monte Nevoso, n. 8; appellante e
nato a [...] l'[...] e res.te in Castelnuovo di Porto, Strada II CP_1
n. 18 (c.f.: ) rapp.to e difeso dall' Avv Ruggiero Valentina ed C.F._2 elett.te dom.to nel suo studio in Roma, via Buccari n. 3; appellato con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8921/21 emessa dal Tribunale di Roma il
27.5.2024 a definizione del procedimento di separazione coniugale n. 25795/2021.
Conclusioni
Dos Parte_2
- in via preliminare, disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, ex artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e 1 irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nel presente atto;
- nel merito accogliere il presente ricorso e conseguentemente, in riforma della sentenza n. 8921/2024, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Prima, pubblicata il 27.05.2024, all'esito del procedimento iscritto al RGN 25795/2021 e notificata in data 11.06.2024, rigettare la domanda di addebito della separazione formulata dal sig. e riconoscere in favore della Sig.ra la somma CP_1 Parte_1 di € 500,00 (€ cinquecento\\00) mensili a titolo di contributo di mantenimento della medesima, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese sul c\c postale intestato alla medesima. Detta somma è soggetta a rivalutazione ISTAT come per legge;
disporre altresì che le spese straordinarie relative alla figlia Per_1 saranno sostenute da entrambi i genitori in ragione delle rispettive capacità economiche e quindi nella misura del 70% per il padre e del 30% per la madre.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
: CP_1
1) In via preliminare: RIGETTARE l'istanza di sospensiva richiesta da parte avversa con l'atto di appello in quanto non sussistono i presupposti di legge ex art 351 e 283 cpc, come sopra esposto e precisato;
Nel merito:
2) Riconfermare la sentenza di primo grado n 8921/2024 del 27.5.2024 emessa in punto di addebito a carico esclusivo della moglie e in punto di revoca dell'assegno per la moglie con effetto retroattivo in quanto la moglie non ne ha diritto e riconfermare la sentenza di primo grado anche in punto di spese straordinarie per la figlia;
quindi riconfermare la sentenza di primo grado;
3) Condannare controparte alle spese di giudizio di primo e secondo grado come per legge.
_ _ _
, premesso di aver contratto matrimonio con CP_1 Parte_1
(già madre di un figlio, nato da precedente relazione) in Castelnuovo di Porto CP_2 il 4.7.2002, dalla cui unione era nata il [...] la figlia , con ricorso depositato Per_1 innanzi al Tribunale di Roma l'8.4.2021 chiedeva dichiararsi la separazione tra i coniugi con addebito a carico della moglie - affermando che costei si era immotivatamente distaccata dalla famiglia ed aveva perpetrato condotte violente nei suoi riguardi - ,
l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento, il collocamento ed il diritto di visita della figlia (domanda poi non reiterata), un assegno mensile per la figlia a carico della moglie (o del ricorrente, in caso di collocamento della figlia presso la madre) non inferiore ad euro 200,oo mensili, con suddivisione delle spese straordinarie per la
2 ragazza al 50% tra i coniugi;
in sede di precisazione delle conclusioni egli non avanzava più alcuna istanza quanto all'assegno di mantenimento per la figlia ed all'assegnazione della casa coniugale.
La resistente si costituiva, negava le condotte addebitatele dal marito, deduceva che era stato lui ad avere avuto durante il matrimonio comportamenti contrari ai doveri coniugali, con un controllo eccessivo su di lei, avendole impedito qualsiasi attività extrafamiliare ed aggredendola spesso verbalmente, anche tentato di farlo fisicamente, impedendo una serena convivenza familiare una volta che il figlio era arrivato CP_2 in Italia dal Brasile dove viveva, e dove, poi, era ritornato;
faceva risalire la crisi coniugale a molti anni prima dell'introduzione del giudizio, e chiedeva, oltre alla separazione, l'assegnazione della casa coniugale, un assegno di mantenimento per sé pari ad euro 500,oo mensili e per la figlia pari ad euro 600,oo mensili, con suddivisione delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale per la ragazza al 70% a carico del padre ed al 30% a carico della madre.
Esperito invano il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava al la casa coniugale, determinava a suo carico un CP_1 assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 500,oo mensili e la suddivisione tra i coniugi al 40% a carico della ed al 60% a carico del delle spese Parte_1 CP_1 straordinarie per la figlia mediche non coperte dal S.S.N. e scolastico-universitarie.
Nel corso dell'istruttoria l'assegno di mantenimento per la moglie era ridotto ad euro
200,oo per aver la ripreso a lavorare regolarmente dopo la pandemia ed esser Parte_1 ella rientrata a vivere nella casa coniugale unitamente alla figlia, sollevandosi, in tal modo, dalle spese per la locazione.
Espletata la prova orale, con la sentenza resa il 27.5.2024 il Tribunale così definiva la controversia:
«Addebita la separazione alla moglie;
- Rigetta la domanda di assegno di mantenimento svolta dalla con revoca di Parte_1 quanto statuito sul punto con decorrenza dal deposito del ricorso;
- Assegna alla moglie la casa coniugale;
- Determina la suddivisione tra le parti, al 60% a carico del marito ed al 40% a carico della moglie, delle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo di questo Tribunale;
- Spese di lite compensate».
3 Avverso la sentenza ha proposto appello la per lamentare che: il grave Parte_1 episodio litigioso intercorso fra essi coniugi alle ore 13,30 del 6 dicembre 2020 – in ragione del quale le era stata addebitata la separazione – non era avvenuto secondo la dinamica riferita dal marito, da ella tempestivamente contestata con la memoria depositata il 15.10.2021 per la fase presidenziale, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale;
la crisi matrimoniale era dipesa solo dalle condotte prevaricatrici ed opprimenti tenute dal marito in suo danno;
la crisi coniugale risaliva a diversi anni addietro, il marito avendole inoltrato invito per concordare le condizioni della separazione nel lontano anno 2015 e lo stesso sig. avendo per ben due volte CP_1 riferito al personale medico del p.s. dell' Ospedale S. Andrea, ove si era recato alle ore 8,48 del giorno 7 dicembre 2020 per farsi refertare, che essi vivevano separati in casa da circa un anno e mezzo;
le testimonianze introdotte dal marito erano tutte de relato, quindi inutilizzabili a fini di prova, una delle due fornita, per altro, dalla madre di costui;
meritava, pertanto, accoglimento la sua richiesta di un assegno di mantenimento – già riconosciutole dal Presidente f.f. – tenuto conto che ella percepiva euro 1.200/1.300,oo dal suo lavoro e doveva affrontare le spese di gestione della casa, oltre che contribuire al mantenimento della figlia, mentre il marito, alloggiato nella sua casa di pregio in Castelnuovo di Porto, disponeva di entrata mensile netta di circa euro 3.500,oo che, nel corso dei circa venti anni di matrimonio, aveva consentito al nucleo familiare di vivere agiatamente.
Pertanto, ella formulava le conclusioni sopra trascritte, invocando anche una più favorevole ripartizione fra essi genitori dell'onere economico relativo alle spese straordinarie occorrenti alla figlia.
Costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle avverse istanze CP_1 replicando che: egli aveva fornito prova dell'aggressione subita con il verbale del p.s. e le testimonianze raccolte;
la moglie non pagava né il mutuo della casa familiare
(euro 800,oo mensili a suo carico) né spese logistiche , se non quelle delle utenze, minime in quanto vivevano due persone in casa, la figlia essendo quasi sempre fuori casa;
di recente aveva scoperto che la moglie nell'immobile svolgeva anche una redditizia attività di consulenza relazionale per coppie (la ricorrente ha sostenuto di farlo senza alcun remunerazione); egli era onerato anche di un esborso di euro
200,oo mensili per un prestito.
La Procura Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso.
4 La Presidente della Sezione ha disposto la “cartolarizzazione” dell'udienza del
25.9.25 ai sensi dell'art 127 ter c.p.c..
* * *
L'appello proposto dalla sig.ra non può trovare accoglimento. Parte_1
La Suprema Corte ha chiarito che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass n. 7388/2017;
433/2016).
La narrazione fornita dal resistente dell'aggressione subita per mano della moglie nella tarda mattina del giorno 6.12.2020 – quando costei lo aveva colpito con calci e pugni e poi minacciato di morte impugnando un coltello – non solo è stata confermata, per quanto riguarda i riflessi sul suo umore, dai testi escussi (la di lui madre ed un vicino di casa) i quali hanno riferito di aver riscontrato l'indomani lo stato ansioso, depresso ed intimorito del nel raccontar loro l'accaduto, ma CP_1 anche dal referto del p.s. dell'ospedale S. Andrea di Roma ove egli si era portato il giorno seguente, nel quale si legge: umore teso, escoriazione malleolo est caviglia sx (che si fotografa) piccola ferita da taglio superficiale periungueale 2 dito mano sx (che si fotografa) ferita superficiale spalla dx, dolorabilità regione est coscia dx.
A fronte, dunque, di tale accadimento, tale da doversi ritenere di per sé idoneo a determinare la frattura del vincolo coniugale – da quel momento la coppia non avendo più dimorato sotto lo stesso tetto (seppur il avesse riferito ai sanitari CP_1 del presidio ospedaliero che da circa un anno essi coniugi vivevano da separati in casa) – non v'è spazio, ai fini del giudizio, per indagare il comportamento del marito né per dar rilievo al pregresso manifestarsi della crisi coniugale.
La conferma dell'addebito a lei, pertanto, esclude l'accoglimento della richiesta formulata dalla per sentirsi riconosciuto l'assegno di mantenimento. Parte_1
5 La quantificazione della percentuale di riparto delle spese straordinarie fra i due genitori per la figlia adottata dal Tribunale appare del pari equa e conforme alle rispettive risorse.
Va, infine, confermata la compensazione delle spese di lite disposta dal primo giudice motivatamente sulla reciproca soccombenza.
Le spese di questo secondo grado di giudizio, invece, dovranno esser rimborsate dall'appellante al resistente per come si liquidano in dispositivo nel rispetto del d.m.
n. 55/14, aggiornato dal d.m. n. 147/22.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
8921/21 emessa dal Tribunale di Roma il 27.5.2024 a definizione del procedimento di separazione coniugale n. 25795/2021;
- condanna la stessa parte appellante a rimborsare al resistente le spese di questo secondo grado di giudizio che si liquidano in euro 4.000,oo per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cna come per legge;
- dichiara la ricorrenza degli estremi di legge per applicare alla stessa ricorrente la sanzione di cui all'art 13 co. 1° quater del d.P.R. n. 115/02.
Roma, così deciso il 25.9.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dr Gabriele Sordi Dr.ssa Sofia Rotunno
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