Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/03/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 18.2.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 1412 r.g.a.c per l'anno 2024
Tra
rapp.to e difeso dall'avv. Rita Di Giambattista presso cui el.te dom.to all'indirizzo telematico Parte_1 indicato in ricorso
Appellante
E
rapp.ta e difese dagli avv.ti Cristina Mazzamauro e Marco Monaco Sorge ed ele.te dom.te Controparte_1 all'indirizzo telematico indicato in memoria
Appellata
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 23.5.2024, l'appellante chiedeva la riforma parziale della sentenza n. 854 del
23.11.2023 del Tribunale di Avellino che aveva accolto in parte una sua domanda.
Con il primo motivo di ricorso censurava la sentenza in ordine alle mansioni superiori di direttore dell'ufficio postale di Cervinara non riconosciute nonostante avesse svolto tali mansioni nel pomeriggio e in sostituzione e con l'assenza del direttore preposto. Chiedeva altresì la retribuzione per lo straordinario non pagata anche per gli anni precedenti al 2012 sulla base della sentenza del 2022 della Cassazione che aveva ritenuto che il termine per la prescrizione non decorresse in costanza di rapporto anche per le imprese con un numero di dipendenti superiori a 15. Chiedeva la riforma della sentenza anche in merito all'indennità di reperibilità e dell'indennità di cassa . Le ultime tre domande erano avanzate in via subordinata.
Si costituivano le ed eccepivano l'infondatezza nonché l'inammissibilità dell'appello. Chiedevano la CP_1 conferma della sentenza di primo grado correttamente motivata.
All'esito dell'udienza tenutasi secondo le regole del 127 ter cpc , la Corte assegnava la causa a sentenza.
In primo luogo l'appello è ammissibile poiché le censure colpiscono la motivazione della sentenza nei suoi quattro punti esaminati con argomenti specifici e ragionamenti alternativi.
Nel merito va esaminato il primo aspetto circa le mansioni superiori svolte.
A parere della Corte l'appellante non h svolto le mansioni superiori di direttore.
E' vero che nel pomeriggio era il responsabile dell'ufficio postale di Cervinara ma ciò non è sufficiente per ambire ad ottenere la qualifica superiore. Infatti le mansioni di direttore non attengono solo alla responsabilità dell'ufficio per determinate ore ma involgono a tutta una serie di altre attività con connesse responsabilità che l'appellante non ha provato di aver effettuato.
In particolare tutte le decisioni finali spettavano al direttore semmai il giorno dopo al suo rientro in ufficio come la predisposizione delle ferie, dei turni ed era il direttore a vigilare che le sue decisioni e l'andamento complessivo dell'ufficio rispondessero alla sue direttive e a quelle diramate dai suoi superiori ( testi , Tes_1
e anche in parte ). D'altra parte la figura del collaboratore doppio turno era Tes_2 Tes_3 contrattualmente prevista per ufficio come quelli di Cervinara che dovevano restare aperti anche di pomeriggio.
Da tutte le prove testimoniali non emerge che l'appellante avesse un potere decisionale autonomo ma che le sue mansioni quando non c'era il direttore e durante il suo turno veniva svolte nell' ambito delle direttive assegnategli e per ogni decisione doveva rivolgersi al direttore che aveva anche la responsabilità contabile dell'ufficio.
Circa l'ulteriore straordinario questa Corte ritiene di dover applicare la sentenza della Cassazione n. 26246/22
e che la motivazione della sentenza di primo grado sul metus non sia condivisibile perché tale situazione è data dall' aver ritenuto , il legislatore del 2012 cd legge Fornero, non più applicabile sempre la tutela reale nelle imprese con dipendenti superiori a 15 unità .
Tuttavia la prescrizione è maturata per tutti i crediti fino al 18.7.2007 poiché essi erano prescritti già prima dell'introduzione della legge cd Fornero.
Solo per i crediti che si prescrivevano dopo il 18.7.2012 scattava la nuova regola dell'inizio della prescrizione dal momento della cessazione del rapporto lavorativo.
Tuttavia nel caso di specie per i crediti maturati successivamente al 18.7.2012 non vi è la prova certa e rigorosa richiesta per poter liquidare lo straordinario . Nessuno dei testi è stato preciso nell'indicare che l'appellante lavorasse oltre il dovuto e in quali giorni e in quale periodo e per quante ore.
Tutte le dichiarazioni testimoniali indicavano un'attività lavorativa di mattina ma rientrante nell' ambito del periodo 2012 – 2015 già riconosciuto dal Giudice di primo grado e non oggetto di appello incidentale per cui risulta passato in giudicato.
Inoltre lo straordinario come stabilisce l'art. 33 del ccnl ha necessità di essere autorizzato dal responsabile dell'ufficio /unità per accertate esigenze dell'ufficio e registrato come tale anche in conformità con le previsioni di cui all'art. 31 , sull'orario normale di lavoro (ndr) , nei sistemi di documentazione dell'orario di lavoro.
Agli atti vi sono delle schermate che non hanno nessun rilievo probatorio perchè non attestano lo svolgimento di orario straordinario come autorizzato e rilevato secondo il sistema di rilevazione delle presenza. Tanto che è scritto nelle schermate “ manca la timbratura”. Non è chiaro chi abbia compilato tali schermate non ufficiali anche perché nelle poche buste paga in atti quando l'appellante ha svolto un orario di lavoro straordinario esso è stato indicato per le ore effettuate e pagato di conseguenza. Circa l'indennità di reperibilità che spetta in misura minore se non viene seguita dalla presenza, la Corte osserva che non vi è prova dell'aver disposto l'obbligo della reperibilità all'appellante e per quanto tempo.
L'avere le chiavi e andare dai Carabinieri, se scattava l'allarme, non è sufficiente per stabilire non solo il momento temporale dell'eventuale reperibilità se prima o dopo il 18.7.2007 ma anche per quanto tempo l'abbia dovuto rispettare e se era collegato alla reperibilità o alle mansioni attribuite di collaboratore .
Le testimonianze sono, sul punto, del tutto generiche . Infine nemmeno spetta l'indennità di cassa visto che l'appello non contiene specifiche censure in merito ma si limita alla sola domanda nel petitum. Le spese si compensano data la natura interpretativa delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte così decide:
A) Rigetta l'appello;
B) Compensa le spese del presente grado di giudizio;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Napoli 18.2.2025
Il Presidente rel