Articolo 23 della Legge 29 luglio 1957, n. 642
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18 agosto 1957
Art. 23.
Ai sensi dell' art. 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286 , il contributo dello Stato a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma di cui all' art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321 , e' stabilito, per l'esercizio 1957-58, in lire 27.155.890 delle quali lire 26.185.890 da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, a termini dell'art. 3 della citata legge 18 giugno 1908, n. 286 , per l'ammortamento del mutuo di lire 400.000.000 concesso al Pio Istituto per la costruzione del nuovo ospedale di San Giovanni in Roma.
Entrata in vigore il 18 agosto 1957