Decreto cautelare 11 dicembre 2024
Sentenza 13 febbraio 2025
Decreto cautelare 12 marzo 2025
Ordinanza cautelare 28 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, decreto cautelare 12/03/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00953/2025 REG.PROV.CAU.
N. 02019/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 2019 del 2025, proposto da
Istituto di Vigil Soc. Coop.Anza Vigilpol Soc Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B3758D6FEB, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Meazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 00122/2025, resa tra le parti, il provvedimento del 30.12.2024, prot. 35636 della Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ricevuto in medesima data, con cui si comunica di disporre l’esclusione dell’Istituto di Vigilanza Vigilpol dalla procedura di gara del Servizio di Portierato presso il Varco doganale del Porto di Canale e instradamento presso il Porto storico di Cagliari CIG. B3758D6FE;
- ogni altro provvedimento di esclusione connesso alla succitata comunicazione di esclusione del 30.12.2024 prot. 35636 al momento non conosciuto;
-tutti gli altri atti di gara della Commissione o Stazione appaltante allo stato non conosciuti e non comunicati nella parte in cui dispongono l’esclusione dalla gara della ricorrente;
-dichiari il diritto dell’Istituto di Vigilanza Vigilpol soc. coop. al conseguimento del bene della vita rappresentato dalla possibilità concreta di partecipare alla succitata gara di appalto e di essere ammessa;
-solo in mero subordine disponga il risarcimento del danno per la illegittima esclusione.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Considerato che non sussistono i presupposti per la tutela monocratica;
P.Q.M.
Respinge l’istanza.
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 27 marzo 2025, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 12 marzo 2025.
| Il Presidente |
| Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO