Art. 723. Corsi applicativi per ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare 1. I corsi applicativi per gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare hanno durata non inferiore a tre mesi.
2. L'anzianita' relativa dei predetti ufficiali e' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.
3. I frequentatori che non superino i corsi applicativi:
a) se provenienti dal ruolo dei marescialli o dal ruolo dei sergenti, ((ovvero dal ruolo dei volontari in servizio permanente,)) rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se gia' ufficiali ausiliari, completano la ferma eventualmente contratta ovvero sono ricollocati in congedo;
c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali, completano la ferma eventualmente contratta ovvero, se ne erano stati prosciolti, sono collocati in congedo;
d) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva.
4. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126 .
2. L'anzianita' relativa dei predetti ufficiali e' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.
3. I frequentatori che non superino i corsi applicativi:
a) se provenienti dal ruolo dei marescialli o dal ruolo dei sergenti, ((ovvero dal ruolo dei volontari in servizio permanente,)) rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se gia' ufficiali ausiliari, completano la ferma eventualmente contratta ovvero sono ricollocati in congedo;
c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali, completano la ferma eventualmente contratta ovvero, se ne erano stati prosciolti, sono collocati in congedo;
d) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva.
4. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126 .