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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 31/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 888/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
Il Tribunale, nella persona della giudice, dott.ssa Enrica Marini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 888/2023 promossa da:
(cf , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici, in via Dante n. 23, è anche ex lege domiciliata;
appellante nei confronti di
(c.f. ), nato a [...] l'[...], residente in Controparte_2 C.F._1
Ovodda; appellato contumace
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte appellante: “respingere l'avversa opposizione in quanto infondata, in fatto ed in diritto, confermando integralmente la validità e l'efficacia del provvedimento impugnato. Con vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18 novembre 2022, propose opposizione dinnanzi al Controparte_2
Giudice di Pace di Oristano avverso il provvedimento della Controparte_3
(fascicolo 3915/2022 PAT), reso in data 26 ottobre 2022 e notificato il 23 novembre 2022,
[...]
con il quale era stata disposta la sospensione provvisoria, ai sensi dell'art. 223 d.lgs. 285/1992, della validità della patente di guida “ (e di ogni altra eventuale patente di guida)” NumeroDiPaten_1
intestata al medesimo appellato, per sei mesi decorrenti dal 19 settembre 2022 e con cui era stato ordinato al trasgressore di sottoporsi a visita medica ai sensi dell'art. 119, d.lgs. 285/1992, presso la competente commissione medica locale.
L'odierno appellato allegò di essere stato fermato in data 19.09.2022, alle ore 02:53, lungo il Corso
Italia di Teti, all'altezza del civico n. 94, dai Carabinieri della Stazione di Ovodda e di essere stato pagina 1 di 7 sottoposto a alcol test ai sensi dell'art. 186, d.lgs. 285/1992, in occasione del quale era stato rilevato un tasso alcolemico superiore a 0,8 e inferiore a 1,5 grammi per litro: rilevamento dal quale era derivato l'immediato ritiro della patente di guida e la successiva notifica dell'ordinanza di sospensione della stessa.
A fondamento dell'opposizione, il dedusse: la violazione dell'art. 9 della legge 689/1991, per CP_2 non essere stata assicurata prevalenza alla speciale disposizione di cui all'art. 186, comma nono, d.lgs.
285/1992, rispetto alla disposizione di cui all'art. 223, d. lgs. cit., essendo stato accertato un tasso alcolemico inferiore al limite di 1,5 g/l; l'inapplicabilità della sanzione accessoria della sospensione della patente per non essere stato accertato alcun reato, in quanto erano state avviate solamente le indagini;
la carenza di legittimazione del Vice Prefetto Vicario rispetto all'emanazione del provvedimento opposto;
la mancata indicazione nello stesso provvedimento delle modalità con cui esercitare il diritto di difesa;
l'inapplicabilità dell'art. 128, d.lgs. 285/1992, per l'impossibilità di dubitare della persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica, posto che la visita medica era stata programmata per il giorno 22 novembre 2022 e atteso che comunque il medico di medicina generale aveva certificato l'idoneità fisica e psichica del medesimo opponente.
Alla luce di quanto allegato, lamentando la necessità di utilizzare la propria patente di guida per raggiungere la sede universitaria, l'opponente concluse, in via preliminare, per la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza opposta e per la restituzione immediata della patente di guida e, nel merito, per l'annullamento della stessa ordinanza, almeno nella parte in cui aveva subordinato la restituzione della patente di guida all'esito della visita medica, con vittoria di spese di lite.
Il Giudice di Pace di Oristano con provvedimento reso in data 1° dicembre 2022 dispose la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto.
Si costituì nel giudizio di fronte al Giudice di Pace di Oristano la , contestando Controparte_1
anzitutto la fondatezza delle censure afferenti alla carenza di legittimazione del Vice Prefetto Vicario, alla luce della riforma del ruolo della carriera prefettizia operata con il d. lgs. 139/2000 e in ragione dell'orientamento della Corte di Cassazione per cui l'esistenza della delega avrebbe dovuto presumersi salva la prova contraria offerta dall'opponente e censurando, nel merito, le ragioni dell'opposizione.
La rilevò in particolare l'insussistenza di un rapporto di specialità tra la disciplina Controparte_1 della sospensione della patente di guida di cui all'art. 186, ottavo e nono comma del d.lgs. 285/1992, e quella prevista dal successivo articolo 223, d.lgs. cit., in ragione dell'autonomia tra le due disposizioni, e il carattere vincolato dell'attività affidata all'amministrazione, destinata a assolvere a una funzione anticipatoria della sanzione accessoria, indipendente rispetto all'eventuale esito favorevole della visita medica.
pagina 2 di 7 Sulla scorta di quanto rilevato, la concluse a favore della revoca del provvedimento che aveva CP_1 disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e a favore del rigetto del ricorso e della conferma dell'ordinanza, con compensazione delle spese di lite.
Istruita la causa a mezzo di produzioni documentali, il Giudice di Pace di Oristano, con la sentenza n.
42/2023, accolse l'opposizione e annullò l'ordinanza ingiunzione, compensando le spese processuali tra le parti.
Avverso l'indicata sentenza ha proposto appello la Parte_1
, censurando le motivazioni della sentenza nelle parti di seguito trascritte:
[...]
“sussiste…omissis…pertanto diversità di presupposti tra l'art. 186 C.d.S. e l'art. 223 del medesimo
Codice e ove sia stata accertata, a carico del conducente, la contravvenzione di cui all'art. 186 del codice della strada, la sospensione della patente di guida, con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, può essere irrogata nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma 9 del predetto articolo, ossia previo accertamento di un valore alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. Detto principio enunciato dalla sentenza Cass. Civ. n. 21447/2010 è stato ribadito di recente con la sentenza Cass.
Civ. n. 9539/18.4.2018. Si rileva altresì che nella fattispecie sono venute meno le esigenze cautelari, atteso l'accertamento della sussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti di idoneità psicofisica effettuato dalla Commissione Medica Locale di (come da certificato del 24.01.23 in atti). Per CP_1 quanto esposto l'ordinanza opposta è illegittima e conseguentemente va annullata”.
La parte appellante ha, in particolare, lamentato la violazione artt. 186 e 223, d.lgs. 285/1992, atteso che tra le ipotesi di reato per le quali trovava applicazione l'art. 223, primo comma, d.lgs. cit., rientrava senz'altro la guida in stato di ebbrezza nelle ipotesi di cui alle lettere b e c del secondo comma dell'art. 186
d.lgs. cit.: contrariamente a quanto ritenuto nella pronuncia impugnata, la portata della previsione di cui all'art. 223 cit. non era limitata dalla previsione di cui al nono comma del menzionato art. 186, che lasciava espressamente ferma l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2 bis e, pertanto, anche della sospensione cautelare prefettizia correlata alla sanzione accessoria: il rapporto tra le due disposizioni era quindi di integrazione.
Secondo la ricostruzione di parte appellante, la sospensione prevista dal nono comma dell'art. 186 per la sola ipotesi di riscontrato tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, era collegata al distinto provvedimento costituito dall'ordine di sottoporsi a revisione sanitaria, impartito dal Prefetto, alla stregua di quanto previsto dall'art. 186, ottavo comma, c.d.s., con la stessa ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2 bis dell'art. 186 c.d.s: infatti in base al disposto dell'art. 186, ottavo e nono comma, in caso di contestazione della infrazione prevista dal medesimo articolo 186 era obbligatoriamente disposta dal Prefetto sia la sospensione provvisoria pagina 3 di 7 della validità della patente (in forza del combinato disposto dei commi 2 e 2bis del medesimo articolo
186 e dell'art. 223, primo comma, c.d.s.) sia la revisione sanitaria del trasgressore (comma 8).
In altri termini, la parte appellante ha rilevato che dal coordinamento delle due disposizioni (art. 186
c.d.s., ottavo e nono comma e art. 223 c.d.s.) derivava che il trasgressore, una volta scontato il periodo di sospensione provvisoria necessariamente disposta dal Prefetto a norma dell'art. 223 c.d.s., sarebbe potuto rientrare in possesso del documento di guida, pur in pendenza del procedimento di revisione sanitaria, salvo che per l'ipotesi in cui il tasso alcolemico riscontrato fosse superiore a 1,50 g/l: solo in tale ipotesi il legislatore non solo aveva previsto che il trasgressore dovesse scontare il periodo di sospensione provvisoria, disposta ex art. 223, c.d.s., e sottoporsi a visita di revisione sanitaria, disposta ex art. 186, ottavo comma c.d.s., ma aveva anche voluto impedire che alla scadenza del periodo di sospensione disposta ai sensi dell'art. 223 c.d.s. il contravventore potesse ottenere la restituzione della patente senza prima essersi sottoposto alle verifiche psico – fisiche (contrariamente, invece, a quanto sarebbe potuto avvenire per le violazioni di cui alle lettere a e b del secondo comma dell'art. 186).
A avviso della Prefettura appellante, pertanto, la sospensione provvisoria disposta ai sensi dell'art. 223
c.d.s., costituente atto dovuto, avente natura cautelare e strumentale all'applicazione della sanzione accessoria, risultava indipendente rispetto all'esito eventualmente positivo della visita medica alla quale il trasgressore si fosse nelle more sottoposto.
Alla luce di quanto lamentato, la parte appellante, richiamato il contenuto della riforma della carriera prefettizia, da cui derivava l'infondatezza delle censure di parte appellata, afferenti alla legittimazione del Vice Prefetto rispetto all'adozione del provvedimento opposto, ha concluso, in riforma della sentenza impugnata, per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del provvedimento opposto, con vittoria di spese di lite.
L'appellato non si è costituito nel procedimento di appello, che, istruito a mezzo di produzioni documentali, è stato rinviato all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e per la decisione, previa assegnazione di un termine per il deposito di note conclusive e di un termine per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c..
*******
L'appello merita accoglimento in quanto fondato.
Deve premettersi come ai sensi della disposizione di cui all'art. 186, comma secondo, del d.lgs.
285/1992: “chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 543 a € 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa
pagina 4 di 7 accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni”.
Il comma ottavo della disposizione ora indicata stabilisce che: “con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica”.
Ai sensi del nono comma disposizione cit., è previsto che: “qualora dall'accertamento di cui ai commi
4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8”.
L'art. 223, d. lgs. cit. stabilisce infine che: “nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”.
Orbene, di recente, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare, in una ipotesi analoga a quella oggetto della presente vertenza, che la violazione riconducibile all'art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. cit., per essere stato rilevato un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro, rientra a pieno titolo nell'ambito di applicazione dell'art. 223, comma primo, d. lgs. cit. (cfr. Cass. civ., sez. II, 5 febbraio 2024, n. 3245).
È stato quindi ritenuto che: “la sospensione provvisoria della patente di guida ivi prevista costituisce
l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale del reato;
è, cioè, misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, ed ha lo scopo di tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente
pagina 5 di 7 del veicolo continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere iter procedimentale, che riconosce all'Amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima della comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati” (cfr. Cass., n. 3245/2024, cit.; Corte Cost., n. 266/2011; ordinanza n.
344 del 2004; Cass. n. 17999/2021; Cass. n. 21266/2020; Cass. n. 25870/2016).
Secondo la Corte di Cassazione, la ratio sottesa alla misura cautelare della sospensione della patente prevista dall'art. 186, ottavo comma, ultimo periodo (mancata sottoposizione a visita medica), d. lgs. cit., ovvero nel caso del nono comma (superamento del tasso alcolemico di 1,5 g/l) risiede esclusivamente nell'esigenza di sollecitare l'acquisizione del riscontro medico sulla condizione del conducente, per valutare la sua idoneità alla guida anche in funzione dell'eventuale revoca della patente: ciò ai fini della definitiva sospensione della patente in funzione sanzionatoria accessoria, a séguito dell'accertamento giudiziale del reato ai sensi dell'art. 186, secondo comma, d. lgs. cit.: di qui la conclusione per cui l'imposizione della visita medica non sia prevista in funzione della verifica della cessazione, ovvero persistenza, delle esigenze cautelari sottese al provvedimento prefettizio di cui all'art. 223, comma primo, d.lgs., che prevede l'adozione del provvedimento della sospensione provvisoria della patente di guida (cfr. Cass., n. 3245/2024, cit.).
Avuto riguardo all'orientamento recepito dalla Corte di Cassazione ora riportato, cui il Tribunale intende aderire, e al coordinamento delle disposizioni sopra riportate, deve quindi affermarsi che la violazione contestata al , che è incontestato sia riconducibile alla disposizione di cui all'art. CP_2
186, comma secondo, lett. b), d.lgs. cit., per essere stato rilevato un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro, rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 223, comma primo, d. lgs. cit, con conseguente legittimità del provvedimento di sospensione della patente di guida adottato dalla di indipendentemente dal mancato riscontro delle condizioni di cui al nono CP_1 CP_1
comma dell'art. 186, cit.
La pronuncia appellata è quindi errata nella parte in cui ha ritenuto che ove fosse stata accertata, a carico del conducente, la contravvenzione di cui all'art. 186 del codice della strada, la sospensione della patente di guida, con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, avrebbe potuto essere irrogata soltanto nella ricorrenza delle condizioni di cui al nono comma del medesimo articolo, ossia previo accertamento di un valore alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riguardo alla conclusioni cui è giunta la decisione del primo grado quando ha riscontrato la cessazione delle esigenze cautelari in ragione dell'avvenuto accertamento, nel corso del giudizio, della sussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti di idoneità psicofisica effettuato dalla Commissione Medica Locale di atteso che, come chiarito nella CP_1
pagina 6 di 7 precedente parte motiva, l'imposizione della visita medica non è prevista dall'ordinamento in funzione della verifica della cessazione, ovvero persistenza, delle esigenze cautelari sottese al provvedimento prefettizio di cui all'art. 223, comma primo, d.lgs., che prevede l'adozione del provvedimento della sospensione provvisoria della patente di guida (cfr. Cass., n. 3245/2024, cit.).
La mancata costituzione della parte appellata consente di ritenere rinunziati gli ulteriori motivi di opposizione non accolti nella sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 346 c.p.c..
Conclusivamente, la sentenza resa dal Giudice di Pace di Oristano n. 42/2023 pronunciata nel procedimento iscritto al n. 583/2022 r.g. deve essere riformata, l'opposizione proposta da CP_2
deve essere rigettata e, per l'effetto, deve essere confermata l'ordinanza della
[...] [...]
n. 0057027, resa in data 26 ottobre 2022. Controparte_3
Le spese del procedimento dei due gradi del giudizio devono essere interamente compensate, quanto al primo grado, in ragione del rilievo dirimente per cui l'amministrazione si sia difesa a mezzo dei suoi funzionari e, con riguardo al procedimento di impugnazione, in considerazione della complessità della materia, caratterizzata da un apparente concorso di norme e da pronunce giurisprudenziale di segno contrastante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 42/2023 del Giudice di Pace di Oristano, rigetta l'opposizione proposta da e conferma il provvedimento adottato in data 26 Controparte_2
ottobre 2022 dalla n. 0057027. Controparte_3
2. Compensa le spese processuali dei due gradi del giudizio.
Oristano, 31/01/2025
La giudice dott.ssa Enrica Marini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
Il Tribunale, nella persona della giudice, dott.ssa Enrica Marini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 888/2023 promossa da:
(cf , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici, in via Dante n. 23, è anche ex lege domiciliata;
appellante nei confronti di
(c.f. ), nato a [...] l'[...], residente in Controparte_2 C.F._1
Ovodda; appellato contumace
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte appellante: “respingere l'avversa opposizione in quanto infondata, in fatto ed in diritto, confermando integralmente la validità e l'efficacia del provvedimento impugnato. Con vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18 novembre 2022, propose opposizione dinnanzi al Controparte_2
Giudice di Pace di Oristano avverso il provvedimento della Controparte_3
(fascicolo 3915/2022 PAT), reso in data 26 ottobre 2022 e notificato il 23 novembre 2022,
[...]
con il quale era stata disposta la sospensione provvisoria, ai sensi dell'art. 223 d.lgs. 285/1992, della validità della patente di guida “ (e di ogni altra eventuale patente di guida)” NumeroDiPaten_1
intestata al medesimo appellato, per sei mesi decorrenti dal 19 settembre 2022 e con cui era stato ordinato al trasgressore di sottoporsi a visita medica ai sensi dell'art. 119, d.lgs. 285/1992, presso la competente commissione medica locale.
L'odierno appellato allegò di essere stato fermato in data 19.09.2022, alle ore 02:53, lungo il Corso
Italia di Teti, all'altezza del civico n. 94, dai Carabinieri della Stazione di Ovodda e di essere stato pagina 1 di 7 sottoposto a alcol test ai sensi dell'art. 186, d.lgs. 285/1992, in occasione del quale era stato rilevato un tasso alcolemico superiore a 0,8 e inferiore a 1,5 grammi per litro: rilevamento dal quale era derivato l'immediato ritiro della patente di guida e la successiva notifica dell'ordinanza di sospensione della stessa.
A fondamento dell'opposizione, il dedusse: la violazione dell'art. 9 della legge 689/1991, per CP_2 non essere stata assicurata prevalenza alla speciale disposizione di cui all'art. 186, comma nono, d.lgs.
285/1992, rispetto alla disposizione di cui all'art. 223, d. lgs. cit., essendo stato accertato un tasso alcolemico inferiore al limite di 1,5 g/l; l'inapplicabilità della sanzione accessoria della sospensione della patente per non essere stato accertato alcun reato, in quanto erano state avviate solamente le indagini;
la carenza di legittimazione del Vice Prefetto Vicario rispetto all'emanazione del provvedimento opposto;
la mancata indicazione nello stesso provvedimento delle modalità con cui esercitare il diritto di difesa;
l'inapplicabilità dell'art. 128, d.lgs. 285/1992, per l'impossibilità di dubitare della persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica, posto che la visita medica era stata programmata per il giorno 22 novembre 2022 e atteso che comunque il medico di medicina generale aveva certificato l'idoneità fisica e psichica del medesimo opponente.
Alla luce di quanto allegato, lamentando la necessità di utilizzare la propria patente di guida per raggiungere la sede universitaria, l'opponente concluse, in via preliminare, per la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza opposta e per la restituzione immediata della patente di guida e, nel merito, per l'annullamento della stessa ordinanza, almeno nella parte in cui aveva subordinato la restituzione della patente di guida all'esito della visita medica, con vittoria di spese di lite.
Il Giudice di Pace di Oristano con provvedimento reso in data 1° dicembre 2022 dispose la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto.
Si costituì nel giudizio di fronte al Giudice di Pace di Oristano la , contestando Controparte_1
anzitutto la fondatezza delle censure afferenti alla carenza di legittimazione del Vice Prefetto Vicario, alla luce della riforma del ruolo della carriera prefettizia operata con il d. lgs. 139/2000 e in ragione dell'orientamento della Corte di Cassazione per cui l'esistenza della delega avrebbe dovuto presumersi salva la prova contraria offerta dall'opponente e censurando, nel merito, le ragioni dell'opposizione.
La rilevò in particolare l'insussistenza di un rapporto di specialità tra la disciplina Controparte_1 della sospensione della patente di guida di cui all'art. 186, ottavo e nono comma del d.lgs. 285/1992, e quella prevista dal successivo articolo 223, d.lgs. cit., in ragione dell'autonomia tra le due disposizioni, e il carattere vincolato dell'attività affidata all'amministrazione, destinata a assolvere a una funzione anticipatoria della sanzione accessoria, indipendente rispetto all'eventuale esito favorevole della visita medica.
pagina 2 di 7 Sulla scorta di quanto rilevato, la concluse a favore della revoca del provvedimento che aveva CP_1 disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e a favore del rigetto del ricorso e della conferma dell'ordinanza, con compensazione delle spese di lite.
Istruita la causa a mezzo di produzioni documentali, il Giudice di Pace di Oristano, con la sentenza n.
42/2023, accolse l'opposizione e annullò l'ordinanza ingiunzione, compensando le spese processuali tra le parti.
Avverso l'indicata sentenza ha proposto appello la Parte_1
, censurando le motivazioni della sentenza nelle parti di seguito trascritte:
[...]
“sussiste…omissis…pertanto diversità di presupposti tra l'art. 186 C.d.S. e l'art. 223 del medesimo
Codice e ove sia stata accertata, a carico del conducente, la contravvenzione di cui all'art. 186 del codice della strada, la sospensione della patente di guida, con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, può essere irrogata nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma 9 del predetto articolo, ossia previo accertamento di un valore alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. Detto principio enunciato dalla sentenza Cass. Civ. n. 21447/2010 è stato ribadito di recente con la sentenza Cass.
Civ. n. 9539/18.4.2018. Si rileva altresì che nella fattispecie sono venute meno le esigenze cautelari, atteso l'accertamento della sussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti di idoneità psicofisica effettuato dalla Commissione Medica Locale di (come da certificato del 24.01.23 in atti). Per CP_1 quanto esposto l'ordinanza opposta è illegittima e conseguentemente va annullata”.
La parte appellante ha, in particolare, lamentato la violazione artt. 186 e 223, d.lgs. 285/1992, atteso che tra le ipotesi di reato per le quali trovava applicazione l'art. 223, primo comma, d.lgs. cit., rientrava senz'altro la guida in stato di ebbrezza nelle ipotesi di cui alle lettere b e c del secondo comma dell'art. 186
d.lgs. cit.: contrariamente a quanto ritenuto nella pronuncia impugnata, la portata della previsione di cui all'art. 223 cit. non era limitata dalla previsione di cui al nono comma del menzionato art. 186, che lasciava espressamente ferma l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2 bis e, pertanto, anche della sospensione cautelare prefettizia correlata alla sanzione accessoria: il rapporto tra le due disposizioni era quindi di integrazione.
Secondo la ricostruzione di parte appellante, la sospensione prevista dal nono comma dell'art. 186 per la sola ipotesi di riscontrato tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, era collegata al distinto provvedimento costituito dall'ordine di sottoporsi a revisione sanitaria, impartito dal Prefetto, alla stregua di quanto previsto dall'art. 186, ottavo comma, c.d.s., con la stessa ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2 bis dell'art. 186 c.d.s: infatti in base al disposto dell'art. 186, ottavo e nono comma, in caso di contestazione della infrazione prevista dal medesimo articolo 186 era obbligatoriamente disposta dal Prefetto sia la sospensione provvisoria pagina 3 di 7 della validità della patente (in forza del combinato disposto dei commi 2 e 2bis del medesimo articolo
186 e dell'art. 223, primo comma, c.d.s.) sia la revisione sanitaria del trasgressore (comma 8).
In altri termini, la parte appellante ha rilevato che dal coordinamento delle due disposizioni (art. 186
c.d.s., ottavo e nono comma e art. 223 c.d.s.) derivava che il trasgressore, una volta scontato il periodo di sospensione provvisoria necessariamente disposta dal Prefetto a norma dell'art. 223 c.d.s., sarebbe potuto rientrare in possesso del documento di guida, pur in pendenza del procedimento di revisione sanitaria, salvo che per l'ipotesi in cui il tasso alcolemico riscontrato fosse superiore a 1,50 g/l: solo in tale ipotesi il legislatore non solo aveva previsto che il trasgressore dovesse scontare il periodo di sospensione provvisoria, disposta ex art. 223, c.d.s., e sottoporsi a visita di revisione sanitaria, disposta ex art. 186, ottavo comma c.d.s., ma aveva anche voluto impedire che alla scadenza del periodo di sospensione disposta ai sensi dell'art. 223 c.d.s. il contravventore potesse ottenere la restituzione della patente senza prima essersi sottoposto alle verifiche psico – fisiche (contrariamente, invece, a quanto sarebbe potuto avvenire per le violazioni di cui alle lettere a e b del secondo comma dell'art. 186).
A avviso della Prefettura appellante, pertanto, la sospensione provvisoria disposta ai sensi dell'art. 223
c.d.s., costituente atto dovuto, avente natura cautelare e strumentale all'applicazione della sanzione accessoria, risultava indipendente rispetto all'esito eventualmente positivo della visita medica alla quale il trasgressore si fosse nelle more sottoposto.
Alla luce di quanto lamentato, la parte appellante, richiamato il contenuto della riforma della carriera prefettizia, da cui derivava l'infondatezza delle censure di parte appellata, afferenti alla legittimazione del Vice Prefetto rispetto all'adozione del provvedimento opposto, ha concluso, in riforma della sentenza impugnata, per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del provvedimento opposto, con vittoria di spese di lite.
L'appellato non si è costituito nel procedimento di appello, che, istruito a mezzo di produzioni documentali, è stato rinviato all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e per la decisione, previa assegnazione di un termine per il deposito di note conclusive e di un termine per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c..
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L'appello merita accoglimento in quanto fondato.
Deve premettersi come ai sensi della disposizione di cui all'art. 186, comma secondo, del d.lgs.
285/1992: “chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 543 a € 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa
pagina 4 di 7 accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni”.
Il comma ottavo della disposizione ora indicata stabilisce che: “con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica”.
Ai sensi del nono comma disposizione cit., è previsto che: “qualora dall'accertamento di cui ai commi
4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8”.
L'art. 223, d. lgs. cit. stabilisce infine che: “nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”.
Orbene, di recente, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare, in una ipotesi analoga a quella oggetto della presente vertenza, che la violazione riconducibile all'art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. cit., per essere stato rilevato un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro, rientra a pieno titolo nell'ambito di applicazione dell'art. 223, comma primo, d. lgs. cit. (cfr. Cass. civ., sez. II, 5 febbraio 2024, n. 3245).
È stato quindi ritenuto che: “la sospensione provvisoria della patente di guida ivi prevista costituisce
l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale del reato;
è, cioè, misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, ed ha lo scopo di tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente
pagina 5 di 7 del veicolo continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere iter procedimentale, che riconosce all'Amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima della comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati” (cfr. Cass., n. 3245/2024, cit.; Corte Cost., n. 266/2011; ordinanza n.
344 del 2004; Cass. n. 17999/2021; Cass. n. 21266/2020; Cass. n. 25870/2016).
Secondo la Corte di Cassazione, la ratio sottesa alla misura cautelare della sospensione della patente prevista dall'art. 186, ottavo comma, ultimo periodo (mancata sottoposizione a visita medica), d. lgs. cit., ovvero nel caso del nono comma (superamento del tasso alcolemico di 1,5 g/l) risiede esclusivamente nell'esigenza di sollecitare l'acquisizione del riscontro medico sulla condizione del conducente, per valutare la sua idoneità alla guida anche in funzione dell'eventuale revoca della patente: ciò ai fini della definitiva sospensione della patente in funzione sanzionatoria accessoria, a séguito dell'accertamento giudiziale del reato ai sensi dell'art. 186, secondo comma, d. lgs. cit.: di qui la conclusione per cui l'imposizione della visita medica non sia prevista in funzione della verifica della cessazione, ovvero persistenza, delle esigenze cautelari sottese al provvedimento prefettizio di cui all'art. 223, comma primo, d.lgs., che prevede l'adozione del provvedimento della sospensione provvisoria della patente di guida (cfr. Cass., n. 3245/2024, cit.).
Avuto riguardo all'orientamento recepito dalla Corte di Cassazione ora riportato, cui il Tribunale intende aderire, e al coordinamento delle disposizioni sopra riportate, deve quindi affermarsi che la violazione contestata al , che è incontestato sia riconducibile alla disposizione di cui all'art. CP_2
186, comma secondo, lett. b), d.lgs. cit., per essere stato rilevato un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro, rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 223, comma primo, d. lgs. cit, con conseguente legittimità del provvedimento di sospensione della patente di guida adottato dalla di indipendentemente dal mancato riscontro delle condizioni di cui al nono CP_1 CP_1
comma dell'art. 186, cit.
La pronuncia appellata è quindi errata nella parte in cui ha ritenuto che ove fosse stata accertata, a carico del conducente, la contravvenzione di cui all'art. 186 del codice della strada, la sospensione della patente di guida, con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, avrebbe potuto essere irrogata soltanto nella ricorrenza delle condizioni di cui al nono comma del medesimo articolo, ossia previo accertamento di un valore alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riguardo alla conclusioni cui è giunta la decisione del primo grado quando ha riscontrato la cessazione delle esigenze cautelari in ragione dell'avvenuto accertamento, nel corso del giudizio, della sussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti di idoneità psicofisica effettuato dalla Commissione Medica Locale di atteso che, come chiarito nella CP_1
pagina 6 di 7 precedente parte motiva, l'imposizione della visita medica non è prevista dall'ordinamento in funzione della verifica della cessazione, ovvero persistenza, delle esigenze cautelari sottese al provvedimento prefettizio di cui all'art. 223, comma primo, d.lgs., che prevede l'adozione del provvedimento della sospensione provvisoria della patente di guida (cfr. Cass., n. 3245/2024, cit.).
La mancata costituzione della parte appellata consente di ritenere rinunziati gli ulteriori motivi di opposizione non accolti nella sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 346 c.p.c..
Conclusivamente, la sentenza resa dal Giudice di Pace di Oristano n. 42/2023 pronunciata nel procedimento iscritto al n. 583/2022 r.g. deve essere riformata, l'opposizione proposta da CP_2
deve essere rigettata e, per l'effetto, deve essere confermata l'ordinanza della
[...] [...]
n. 0057027, resa in data 26 ottobre 2022. Controparte_3
Le spese del procedimento dei due gradi del giudizio devono essere interamente compensate, quanto al primo grado, in ragione del rilievo dirimente per cui l'amministrazione si sia difesa a mezzo dei suoi funzionari e, con riguardo al procedimento di impugnazione, in considerazione della complessità della materia, caratterizzata da un apparente concorso di norme e da pronunce giurisprudenziale di segno contrastante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 42/2023 del Giudice di Pace di Oristano, rigetta l'opposizione proposta da e conferma il provvedimento adottato in data 26 Controparte_2
ottobre 2022 dalla n. 0057027. Controparte_3
2. Compensa le spese processuali dei due gradi del giudizio.
Oristano, 31/01/2025
La giudice dott.ssa Enrica Marini
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