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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 27/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1342 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2017, vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
2.01.1964 e ivi residente a[...], rappresentato e difeso dagli avvocati
Antonio Vito Pasquale Boccia e Lucia Crescente, giusta mandato a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Lauria (Pz), alla piazza
Plebiscito n. 105
ATTORE
CONTRO
(P.I. ), in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_1
Unico e legale rappresentante pro-tempore, con sede in Potenza alla via P. Grippo n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Ester Stefania Borea, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, quale avvocato componente dell'ufficio legale, giusta delibera del C.d.A. dell'11.08.2010, ed elettivamente domiciliata in Lauria (Pz) alla via Rocco
Scotellaro presso la sede periferica del predetto ufficio
CONVENUTA
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni: come da verbale del 21.01.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 6.10.2017, il geom. citava in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale per l'udienza del 2.02.2018, l' (d'ora Controparte_1 in poi in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, CP_2
esponendo di avere stipulato in data 18.10.2006, con la suddetta società, una convenzione in base alla quale gli veniva affidato l'incarico di assistere, nella qualità di direttore operativo, il direttore dei lavori ai fini della realizzazione dei lavori di ammodernamento della rete idrica del comune di Viggianello;
che il rapporto proseguiva regolarmente e l'A.Q.L. pagava le fatturazioni;
che nessuna contestazione veniva rivolta al professionista;
che, per motivi estranei al rapporto fra le parti, la fattura n. 1 del 16.10.2013 non veniva evasa dalla convenuta la quale lamentava di non averla ricevuta;
che evidentemente il plico raccomandato n. 14608539777 del 17.10.2013 veniva smarrito;
che con raccomandata del 26.01.2017 n.
15008742988 inviava in copia la fattura e diffidava la società convenuta a pagare il dovuto;
che la suddetta richiesta veniva protocollata al n. 3956 del 30.01.2017; che in riscontro a ciò,
l'11.04.2017 l'A.Q.L. precisava di non essere in possesso della fattura;
che con pec del
23.06.2017 inviava diffida legale di pagamento;
che, pertanto, la società convenuta risultava debitrice della somma complessiva di euro 9.927,54 di cui euro 222,11 a titolo di interessi legali.
Su tali premesse chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare dovuta al sig. la somma fatturata a titolo di credito/retribuzione per Parte_1
l'attività professionale svolta, pari ad € 9.705,46, oltre alla somma di € 221,00 a titolo di interessi legali, complessivamente € 9.927,54; per l'effetto condannare il convenuto
, in persona del proprio legale rappr. p.t., a corrispondere quanto dovuto, Controparte_1
ut supra descritto;
condannare il convenuto a corrispondere, in favore dei legali antistatari, le spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Con comparsa depositata il 2.02.2018 si costituiva l' in persona Controparte_3 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, che in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita ex D.L. n.132/2014; nel merito, invece, deduceva l'insussistenza del credito e l'inesigibilità per violazione delle norme della convenzione e precisava che la fattura n. 1 del 16.10.2013 veniva ricevuta solo il 2.05.2017 e non costituiva prova del credito;
che il credito portato dalla detta fattura era frutto di erroneo calcolo da parte dell'attore; che invero in data 18.10.2006 veniva stipulata la convenzione tra Acquedotto Lucano Progettazione s.r.l.
e il geom. in base alla quale veniva affidato a quest'ultimo l'incarico di Parte_1 assistere, a titolo di direttore operativo, il direttore dei lavori nell'ambito dei lavori di
“rifacimento della rete idrica del centro abitato nel Comune di Viggianello” il cui importo era di euro 2.718.678,30; che il compenso spettante all'attore ammontava a euro 22.947,90; che l' pagava all'attore la somma di euro 22.947,90 a seguito delle Controparte_1
fatture: n. 2 del 24.07.2007 di euro 8.016,46 pari a 1/3 dell'importo dei lavori,
n. 1/2009 di euro 8.016,46 pari a 1/3 dei lavori, n. 3/2012 di euro 8.096,02 pari a 1/3 dell'importo; che nel corso dell'appalto, l'importo dei lavori variava da euro 2.718.678,30 ad euro 3.294.413,15; che il geom. collaborava, quale direttore operativo, sino Parte_1 all'avanzamento contabile pari a euro 3.202.345,22; che, pertanto, il compenso spettante al professionista doveva essere calcolato sull'importo dei lavori di euro 3.202.345,22 e, quindi, complessivamente euro 27.030,45; che, al netto di quanto già ricevuto, il credito vantato doveva quindi ritenersi di euro 4.082,55 (euro 27.030,45 – euro 22.947,90); che la stessa convezione veniva stipulata anche con il geom. e geom. ai quali CP_4 CP_5 veniva affidato il medesimo incarico di coadiuvare il direttore dei lavori nell'ambito delle opere di rifacimento della rete idrica del comune di Viggianello con un compenso di euro
22.947,90; che anche a quest'ultimi il compenso veniva ricalcolato in euro 27.030,45 e liquidata la somma aggiuntiva di euro 4.082,55, giusta fatture a saldo del 17.02.2017 intestate a che il credito oltre a essere errato era inesigibile in quanto la Controparte_1
fattura n.1 del 16.10.2013 veniva intestata a Acquedotto Lucano Progettazione s.r.l. che, nel frattempo, si era fusa per incorporazione in che, infine, il geom. Controparte_1
non aveva osservato le prescrizioni di cui agli artt. 6 e 7 della convenzione stipulata Parte_1
con Acquedotto Lucano Progettazione s.r.l. poiché la fattura veniva emessa prima del collaudo finale avvenuto il 5.12.2016 e non vi era riscontro/approvazione delle prestazioni e la documentazione non risultava sottoscritta.
Tanto premesso l'A.Q.L. rassegnava le seguenti conclusioni: “A) in via preliminare: constatare e dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per quanto detto sub. N. 1) che precede con ogni conseguenza di legge in relazione alla domanda ed alle spese;
B) nel merito: nella denegata ipotesi che non si voglia accogliere la precedente richiesta, in accoglimento delle ragioni indicate sub n. II) della premessa, constatare e dare atto dell'inammissibilità e/o dell'infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa attorea e per
l'effetto rigettare la domanda attorea;
con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese, onorari e competenze del presente giudizio”.
Con ordinanza resa all'udienza del 7.02.2018 veniva concesso a parte attrice termine di giorni
15 per l'esperimento della negoziazione assistita.
Previo esperimento della procedura di negoziazione assistita conclusosi con verbale negativo del 20.04.2018, all'udienza del 9.01.2019 venivano concessi i termini ex art. 183 comma VI
c.p.c..
La causa veniva istruita con prove documentali e testimoniali.
2. Innanzitutto va detto che parte attrice ha ottemperato all'ordinanza resa all'udienza del
7.02.2018 e pertanto la condizione di procedibilità è stata assolta in quanto il procedimento di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. n. 130/2014, convertito in legge n. 162/2014, è stato avviato nel termine assegnato di giorni 15 e, quindi, entro il 27.02.2018. E, invero, dal verbale dell'incontro tenutosi il 20.04.2018 e conclusosi con esito negativo si evince che, con pec del 20.02.2018, ha comunicato alla società convenuta l'invito a Parte_1
stipulare la convenzione per la negoziazione assistita (all. nota di deposito del 14.05.2018 produzione AQL S.p.A.).
3. Passando al merito, giova premettere che secondo i noti principi elaborati dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001 “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”
(Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446;
Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336; Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n.
3099); ancora, sul debitore convenuto, inoltre, graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
In tema di contratto d'opera intellettuale, il professionista che agisca per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'an del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione del suo compenso, cosicché la parcella predisposta dal medesimo è priva di rilevanza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione (Cass., sez. II, 20.4.2006, n. 9254; in senso conforme, già in precedenza, Cass., sez. II, 13.4.1999, n. 3627). La Suprema Corte ha precisato che “nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista, anche nel particolare caso in cui il giudizio si svolga a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo intimato da quest'ultimo. In particolare, al professionista, il quale assuma di essere creditore per attività professionale prestata a favore del cliente, incombe l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso” (Cass. Civ. n. 21522 del 20.08.2019). Ancora, “Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione” (Cass. n. 23893/2016).
Alla luce dei principi sopra richiamati il Tribunale ritiene che la domanda sia parzialmente fondata e vada accolta nei limiti in cui si espone.
Va innanzitutto detto che la presente controversia trova il suo fondamento nella convenzione sottoscritta il 18.10.2006 tra l'Acquedotto Lucano Progettazione s.r.l. e il geom.
[...]
, con la quale la società convenuta ha conferito al geom. l'incarico di Parte_1 Parte_1 direttore operativo dei lavori di “Rifacimento della rete idrica del centro abitato “del comune di Viggianello (all. n. 5 prod. parte convenuta). L'art. 2 (“oggetto dell'incarico”) della convenzione recita “1. La Società affida al professionista, che accetta, l'incarico di assistere, nella veste di direttore operativo, il direttore dei lavori ai fini della realizzazione dell'intervento denominato “Rifacimento della rete idrica del centro abitato “del comune di
VIGGIANELLO (PZ). 2 Nello svolgimento del predetto incarico, il Professionista assolverà ai compiti previsti dall'art. 125 D.P.R. 554/1999 e collaborerà nella predisposizione degli atti contabili. 3 Gli atti tecnici, afferenti all'incarico, dovranno essere consegnati dal professionista al direttore dei lavori nelle seguente forme: a) due copie stampate su supporto cartaceo formato UNI A0-A1- A2- A3A4, di cui una sottoscritta anche ai fini della piena assunzione di responsabilità in ordine alla correttezza ed alla veridicità di quanto prodotto;
b) su supporto informatico (CD o DVD) in formato file universale….”. Inoltre, l'art. 6
(compenso) sancisce: “
1. Il compenso spettante al Professionista per l'espletamento dell'incarico oggetto della presente convenzione, comprensivo di onorari e spese, è determinato in relazione al consuntivo delle prestazioni effettuate ed approvate dalla società”
… ; e, infine, l'art. 7 (termini per la corresponsione del compenso) prevede: “Il compenso spettante al Professionista, calcolato come indicato nel precedente art. 6, verrà corrisposto, previo riscontro delle prestazioni rese da parte del Direttore Tecnico della società e, sulla base di idonea documentazione fiscale, al raggiungimento di quote pari ad 1/3 dell'importo dei lavori e sarà liquidato entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla data di adozione del provvedimento con il quale la società approva lo stato di avanzamento dei lavori. L'ultimo terzo sarà liquidato dopo il collaudo dei lavori e con le modalità innanzi indicate”.
Tanto premesso il Tribunale osserva che l'attore ha agito in giudizio chiedendo il pagamento dei compensi professionali pari a euro 9.705,43, comprensivi di interessi legali di euro
222,11, di cui alla fattura n. 1 del 16.10.2013 (all. n. 5 parte attrice). Il professionista pur avendo invocato a sostegno della propria domanda il rapporto contrattuale sorto con l' CP_2
in forza della convenzione del 18.10.2006 non ha allegato in giudizio le specifiche prestazioni professionali poste in essere in attuazione della sopra indicata convenzione e delle quali ha chiesto in giudizio il compenso. Tanto assume particolare rilevanza nel caso di specie avendo il rapporto contrattuale per cui è causa natura di contratto di durata e prevedendo l'art. 7 della richiamata convenzione che il compenso è corrisposto al raggiungimento di quote pari a 1/3 dell'importo dei lavori e l'ultimo terzo a seguito del collaudo dei lavori. Tale lacuna in punto di allegazione non è stata colmata con la memoria ex art. 183 co VI n. 1 c.p.c. nella quale l'attore si è limitato a contestare quanto dedotto da controparte. L'attore, in definitiva, ha chiesto il pagamento del compenso indicato nella fattura n. 1/2013 del 16.10.2013 nella quale,
a sua volta, non vi sono riferimenti nè allo stato di avanzamento dei lavori né alle specifiche prestazioni poste in essere dal professionista in esecuzione della richiamata convenzione.
Tanto precisato l' non ha contestato il rapporto contrattuale con l'attore e ha dedotto CP_2 che il professionista ha collaborato con la società fino all'importo dei lavori di euro
3.202.345,22 maturando un compenso complessivo di euro 27.030,45 aggiungendo e documentando di aver già provveduto a pagare l'importo di euro 22.947,00 (all.ti 8,9,19 comparsa di costituzione). La società convenuta ha quindi affermato che il credito residuo dovuto “se tutta la documentazione contabile stesse in regola” sarebbe di euro 4.082,55 specificando che, in esecuzione di altre due identiche convenzioni stipulate sempre il
18.10.2006, altri due geometri ( e ), che avrebbero reso CP_4 CP_5 prestazioni per l'A.Q.L. di pari importo a quelle rese dal geom. , avrebbero Parte_1
correttamente reso fatture a saldo proprio per il suddetto importo di euro 4.082,55. Tale ultima circostanza ha inoltre trovato conferma in sede istruttoria. Il teste Testimone_1 all'udienza del 26.04.2021 ha dichiarato “L'importo delle convenzioni con l'Ente era uguale per tutti e tre i direttori operativi” e in effetti entrambi hanno emesso fattura a saldo n. 1 del
17.02.2017 di euro 4.082,55 ciascuno (all.ti nn. 17 e 18 prod. parte convenuta).
Alla luce di tutto quanto sopra osservato il Tribunale ritiene che la domanda di parta attorea possa essere accolta nei limiti del suddetto importo di euro 4.082,55 già riconosciuto agli altri due professionisti per le medesime prestazioni, come peraltro riconosciuto dalla stessa convenuta, non potendo trovare accoglimento le eccezioni di inesigibilità del credito sollevate in giudizio da CP_2
Innanzitutto tutto quanto dedotto con riferimento alla non corretta intestazione della fattura n.
1 del 16.10.2013 all'Acquedotto Lucano Progettazione S.r.l. anziché alla società odierna convenuta e alla sua emissione prima del collaudo del 5.12.2016 non appare determinante dal momento che la fattura è un documento commerciale ed eventuali errori nella sua compilazione non fanno venir meno il diritto al compenso del professionista considerato peraltro che la convenzione in forza della quale è sorto il rapporto per cui è causa era stata, per l'appunto, stipulata con l'Acquedotto Lucano Progettazione S.r.l. che poi è stata fusa per incorporazione nell' come da questa pacificamente riconosciuto, e Controparte_1 ai sensi dell'art. 2504 bis c.c. “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione” (cfr. Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970: "…realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti il soggetto incorporato"). Per quanto riguarda la data di emissione il Tribunale osserva come non rilevi ai fini dell'accoglimento della domanda la circostanza che sia stata emessa prima del collaudo essendo pacifico che questo è intervenuto prima del presente giudizio e segnatamente il 5.12.2016 (all. n. 7 prod. conv.).
Per quanto riguarda le ulteriori contestazioni (mancata approvazione delle prestazioni rese e assenza di firma sulla documentazione esibita) il Tribunale osserva che appaiono irrilevanti dal momento che l' ha riconosciuto espressamente (pag. 4 comparsa di costituzione) CP_2 che il professionista ha collaborato in qualità di direttore operativo sui lavori sopra indicati fino ad un avanzamento contabile del cantiere pari all'importo di euro 3.202.345,22, come da dichiarazione del direttore dei lavori (all. n. 11 prod. conv.), maturando un compenso pari a complessivi euro 27.030,45 di cui euro 22.947,90 già corrisposti. Ad ogni modo l'istruttoria orale ha dato ampia prova delle prestazioni rese dal professionista. Ne consegue che, in assenza di contestazioni sulla corretta esecuzione delle prestazioni rese dal geom. , Parte_1
in considerazione del riconoscimento delle prestazioni rese e dell'importo dovuto, la domanda va accolta per il minor importo di euro 4.082,55, peraltro, si ripete, già riconosciuto anche ad altri due professionisti che hanno reso pari prestazioni in esecuzione di identiche convenzioni.
Nulla più è dovuto al professionista atteso che l'attore, si ripete, già in punto di allegazione ha del tutto omesso di indicare le ulteriori prestazioni rese in esecuzione della convenzione sopra indicata di cui ha chiesto il compenso nonché a fornire qualsivoglia elemento per la valutazione del quantum dovuto.
In conclusione, la domanda attrice è parzialmente fondata e, pertanto, l' Controparte_1
in persona del l.r.p.t., va condannato al pagamento in favore di
[...] Parte_1
dell'importo complessivo di euro 4.117,47 di cui euro 34,92 a titolo di interessi legali calcolati come richiesto.
4. Le spese di lite sono liquidate in base al DM n. 55/2014, come successivamente modificato, in base al decisum ai valori medi e sono distratte in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna l' Controparte_1
in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, al
[...]
pagamento in favore del geom. della somma di euro 4.117,47; Parte_1
- condanna l' in persona dell'Amministratore Unico e legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del geom. dei Parte_1
compensi di lite, che liquida in complessivi euro 2.827,00, di cui euro 275,00 per esborsi ed euro 2.552,00 per compensi, oltre rimb. spese forf. del 15% del compenso, oltre Iva e Cpa, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Lagonegro in data 27.03.2025
Il Giudice
dott. Maurizio Ferrara La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.