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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2103/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2103/2019 R.G., avente ad oggetto: “Retribuzioni”;
PROMOSSO DA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuliana Parte_1
Miraglia;
- RICORRENTE -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
- CONTUMACE –
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maurizio Falqui Cao e Antonello Monoriti.
-TERZO CHIAMATO-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16 aprile 2019, esponeva: di aver prestato Parte_1
attività lavorativa alle dipendenze della , con sede legale in Controparte_3
Messina, dal maggio 2018 all'ottobre 2018; che sino al 25 agosto 2018, data in cui il locale veniva inaugurato, prestava attività lavorativa per circa 9 ore al giorno, per 7 giorni la settimana, svolgendo lavori di pulizia nel corso della ristrutturazione;
dal 25 agosto al 7 ottobre 2018 lavorava per 7 giorni la settimana, dalle ore 12.30 alle 15.30 e dalle ore 18.30 all'1.30 dal lunedì al giovedì, il venerdì dalle ore 12.30 alle 15.30 e dalle 18.30 alle ore
1 3.00, il sabato dalle ore 18.30 alle ore 3.30, la domenica dalle 18.30 all'1.30; dall'8 ottobre al 14 ottobre 2018 prestava attività dalle ore 19.00 all'1.00, per 6 giorni la settimana;
che sebbene abbia prestato attività lavorativa continuativamente dal maggio 2018 all'ottobre dello stesso anno, il rapporto di lavoro veniva regolarizzato solo in data l'8 settembre, quando veniva assunta con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, con mansione e qualifica di uomo di fatica ai sensi del CCNL Turismo;
che ha svolto attività di addetta alla pulizia del locale sino ad agosto, e successivamente, in seguito all'inaugurazione del locale, ha svolto l'attività di aiuto cuoco, addetta alle preparazioni, alla composizione dei piatti e lavapiatti, senza percepire durante tutto l'intercorso rapporto lavorativo una regolare retribuzione, senza godere di ferie e permessi, se non qualche saltuario giorno di riposo e senza percepire le indennità sostitutive di ferie e permessi non goduti, la tredicesima mensilità, né la quattordicesima, le differenze retributive maturate a titolo di lavoro straordinario prestato, le maggiorazioni previste per lavoro festivo e notturno, né, al termine del rapporto lavorativo, il TFR;
che non ha comunque percepito un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato;
di aver, pertanto, inoltrato tramite pec del 23 novembre 2018 a firma del proprio procuratore, richiesta di bonario componimento alla Società, senza esito;
di aver inoltrato, infine, all'Ispettorato
di Messina richiesta di intervento e parere favorevole alla Controparte_4
conciliazione monocratica, rimasta priva di riscontro.
Eccepiva la violazione dell'art. 36 Cost., avendo subito un danno da usura psico -fisica, come conseguenza della alterazione della periodicità massima ammessa dalla Costituzione tra giorni destinati al lavoro e giorni destinati al riposo.
Eccepiva, altresì, la mancata percezione di un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, ciò in violazione di quanto previsto dall'art. 2103 c.c. e dal CCNL di categoria.
Tutto ciò premesso, chiedeva che venisse ritenuta e dichiarata la sussistenza del suo rapporto di lavoro alle dipendenze di semplificata, continuativamente, dal CP_3 maggio 2018 a ottobre 2018, e per l'effetto, il proprio diritto alla complessiva somma di €
15.034,02, a titolo di differenze retributive, anche per mansioni superiori disimpegnate, ferie e permessi non goduti, TFR, contributi per omessa parziale regolarizzazione, o CP_2
a quella diversa dovuta, maggiorata per rivalutazione monetaria ed interessi legali, ai sensi degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c..; chiedeva che la venisse Parte_2
condannata al pagamento della somma di Euro 15.034,02 in suo in suo favore, a titolo di differenze retributive e contributive, permessi e ferie non goduti, indennità sostitutive non godute, TFR, 13ma e 14ma mensilità, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale
2 per mancata fruizione dei periodi di ferie, oltreché del giorno di riposo;
chiedeva, altresì, che con ordinanza ex art. 423 c.p.c., venisse disposto in suo favore, l'immediato pagamento delle somme non contestate o di quelle già provate. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica del Parte_2
ricorso e del decreto di fissazione udienza, ed è, pertanto, contumace.
All'udienza del 6 luglio 2021 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei CP_ confronti dell' a fronte della domanda attorea volta alla regolarizzazione contributiva.
L'Istituto si costituiva in giudizio con memoria del 18 ottobre 2021, rilevando la propria legittimazione attiva a pretendere il pagamento della contribuzione, quale unico creditore contributivo.
Chiedeva che venisse rigettata ogni pretesa eventualmente avanzata nei suoi confronti e, ove riconosciuta l'omissione contributiva totale o parziale, che venisse acclarato che l'obbligazione contributiva residua dovesse essere assolta nei suoi confronti. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
La causa veniva istruita mediante prova per testi e documentale.
Veniva disposta c.t.u. contabile.
L'udienza del 14 gennaio 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
******
Nel merito, la ricorrente agisce al fine di ottenere il riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della nel periodo compreso tra maggio e Parte_2
ottobre 2018, nonché del proprio diritto alla corresponsione delle differenze retributive e contributive, permessi e ferie non goduti, indennità sostitutive non godute, TFR, 13ma e
14ma mensilità, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale per mancata fruizione dei periodi di ferie, oltreché del giorno di riposo.
Dagli atti di causa risulta che il rapporto di lavoro sia, formalmente, iniziato in data 8 settembre 2018 quando la ricorrente veniva assunta con la qualifica di operaio in virtù del
CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo.
Ai fini della decisione, occorre, preliminarmente, verificare l'effettiva decorrenza dell'attività lavorativa espletata dalla ricorrente alle dipendenze della Parte_2
Nel corso dell'istruttoria orale la teste riferiva di essere a conoscenza Testimone_1 della circostanza a) “in quanto lavoravo per la “ come cameriera dall'agosto CP_3
2018 data di aperture del locale sino ad ottobre 2018, preciso, pero, di aver svolto da maggio 2018 pulizie nel locale della resistente società sino all'apertura, per 9 ore al
3 giorno per 7 giorni la settimana , ed ho lavorato insieme alla ricorrente nello stesso periodo, e posso dire che è vero”. Confermava, altresì, tutte gli altri capitolati di prova, e quindi che la ricorrente da maggio ad agosto 2018 ha prestato attività lavorativa per circa 9 ore al giorno, 7 giorni la settimana, svolgendo attività di pulizie;
che la sig.ra ha Pt_1 lavorato da dal 25/8 al 7/10 dalle ore 12.30 alle 15.30 e dalle ore 18.30 all'1.30 dal Pt_2
lunedì al giovedì, il venerdì e il sabato dalle ore 12.30 alle 15.30 e dalle 18.30 alle ore 3.30, la domenica dalle 18.30 all'1.30; dall'8/10 al 14/10 dalle ore 19.00 all'1.00; che lavorava anche nei giorni festivi;
che la non ha percepito alcuna retribuzione, nè la Pt_1
tredicesima e la quattordicesima mensilità, le maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno prestato;
che ha svolto fino al mese di luglio l'attività di addetta alle pulizie e dal mese di agosto ha svolto l'attività di aiuto cuoco, curando anche la composizione dei piatti.
La teste nel confermare anche tutte le altre circostanze, di cui Testimone_2
tuttavia era a conoscenza de relato in quanto amica della ricorrente, in merito al fatto che dal mese di agosto 2018 la ricorrente svolgesse attività di aiuto cuoco, curando la composizione dei piatti, precisava che “una sera quando sono andata a cenare al locale
“Monsù” ho visto la sig.ra preparare la pietanza da me scelta”. Parte_1
In particolare la prima testimonianza, resa dalla collega della ricorrente si considera attendibile e idonea a provare che la ricorrente abbia prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della a decorrere dal mese di maggio 2018 fino ad ottobre Parte_2
2018, dapprima con la mansione di addetta alle pulizie e successivamente come aiuto cuoco.
Alla luce di quanto emerso dalla prova testimoniale, pertanto, può considerarsi provato che il rapporto di lavoro tra la ricorrente e la sia iniziato in data 1 maggio 2018. Parte_2
Per quanto concerne la pretesa della ricorrente alla corresponsione delle retribuzioni relative ai mesi di maggio-ottobre 2018, nonché alle differenze retributive e contributive, permessi e ferie non goduti, indennità sostitutive non godute, TFR, 13ma e 14ma mensilità, calcolati sull'intera durata del rapporto di lavoro, la domanda è da ritenersi fondata, anche alla luce della condotta della controparte, che non costituendosi in giudizio non ha assolto all'onere probatorio, su di essa incombente, di provare l'adempimento dell'obbligo retributivo relativo alle suddette voci.
Pertanto, dando per ammesso il dato relativo alla cessazione del rapporto di lavoro da collocarsi in data 14.10.2018, come si evince, altresì, dal prospetto fornito dall' , e non CP_2
sussistendo alcuna prova in merito ad eventuali anticipazioni del Tfr nel corso del rapporto di lavoro, va riconosciuto il diritto della ricorrente alle retribuzioni non percepite per i mesi
4 da maggio a ottobre 2018, al netto della somma di € 350,00 corrispostale, alle altre voci retributive richieste, nonché l'intero Tfr dovuto dall'1.05.2018 al 14.10.2018.
Occorre pronunciarsi, altresì, sulla domanda di risarcimento danni formulata dalla ricorrente, che non può essere accolta in quanto eccessivamente generica.
Nell'atto introduttivo la stessa si limita a formulare la richiesta al risarcimento del danno non patrimoniale subito, per mancata fruizione dei periodi di ferie, oltreché del giorno di riposo.
La suddetta domanda, oltre a mancare dei requisiti codicistici in punto di onus probandi, in quanto non precisa la natura dei danni di cui si pretende il ristoro, né, conseguentemente, il nesso causale degli stessi con fatti o condotte precise, né la loro reale sussistenza, confligge, altresì, con il recente orientamento dei Giudici di legittimità che precisano che con riferimento alle domande di risarcimento del danno «l'attore, che chiede la tutela giurisdizionale, non può proporre la domanda limitando la richiesta di tutela ad una condanna generica, cioè al solo an debeatur e che la limitazione all'an deve intendersi tamquam non esset, con la conseguenza che il giudice deve qualificare la domanda come volta a chiedere una tutela condannatoria piena e procedere all'accertamento del diritto fatto valere sia nell'an che nel quantum. Gli oneri di allegazione e prova dell'attore andranno vagliati in funzione di tale accertamento pieno, se riguardo al quantum l'atto introduttivo si presentasse carente quanto all'indicazione dei fatti identificatori della domanda il Giudice potrebbe dichiarare la nullità della citazione o chiederne l'integrazione”. (Cass. ordinanza n. 17984/2022)
Nel caso di specie, pertanto, vista la genericità della domanda e la mancata allegazione e prova dei danni subiti, la richiesta di risarcimento non può trovare accoglimento ed è da ritenersi assorbita in quella di rivalutazione monetaria delle somme eventualmente dovute.
Aderendo, pertanto, alle risultanze della relazione peritale del C.t.u., ne discende che la ricorrente ha diritto al pagamento di € 7.529,82 a titolo di differenze di retribuzione ordinaria, € 709,38 a titolo di differenze di ratei tredicesima, € 683,01 a titolo di differenze di ratei di quattordicesima, € 713,50 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, €
131,98 a titolo di indennità sostitutiva di permessi non goduti, € 12,37 a titolo di maggiorazione per lavoro notturno, € 4.247,89 a titolo di differenze per lavoro straordinario diurno al 30%, € 1.153,99 a titolo di differenze per lavoro straordinario notturno al 60% ed € 1.072,85 a titolo di differenze di T.f.r. , per una somma complessiva di € 16.254,80, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. comma 3.
Quanto alla domanda di versamento delle differenze contributive, essa va accolta al netto
CP_ dei versamenti già effettuati come risulta dal prospetto
5 Sulla base delle superiori considerazioni, tenuto conto dell'accertata fondatezza di gran parte delle richieste economiche azionate dalla ricorrente, l'esito complessivo della lite giustifica la compensazione tra le parti di un quarto delle spese di lite. La restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore dell'odierna ricorrente, come da dispositivo, applicando il D.M. 55/2014 con i minimi tariffari, tenuto conto della semplicità delle questioni affrontate e della contumacia della società convenuta, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Parte convenuta va inoltre condannata al pagamento delle
CP_ spese di lite nei confronti dell'
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico della società convenuta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 16.04.2019 nei confronti della in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, così provvede:
- condanna la società convenuta a corrispondere alla ricorrente somma complessiva di € 16.254,80, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto fino al soddisfo CP_ e a corrispondere all' le differenze contributive dovute su tale somma, oltre interessi legali;
- rigetta la domanda risarcitoria;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_2
rifusione di 3/4 delle spese di lite, che liquida – già ridotte - in € 2.020,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae in favore dell'Avv. Giuliana Miraglia, dichiaratasi antistataria;
compensa la restante quota;
CP_
- condanna la società convenuta a rifondere all' le spese del giudizio, che liquida in € 884,50, oltre spese generali.
- pone le spese di c.t.u., come liquidate in separato decreto, a carico della società convenuta.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Così deciso in Messina, il 15.1.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2103/2019 R.G., avente ad oggetto: “Retribuzioni”;
PROMOSSO DA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuliana Parte_1
Miraglia;
- RICORRENTE -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
- CONTUMACE –
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maurizio Falqui Cao e Antonello Monoriti.
-TERZO CHIAMATO-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16 aprile 2019, esponeva: di aver prestato Parte_1
attività lavorativa alle dipendenze della , con sede legale in Controparte_3
Messina, dal maggio 2018 all'ottobre 2018; che sino al 25 agosto 2018, data in cui il locale veniva inaugurato, prestava attività lavorativa per circa 9 ore al giorno, per 7 giorni la settimana, svolgendo lavori di pulizia nel corso della ristrutturazione;
dal 25 agosto al 7 ottobre 2018 lavorava per 7 giorni la settimana, dalle ore 12.30 alle 15.30 e dalle ore 18.30 all'1.30 dal lunedì al giovedì, il venerdì dalle ore 12.30 alle 15.30 e dalle 18.30 alle ore
1 3.00, il sabato dalle ore 18.30 alle ore 3.30, la domenica dalle 18.30 all'1.30; dall'8 ottobre al 14 ottobre 2018 prestava attività dalle ore 19.00 all'1.00, per 6 giorni la settimana;
che sebbene abbia prestato attività lavorativa continuativamente dal maggio 2018 all'ottobre dello stesso anno, il rapporto di lavoro veniva regolarizzato solo in data l'8 settembre, quando veniva assunta con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, con mansione e qualifica di uomo di fatica ai sensi del CCNL Turismo;
che ha svolto attività di addetta alla pulizia del locale sino ad agosto, e successivamente, in seguito all'inaugurazione del locale, ha svolto l'attività di aiuto cuoco, addetta alle preparazioni, alla composizione dei piatti e lavapiatti, senza percepire durante tutto l'intercorso rapporto lavorativo una regolare retribuzione, senza godere di ferie e permessi, se non qualche saltuario giorno di riposo e senza percepire le indennità sostitutive di ferie e permessi non goduti, la tredicesima mensilità, né la quattordicesima, le differenze retributive maturate a titolo di lavoro straordinario prestato, le maggiorazioni previste per lavoro festivo e notturno, né, al termine del rapporto lavorativo, il TFR;
che non ha comunque percepito un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato;
di aver, pertanto, inoltrato tramite pec del 23 novembre 2018 a firma del proprio procuratore, richiesta di bonario componimento alla Società, senza esito;
di aver inoltrato, infine, all'Ispettorato
di Messina richiesta di intervento e parere favorevole alla Controparte_4
conciliazione monocratica, rimasta priva di riscontro.
Eccepiva la violazione dell'art. 36 Cost., avendo subito un danno da usura psico -fisica, come conseguenza della alterazione della periodicità massima ammessa dalla Costituzione tra giorni destinati al lavoro e giorni destinati al riposo.
Eccepiva, altresì, la mancata percezione di un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, ciò in violazione di quanto previsto dall'art. 2103 c.c. e dal CCNL di categoria.
Tutto ciò premesso, chiedeva che venisse ritenuta e dichiarata la sussistenza del suo rapporto di lavoro alle dipendenze di semplificata, continuativamente, dal CP_3 maggio 2018 a ottobre 2018, e per l'effetto, il proprio diritto alla complessiva somma di €
15.034,02, a titolo di differenze retributive, anche per mansioni superiori disimpegnate, ferie e permessi non goduti, TFR, contributi per omessa parziale regolarizzazione, o CP_2
a quella diversa dovuta, maggiorata per rivalutazione monetaria ed interessi legali, ai sensi degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c..; chiedeva che la venisse Parte_2
condannata al pagamento della somma di Euro 15.034,02 in suo in suo favore, a titolo di differenze retributive e contributive, permessi e ferie non goduti, indennità sostitutive non godute, TFR, 13ma e 14ma mensilità, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale
2 per mancata fruizione dei periodi di ferie, oltreché del giorno di riposo;
chiedeva, altresì, che con ordinanza ex art. 423 c.p.c., venisse disposto in suo favore, l'immediato pagamento delle somme non contestate o di quelle già provate. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica del Parte_2
ricorso e del decreto di fissazione udienza, ed è, pertanto, contumace.
All'udienza del 6 luglio 2021 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei CP_ confronti dell' a fronte della domanda attorea volta alla regolarizzazione contributiva.
L'Istituto si costituiva in giudizio con memoria del 18 ottobre 2021, rilevando la propria legittimazione attiva a pretendere il pagamento della contribuzione, quale unico creditore contributivo.
Chiedeva che venisse rigettata ogni pretesa eventualmente avanzata nei suoi confronti e, ove riconosciuta l'omissione contributiva totale o parziale, che venisse acclarato che l'obbligazione contributiva residua dovesse essere assolta nei suoi confronti. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
La causa veniva istruita mediante prova per testi e documentale.
Veniva disposta c.t.u. contabile.
L'udienza del 14 gennaio 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
******
Nel merito, la ricorrente agisce al fine di ottenere il riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della nel periodo compreso tra maggio e Parte_2
ottobre 2018, nonché del proprio diritto alla corresponsione delle differenze retributive e contributive, permessi e ferie non goduti, indennità sostitutive non godute, TFR, 13ma e
14ma mensilità, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale per mancata fruizione dei periodi di ferie, oltreché del giorno di riposo.
Dagli atti di causa risulta che il rapporto di lavoro sia, formalmente, iniziato in data 8 settembre 2018 quando la ricorrente veniva assunta con la qualifica di operaio in virtù del
CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo.
Ai fini della decisione, occorre, preliminarmente, verificare l'effettiva decorrenza dell'attività lavorativa espletata dalla ricorrente alle dipendenze della Parte_2
Nel corso dell'istruttoria orale la teste riferiva di essere a conoscenza Testimone_1 della circostanza a) “in quanto lavoravo per la “ come cameriera dall'agosto CP_3
2018 data di aperture del locale sino ad ottobre 2018, preciso, pero, di aver svolto da maggio 2018 pulizie nel locale della resistente società sino all'apertura, per 9 ore al
3 giorno per 7 giorni la settimana , ed ho lavorato insieme alla ricorrente nello stesso periodo, e posso dire che è vero”. Confermava, altresì, tutte gli altri capitolati di prova, e quindi che la ricorrente da maggio ad agosto 2018 ha prestato attività lavorativa per circa 9 ore al giorno, 7 giorni la settimana, svolgendo attività di pulizie;
che la sig.ra ha Pt_1 lavorato da dal 25/8 al 7/10 dalle ore 12.30 alle 15.30 e dalle ore 18.30 all'1.30 dal Pt_2
lunedì al giovedì, il venerdì e il sabato dalle ore 12.30 alle 15.30 e dalle 18.30 alle ore 3.30, la domenica dalle 18.30 all'1.30; dall'8/10 al 14/10 dalle ore 19.00 all'1.00; che lavorava anche nei giorni festivi;
che la non ha percepito alcuna retribuzione, nè la Pt_1
tredicesima e la quattordicesima mensilità, le maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno prestato;
che ha svolto fino al mese di luglio l'attività di addetta alle pulizie e dal mese di agosto ha svolto l'attività di aiuto cuoco, curando anche la composizione dei piatti.
La teste nel confermare anche tutte le altre circostanze, di cui Testimone_2
tuttavia era a conoscenza de relato in quanto amica della ricorrente, in merito al fatto che dal mese di agosto 2018 la ricorrente svolgesse attività di aiuto cuoco, curando la composizione dei piatti, precisava che “una sera quando sono andata a cenare al locale
“Monsù” ho visto la sig.ra preparare la pietanza da me scelta”. Parte_1
In particolare la prima testimonianza, resa dalla collega della ricorrente si considera attendibile e idonea a provare che la ricorrente abbia prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della a decorrere dal mese di maggio 2018 fino ad ottobre Parte_2
2018, dapprima con la mansione di addetta alle pulizie e successivamente come aiuto cuoco.
Alla luce di quanto emerso dalla prova testimoniale, pertanto, può considerarsi provato che il rapporto di lavoro tra la ricorrente e la sia iniziato in data 1 maggio 2018. Parte_2
Per quanto concerne la pretesa della ricorrente alla corresponsione delle retribuzioni relative ai mesi di maggio-ottobre 2018, nonché alle differenze retributive e contributive, permessi e ferie non goduti, indennità sostitutive non godute, TFR, 13ma e 14ma mensilità, calcolati sull'intera durata del rapporto di lavoro, la domanda è da ritenersi fondata, anche alla luce della condotta della controparte, che non costituendosi in giudizio non ha assolto all'onere probatorio, su di essa incombente, di provare l'adempimento dell'obbligo retributivo relativo alle suddette voci.
Pertanto, dando per ammesso il dato relativo alla cessazione del rapporto di lavoro da collocarsi in data 14.10.2018, come si evince, altresì, dal prospetto fornito dall' , e non CP_2
sussistendo alcuna prova in merito ad eventuali anticipazioni del Tfr nel corso del rapporto di lavoro, va riconosciuto il diritto della ricorrente alle retribuzioni non percepite per i mesi
4 da maggio a ottobre 2018, al netto della somma di € 350,00 corrispostale, alle altre voci retributive richieste, nonché l'intero Tfr dovuto dall'1.05.2018 al 14.10.2018.
Occorre pronunciarsi, altresì, sulla domanda di risarcimento danni formulata dalla ricorrente, che non può essere accolta in quanto eccessivamente generica.
Nell'atto introduttivo la stessa si limita a formulare la richiesta al risarcimento del danno non patrimoniale subito, per mancata fruizione dei periodi di ferie, oltreché del giorno di riposo.
La suddetta domanda, oltre a mancare dei requisiti codicistici in punto di onus probandi, in quanto non precisa la natura dei danni di cui si pretende il ristoro, né, conseguentemente, il nesso causale degli stessi con fatti o condotte precise, né la loro reale sussistenza, confligge, altresì, con il recente orientamento dei Giudici di legittimità che precisano che con riferimento alle domande di risarcimento del danno «l'attore, che chiede la tutela giurisdizionale, non può proporre la domanda limitando la richiesta di tutela ad una condanna generica, cioè al solo an debeatur e che la limitazione all'an deve intendersi tamquam non esset, con la conseguenza che il giudice deve qualificare la domanda come volta a chiedere una tutela condannatoria piena e procedere all'accertamento del diritto fatto valere sia nell'an che nel quantum. Gli oneri di allegazione e prova dell'attore andranno vagliati in funzione di tale accertamento pieno, se riguardo al quantum l'atto introduttivo si presentasse carente quanto all'indicazione dei fatti identificatori della domanda il Giudice potrebbe dichiarare la nullità della citazione o chiederne l'integrazione”. (Cass. ordinanza n. 17984/2022)
Nel caso di specie, pertanto, vista la genericità della domanda e la mancata allegazione e prova dei danni subiti, la richiesta di risarcimento non può trovare accoglimento ed è da ritenersi assorbita in quella di rivalutazione monetaria delle somme eventualmente dovute.
Aderendo, pertanto, alle risultanze della relazione peritale del C.t.u., ne discende che la ricorrente ha diritto al pagamento di € 7.529,82 a titolo di differenze di retribuzione ordinaria, € 709,38 a titolo di differenze di ratei tredicesima, € 683,01 a titolo di differenze di ratei di quattordicesima, € 713,50 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, €
131,98 a titolo di indennità sostitutiva di permessi non goduti, € 12,37 a titolo di maggiorazione per lavoro notturno, € 4.247,89 a titolo di differenze per lavoro straordinario diurno al 30%, € 1.153,99 a titolo di differenze per lavoro straordinario notturno al 60% ed € 1.072,85 a titolo di differenze di T.f.r. , per una somma complessiva di € 16.254,80, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. comma 3.
Quanto alla domanda di versamento delle differenze contributive, essa va accolta al netto
CP_ dei versamenti già effettuati come risulta dal prospetto
5 Sulla base delle superiori considerazioni, tenuto conto dell'accertata fondatezza di gran parte delle richieste economiche azionate dalla ricorrente, l'esito complessivo della lite giustifica la compensazione tra le parti di un quarto delle spese di lite. La restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore dell'odierna ricorrente, come da dispositivo, applicando il D.M. 55/2014 con i minimi tariffari, tenuto conto della semplicità delle questioni affrontate e della contumacia della società convenuta, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Parte convenuta va inoltre condannata al pagamento delle
CP_ spese di lite nei confronti dell'
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico della società convenuta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 16.04.2019 nei confronti della in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, così provvede:
- condanna la società convenuta a corrispondere alla ricorrente somma complessiva di € 16.254,80, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto fino al soddisfo CP_ e a corrispondere all' le differenze contributive dovute su tale somma, oltre interessi legali;
- rigetta la domanda risarcitoria;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_2
rifusione di 3/4 delle spese di lite, che liquida – già ridotte - in € 2.020,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae in favore dell'Avv. Giuliana Miraglia, dichiaratasi antistataria;
compensa la restante quota;
CP_
- condanna la società convenuta a rifondere all' le spese del giudizio, che liquida in € 884,50, oltre spese generali.
- pone le spese di c.t.u., come liquidate in separato decreto, a carico della società convenuta.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Così deciso in Messina, il 15.1.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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