TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 03/10/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 320/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2. Dott. Riccardo Sabato Giudice
3. Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 320/2025 del Ruolo degli Affari di Volontaria Giurisdizione promossa con ricorso congiunto depositato in data 03/04/2025
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) entrambi rappresentati e difesi, giusta mandato in
[...] C.F._2 atti, dall'avv. Ernesto Castaldi (C.F. ), presso il cui studio C.F._3
elettivamente domiciliano in Sapri (SA) alla Via G.B. Falcone n. 8
RICORRENTI
E
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: Per le parti, come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15/09/2025; per il P.M., in data 10/05/2025, “Visto, esprime parere favorevole”.
pagina 1 di 5 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 03/04/2025, le parti in epigrafe indicate esponevano: di avere contratto matrimonio concordatario, in data
22/07/2015, iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di NO S.M.
(SA), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che i coniugi avevano fissato la dimora coniugale in NO S. M. (SA) alla via Giovanni XXIII-
Vic. I n. 6/A; che dall'unione coniugale era nata la figlia il 12.12.2013 a Sapri Per_1
(SA); che, a causa di dissapori ed incomprensioni maturati nel tempo, era venuta meno tra i coniugi l'affectio maritalis, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che da tempo aveva deciso, di comune accordo con Parte_2
, di lasciare l'abitazione familiare insieme alla piccola Parte_1 Per_1
trasferendo il proprio domicilio in Vibonati alla frazione Villammare C.so Italia n.3; che vani erano stati i tentativi di recuperare l'intesa di coniugio e, pertanto, risolta con la comune volontà ogni questione economica tra loro con il prioritario fine di tutelare e assicurare un futuro per la figlia, i ricorrenti avevano deciso di separarsi e, in data
18/05/2022, il Tribunale di Lagonegro omologava la separazione consensuale degli stessi,
R.G. n. 1317/2021; che i coniugi non si erano più riconciliati e ricorrendo le condizioni previste dall'art. 3 c. 2 lett. b) della legge 898/70, così come modificata dalla legge 74/87, intendevano chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano all'adito Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 22/07/2015 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NO LA EL (SA), Atto n. 9, P.
2, S. A, anno n. 2015 dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
NO LA EL (SA) di effettuare le annotazioni alle seguenti condizioni:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, concedendosi e riconoscendosi reciprocamente la più ampia autonomia ed assoluta libertà personale, liberi ciascuno di fissare la propria residenza dove riterranno opportuno, con reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro atto equipollente valido per l'espatrio con l'inserimento della figlia minore e ordinando al competente Ufficio Persona_2 di Stato Civile l'annotazione della separazione nei Pubblici Registri;
2. La casa familiare viene assegnata, in uno ai mobili in essa esistenti, al marito;
le spese inerenti la ordinaria manutenzione del detto immobile saranno a carico del Sig. , quelle Pt_1
straordinarie, naturalmente, a carico del proprietario;
3. La figlia minorenne resta pagina 2 di 5 affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, e ai soli fini anagrafici, con allocazione presso la madre nella casa sita in Vibonati alla fraz. Villammare al C.so Italia n.
3. I coniugi si impegnano congiuntamente a curarne la salute e benessere, seguendone le naturali inclinazioni, ed eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà genitoriale sulla figlia minore.; 4. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia Per_1
nei fine settimana dalle ore 17.00 del venerdì pomeriggio fino alle ore 22.00 della domenica, previo accordo con la madre e avuto riguardo degli impegni della sopradetta minore e di quelli scolastici, parascolastici e di riposo della minore stessa. In generale, i coniugi si impegnano a mantenere un atteggiamento di flessibilità allo scopo di favorire le iniziative che permetteranno di stare con entrambi i genitori;
5. Nei giorni in cui al padre è data facoltà di avere con sé la figlia, la stessa sarà prelevata presso l'abitazione familiare, o previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori, nel luogo dove si trova con la madre o con altri familiari o con persona di fiducia di entrambi i genitori;
6. I coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti fra ed i nonni materni e paterni nonché con i rispettivi zii ed a favorirne la Per_1
frequentazione;
7. I coniugi hanno sempre l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico e, comunque, ciascuno deve essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti dell'altro in altre località quando ha con sé la figlia;
8. Tutte le decisioni di maggior interesse per , riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute saranno Per_1
prese concordemente dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa;
9. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, necessarie e voluttuarie, tra cui quelle mediche non coperte dal S.S.N., dentistiche, scolastiche, parascolastiche e ricreative, saranno poste a carico di ciascun genitore in ragione del 50%; 10. Circa le vacanze estive, la minore potrà vivere e dimorare con il padre per giorni 15 da distribuire secondo gli impegni dei genitori e ad anno scolastico terminato;
ove un genitore nel periodi di soggiorno della figlia dovesse prendere l'iniziativa di portarla in un luogo di vacanze fuori dalla residenza eletta, dovrà darne comunicazione tempestiva all'altro coniuge, nell'ipotesi che il luogo fosse fuori provincia oltre a darne comunicazione dovrà indicare il luogo e a tenerla giornalmente in contatto telefonico con l'altro genitore;
per le feste natalizie, , trascorrerà i Per_1 giorni dal 24/12 al 31/12 con un genitore e dal 01/01 al 06/01con l'altro, ad anni alterni;
ugualmente le feste pasquali saranno trascorse alternativamente il giorno di Pasqua con uno, mentre il Lunedì “in Albis” sarà trascorso con l'altro genitore;
11. In relazione a pagina 3 di 5 quanto concordato, i coniugi separandi, e Parte_1 Parte_2
convengono di concordare e decidere insieme e in comune accordo, eventuali e
[...]
singole, limitate e temporanee deroghe e modifiche degli accordi già convenuti, caso per caso. In mancanza di diversi accordi, restano confermate ed inderogabili le clausole convenute;
12. La Sig.ra rinuncia al proprio mantenimento, mentre Parte_2
per la minore è stabilito, concordemente, a titolo di mantenimento, a Persona_2 carico del padre, la somma complessiva di € 250,00 (€ duecentocinquanta/00) che dovrà essere versata a mezzo di bonifico, su IBAN comunicato dalla Sig.ra Parte_2
entro e non oltre il 10 di ogni mese, e rivalutato, come per legge, annualmente
[...]
secondo gli indici ISTAT;
13. I ricorrenti si danno reciproco assenso per il rilascio dei reciproci passaporti.”
I ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare, rinunciavano alla comparizione personale in udienza optando per il deposito di note scritte, depositavano la documentazione di cui all'art 473-bis. 12, comma 3 c.p.c.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt. 70 e 71
c.p.c. al P.M., il quale in data 10/05/2025 emetteva il proprio visto esprimendo parere favorevole.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi del
17/06/2025, le parti si riportavano al ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento.
Con ordinanza del 18/06/025, il Tribunale assegnava alle parti termine per il deposito dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio e rinviava, per la verifica del suddetto adempimento, nonché per l'eventuale rimessione della causa in decisione, all'udienza cartolare del 15/09/2025.
Con successive note scritte ex art. 127- ter c.p.c., del 18/06/2025, le parti si riportavano alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo allegando estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, come richiesto.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, ovvero la separazione personale dei coniugi.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L.
n. 74/1987. pagina 4 di 5 Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno chiesto la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio di cui al presente giudizio, dichiarando di voler regolare i loro rapporti inerenti alla prole e di natura economico/patrimoniale alle condizioni concordate.
Orbene, rilevato che tali accordi non risultano contrari a norme imperative e rispondono al miglior interesse della prole, ritiene il Tribunale che possano essere posti a fondamento della decisione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
- dichiara, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NO sulla EL (SA), in data 22/07/2015, tra
[...]
, nato a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 Parte_2
il 31.03.1986, trascritto agli atti di matrimonio del Comune di NO sulla
EL (SA), Atto n. 9, P. 2, S. A, anno 2015;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- nulla per le spese.
Così deciso, in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 02/10/2025
Il Giudice rel.\est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2. Dott. Riccardo Sabato Giudice
3. Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 320/2025 del Ruolo degli Affari di Volontaria Giurisdizione promossa con ricorso congiunto depositato in data 03/04/2025
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) entrambi rappresentati e difesi, giusta mandato in
[...] C.F._2 atti, dall'avv. Ernesto Castaldi (C.F. ), presso il cui studio C.F._3
elettivamente domiciliano in Sapri (SA) alla Via G.B. Falcone n. 8
RICORRENTI
E
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: Per le parti, come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15/09/2025; per il P.M., in data 10/05/2025, “Visto, esprime parere favorevole”.
pagina 1 di 5 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 03/04/2025, le parti in epigrafe indicate esponevano: di avere contratto matrimonio concordatario, in data
22/07/2015, iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di NO S.M.
(SA), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che i coniugi avevano fissato la dimora coniugale in NO S. M. (SA) alla via Giovanni XXIII-
Vic. I n. 6/A; che dall'unione coniugale era nata la figlia il 12.12.2013 a Sapri Per_1
(SA); che, a causa di dissapori ed incomprensioni maturati nel tempo, era venuta meno tra i coniugi l'affectio maritalis, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che da tempo aveva deciso, di comune accordo con Parte_2
, di lasciare l'abitazione familiare insieme alla piccola Parte_1 Per_1
trasferendo il proprio domicilio in Vibonati alla frazione Villammare C.so Italia n.3; che vani erano stati i tentativi di recuperare l'intesa di coniugio e, pertanto, risolta con la comune volontà ogni questione economica tra loro con il prioritario fine di tutelare e assicurare un futuro per la figlia, i ricorrenti avevano deciso di separarsi e, in data
18/05/2022, il Tribunale di Lagonegro omologava la separazione consensuale degli stessi,
R.G. n. 1317/2021; che i coniugi non si erano più riconciliati e ricorrendo le condizioni previste dall'art. 3 c. 2 lett. b) della legge 898/70, così come modificata dalla legge 74/87, intendevano chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano all'adito Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 22/07/2015 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NO LA EL (SA), Atto n. 9, P.
2, S. A, anno n. 2015 dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
NO LA EL (SA) di effettuare le annotazioni alle seguenti condizioni:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, concedendosi e riconoscendosi reciprocamente la più ampia autonomia ed assoluta libertà personale, liberi ciascuno di fissare la propria residenza dove riterranno opportuno, con reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro atto equipollente valido per l'espatrio con l'inserimento della figlia minore e ordinando al competente Ufficio Persona_2 di Stato Civile l'annotazione della separazione nei Pubblici Registri;
2. La casa familiare viene assegnata, in uno ai mobili in essa esistenti, al marito;
le spese inerenti la ordinaria manutenzione del detto immobile saranno a carico del Sig. , quelle Pt_1
straordinarie, naturalmente, a carico del proprietario;
3. La figlia minorenne resta pagina 2 di 5 affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, e ai soli fini anagrafici, con allocazione presso la madre nella casa sita in Vibonati alla fraz. Villammare al C.so Italia n.
3. I coniugi si impegnano congiuntamente a curarne la salute e benessere, seguendone le naturali inclinazioni, ed eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà genitoriale sulla figlia minore.; 4. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia Per_1
nei fine settimana dalle ore 17.00 del venerdì pomeriggio fino alle ore 22.00 della domenica, previo accordo con la madre e avuto riguardo degli impegni della sopradetta minore e di quelli scolastici, parascolastici e di riposo della minore stessa. In generale, i coniugi si impegnano a mantenere un atteggiamento di flessibilità allo scopo di favorire le iniziative che permetteranno di stare con entrambi i genitori;
5. Nei giorni in cui al padre è data facoltà di avere con sé la figlia, la stessa sarà prelevata presso l'abitazione familiare, o previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori, nel luogo dove si trova con la madre o con altri familiari o con persona di fiducia di entrambi i genitori;
6. I coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti fra ed i nonni materni e paterni nonché con i rispettivi zii ed a favorirne la Per_1
frequentazione;
7. I coniugi hanno sempre l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico e, comunque, ciascuno deve essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti dell'altro in altre località quando ha con sé la figlia;
8. Tutte le decisioni di maggior interesse per , riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute saranno Per_1
prese concordemente dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa;
9. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, necessarie e voluttuarie, tra cui quelle mediche non coperte dal S.S.N., dentistiche, scolastiche, parascolastiche e ricreative, saranno poste a carico di ciascun genitore in ragione del 50%; 10. Circa le vacanze estive, la minore potrà vivere e dimorare con il padre per giorni 15 da distribuire secondo gli impegni dei genitori e ad anno scolastico terminato;
ove un genitore nel periodi di soggiorno della figlia dovesse prendere l'iniziativa di portarla in un luogo di vacanze fuori dalla residenza eletta, dovrà darne comunicazione tempestiva all'altro coniuge, nell'ipotesi che il luogo fosse fuori provincia oltre a darne comunicazione dovrà indicare il luogo e a tenerla giornalmente in contatto telefonico con l'altro genitore;
per le feste natalizie, , trascorrerà i Per_1 giorni dal 24/12 al 31/12 con un genitore e dal 01/01 al 06/01con l'altro, ad anni alterni;
ugualmente le feste pasquali saranno trascorse alternativamente il giorno di Pasqua con uno, mentre il Lunedì “in Albis” sarà trascorso con l'altro genitore;
11. In relazione a pagina 3 di 5 quanto concordato, i coniugi separandi, e Parte_1 Parte_2
convengono di concordare e decidere insieme e in comune accordo, eventuali e
[...]
singole, limitate e temporanee deroghe e modifiche degli accordi già convenuti, caso per caso. In mancanza di diversi accordi, restano confermate ed inderogabili le clausole convenute;
12. La Sig.ra rinuncia al proprio mantenimento, mentre Parte_2
per la minore è stabilito, concordemente, a titolo di mantenimento, a Persona_2 carico del padre, la somma complessiva di € 250,00 (€ duecentocinquanta/00) che dovrà essere versata a mezzo di bonifico, su IBAN comunicato dalla Sig.ra Parte_2
entro e non oltre il 10 di ogni mese, e rivalutato, come per legge, annualmente
[...]
secondo gli indici ISTAT;
13. I ricorrenti si danno reciproco assenso per il rilascio dei reciproci passaporti.”
I ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare, rinunciavano alla comparizione personale in udienza optando per il deposito di note scritte, depositavano la documentazione di cui all'art 473-bis. 12, comma 3 c.p.c.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt. 70 e 71
c.p.c. al P.M., il quale in data 10/05/2025 emetteva il proprio visto esprimendo parere favorevole.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi del
17/06/2025, le parti si riportavano al ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento.
Con ordinanza del 18/06/025, il Tribunale assegnava alle parti termine per il deposito dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio e rinviava, per la verifica del suddetto adempimento, nonché per l'eventuale rimessione della causa in decisione, all'udienza cartolare del 15/09/2025.
Con successive note scritte ex art. 127- ter c.p.c., del 18/06/2025, le parti si riportavano alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo allegando estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, come richiesto.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, ovvero la separazione personale dei coniugi.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L.
n. 74/1987. pagina 4 di 5 Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno chiesto la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio di cui al presente giudizio, dichiarando di voler regolare i loro rapporti inerenti alla prole e di natura economico/patrimoniale alle condizioni concordate.
Orbene, rilevato che tali accordi non risultano contrari a norme imperative e rispondono al miglior interesse della prole, ritiene il Tribunale che possano essere posti a fondamento della decisione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
- dichiara, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NO sulla EL (SA), in data 22/07/2015, tra
[...]
, nato a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 Parte_2
il 31.03.1986, trascritto agli atti di matrimonio del Comune di NO sulla
EL (SA), Atto n. 9, P. 2, S. A, anno 2015;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- nulla per le spese.
Così deciso, in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 02/10/2025
Il Giudice rel.\est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
pagina 5 di 5