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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 21/07/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica civile così composto dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1289 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
nato ad [...] il [...] e residente in Parte_1
BR (RM), rappresentato e difeso dall'avv. Simona Martinelli, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Guido Ascenzi, giusta procura speciale in atti;
-resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
1 La causa è stata rinviata all'udienza del 10.07.2025 con trattazione cartolare. I procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni a mezzo di note depositate telematicamente, ed il Giudice ha riservato al Collegio la decisione.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 24.05.2024, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ha Parte_1 dedotto:
- che ha contratto matrimonio in AN IN (RM) il 16.09.2011 con registrato agli atti dello Stato civile del Comune al n. 37, P. II, S.C CP_1 anno 2011; PE
- che dalla loro unione è nata (28.12. 2011);
- che nel 2013 si è trasferito a Johannesburg (Sud Africa) per lavoro e la moglie lo ha raggiunto con la figlia l'anno seguente;
- che nel 2015 la coppia è rientrata in Italia;
- che nel 2018 ha assunto la qualifica di direttore dell'Ufficio del World Food
Program delle Nazioni Unite a Thimphu (Bhutan);
- che la moglie si è rifiutata di trasferirsi nuovamente all'estero;
- che nel luglio del 2022 il ricorrente è rientrato in Italia;
- che è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra le parti;
- che nel novembre del 2022 è cessata la convivenza tra le parti;
- che vive in affitto e corrisponde un canone di locazione di 950,00 euro al mese;
- che lavora per il World Food Program delle Nazioni Unite dall'anno 2005
e percepisce uno stipendio netto mensile di circa 8.400,00 euro per 12 mensilità;
- che la moglie ha un'occupazione lavorativa ed è economicamente autonoma.
Tanto dedotto, il ricorrente ha chiesto la pronuncia di separazione personale dei coniugi con addebito della stessa alla moglie, l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione della madre, la disciplina del diritto di visita paterno alle condizioni indicate nel ricorso,
2 l'obbligo a suo carico di mantenimento della figlia nella misura di 800,00 euro al mese, oltre al 70% delle spese straordinarie, la restituzione dell'autovettura di proprietà in godimento alla moglie.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. onerando il ricorrente alla notifica del ricorso alla controparte.
Con memoria difensiva del 08.11.2024 si è costituita in giudizio la resistente che ha contestato gli avversi assunti e ha dedotto:
- che il marito ha intrattenuto una relazione extraconiugale quando è stato in missione in Bhutan;
- che al ricorrente sono riconosciute specifiche indennità supplementari nel caso di ricongiungimento familiare all'estero;
- che ha contribuito a consolidare nel tempo la carriera lavorativa del marito;
- che si è dedicata alla cura della famiglia e alla crescita della figlia;
- che il ricorrente percepisce una retribuzione di circa 10.000,00 euro al mese;
- che le spese per la locazione dell'immobile sono rimborsate al marito nella misura dell'80%;
- di lavorare come insegnante precaria a tempo determinato.
Tanto dedotto, la resistente ha aderito alla domanda di separazione personale del ricorrente e di affidamento congiunto della minore a entrambi i PE genitori con il collocamento di presso di sé ed ha richiesto al Tribunale il rigetto della domanda di addebito, l'assegnazione in suo favore della casa coniugale sita in BR, disciplina del diritto di visita paterno, l'obbligo del padre di corrispondere un assegno mensile per il mantenimento della figlia di euro 1.500,00, da incrementarsi di ulteriori 1.000,00 al mese in caso di sue missioni all'estero, le spese straordinarie della figlia in capo al ricorrente in via integrale, un assegno di mantenimento per sé di euro 3.000,00 al mese, somma da aumentarsi di ulteriori 1.000,00 al mese in ipotesi di missioni all'estero del marito.
3 I procuratori delle parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 473 bis
17 c.p.c. ed hanno reiterato le loro difese nonchè articolato istanze istruttorie.
All'udienza del 11.12.2024 sono comparsi i difensori delle parti che hanno chiesto congiuntamente un rinvio per trattative ed il Giudice, preso atto del tentativo di componimento bonario, ha rinviato le parti a successiva udienza onerandole al deposito di conclusioni congiunte.
All'udienza del 19.03.2025 i procuratori hanno chiesto termine per il deposito telematico delle conclusioni congiunte che è stato accordato dal
Giudice.
All'udienza cartolare del 10.07.2025 il Giudice, viste le note depositate contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni e l'accordo sottoscritto dalle parti, ha riservato al Collegio la decisione.
Il Tribunale ritiene che possano essere recepite le condizioni proposte in quanto conformi agli interessi delle parti e della minore.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1289/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato ad [...] Parte_1
(Danimarca) il 13.09.1972 e nata a [...] il [...], aventi CP_1 contratto matrimonio in AN IN (RM) il 16.09.2011, registrato agli atti dello Stato civile del Comune al n. 37, P. II, S.C anno 2011;
B) che la casa coniugale di via Domenico Ragnini n° 5 in BR (Foglio 35,
Part. 400, Sub 501, Zona 1, cat A/7, classe 03, vani 9,5 rendita € 1349,24) ed il garage pertinenziale (Foglio 35, Part. 400, Sub 3, Zona 1 catC/6, classe 02, vani 24 mq, rendita € 84,29), vengono assegnati alla moglie con quanto in essi contenuto;
4 C) che l'affidamento della figlia sarà condiviso;
le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, istruzione, religione, salute e residenza PE abituale di saranno assunte da entrambi i genitori, in accordo tra loro,
e tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni personali della figlia. Limitatamente alle questioni e decisioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente da entrambi i genitori;
D) che la figlia minore sarà collocata prevalentemente presso la madre nella casa coniugale, dove risiede anagraficamente, essendosene il padre già allontanato. Lo stesso preleverà i propri oggetti personali come da separato elenco sottoscritto dalle parti e provvederà al cambio di residenza entro e non oltre un mese dalla pubblicazione della sentenza;
E) che entrambi i genitori si impegnano a non coinvolgere in alcun modo la figlia in questioni relative alla separazione;
F) che il padre contribuirà al mantenimento della figlia con il versamento dell'importo mensile, complessivo, pari ad € 1.350,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi con bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, oltre a farsi carico delle spese straordinarie nella misura del
75%, così come indicate nel noto Protocollo del Tribunale di Civitavecchia, oltre alle spese per lo sport ed il tempo libero, segnatamente quelle per il nuoto;
PE G) che, salvo diverso accordo tra i genitori, trascorrerà con il padre i seguenti giorni indicativi, sempre compatibilmente con le sue condizioni di salute e con i suoi impegni scolastici, ludici e sportivi, nonché compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori: a settimane alterne dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina con riaccompagno a scuola, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale con pernotto, salvo diversa PE volontà di legata alle sue esigenze;
nella settimana in cui trascorrerà il week end con la madre;
due pomeriggi settimanali con pernotto, e riaccompagnamento a scuola la mattina seguente, salvo diversa volontà di PE legata alle sue esigenze;
nei mesi di luglio e agosto per due periodi di 15 giorni l'uno, da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le vacanze scolastiche di Natale, ad anni alterni, dal 22
(all'uscita scuola) sino al 30 dicembre (ore 10) e dal 30 dicembre (ore 10) al
5 7 gennaio con accompagnamento a scuola;
durante le vacanze scolastiche di
Pasqua, ad anni alterni;
il padre e la madre si alterneranno di anno in anno nelle altre festività (ad esclusione di quelle che ricadono di sabato e domenica) e nel giorno del compleanno dei figli, ove non riescano a trascorrerlo insieme, come auspicabile;
H) che il sig. corrisponderà un assegno di mantenimento in favore della Pt_1 sig.ra nella misura di € 2.000,00 al mese, rivalutabili annualmente CP_1 secondo gli indici Istat, da versarsi con bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, sino alla pronuncia di divorzio, con rinuncia alle somme arretrate dovute;
I) che tutte le spese relative all'immobile - ad eccezione delle polizze assicurative sulla casa, che verranno pagate al 70% dal marito, e dei ratei di mutuo gravanti sulla casa di via Domenico Ragnini 5, che verranno pagati integralmente dal marito - saranno di competenza della sig.ra CP_1
J) che l'autovettura Tesla rimane nella disponibilità esclusiva della sig.ra CP_1 con impegno della stessa a comunicare a PRA il nome dell'utilizzatore; le spese relative alla manutenzione ed all'utilizzo dell'autovettura saranno a carico della CP_1
K) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese del giudizio integralmente compensate.
Così deciso, in Civitavecchia il 18 luglio 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica civile così composto dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1289 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
nato ad [...] il [...] e residente in Parte_1
BR (RM), rappresentato e difeso dall'avv. Simona Martinelli, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Guido Ascenzi, giusta procura speciale in atti;
-resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
1 La causa è stata rinviata all'udienza del 10.07.2025 con trattazione cartolare. I procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni a mezzo di note depositate telematicamente, ed il Giudice ha riservato al Collegio la decisione.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 24.05.2024, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ha Parte_1 dedotto:
- che ha contratto matrimonio in AN IN (RM) il 16.09.2011 con registrato agli atti dello Stato civile del Comune al n. 37, P. II, S.C CP_1 anno 2011; PE
- che dalla loro unione è nata (28.12. 2011);
- che nel 2013 si è trasferito a Johannesburg (Sud Africa) per lavoro e la moglie lo ha raggiunto con la figlia l'anno seguente;
- che nel 2015 la coppia è rientrata in Italia;
- che nel 2018 ha assunto la qualifica di direttore dell'Ufficio del World Food
Program delle Nazioni Unite a Thimphu (Bhutan);
- che la moglie si è rifiutata di trasferirsi nuovamente all'estero;
- che nel luglio del 2022 il ricorrente è rientrato in Italia;
- che è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra le parti;
- che nel novembre del 2022 è cessata la convivenza tra le parti;
- che vive in affitto e corrisponde un canone di locazione di 950,00 euro al mese;
- che lavora per il World Food Program delle Nazioni Unite dall'anno 2005
e percepisce uno stipendio netto mensile di circa 8.400,00 euro per 12 mensilità;
- che la moglie ha un'occupazione lavorativa ed è economicamente autonoma.
Tanto dedotto, il ricorrente ha chiesto la pronuncia di separazione personale dei coniugi con addebito della stessa alla moglie, l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione della madre, la disciplina del diritto di visita paterno alle condizioni indicate nel ricorso,
2 l'obbligo a suo carico di mantenimento della figlia nella misura di 800,00 euro al mese, oltre al 70% delle spese straordinarie, la restituzione dell'autovettura di proprietà in godimento alla moglie.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. onerando il ricorrente alla notifica del ricorso alla controparte.
Con memoria difensiva del 08.11.2024 si è costituita in giudizio la resistente che ha contestato gli avversi assunti e ha dedotto:
- che il marito ha intrattenuto una relazione extraconiugale quando è stato in missione in Bhutan;
- che al ricorrente sono riconosciute specifiche indennità supplementari nel caso di ricongiungimento familiare all'estero;
- che ha contribuito a consolidare nel tempo la carriera lavorativa del marito;
- che si è dedicata alla cura della famiglia e alla crescita della figlia;
- che il ricorrente percepisce una retribuzione di circa 10.000,00 euro al mese;
- che le spese per la locazione dell'immobile sono rimborsate al marito nella misura dell'80%;
- di lavorare come insegnante precaria a tempo determinato.
Tanto dedotto, la resistente ha aderito alla domanda di separazione personale del ricorrente e di affidamento congiunto della minore a entrambi i PE genitori con il collocamento di presso di sé ed ha richiesto al Tribunale il rigetto della domanda di addebito, l'assegnazione in suo favore della casa coniugale sita in BR, disciplina del diritto di visita paterno, l'obbligo del padre di corrispondere un assegno mensile per il mantenimento della figlia di euro 1.500,00, da incrementarsi di ulteriori 1.000,00 al mese in caso di sue missioni all'estero, le spese straordinarie della figlia in capo al ricorrente in via integrale, un assegno di mantenimento per sé di euro 3.000,00 al mese, somma da aumentarsi di ulteriori 1.000,00 al mese in ipotesi di missioni all'estero del marito.
3 I procuratori delle parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 473 bis
17 c.p.c. ed hanno reiterato le loro difese nonchè articolato istanze istruttorie.
All'udienza del 11.12.2024 sono comparsi i difensori delle parti che hanno chiesto congiuntamente un rinvio per trattative ed il Giudice, preso atto del tentativo di componimento bonario, ha rinviato le parti a successiva udienza onerandole al deposito di conclusioni congiunte.
All'udienza del 19.03.2025 i procuratori hanno chiesto termine per il deposito telematico delle conclusioni congiunte che è stato accordato dal
Giudice.
All'udienza cartolare del 10.07.2025 il Giudice, viste le note depositate contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni e l'accordo sottoscritto dalle parti, ha riservato al Collegio la decisione.
Il Tribunale ritiene che possano essere recepite le condizioni proposte in quanto conformi agli interessi delle parti e della minore.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1289/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato ad [...] Parte_1
(Danimarca) il 13.09.1972 e nata a [...] il [...], aventi CP_1 contratto matrimonio in AN IN (RM) il 16.09.2011, registrato agli atti dello Stato civile del Comune al n. 37, P. II, S.C anno 2011;
B) che la casa coniugale di via Domenico Ragnini n° 5 in BR (Foglio 35,
Part. 400, Sub 501, Zona 1, cat A/7, classe 03, vani 9,5 rendita € 1349,24) ed il garage pertinenziale (Foglio 35, Part. 400, Sub 3, Zona 1 catC/6, classe 02, vani 24 mq, rendita € 84,29), vengono assegnati alla moglie con quanto in essi contenuto;
4 C) che l'affidamento della figlia sarà condiviso;
le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, istruzione, religione, salute e residenza PE abituale di saranno assunte da entrambi i genitori, in accordo tra loro,
e tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni personali della figlia. Limitatamente alle questioni e decisioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente da entrambi i genitori;
D) che la figlia minore sarà collocata prevalentemente presso la madre nella casa coniugale, dove risiede anagraficamente, essendosene il padre già allontanato. Lo stesso preleverà i propri oggetti personali come da separato elenco sottoscritto dalle parti e provvederà al cambio di residenza entro e non oltre un mese dalla pubblicazione della sentenza;
E) che entrambi i genitori si impegnano a non coinvolgere in alcun modo la figlia in questioni relative alla separazione;
F) che il padre contribuirà al mantenimento della figlia con il versamento dell'importo mensile, complessivo, pari ad € 1.350,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi con bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, oltre a farsi carico delle spese straordinarie nella misura del
75%, così come indicate nel noto Protocollo del Tribunale di Civitavecchia, oltre alle spese per lo sport ed il tempo libero, segnatamente quelle per il nuoto;
PE G) che, salvo diverso accordo tra i genitori, trascorrerà con il padre i seguenti giorni indicativi, sempre compatibilmente con le sue condizioni di salute e con i suoi impegni scolastici, ludici e sportivi, nonché compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori: a settimane alterne dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina con riaccompagno a scuola, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale con pernotto, salvo diversa PE volontà di legata alle sue esigenze;
nella settimana in cui trascorrerà il week end con la madre;
due pomeriggi settimanali con pernotto, e riaccompagnamento a scuola la mattina seguente, salvo diversa volontà di PE legata alle sue esigenze;
nei mesi di luglio e agosto per due periodi di 15 giorni l'uno, da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le vacanze scolastiche di Natale, ad anni alterni, dal 22
(all'uscita scuola) sino al 30 dicembre (ore 10) e dal 30 dicembre (ore 10) al
5 7 gennaio con accompagnamento a scuola;
durante le vacanze scolastiche di
Pasqua, ad anni alterni;
il padre e la madre si alterneranno di anno in anno nelle altre festività (ad esclusione di quelle che ricadono di sabato e domenica) e nel giorno del compleanno dei figli, ove non riescano a trascorrerlo insieme, come auspicabile;
H) che il sig. corrisponderà un assegno di mantenimento in favore della Pt_1 sig.ra nella misura di € 2.000,00 al mese, rivalutabili annualmente CP_1 secondo gli indici Istat, da versarsi con bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, sino alla pronuncia di divorzio, con rinuncia alle somme arretrate dovute;
I) che tutte le spese relative all'immobile - ad eccezione delle polizze assicurative sulla casa, che verranno pagate al 70% dal marito, e dei ratei di mutuo gravanti sulla casa di via Domenico Ragnini 5, che verranno pagati integralmente dal marito - saranno di competenza della sig.ra CP_1
J) che l'autovettura Tesla rimane nella disponibilità esclusiva della sig.ra CP_1 con impegno della stessa a comunicare a PRA il nome dell'utilizzatore; le spese relative alla manutenzione ed all'utilizzo dell'autovettura saranno a carico della CP_1
K) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese del giudizio integralmente compensate.
Così deciso, in Civitavecchia il 18 luglio 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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