Articolo 20 della Legge 12 agosto 1982, n. 576
Articolo 19Articolo 21
Versione
4 settembre 1982
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Versione
13 novembre 1998
Art. 20. Trattamento giuridico ed economico del personale

Il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dell'ISVAP, compreso il vice direttore generale, e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dal consiglio ((...)) con proprio regolamento, con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore assicurativo, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'ISVAP.
((Il personale in servizio, anche se in forza di contratto a tempo determinato, non puo' assumere altro impiego ne' esercitare altra attivita' professionale, commerciale o industriale ne' assumere incarichi di qualunque genere nelle imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed e' punita, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dalla legge.)) Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali. Essi hanno l'obbligo di riferire tutte le irregolarita' constatate, anche se costituenti reato perseguibile d'ufficio, esclusivamente al presidente dell'ISVAP.
Entrata in vigore il 13 novembre 1998
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