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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/10/2025, n. 2679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2679 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al r.g. 6630/2024, promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Ghirelli Simone Maria Parte_1
OPPONENTE Contro
CP_1
OPPOSTA CONTUMACE
Conclusioni Le parti hanno concluso come verbale d'udienza del 26.6.2025 e, pertanto:
- Parte opponente ha precisato le conclusioni come da comparsa in riassunzione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con comparsa in riassunzione ex artt. 170 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. parte opponente, Parte_1 ha convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, al fine di vedere accolte le seguenti CP_1 conclusioni nel merito: “Piaccia al Tribunale di Bologna: In via preliminare, sospendere inaudita altera parte ovvero previa fissazione dell'udienza di discussione, l'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento impugnato;
nel merito dichiarare nullo e/o annullare l'avviso di accertamento esecutivo n. 13828688 del 22 agosto 2022; con vittoria di spese”.
2. In particolare, parte opponente rappresenta che con ricorso depositato in data 4 novembre 2022 Pt_1 chiedeva al Tribunale di Roma di dichiarare nullo e/o annullare l'avviso di accertamento esecutivo
[...]
n. 13828688 del 22 agosto 2022, notificato a mezzo pec il 5 settembre 2022, emesso da
[...]
e avente ad oggetto il canone unico per la pubblicità per il Comune di Castel Controparte_2
San Pietro Terme.
Il Tribunale di Roma si dichiarava incompetente in favore del Tribunale di Bologna, assegnando al ricorrente termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi al Giudice competente. Pertanto, con comparsa in riassunzione, riattivava il giudizio innanzi all'intestato Parte_1 Tribunale, lamentando la nullità dell'avviso di accertamento esecutivo n. 13828688 del 2022 emesso da e con cui l'opposta indicava in € 5.586,00 la complessiva somma asseritamente dovuta da CP_1
per l'anno 2022, a titolo di canone unico annuale (euro 4.277,00), sanzione da versamento Parte_1
(euro 1.283,10), interessi (euro 21,06), spese (euro 5,18). La somma richiesta nell'avviso di accertamento si riferiva ad impianti ubicati in aree private, specificamente all'interno di aree di servizio (Sillaro Ovest) lungo l'autostrada. rappresenta di occuparsi di ricerca, promozione e gestione di spazi pubblicitari sui Parte_1 mezzi pubblici di trasporto urbano ed extraurbano, nelle stazioni, lungo le reti ferroviarie, nei treni, nelle metropolitane, negli aeroporti, etc. anche su elementi di arredo urbano ed extraurbano e che, nell'esercizio della propria attività d'impresa è intestataria di diverse concessioni per l'utilizzo di pagina 1 di 5 impianti pubblicitari sull'intero territorio nazionale, tra le quali quelle relative agli impianti ubicati nel territorio del Comune di Castel San Pietro Terme. In primo luogo, parte opponente eccepisce l'inconsistenza della notifica dell'avviso di accertamento impugnato, il difetto dei presupposti per l'applicazione del canone unico, nonché la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, segnatamente dell'articolo 1, comma 819, della L. n. 160/2019, sottolineando, in particolare, che il rinvio da parte del comma 818 al solo comma 7 dell'art. 2 del CdS.
Lamenta, altresì, la violazione dell'articolo 1, comma 821 lettere g ed h, della L. n. 160/2019, dal momento che tale norma si riferisce all'abusività dei messaggi pubblicitari, abusività nel caso di specie sarebbe smentita dall'ubicazione degli impianti su suolo privato con autorizzazione del proprietario (Autostrade per l'Italia s.p.a) , nonché oggetto di dichiarazione resa al Comune di Caste San Pietro Terme fornita, in data 20 dicembre 2021, a mezzo pec. Infine, parte opponente lamenta la mancata indicazione, all'interno dell'avviso di accertamento, dei presupposti per l'applicazione del canone, nonché della motivazione e dell'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procede alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
3. nel presente procedimento innanzi all'intestato Tribunale è rimasta contumace. CP_1
4. Istruita la causa documentalmente, all'udienza del 26.6.25 parte opponente ha precisato le conclusioni come da comparsa in riassunzione ed ha rinunciato ai termini ex art. 190 c.p.c. (in ragione del rito ratione temporis applicabile).
5. L'opposizione non può essere accolta per i motivi che seguono:
a) In primo luogo, parte opponente eccepisce l'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento in quanto proveniente da un indirizzo di posta elettronica non iscritta in pubblici elenchi, in quanto in contrasto con quanto stabilito dall'art. 3 bis L. 53/1994. Questa eccezione risulta infondata in quanto l'orientamento prevalente in giurisprudenza sostiene che l'utilizzo di un indirizzo PEC non presente nei registri pubblici non comporta automaticamente la nullità della notifica, purché questa abbia, comunque, permesso al destinatario di esercitare le proprie difese senza dubbi sulla provenienza e sul contenuto dell'atto (V. Cass. Civile sent. n. 15979/2022 e 18684/2023, Cass. Civ. ordinanza n. 982/2023).
Tale preliminare doglianza è, dunque, infondata.
b) In secondo luogo lamenta difetto dei presupposti per l'applicazione del canone unico nonché la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, segnatamente dell'articolo 1, comma 819, della
L. n. 160/2019, sottolineando, in particolare, che il rinvio da parte del comma 818 al solo comma 7 dell'art. 2 del CdS limita le aree comunali cui è possibile applicare il canone solo ed esclusivamente alle strade individuate sub. lettere D, E ed F, escludendo le Autostrade. c) Lamenta, altresì, la violazione dell'articolo 1, comma 821 lettere g ed h, della L. n. 160/2019, dal momento che tale norma si riferisce all'abusività dei messaggi pubblicitari, abusività che nel caso di specie sarebbe smentita dall'ubicazione degli impianti su suolo privato con autorizzazione del proprietario (Autostrade per l'Italia s.p.a), nonché oggetto di dichiarazione resa al Comune di Caste
San Pietro Terme fornita, in data 20 dicembre 2021, a mezzo pec. d) L'infondatezza della pretesa deriverebbe, inoltre, secondo dal fatto che per Parte_1 espressa previsione normativa (comma 818), nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati, mentre gli impianti oggetto dell'avviso di accertamento sono pacificamente ubicati all'interno di aree di servizio su suolo autostradale, quindi non all'interno di centri abitati.
I sopra riportati (sub b), c) e d)) motivi di impugnazione meritano una trattazione congiunta.
L'art. 816 della L. n. 160/2019 recita: <A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e
pagina 2 di 5 il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (7. La somma dovuta per l'uso o
l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione, n.d.e.), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi>>.
Ai sensi del successivo art. 817: <Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di ((rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di)) variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile>>.
Ai sensi del citato art. 818: <Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285>>.
Il fondamentale art. 819 chiarisce poi (in ragione della varia tipologia di tasse, imposte e canoni che ha sostituito) che: <Il presupposto del canone è:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato>>.
La portata di tale norma è chiarita dalla previsione del successivo art. 820, che dispone:
<L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera
b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma>>.
A questo punto, alla luce della sopra riportata normativa -pur prendendo atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (menzionato nell'art. 818 cit. e su cui l'opponente incentra le superiori difese e doglianze), <Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi: A
- Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
E-bis - Strade urbane ciclabili;
F - Strade locali. F-bis. Itinerari ciclopedonali>> e che ai sensi del'art. 2, comma 7, del codice della strada cit.
<Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D , E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti>>-, emerge chiaramente come presupposto del canone in esame NON essendo, ovverosia per la diffusione del messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 citato, l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico di cui alla lettera a) del comma 819 citato, MA la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 cit., ciò che rileva non è che sia posto su struttura sita in area privata [quale quella di servizio (Sillaro Ovest) lungo l'autostrada], è la (non eccepita) visibilità dei messaggi, oggetto di applicazione del canone de quo, da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale: peraltro, vista la grandezza dei 5 cartelli oggetto di recupero del canone nell'atto impositivo opposto (il più piccolo dei quali risulta, dall'accertamento impugnato, avere una grandezza di 12 mq e il più grande di 36 mq) e la loro posizione (sul fronte ristorante o su cimase), è inferibile la loro visibilità anche a distanza ovverosia da luogo pubblico
pagina 3 di 5 o aperto al pubblico del territorio comunale, considerato che in ogni caso le autostrade percorrono, per lo più spazi aperti (nel caso in esame, non è allegato che essa non percorra il territorio dell'ente locale per conto del quale l'accertamento è stato emesso). Co Aggiungasi che, nella comparsa di costituzione di innanzi al T. di Roma, dichiaratosi poi territorialmente incompetente e per cui è riassunzione innanzi all'intestato Tribunale (prodotta in giudizio, in data 8.5.25, da parte opponente, a riprova della corretta notifica dell'atto di riassunzione che ci occupa), si legge, a conferma di quanto sopra, che <Si osserva, invero, come il CUP è stato richiesto sulla base del Regolamento di istituzione del canone unico deliberato ed approvato dal comune di Castel San Pietro Terme e non impugnato da controparte (Allegato Prod.11). Si legge infatti esplicitamente nell'articolo 10 -Presupposto del canone, ai commi 1 e 2, del “Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e di occupazione del suolo pubblico e del Canone mercatale”, adottato dal comune di Castel San Pietro Terme che:
<<
1.Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale,... >> La norma è estremamente chiara! In primo luogo, irrilevante è la circostanza che gli impianti siano ubicati su proprietà privata, restando irrilevante dunque anche il soggetto che ha autorizzato Parte l'esposizione. Ciò che rileva ai fini del pagamento del è che il messaggio sia visibile da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale. E così è! Di conseguenza, e pertanto, deve Parte ritenersi assolutamente corretta la richiesta di pagamento del da parte del di Castel CP_3
San Pietro Terme per l'esposizione pubblicitaria effettuata sul proprio territorio comunale, e ciò a prescindere dal luogo in cui è collocato il cartello pubblicitario oggetto di accertamento, dal momento che ciò che importa è che il messaggio sia visibile da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale>>.
I motivi di doglianza di cui ai succitati punti b), c) e d) sono pertanto da rigettare.
e) Parte opponente lamenta, altresì, come visto, la mancata indicazione, all'interno dell'avviso di accertamento, dei presupposti per l'applicazione del canone, nonché della motivazione e dell'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procede alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Su punto, si ricorda che la S.C. ha ribadito il principio secondo cui l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento è soddisfatto ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente nella condizione di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne efficacemente l'an e il quantum debeatur [v. ex multis, ordinanza n. 7278 del 7 marzo 2022; più recentemente, v., sempre ex multis, Cass 867/25 secondo cui <In tema di imposta di registro,
l'avviso di accertamento riguardante atti che hanno ad oggetto beni immobili, adottato a seguito di comparazione con beni simili, è sufficientemente motivato per relationem, ove contenga
l'enunciazione dei criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore imponibile e
l'indicazione specifica dei beni oggetto di valutazione sintetico-comparativa. (Principio applicato con riferimento ad un atto impositivo contenente tutti gli estremi dei tre atti di compravendita di terreni con caratteristiche analoghe a quello accertato, utilizzati per la valutazione sintetico- comparativa)>>].
Premesso quanto sopra, le ulteriori doglianze di parte opponente parimenti non sono accoglibili per i motivi che seguono.
Nell'accertamento impugnato è indicato il succitato presupposto normativo (canone per esposizione di messaggi pubblicitari) e fattuale (luogo, grandezza e posizione dei cartelli), tanto che l'odierno riassumente ha potuto svolgere le proprie difese anche nel merito avendo potuto conoscere la pretesa quanto meno nei suoi elementi essenziali. Co Nella succitata comparsa di parte innanzi al T. di Roma, si leggono le seguenti condivisibili difese in parte qua della predetta parte opposta contumace nel presente giudizio: <Sostiene controparte l'illegittimità dell'opposto avviso di accertamento esecutivo in quanto nessuna abusività è dato rinvenirsi nell'esposizione pubblicitaria effettuata. Ebbene, l'atto opposto, come
pagina 4 di 5 chiaramente indicato nella sua intestazione, è stato emesso non per esposizione abusiva di messaggi pubblicitari, ma semplicemente per mancato versamento del Canone dovuto per l'esposizione di messaggi pubblicitari...>>.
Con riferimento alle successive difese dell'opposta secondo cui <Continua controparte sostenendo che la concessionaria non ha indicato espressamente nell'atto opposto l'effettiva CP_1 diffusione dei messaggi e la visibilità da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale. Orbene, non può farsi a meno di evidenziare come da questa specifica eccezione sollevata si evinca che anche controparte è ben conscia della debenza del CUP oggetto di accertamento>>, si richiama quanto sopra esposto in punto di presumibile visibilità dei 5 cartelli de quibus vista la loro INDICATA grandezza e collocazione esterna e la non contestazione specifica in punto di loro visibilità da luogo pubblico o aperto al pubblico (quanto alla natura “comunale” del territorio da cui risulterebbero visibili parimenti si richiama quanto osservato e argomentato con riferimento ai superiori punti b), c), d)). Prosegue, quindi correttamente, la difesa dell'opposta, il suo ragionamento, che, per i motivi esposti, l'odierno giudicante condivide: <Inutile, poi, sottolineare come il territorio comunale si sostanzi nel nel caso che ci interessa nel comune di Castel CP_3
San Pietro Terme, ricomprendendovi qualunque tipo di area e/o strada, anche di competenza non comunale. Che senso avrebbe, secondo controparte, esporre dei messaggi pubblicitari che non siano visibili? Perché, come esplicato, essendo ubicati su territorio comunale, dallo stesso sono anche visibili. Assolutamente inutile cercare di dimostrare il contrario: cartelli ubicati presso la stazione e in autostrada sono, per definizione, visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale!!! Così per quanto riguarda l'asserita non dimostrazione del messaggio pubblicitario. Non può farsi a meno di rilevare, inoltre, che l'eccepita mancata dimostrazione della diffusione di messaggi pubblicitari, viene a cadere nel momento in cui si legge il messaggio pubblicitario riportato nel TITOLO e di cui controparte non contesta assolutamente la veridicità.
Infine, e relativamente alla mancata indicazione del soggetto che procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata, la contestazione non ha ragion d'essere. Nella prima parte dell'atto, infatti, viene chiaramente indicato che <<si calcolano inoltre gli interessi legali e le spese di riscossione di cui all'articolo 1 comma 803 della legge n.160 del
27/12/2019, avvertendo che il presente atto ha valore di intimazione ad adempiere entro 60 giorni dalla notifica e di titolo esecutivo. Trascorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento la scrivente procederà al recupero coattivo secondo le vigenti disposizioni normative>>...>> (enfasi del redattore).
6. Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n.
13828688 del 2022 deve essere rigettata.
Le spese di lite non sono rifondibili alla parte rimasta contumace.
Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione.
Spese non rifondibili alla parte rimasta contumace.
Bologna, 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al r.g. 6630/2024, promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Ghirelli Simone Maria Parte_1
OPPONENTE Contro
CP_1
OPPOSTA CONTUMACE
Conclusioni Le parti hanno concluso come verbale d'udienza del 26.6.2025 e, pertanto:
- Parte opponente ha precisato le conclusioni come da comparsa in riassunzione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con comparsa in riassunzione ex artt. 170 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. parte opponente, Parte_1 ha convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, al fine di vedere accolte le seguenti CP_1 conclusioni nel merito: “Piaccia al Tribunale di Bologna: In via preliminare, sospendere inaudita altera parte ovvero previa fissazione dell'udienza di discussione, l'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento impugnato;
nel merito dichiarare nullo e/o annullare l'avviso di accertamento esecutivo n. 13828688 del 22 agosto 2022; con vittoria di spese”.
2. In particolare, parte opponente rappresenta che con ricorso depositato in data 4 novembre 2022 Pt_1 chiedeva al Tribunale di Roma di dichiarare nullo e/o annullare l'avviso di accertamento esecutivo
[...]
n. 13828688 del 22 agosto 2022, notificato a mezzo pec il 5 settembre 2022, emesso da
[...]
e avente ad oggetto il canone unico per la pubblicità per il Comune di Castel Controparte_2
San Pietro Terme.
Il Tribunale di Roma si dichiarava incompetente in favore del Tribunale di Bologna, assegnando al ricorrente termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi al Giudice competente. Pertanto, con comparsa in riassunzione, riattivava il giudizio innanzi all'intestato Parte_1 Tribunale, lamentando la nullità dell'avviso di accertamento esecutivo n. 13828688 del 2022 emesso da e con cui l'opposta indicava in € 5.586,00 la complessiva somma asseritamente dovuta da CP_1
per l'anno 2022, a titolo di canone unico annuale (euro 4.277,00), sanzione da versamento Parte_1
(euro 1.283,10), interessi (euro 21,06), spese (euro 5,18). La somma richiesta nell'avviso di accertamento si riferiva ad impianti ubicati in aree private, specificamente all'interno di aree di servizio (Sillaro Ovest) lungo l'autostrada. rappresenta di occuparsi di ricerca, promozione e gestione di spazi pubblicitari sui Parte_1 mezzi pubblici di trasporto urbano ed extraurbano, nelle stazioni, lungo le reti ferroviarie, nei treni, nelle metropolitane, negli aeroporti, etc. anche su elementi di arredo urbano ed extraurbano e che, nell'esercizio della propria attività d'impresa è intestataria di diverse concessioni per l'utilizzo di pagina 1 di 5 impianti pubblicitari sull'intero territorio nazionale, tra le quali quelle relative agli impianti ubicati nel territorio del Comune di Castel San Pietro Terme. In primo luogo, parte opponente eccepisce l'inconsistenza della notifica dell'avviso di accertamento impugnato, il difetto dei presupposti per l'applicazione del canone unico, nonché la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, segnatamente dell'articolo 1, comma 819, della L. n. 160/2019, sottolineando, in particolare, che il rinvio da parte del comma 818 al solo comma 7 dell'art. 2 del CdS.
Lamenta, altresì, la violazione dell'articolo 1, comma 821 lettere g ed h, della L. n. 160/2019, dal momento che tale norma si riferisce all'abusività dei messaggi pubblicitari, abusività nel caso di specie sarebbe smentita dall'ubicazione degli impianti su suolo privato con autorizzazione del proprietario (Autostrade per l'Italia s.p.a) , nonché oggetto di dichiarazione resa al Comune di Caste San Pietro Terme fornita, in data 20 dicembre 2021, a mezzo pec. Infine, parte opponente lamenta la mancata indicazione, all'interno dell'avviso di accertamento, dei presupposti per l'applicazione del canone, nonché della motivazione e dell'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procede alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
3. nel presente procedimento innanzi all'intestato Tribunale è rimasta contumace. CP_1
4. Istruita la causa documentalmente, all'udienza del 26.6.25 parte opponente ha precisato le conclusioni come da comparsa in riassunzione ed ha rinunciato ai termini ex art. 190 c.p.c. (in ragione del rito ratione temporis applicabile).
5. L'opposizione non può essere accolta per i motivi che seguono:
a) In primo luogo, parte opponente eccepisce l'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento in quanto proveniente da un indirizzo di posta elettronica non iscritta in pubblici elenchi, in quanto in contrasto con quanto stabilito dall'art. 3 bis L. 53/1994. Questa eccezione risulta infondata in quanto l'orientamento prevalente in giurisprudenza sostiene che l'utilizzo di un indirizzo PEC non presente nei registri pubblici non comporta automaticamente la nullità della notifica, purché questa abbia, comunque, permesso al destinatario di esercitare le proprie difese senza dubbi sulla provenienza e sul contenuto dell'atto (V. Cass. Civile sent. n. 15979/2022 e 18684/2023, Cass. Civ. ordinanza n. 982/2023).
Tale preliminare doglianza è, dunque, infondata.
b) In secondo luogo lamenta difetto dei presupposti per l'applicazione del canone unico nonché la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, segnatamente dell'articolo 1, comma 819, della
L. n. 160/2019, sottolineando, in particolare, che il rinvio da parte del comma 818 al solo comma 7 dell'art. 2 del CdS limita le aree comunali cui è possibile applicare il canone solo ed esclusivamente alle strade individuate sub. lettere D, E ed F, escludendo le Autostrade. c) Lamenta, altresì, la violazione dell'articolo 1, comma 821 lettere g ed h, della L. n. 160/2019, dal momento che tale norma si riferisce all'abusività dei messaggi pubblicitari, abusività che nel caso di specie sarebbe smentita dall'ubicazione degli impianti su suolo privato con autorizzazione del proprietario (Autostrade per l'Italia s.p.a), nonché oggetto di dichiarazione resa al Comune di Caste
San Pietro Terme fornita, in data 20 dicembre 2021, a mezzo pec. d) L'infondatezza della pretesa deriverebbe, inoltre, secondo dal fatto che per Parte_1 espressa previsione normativa (comma 818), nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati, mentre gli impianti oggetto dell'avviso di accertamento sono pacificamente ubicati all'interno di aree di servizio su suolo autostradale, quindi non all'interno di centri abitati.
I sopra riportati (sub b), c) e d)) motivi di impugnazione meritano una trattazione congiunta.
L'art. 816 della L. n. 160/2019 recita: <A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e
pagina 2 di 5 il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (7. La somma dovuta per l'uso o
l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione, n.d.e.), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi>>.
Ai sensi del successivo art. 817: <Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di ((rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di)) variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile>>.
Ai sensi del citato art. 818: <Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285>>.
Il fondamentale art. 819 chiarisce poi (in ragione della varia tipologia di tasse, imposte e canoni che ha sostituito) che: <Il presupposto del canone è:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato>>.
La portata di tale norma è chiarita dalla previsione del successivo art. 820, che dispone:
<L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera
b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma>>.
A questo punto, alla luce della sopra riportata normativa -pur prendendo atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (menzionato nell'art. 818 cit. e su cui l'opponente incentra le superiori difese e doglianze), <Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi: A
- Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
E-bis - Strade urbane ciclabili;
F - Strade locali. F-bis. Itinerari ciclopedonali>> e che ai sensi del'art. 2, comma 7, del codice della strada cit.
<Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D , E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti>>-, emerge chiaramente come presupposto del canone in esame NON essendo, ovverosia per la diffusione del messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 citato, l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico di cui alla lettera a) del comma 819 citato, MA la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 cit., ciò che rileva non è che sia posto su struttura sita in area privata [quale quella di servizio (Sillaro Ovest) lungo l'autostrada], è la (non eccepita) visibilità dei messaggi, oggetto di applicazione del canone de quo, da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale: peraltro, vista la grandezza dei 5 cartelli oggetto di recupero del canone nell'atto impositivo opposto (il più piccolo dei quali risulta, dall'accertamento impugnato, avere una grandezza di 12 mq e il più grande di 36 mq) e la loro posizione (sul fronte ristorante o su cimase), è inferibile la loro visibilità anche a distanza ovverosia da luogo pubblico
pagina 3 di 5 o aperto al pubblico del territorio comunale, considerato che in ogni caso le autostrade percorrono, per lo più spazi aperti (nel caso in esame, non è allegato che essa non percorra il territorio dell'ente locale per conto del quale l'accertamento è stato emesso). Co Aggiungasi che, nella comparsa di costituzione di innanzi al T. di Roma, dichiaratosi poi territorialmente incompetente e per cui è riassunzione innanzi all'intestato Tribunale (prodotta in giudizio, in data 8.5.25, da parte opponente, a riprova della corretta notifica dell'atto di riassunzione che ci occupa), si legge, a conferma di quanto sopra, che <Si osserva, invero, come il CUP è stato richiesto sulla base del Regolamento di istituzione del canone unico deliberato ed approvato dal comune di Castel San Pietro Terme e non impugnato da controparte (Allegato Prod.11). Si legge infatti esplicitamente nell'articolo 10 -Presupposto del canone, ai commi 1 e 2, del “Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e di occupazione del suolo pubblico e del Canone mercatale”, adottato dal comune di Castel San Pietro Terme che:
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1.Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale,... >> La norma è estremamente chiara! In primo luogo, irrilevante è la circostanza che gli impianti siano ubicati su proprietà privata, restando irrilevante dunque anche il soggetto che ha autorizzato Parte l'esposizione. Ciò che rileva ai fini del pagamento del è che il messaggio sia visibile da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale. E così è! Di conseguenza, e pertanto, deve Parte ritenersi assolutamente corretta la richiesta di pagamento del da parte del di Castel CP_3
San Pietro Terme per l'esposizione pubblicitaria effettuata sul proprio territorio comunale, e ciò a prescindere dal luogo in cui è collocato il cartello pubblicitario oggetto di accertamento, dal momento che ciò che importa è che il messaggio sia visibile da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale>>.
I motivi di doglianza di cui ai succitati punti b), c) e d) sono pertanto da rigettare.
e) Parte opponente lamenta, altresì, come visto, la mancata indicazione, all'interno dell'avviso di accertamento, dei presupposti per l'applicazione del canone, nonché della motivazione e dell'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procede alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Su punto, si ricorda che la S.C. ha ribadito il principio secondo cui l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento è soddisfatto ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente nella condizione di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne efficacemente l'an e il quantum debeatur [v. ex multis, ordinanza n. 7278 del 7 marzo 2022; più recentemente, v., sempre ex multis, Cass 867/25 secondo cui <In tema di imposta di registro,
l'avviso di accertamento riguardante atti che hanno ad oggetto beni immobili, adottato a seguito di comparazione con beni simili, è sufficientemente motivato per relationem, ove contenga
l'enunciazione dei criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore imponibile e
l'indicazione specifica dei beni oggetto di valutazione sintetico-comparativa. (Principio applicato con riferimento ad un atto impositivo contenente tutti gli estremi dei tre atti di compravendita di terreni con caratteristiche analoghe a quello accertato, utilizzati per la valutazione sintetico- comparativa)>>].
Premesso quanto sopra, le ulteriori doglianze di parte opponente parimenti non sono accoglibili per i motivi che seguono.
Nell'accertamento impugnato è indicato il succitato presupposto normativo (canone per esposizione di messaggi pubblicitari) e fattuale (luogo, grandezza e posizione dei cartelli), tanto che l'odierno riassumente ha potuto svolgere le proprie difese anche nel merito avendo potuto conoscere la pretesa quanto meno nei suoi elementi essenziali. Co Nella succitata comparsa di parte innanzi al T. di Roma, si leggono le seguenti condivisibili difese in parte qua della predetta parte opposta contumace nel presente giudizio: <Sostiene controparte l'illegittimità dell'opposto avviso di accertamento esecutivo in quanto nessuna abusività è dato rinvenirsi nell'esposizione pubblicitaria effettuata. Ebbene, l'atto opposto, come
pagina 4 di 5 chiaramente indicato nella sua intestazione, è stato emesso non per esposizione abusiva di messaggi pubblicitari, ma semplicemente per mancato versamento del Canone dovuto per l'esposizione di messaggi pubblicitari...>>.
Con riferimento alle successive difese dell'opposta secondo cui <Continua controparte sostenendo che la concessionaria non ha indicato espressamente nell'atto opposto l'effettiva CP_1 diffusione dei messaggi e la visibilità da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale. Orbene, non può farsi a meno di evidenziare come da questa specifica eccezione sollevata si evinca che anche controparte è ben conscia della debenza del CUP oggetto di accertamento>>, si richiama quanto sopra esposto in punto di presumibile visibilità dei 5 cartelli de quibus vista la loro INDICATA grandezza e collocazione esterna e la non contestazione specifica in punto di loro visibilità da luogo pubblico o aperto al pubblico (quanto alla natura “comunale” del territorio da cui risulterebbero visibili parimenti si richiama quanto osservato e argomentato con riferimento ai superiori punti b), c), d)). Prosegue, quindi correttamente, la difesa dell'opposta, il suo ragionamento, che, per i motivi esposti, l'odierno giudicante condivide: <Inutile, poi, sottolineare come il territorio comunale si sostanzi nel nel caso che ci interessa nel comune di Castel CP_3
San Pietro Terme, ricomprendendovi qualunque tipo di area e/o strada, anche di competenza non comunale. Che senso avrebbe, secondo controparte, esporre dei messaggi pubblicitari che non siano visibili? Perché, come esplicato, essendo ubicati su territorio comunale, dallo stesso sono anche visibili. Assolutamente inutile cercare di dimostrare il contrario: cartelli ubicati presso la stazione e in autostrada sono, per definizione, visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale!!! Così per quanto riguarda l'asserita non dimostrazione del messaggio pubblicitario. Non può farsi a meno di rilevare, inoltre, che l'eccepita mancata dimostrazione della diffusione di messaggi pubblicitari, viene a cadere nel momento in cui si legge il messaggio pubblicitario riportato nel TITOLO e di cui controparte non contesta assolutamente la veridicità.
Infine, e relativamente alla mancata indicazione del soggetto che procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata, la contestazione non ha ragion d'essere. Nella prima parte dell'atto, infatti, viene chiaramente indicato che <<si calcolano inoltre gli interessi legali e le spese di riscossione di cui all'articolo 1 comma 803 della legge n.160 del
27/12/2019, avvertendo che il presente atto ha valore di intimazione ad adempiere entro 60 giorni dalla notifica e di titolo esecutivo. Trascorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento la scrivente procederà al recupero coattivo secondo le vigenti disposizioni normative>>...>> (enfasi del redattore).
6. Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n.
13828688 del 2022 deve essere rigettata.
Le spese di lite non sono rifondibili alla parte rimasta contumace.
Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione.
Spese non rifondibili alla parte rimasta contumace.
Bologna, 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
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