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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/07/2025, n. 3215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3215 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15709/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15709 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra e Parte_1 Parte_2 attori opponenti, con l'avv. Giampiero Maffi
e e per essa la procuratrice Controparte_1 CP_2 convenuta opposta, con l'avvocato Mario Zurlo
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 19 giugno 2025 e, perciò, per parte opponente, come in atto introduttivo e memoria integrativa n. 1; per parte convenuta, come in comparsa di risposta.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
Con il decreto ingiuntivo n. 3715/2024 del 21 ottobre 2024 - R.G. n. 12409/2024, notificato in data 29 ottobre 2024, il Tribunale di Brescia ingiungeva ai signori e di pagare in Parte_1 Parte_2 favore di e per essa quale mandataria la somma di € 12.773,76, oltre Controparte_1 CP_2 agli interessi come da ricorso, nonché le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 850,00 per pagina 1 di 8 compenso professionale ed € 145,50 per spese, oltre al rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Tale somma originava dal complesso delle rate scadute e non pagate derivanti da un contratto di leasing immobiliare in origine stipulato tra Fineco Leasing s.p.a. e Progetto Inside s.r.l., le cui obbligazioni venivano garantite personalmente dal signor Parte_2
Il contratto di locazione finanziaria di cui trattasi veniva ceduto dapprima a Inside s.r.l. e successivamente a in entrambi i casi senza liberazione del cedente. A Parte_3 favore della cessionaria prestava garanzia personale anche la signora Parte_3 Pt_1
[...]
Successivamente, Fineco Leasing s.p.a. veniva incorporata nella la quale Controparte_3 cedeva in blocco e pro soluto tutti i crediti derivanti da contratti di leasing a Controparte_1
Avverso il decreto ingiuntivo de quo gli ingiunti proponevano opposizione, con atto di citazione notificato in data 04 dicembre 2024, chiedendo in via preliminare il rigetto dell'eventuale istanza avversaria di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e invocando in via principale la revoca del medesimo decreto sulla base di diversi profili;
l'accertamento e la conseguente declaratoria di nullità delle clausole ABI contenute nelle lettere di garanzia azionate;
infine l'accertamento dell'infondatezza della pretesa azionata.
Si costituiva in giudizio tramite la mandataria chiedendo in via Controparte_1 CP_2 preliminare la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto medesimo.
La causa veniva istruita mediante la sola produzione documentale.
All'udienza del 19 giugno 2025 il giudice, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, visto l'art. 281 sexies c.p.c., invitava le parti a precisare le proprie conclusioni. Il difensore della parte convenuta insisteva per la concessione della provvisoria esecutività.
Con ordinanza datata 20 giugno 2025 il giudice, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedeva l'esecuzione provvisoria del decreto opposto e fissava l'udienza dell'8 luglio 2025 per la discussione orale della causa.
A tale udienza il giudice riservava la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, u.c. c.p.c.
2. Le questioni controverse emerse nel corso del giudizio.
Gli attori opponenti allegavano, in sintesi, che:
pagina 2 di 8 a) mancava la prova della legittimazione attiva della società quale cessionaria in Controparte_1 blocco dei crediti di in quanto non risultava prodotto il contratto di cessione su Controparte_3 cui si fonda la titolarità del credito oggetto del giudizio. Invero, la produzione documentale di
[...] si limitava all'avviso in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione in blocco – avviso che vale CP_1 ai fini dell'opponibilità della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c. e non come prova della cessione medesima, almeno qualora i crediti ceduti non siano enucleati in modo specifico, ancorché per categorie;
b) vi era altresì un difetto di rappresentanza processuale volontaria, in quanto la società CP_2 non è iscritta nell'albo di cui all'art. 106 TUB, l'iscrizione al quale è condizione di validità
[...] dell'attività di riscossione e anche della stessa procura conferita da Controparte_1
c) difettava la legittimazione passiva di rispetto al credito azionato, in quanto egli Parte_2 aveva prestato garanzia in favore della società Progetto Inside s.r.l. e non in favore della
[...]
ultima cessionaria del contratto di locazione finanziaria da cui il credito origina, nonché Parte_3 debitrice principale;
d) la fideiussione specifica rilasciata dagli opponenti era affetta da nullità parziale ai sensi dell'art. 1419, cpv., c.c., con riferimento alle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., in quanto tali clausole rappresentavano un effetto a valle di un'intesa anticoncorrenziale a monte, come accertata dalla BA d'IA; ne derivava l'applicabilità del termine di cui all'art. 1957 c.c., non validamente derogato dalle parti, e la decadenza della società CP_1 dai suoi diritti nei confronti dei garanti, per inutile decorso del termine medesimo.
[...]
La parte convenuta opposta, invece, allegava quanto segue.
a) Sussisteva la legittimazione attiva in capo alla società in quanto attuale titolare Controparte_1 del credito oggetto del giudizio;
tale circostanza era adeguatamente provata dall'avviso di cessione di crediti in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nonché dalla lista dei crediti ceduti, in cui figura il numero di rapporto riferibile al contratto di locazione finanziaria immobiliare de quo e che non era oggetto di contestazione da parte degli attori opponenti;
b) con riferimento alla i debitori opponenti non erano legittimati ad eccepire il CP_2 difetto di legittimazione alla riscossione e, di conseguenza, il difetto di rappresentanza processuale volontaria, in quanto l'iscrizione all'apposito albo di cui all'art. 106 TUB del soggetto incaricato della riscossione è prescritta a tutela degli investitori e, per loro tramite, del mercato finanziario;
ratio alla quale il debitore è del tutto estraneo;
pagina 3 di 8 c) il signor era tenuto a rispondere del debito maturato dalla Parte_2 Parte_3 in forza delle cessioni del contratto, avvenute senza liberazione del cedente e quindi sussisteva la
[...] legittimazione passiva in capo al medesimo;
d) la garanzia personale prestata dagli attori opponenti andava più correttamente qualificata come contratto autonomo di garanzia e non già come fideiussione, pertanto tale garanzia non rientrava tra quelle a valle dell'intesa anticoncorrenziale accertata dalla BA d'IA (affette da nullità parziale) e ad essa era in ogni caso inapplicabile l'art. 1957 c.c.
3. Sulla legittimazione attiva della Controparte_1
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo nell'operazione, ai fini della prova della propria legittimazione sostanziale e salvo che il debitore non l'abbia anche implicitamente riconosciuta.
E' pur vero, però, che tale prova non si radica esclusivamente nella produzione del singolo contratto di cessione avente ad oggetto il credito azionato, poiché il giudice di merito deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto (si cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 17944 del
22/06/2023).
In particolare, con riferimento alla valenza probatoria dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ritenuto che “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (si cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 4277 del
10/02/2023; nonché Cass. Sez. 1, ordinanza n. 31188 del 29/12/2017, nella quale la Suprema Corte ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, senza verificare se il credito azionato fosse riconducibile o meno ad una delle predette categorie).
pagina 4 di 8 Ed invero il contratto di leasing in questione è stipulato nel 2003, e quindi rientra temporalmente tra quelli ricompresi nella cessione in blocco;
i debitori sono stati costituiti in mora senza esito, e quindi i crediti nei loro confronti rientrano tra quelli classificati in sofferenza e segnalati alla Centrale dei
Rischi; il numero di contratto (1487317 – cfr. doc. 14 di parte convenuta opposta) compare al fg. 49 della lista dei contratti i cui relativi crediti sono stati ceduti in blocco (cfr. doc. 3 di parte convenuta opposta) – lista la cui conformità alla lista pubblicata sul sito internet www.unicreditleasing.it/it/info/cartolarizzazione.html non è stata contestata da parte opponente.
Ne consegue che deve ritenersi assolto l'onere probatorio del creditore opposto con riferimento alla titolarità effettiva del credito azionato.
4. Sulla rappresentanza sostanziale e processuale di CP_2
La procura conferita ai fini della riscossione ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106
T.U.B. (così come i conseguenti atti di riscossione) non è affetta da invalidità, in quanto tale invalidità non è espressamente comminata dalla legge, né può qualificarsi come nullità virtuale da violazione di norma imperativa ai sensi dell'art. 1418 c.c.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n.
130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza
e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 7243 del 18/03/2024).
5. Sulla legittimazione passiva di rispetto al credito azionato. Parte_2
Sussiste altresì la legittimazione passiva dell'opponente in quanto le cessioni del Parte_2 contratto di leasing che si sono susseguite recano entrambe apposita dichiarazione del contraente ceduto di non liberare il cedente (doc. 9 e 10 di parte convenuta).
Pertanto, in base alla disciplina generale, il ceduto può rivolgersi anche contro il cedente, qualora il cessionario non adempia le sue obbligazioni;
in altre parole, il cedente diventa un coobbligato solidale pagina 5 di 8 del cessionario e risponde per le obbligazioni di questi con la conseguenza che, stante il disposto dell'art. 1408, cpv., c.c., rimane esigibile sia il credito nei confronti di Progetto Inside s.r.l. sia quello nei confronti dei suoi garanti.
6. Sulla validità della clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. contenuta nella garanzia rilasciata dagli attori opponenti.
La corretta esegesi delle garanzie rilasciate dagli odierni opponenti deve far concludere per la qualificazione delle stesse in termini di fideiussioni e non di contratti autonomi di garanzia.
In tal senso depongono non solo il nomen juris di “fideiussione” utilizzato a più riprese nel documento sottoscritto dai garanti, ma anche le plurime deroghe alla disciplina codicistica di tale negozio ivi contenute;
deroghe che non sarebbe stato necessario inserire se si fosse trattato di un contratto autonomo di garanzia.
Né carattere dirimente in senso contrario può essere riconosciuto alla clausola “a prima richiesta”, o equivalenti, valorizzate dal convenuto opposto, perché tali espressioni sono suscettibili di riferirsi sia a forme di garanzia del tutto svincolate dal rapporto garantito, cioè autonome, e sia a garanzie caratterizzate da un vincolo di accessorietà rispetto all'obbligazione garantita, che può essere più o meno accentuato (si cfr. ex multis Cass. Sez. 3, ordinanza n. 34678 del 27/12/2024).
Ciò premesso, non può però essere riscontrata alcuna invalidità nelle clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e in particolare di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., contenute nella garanzia de qua, in quanto tali clausole, derogando a norme di carattere dispositivo, sono consentite dall'ordinamento e divengono censurabili in termini di nullità parziale solo laddove siano il frutto a valle di un'intesa concorrenziale a monte, che abbia causato una distorsione nel mercato e, di conseguenza, abbia avuto l'effetto di conculcare la libertà di autodeterminazione negoziale dei contraenti più “deboli”, inducendoli ad accettare condizioni sfavorevoli con riferimento a una serie indefinita di rapporti futuri (come accade nella fideiussione omnibus).
Invero, tale riscontro è stato compiuto con riferimento alla fideiussione omnibus e non alla fideiussione avente ad oggetto una specifica obbligazione, quale quella oggetto del presente giudizio. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente affermato che: “la natura anticoncorrenziale pronunciata dalla BA d'IA, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina
l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di
pagina 6 di 8 contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (si cfr. Cass. Sez.
1, sentenza n. 21841 del 02/08/2024).
Ne consegue la validità della clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. contenuta nelle fideiussioni specifiche di cui trattasi.
7. Conclusioni.
Alla luce di tutto quanto evidenziato, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo emesso deve essere confermato.
8. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
gli opponenti vanno quindi condannati, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese sostenute dall'opposta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 5.001,00= a € 26.000,00=, in complessivi €
5.077,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
PQM
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo Parte_1 Parte_2 tribunale in data 18 ottobre 2024 al n. 3715/2024, che, per l'effetto, conferma integralmente;
condanna gli opponenti, in via tra loro solidale, al pagamento in favore della convenuta opposta delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.077,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Brescia il 18 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Carlo Bianchetti
pagina 7 di 8 Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Giulia Delli Carri, MOT in tirocinio generico.
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15709 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra e Parte_1 Parte_2 attori opponenti, con l'avv. Giampiero Maffi
e e per essa la procuratrice Controparte_1 CP_2 convenuta opposta, con l'avvocato Mario Zurlo
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 19 giugno 2025 e, perciò, per parte opponente, come in atto introduttivo e memoria integrativa n. 1; per parte convenuta, come in comparsa di risposta.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
Con il decreto ingiuntivo n. 3715/2024 del 21 ottobre 2024 - R.G. n. 12409/2024, notificato in data 29 ottobre 2024, il Tribunale di Brescia ingiungeva ai signori e di pagare in Parte_1 Parte_2 favore di e per essa quale mandataria la somma di € 12.773,76, oltre Controparte_1 CP_2 agli interessi come da ricorso, nonché le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 850,00 per pagina 1 di 8 compenso professionale ed € 145,50 per spese, oltre al rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Tale somma originava dal complesso delle rate scadute e non pagate derivanti da un contratto di leasing immobiliare in origine stipulato tra Fineco Leasing s.p.a. e Progetto Inside s.r.l., le cui obbligazioni venivano garantite personalmente dal signor Parte_2
Il contratto di locazione finanziaria di cui trattasi veniva ceduto dapprima a Inside s.r.l. e successivamente a in entrambi i casi senza liberazione del cedente. A Parte_3 favore della cessionaria prestava garanzia personale anche la signora Parte_3 Pt_1
[...]
Successivamente, Fineco Leasing s.p.a. veniva incorporata nella la quale Controparte_3 cedeva in blocco e pro soluto tutti i crediti derivanti da contratti di leasing a Controparte_1
Avverso il decreto ingiuntivo de quo gli ingiunti proponevano opposizione, con atto di citazione notificato in data 04 dicembre 2024, chiedendo in via preliminare il rigetto dell'eventuale istanza avversaria di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e invocando in via principale la revoca del medesimo decreto sulla base di diversi profili;
l'accertamento e la conseguente declaratoria di nullità delle clausole ABI contenute nelle lettere di garanzia azionate;
infine l'accertamento dell'infondatezza della pretesa azionata.
Si costituiva in giudizio tramite la mandataria chiedendo in via Controparte_1 CP_2 preliminare la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto medesimo.
La causa veniva istruita mediante la sola produzione documentale.
All'udienza del 19 giugno 2025 il giudice, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, visto l'art. 281 sexies c.p.c., invitava le parti a precisare le proprie conclusioni. Il difensore della parte convenuta insisteva per la concessione della provvisoria esecutività.
Con ordinanza datata 20 giugno 2025 il giudice, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedeva l'esecuzione provvisoria del decreto opposto e fissava l'udienza dell'8 luglio 2025 per la discussione orale della causa.
A tale udienza il giudice riservava la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, u.c. c.p.c.
2. Le questioni controverse emerse nel corso del giudizio.
Gli attori opponenti allegavano, in sintesi, che:
pagina 2 di 8 a) mancava la prova della legittimazione attiva della società quale cessionaria in Controparte_1 blocco dei crediti di in quanto non risultava prodotto il contratto di cessione su Controparte_3 cui si fonda la titolarità del credito oggetto del giudizio. Invero, la produzione documentale di
[...] si limitava all'avviso in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione in blocco – avviso che vale CP_1 ai fini dell'opponibilità della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c. e non come prova della cessione medesima, almeno qualora i crediti ceduti non siano enucleati in modo specifico, ancorché per categorie;
b) vi era altresì un difetto di rappresentanza processuale volontaria, in quanto la società CP_2 non è iscritta nell'albo di cui all'art. 106 TUB, l'iscrizione al quale è condizione di validità
[...] dell'attività di riscossione e anche della stessa procura conferita da Controparte_1
c) difettava la legittimazione passiva di rispetto al credito azionato, in quanto egli Parte_2 aveva prestato garanzia in favore della società Progetto Inside s.r.l. e non in favore della
[...]
ultima cessionaria del contratto di locazione finanziaria da cui il credito origina, nonché Parte_3 debitrice principale;
d) la fideiussione specifica rilasciata dagli opponenti era affetta da nullità parziale ai sensi dell'art. 1419, cpv., c.c., con riferimento alle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., in quanto tali clausole rappresentavano un effetto a valle di un'intesa anticoncorrenziale a monte, come accertata dalla BA d'IA; ne derivava l'applicabilità del termine di cui all'art. 1957 c.c., non validamente derogato dalle parti, e la decadenza della società CP_1 dai suoi diritti nei confronti dei garanti, per inutile decorso del termine medesimo.
[...]
La parte convenuta opposta, invece, allegava quanto segue.
a) Sussisteva la legittimazione attiva in capo alla società in quanto attuale titolare Controparte_1 del credito oggetto del giudizio;
tale circostanza era adeguatamente provata dall'avviso di cessione di crediti in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nonché dalla lista dei crediti ceduti, in cui figura il numero di rapporto riferibile al contratto di locazione finanziaria immobiliare de quo e che non era oggetto di contestazione da parte degli attori opponenti;
b) con riferimento alla i debitori opponenti non erano legittimati ad eccepire il CP_2 difetto di legittimazione alla riscossione e, di conseguenza, il difetto di rappresentanza processuale volontaria, in quanto l'iscrizione all'apposito albo di cui all'art. 106 TUB del soggetto incaricato della riscossione è prescritta a tutela degli investitori e, per loro tramite, del mercato finanziario;
ratio alla quale il debitore è del tutto estraneo;
pagina 3 di 8 c) il signor era tenuto a rispondere del debito maturato dalla Parte_2 Parte_3 in forza delle cessioni del contratto, avvenute senza liberazione del cedente e quindi sussisteva la
[...] legittimazione passiva in capo al medesimo;
d) la garanzia personale prestata dagli attori opponenti andava più correttamente qualificata come contratto autonomo di garanzia e non già come fideiussione, pertanto tale garanzia non rientrava tra quelle a valle dell'intesa anticoncorrenziale accertata dalla BA d'IA (affette da nullità parziale) e ad essa era in ogni caso inapplicabile l'art. 1957 c.c.
3. Sulla legittimazione attiva della Controparte_1
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo nell'operazione, ai fini della prova della propria legittimazione sostanziale e salvo che il debitore non l'abbia anche implicitamente riconosciuta.
E' pur vero, però, che tale prova non si radica esclusivamente nella produzione del singolo contratto di cessione avente ad oggetto il credito azionato, poiché il giudice di merito deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto (si cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 17944 del
22/06/2023).
In particolare, con riferimento alla valenza probatoria dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ritenuto che “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (si cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 4277 del
10/02/2023; nonché Cass. Sez. 1, ordinanza n. 31188 del 29/12/2017, nella quale la Suprema Corte ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, senza verificare se il credito azionato fosse riconducibile o meno ad una delle predette categorie).
pagina 4 di 8 Ed invero il contratto di leasing in questione è stipulato nel 2003, e quindi rientra temporalmente tra quelli ricompresi nella cessione in blocco;
i debitori sono stati costituiti in mora senza esito, e quindi i crediti nei loro confronti rientrano tra quelli classificati in sofferenza e segnalati alla Centrale dei
Rischi; il numero di contratto (1487317 – cfr. doc. 14 di parte convenuta opposta) compare al fg. 49 della lista dei contratti i cui relativi crediti sono stati ceduti in blocco (cfr. doc. 3 di parte convenuta opposta) – lista la cui conformità alla lista pubblicata sul sito internet www.unicreditleasing.it/it/info/cartolarizzazione.html non è stata contestata da parte opponente.
Ne consegue che deve ritenersi assolto l'onere probatorio del creditore opposto con riferimento alla titolarità effettiva del credito azionato.
4. Sulla rappresentanza sostanziale e processuale di CP_2
La procura conferita ai fini della riscossione ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106
T.U.B. (così come i conseguenti atti di riscossione) non è affetta da invalidità, in quanto tale invalidità non è espressamente comminata dalla legge, né può qualificarsi come nullità virtuale da violazione di norma imperativa ai sensi dell'art. 1418 c.c.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n.
130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza
e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 7243 del 18/03/2024).
5. Sulla legittimazione passiva di rispetto al credito azionato. Parte_2
Sussiste altresì la legittimazione passiva dell'opponente in quanto le cessioni del Parte_2 contratto di leasing che si sono susseguite recano entrambe apposita dichiarazione del contraente ceduto di non liberare il cedente (doc. 9 e 10 di parte convenuta).
Pertanto, in base alla disciplina generale, il ceduto può rivolgersi anche contro il cedente, qualora il cessionario non adempia le sue obbligazioni;
in altre parole, il cedente diventa un coobbligato solidale pagina 5 di 8 del cessionario e risponde per le obbligazioni di questi con la conseguenza che, stante il disposto dell'art. 1408, cpv., c.c., rimane esigibile sia il credito nei confronti di Progetto Inside s.r.l. sia quello nei confronti dei suoi garanti.
6. Sulla validità della clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. contenuta nella garanzia rilasciata dagli attori opponenti.
La corretta esegesi delle garanzie rilasciate dagli odierni opponenti deve far concludere per la qualificazione delle stesse in termini di fideiussioni e non di contratti autonomi di garanzia.
In tal senso depongono non solo il nomen juris di “fideiussione” utilizzato a più riprese nel documento sottoscritto dai garanti, ma anche le plurime deroghe alla disciplina codicistica di tale negozio ivi contenute;
deroghe che non sarebbe stato necessario inserire se si fosse trattato di un contratto autonomo di garanzia.
Né carattere dirimente in senso contrario può essere riconosciuto alla clausola “a prima richiesta”, o equivalenti, valorizzate dal convenuto opposto, perché tali espressioni sono suscettibili di riferirsi sia a forme di garanzia del tutto svincolate dal rapporto garantito, cioè autonome, e sia a garanzie caratterizzate da un vincolo di accessorietà rispetto all'obbligazione garantita, che può essere più o meno accentuato (si cfr. ex multis Cass. Sez. 3, ordinanza n. 34678 del 27/12/2024).
Ciò premesso, non può però essere riscontrata alcuna invalidità nelle clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e in particolare di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., contenute nella garanzia de qua, in quanto tali clausole, derogando a norme di carattere dispositivo, sono consentite dall'ordinamento e divengono censurabili in termini di nullità parziale solo laddove siano il frutto a valle di un'intesa concorrenziale a monte, che abbia causato una distorsione nel mercato e, di conseguenza, abbia avuto l'effetto di conculcare la libertà di autodeterminazione negoziale dei contraenti più “deboli”, inducendoli ad accettare condizioni sfavorevoli con riferimento a una serie indefinita di rapporti futuri (come accade nella fideiussione omnibus).
Invero, tale riscontro è stato compiuto con riferimento alla fideiussione omnibus e non alla fideiussione avente ad oggetto una specifica obbligazione, quale quella oggetto del presente giudizio. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente affermato che: “la natura anticoncorrenziale pronunciata dalla BA d'IA, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina
l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di
pagina 6 di 8 contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (si cfr. Cass. Sez.
1, sentenza n. 21841 del 02/08/2024).
Ne consegue la validità della clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. contenuta nelle fideiussioni specifiche di cui trattasi.
7. Conclusioni.
Alla luce di tutto quanto evidenziato, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo emesso deve essere confermato.
8. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
gli opponenti vanno quindi condannati, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese sostenute dall'opposta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 5.001,00= a € 26.000,00=, in complessivi €
5.077,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
PQM
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo Parte_1 Parte_2 tribunale in data 18 ottobre 2024 al n. 3715/2024, che, per l'effetto, conferma integralmente;
condanna gli opponenti, in via tra loro solidale, al pagamento in favore della convenuta opposta delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.077,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Brescia il 18 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Carlo Bianchetti
pagina 7 di 8 Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Giulia Delli Carri, MOT in tirocinio generico.
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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