Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 28/03/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 28/03/2025, alle ore 12,00 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. CASINI ELISA anche in sostituzione dell'Avv. DOMENICO NASO per la parte ricorrente e la Dott.ssa in sostituzione Controparte_1 della Dott.ssa per la parte resistente. Persona_1
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_2
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Parte ricorrente dichiara che la docente ha percepito il bonus relativamente Per_3 all'anno scolastico 2023/2024, stante il contratto di supplenza annuale e che non è più nel sistema scolastico.
Parte ricorrente modifica la domanda avente ad oggetto la prestazione relativa agli anni 2020/2021 e 2021 e 2022, con la domanda di risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa in un importo corrispondente a quello della Carta docenti, senza interessi legali. Parte resistente si rimette.
Per la ricorrente ad oggi nel seistema Parte_1 scolastico con contratto di supplenza fino al 30/06/2025, parte ricorrente chiede l'estenzione della domanda anche all'attuale annualità 2024/2025, come da contratto già depositato. Parte resistente si rimette.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
12,10.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 788/2023 promossa da:
e assistite dagli Avv.ti Parte_2 Parte_1
CASINI ELISA e NASO DOMENICO
CONTRO
assistito dalla Controparte_2
Dott.ssa Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
e premettendo di aver lavorato Parte_2 Parte_1 alle dipendenze del Controparte_2 come insegnanti a tempo determinato con profilo professionale e mansioni pienamente equiparabili a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato senza ricevere il bonus istituito con la L. 107/2015, in contrasto sia con la normativa nazionale, così come riconosciuto dal Consiglio di
Stato con sent. 1482 del 2022, sia con quella comunitaria, così come riconosciuto dalla CEDU con ordinanza del
18/05/2022, presentavano ricorso al fine di chiedere il riconoscimento della Carta docente.
Parte resistente si costituiva in giudizio, eccependo, in relazione alla posizione della docente la non Pt_1 debenza relativamente all'anno in corso e chiedendo il rigetto del ricorso anche per mancato raggiungimento della prova delle spese sostenute dai ricorrenti per la loro formazione o per l'acquisto di beni funzionali negli anni dedotti;
in via subordinata chiedeva la riparametrazione dell'importo della
2 “carta docente”, eventualmente riconosciuta, in base alla durata effettiva del rapporto di lavoro.
****
I – PRESUPPOSTI DI FATTO
Come emerge dai contratti di lavoro individuale, sub doc. 1 A
e 1 B del ricorso, le ricorrenti hanno lavorato alle dipendenze del convenuto, in forza dei seguenti CP_2 contratti:
A) la docente Parte_2
- nell'a.s.2020/2021 nella scuola secondaria di primo grado, con contratto di supplenza annuale dal
08/10/2020 al 31/08/2021 per 18 ore settimanali;
- nell'a.s. 2021/2022, nella scuola secondaria di secondo grado, con supplenza annuale, dal 7/09/2021 al
31/08/2022 per 18 ore settimanali.
La ricorrente ha altresì dedotto di aver lavorato con contratto di supplenza annuale dal 1/09/2023 sino al
31/08/2024 nella scuola secondaria di secondo grado, riservandosi il diritto di chiedere l'adempimento del
, laddove non avesse erogato il bonus carta docenti, CP_2 relativo a tale annualità, dovuto per disposizione di legge.
All'udienza di discussione parte ricorrente ha dichiarato di aver percepito tale importo.
Infine, la predetta ha dichiarato all'odierna udienza di essere fuoriuscita dalla graduatorie GPS e ha modificato la domanda chiedendo il risarcimento del danno, non essendo più possibile l'adempimento in forma specifica mediante accreditamento di somme sulla carta docente.
La docente : Parte_1
- nell'a.s.2020/2021, nella scuola primaria, con contratto di supplenza dal 6/10/2020 al 10/06/2021 per
24 ore settimanali;
- nell'a.s. 2021/2022, nella scuola primaria, con contratto di supplenza fino al termine delle attività
3 didattiche dal 7/09/2021 al 30/06/2022 per 24 ore settimanali;
- nell'a.s. 2022/2023, nella scuola primaria, con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 6/09/2022 al 30/06/2023 per 24 ore settimanali;
- nell'a.s. 2023/2024, nella scuola primaria con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 1/09/2023 al 30/06/2024 per 24 ore settimanali.
All'udienza di discussione parte ricorrente ha esteso la domanda anche all'anno scolastico in corso, ossia il
2024/2025, in ragione della supplenza dal 5/09/2024 al
30/06/2025 per 24 ore settimanali sempre nella scuola dell'infanzia.
II - LA C.D. CARTA DOCENTE. L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE
La L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta
Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121: «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a Controparte_3 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo
4 professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124».
La norma precisa che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
La Corte di Giustizia Europea con ordinanza del 18/5/2022 ha statuito: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo Controparte_2 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_2 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di
5 connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 ha esteso il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
A seguito di rinvio pregiudiziale, la Cass Sez. L. con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 ha statuito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del
6 conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.
La Corte ha evidenziato: <…Si tratta, in entrambi i casi
(supplenze al 31 agosto ed al 30 giugno, ndr), di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo
7 attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019,
n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011,
Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di
Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico
Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole,
l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio….>
III - ANNO IN CORSO
Il diritto al bonus può essere azionato dal 1 settembre del relativo anno scolastico.
Al momento del deposito del ricorso il diritto si era già perfezionato.
Le sopravvenienze, come la risoluzione del contratto od i provvedimenti disciplinari, che potrebbero verificarsi anche nei rapporti a tempo indeterminato, afferiscono, come in tutti i rapporti di durata, non al momento genetico ma all'esecuzione del rapporto, sono eventuali e da valutare soltanto al momento del loro verificarsi. Peraltro al momento
8 della definizione dell'odierno procedimento l'anno in questione è trascorso senza che parte resistente abbia fornito prova della sopravvenienza di circostanze volte ad escludere il diritto della docente . Pt_1
IV - EVENTUALE ESCLUSIONE E/O RIDUZIONE DEL Pt_3
Quanto alla richiesta di parte resistente di “riparametrazione del diritto in ragione della durata della supplenza”, con riguardo alle supplenze annuali ed alle supplenze fino al termine delle attività didattiche è da evidenziare che la
Corte di Cassazione né ha fatto distinzione tra le supplenze fino al 31 agosto di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 124 del 1999 e le supplenze temporanee fino al termine dell'attività didattica di cui al comma 2 della legge 124/99, né ha operato o suggerito riduzioni con riferimento alle supplenze fino al termine delle attività didattiche.
La questione rileva soltanto per gli spezzoni di orario inferiori al 50% e per le supplenze temporanee, c.d. brevi e saltuarie, fattispecie non sussistente nel caso in esame.
Nel caso di specie entrambe le ricorrenti, per tutti gli anni scolastici oggetto del ricorso, hanno lavorato in forza di supplenza annuale e/o fino al termine delle attività didattiche, osservando l'intero orario di cattedra completo, ossia 18 ore settimanali nella scuola di secondo grado, per la docente e 24 ore settimanali nella scuola primaria Per_3 per la docente . Parte_1
Pertanto, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, la posizione delle ricorrenti risultano senz'altro comparabili con quella dei docenti di ruolo, con conseguente accoglimento delle domande.
V - CONCLUSIONI
Sulla base della giurisprudenza della CGUE e della S.C. la norma scrutinata deve essere parzialmente disapplicata in
9 quanto confliggente con la norma euro-unitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Per la ricorrente essendo ancora nel sistema Parte_1 scolastico, è possibile l'adempimento in forma specifica, mentre per la docente deve disporsi il risarcimento Per_3 del danno, la cui sussistenza può essere ritenuta in via presuntiva, da quantificarsi in via equitativa nell'importo corrispondente a quello del beneficio, come da dispositivo.
Si ritiene di accogliere le domande così come modificate all'odierna udienza, considerate la non opposizione di parte resistente e le evidenti ragioni di economia processuale.
Segue conforme condanna.
Quanto alle spese, considerato che gli organi di parte resistente applicano la normativa statale, che deve essere disapplicata in via giudiziale non essendo stata dichiarata incostituzionale, le stesse possono essere compensate nella misura del 50%.
Scaglione fino a € 5200,00, compensi al minimo, stante la serialità della causa, aumentati del 30% in relazione al numero delle ricorrenti, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1) parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;
2) accerta il diritto delle ricorrenti all'attribuzione della
Carta Docente, quanto ad con riguardo agli Parte_2 anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e, quanto a Parte_1
, con riguardo agli anni scolastici 2020/2021,
[...]
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
10 3) Dichiara tenuto e condanna il convenuto al CP_2 risarcimento del danno subito da che liquida, Parte_2 in via equitativa, in € 1000,00 e ad assegnare alla ricorrente la Carta Docente, secondo il Parte_1 sistema proprio di essa previsto per i docenti a tempo indeterminato, con conseguente accredito dell'importo di €
2500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data della maturazione del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4) Condanna il alla rifusione del 50% delle spese di CP_2 lite sostenute dalla ricorrente che liquida in tale frazione in € 669,50, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con compensazione del rimanente 50%.
5) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 28/03/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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