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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/06/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
05.06.2025, che si è svolta con le modalità della trattazione scritta, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1342/2024
TRA
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Parte_1
Yvonne Messi ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Alfonsino Imparato convenuto
OGGETTO: pensione
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 04.06.2025 e ritualmente notificato,
agiva in giudizio nei confronti dell' , Parte_1 CP_1 innanzi all'intestato Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, per ivi sentire accertare il proprio diritto a percepire la pensione con retrodatazione al 01.01.2023, con conseguente condanna dell' convenuto a corrispondere le relative provvidenze CP_1 economiche nella misura di € 1.855,53 o diversa ritenuta di giustizia. Il ricorrente, in particolare, affermava di aver presentato, in data
22.02.2021 domanda di riconoscimento del diritto a pensione come lavoratore precoce che veniva respinta dall' , non avendo 52 CP_1
settimane di contribuzione prima del compimento di 19 anni (doc.
1 fasc. ricorrente); in data 28.05.2021 il ricorrente presentava, poi, domanda di certificazione come lavoratore addetto a lavori faticosi e pesanti (usuranti), accolta dall in data 25.01.2022, con la CP_1
decorrenza dal 01.01.2023 (doc. 2 fasc. ricorrente).
In data 31.10.2022 il ricorrente presentava per errore domanda di pensione come lavoratore precoce (doc. 3 fasc. ricorrente), respinta dall' in data 02.02.2023 per prodotto errato in quanto CP_1
“lavoratore usurante non precoce” (doc. 4 fasc. ricorrente); proponeva ricorso (e, parallelamente, otteneva la Pt_1
liquidazione della pensione da febbraio 2023) dal momento che, essendo già in presenza di una certificazione per lavoratori precoci respinta il 28.04.2022 e di una certificazione di beneficio per lavorati faticosi e pesanti del 25.01.2022, l' ben poteva CP_1
procedere alla rettifica del prodotto inviato per un mero errore formale e liquidare la pensione con la giusta decorrenza (ovvero dal 01.01.2023, in luogo del 02.02.2023, oltretutto, la reiezione avvenuta dopo 94 giorni senza il rispetto dei termini di legge ha ulteriormente aggravato la posizione del ricorrente, tant'è che, in via subordinata, l'istante chiedeva l'accertamento della responsabilità dell' per violazione dei termini procedimentali CP_1
ex art. 2 L. n. 241/1990 con condanna a risarcirgli i danni patiti nella misura sopra indicata, pari alla mensilità di pensione persa.
Con memoria depositata in data 23.09.2024, si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto delle domande ex adverso CP_1
formulate in quanto destituite di fondamento in fatto e in diritto, non essendo previsto un controllo preventivo delle domande presentate ed eccependo la scarsa diligenza della controparte che esclude il risarcimento ex art. 1227 c.c.; sosteneva, ad ogni modo il rispetto delle tempistiche procedimentali stante la maturazione dei requisiti pensionistici a far data dal 31.12.2022.
La causa veniva trattata con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., pertanto e rinviata per discussione con le medesime modalità all'odierna udienza;
esaminata le note pervenute, il giudizio può essere definito con motivazione contestuale.
La domanda di parte attrice non può essere accolta, per le ragioni di seguito indicate.
***
È documentale che in data 22.02.2021 il ricorrente presentava domanda di riconoscimento del diritto a pensione come lavoratore precoce che veniva respinta dall' , non avendo 52 settimane di CP_1
contribuzione prima del compimento di 19 anni (doc. 1 fasc. ricorrente) e che, in data 28.05.2021, presentava domanda di certificazione come lavoratore addetto a lavori faticosi e pesanti, accolta dall' il 25.01.2022, con la decorrenza dal 01.01.2023 CP_1
(doc. 2 fasc. ricorrente). In data 31.10.2022, presentava tramite patronato erroneamente domanda di pensione come lavoratore precoce, domanda che veniva correttamente respinta dall'Istituto in data 02.02.2023 per prodotto errato in quanto “lavoratore usurante non precoce”; lo stesso otteneva, quindi, la liquidazione della pensione da febbraio 2023 come lavoratore impegnato in lavori faticosi e pesanti, ex L. n. 232/2016.
Con la presente azione giudiziaria, parte ricorrente intende ottenere l'anticipo di un mese della decorrenza della pensione dal momento che l – secondo la tesi attorea – era già in possesso di tutta la CP_1
documentazione utile e necessaria per liquidare la pensione con la giusta decorrenza superando l'errore materiale rappresentato dalla selezione di un prodotto chiaramente erroneo (pensione per lavoratori precoci). In realtà, si ritiene corretta la tesi dell'Istituto previdenziale convenuto, secondo cui l' non sarebbe abilitato ad effettuare CP_1 controlli preventivi sulle domande;
l' infatti, si limita a CP_1
verificare la conformità e completezza formale delle domande dopo la loro presentazione e accerta che siano state allegate le documentazioni richieste e che i dati forniti siano coerenti, ma il tutto nel rispetto del prodotto selezionato e richiesto dall'utente, sul quale vige un onere di diligenza circa la corretta selezione del prodotto prescelto, diligenza che assume un carattere qualificato laddove il lavoratore si rivolga ad un patronato per l'inoltro delle domande, proprio come nel caso in esame (v. Cass. n. 34475/2023 sulla responsabilità del patronato per erronea domanda presentata all' ) CP_1
Si ribadisce, dunque, che non esiste un sistema di controllo preventivo che impedisca la presentazione di domande incomplete o incorrette, né tantomeno un onere a carico dell' di CP_1
rimodulare e convertire il prodotto selezionato con quello corretto sulla base delle precedenti richieste dell'utente.
L'errore del ricorrente, in pratica, non può ricadere sull' che CP_1
ha correttamente operato sulla base della specifica domanda che è stata ad esso presentata ed è corretto quanto sostenuto dall' CP_1 circa l'esclusione di sue responsabilità risarcitorie ex art. 1227, co
2 c.c. dal momento che il ricorrente ben avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza.
Oltretutto, si ritiene che l abbia provveduto nel rispetto dei CP_1
termini legali, decorrenti dal perfezionamento dei requisiti per l'accesso alla pensione (cessazione del rapporto al 31.12.2022 – dato pacifico ed incontestato – a fronte di una domanda del
31.10.2022e liquidazione della pensione e liquidazione con decorrenza 02.02.2023).
Il ricorso non può essere accolto per le ragioni appena indicate. Spese di lite compensate stante la condizione di parte ricorrente come dichiarata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bergamo, il 05.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta