Art. 117.
E' autorizzata per l'anno finanziario 1969 la spesa di lire 200.000.000 per le sistemazioni difensive previste dal regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836 , convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 e successive modificazioni e dalla legge 4 gennaio 1968, n. 19 .
E' autorizzata per l'anno finanziario 1969 la spesa di lire 200.000.000 per le sistemazioni difensive previste dal regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836 , convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 e successive modificazioni e dalla legge 4 gennaio 1968, n. 19 .