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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/08/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
Seconda Sezione Civile
In persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Michela FENUCCI - Presidente
Dott.ssa Ilaria PALMERI - Giudice
Dott.ssa Claudia VENTURINI - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 4666 del Registro Generale della
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2023, promosso da:
(C.F. ), nata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Vigevano (PV), il 31 agosto 1975, in virtù di procura alle liti conferita in data 07/05/2025 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Anastasio con studio in Milano, via Ponte Seveso, n. 39, C.F.
, ove elettivamente domicilia;
C.F._2
-ricorrente-
Per la dichiarazione di morte presunta di:
(c.f. ), nato a Persona_1 CodiceFiscale_3
Castelmassa (RO) in data 8/9/1934, residente in [...];
Con l'intervento necessario del PROCURATORE DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PAVIA. FATTO E DIRITTO
- dato atto che con ricorso depositato in data 08.11.2023, la sig.ra
ha chiesto dichiararsi la morte presunta del padre Parte_1
sig. in atti generalizzato, “avvenuta Persona_1
presumibilmente in data 19 giugno 2013, giorno della scomparsa”;
- preso atto che in ordine al ricorso medesimo è intervenuto in data
13.11.2023 il “visto” da parte della Procura-Sede;
- dato atto che all'udienza tenuta dal giudice relatore il 22.5.2025 la parte ricorrente ha insistito in ricorso, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c., inoltre rimettendosi al Collegio con riguardo alla domanda di vendita dell'immobile di cui all'istanza del 13.12.2024, avanzata n.q. di curatore dello scomparso;
- osservato, ciò premesso, che l'art. 58 c.c. stabilisce, al suo primo comma, che: “Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia”; ciò, sul presupposto che il decorso del prescritto periodo di tempo trasformi in certezza l'originaria incertezza sorgente dalla scomparsa;
- considerato, pertanto, che i presupposti per la dichiarazione di morte presunta sono l'accertamento della scomparsa dell'individuo in un certo momento e la successiva mancanza di notizie per un decennio;
- rilevato, sul punto, che l'odierna ricorrente ha dedotto che: il padre,
, ultraottantenne e malato di Alzheimer, faceva Persona_1
perdere le proprie tracce più di dieci anni orsono in data 19/6/2013,
pag. 2/4 tra le ore 15:00 e 15:15, allontanandosi senza giustificato motivo dalla propria abitazione e casa familiare;
la madre della figlia ricorrente, , in data 20/6/2013, dopo aver atteso molte Persona_2
ore in ansia il ritorno del compagno allertava tramite la figlia le Forze dell'Ordine nella speranza di rintracciarlo;
il giorno seguente, non giungendo più notizie del compagno, la madre della ricorrente si presenta avanti alla Legione Carabinieri Lombardia Staz. di Vigevano per denunciare la scomparsa del compagno convivente;
- esaminata la relativa denuncia prodotta in atti telematici, alla quale non è seguita alcuna notizia in merito allo scomparso negli ultimi 10 anni;
- ritenuto che l'assenza di notizie nell'ultimo decennio costituisca una condizione dell'azione e non un presupposto processuale, per cui (cfr. sul punto Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13882 del 09/06/2010) è sufficiente che sussista nel momento della decisione;
- visti inoltre gli estratti dei giornali prodotti in causa e rilevato che le pubblicazioni sono state eseguite in ossequio all'art. 473 bis.62 c.p.c.;
- ritenuto, alla luce di quanto sopra, che vada accolta la domanda di morte presunta del sig. , essendo trascorsi oltre dieci anni Parte_1
dal 19.06.2013, ossia, dal giorno a cui risale l'ultima notizia dello stesso;
- considerato inoltre, con riguardo alla domanda di vendita dell'immobile di titolarità del sig. avanzata dalla Parte_1
ricorrente, sua unica figlia, che trattasi di questione che può allo stato essere risolta dalla predetta in caso di accettazione della relativa eredità in conseguenza della dichiarazione di morte presunta;
pag. 3/4 - ritenuto infine, in punto di spese, che in ragione dell'assenza di una controparte le stesse debbano ritenersi non ripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la morte presunta di (c.f. Persona_1 [...]
), nato a [...] in data [...] e C.F._3
residente in [...], alla data della sua ultima notizia il 19.6.2013;
2) dispone a carico della parte ricorrente la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
e nel sito internet del Ministero della Giustizia.
Manda alla Cancelleria per dare comunicazione della presente sentenza all'ufficio di Stato Civile del Comune di Castelmassa (RO), per l'annotazione sull'atto di nascita, nonché al Comune di Vigevano, quale ultimo luogo di residenza, per l'annotazione sull'atto di morte, ai sensi dell'art. 731 c.p.c.
Così deciso in Pavia, nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Venturini Il Presidente
Dott.ssa Michela Fenucci
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
Seconda Sezione Civile
In persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Michela FENUCCI - Presidente
Dott.ssa Ilaria PALMERI - Giudice
Dott.ssa Claudia VENTURINI - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 4666 del Registro Generale della
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2023, promosso da:
(C.F. ), nata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Vigevano (PV), il 31 agosto 1975, in virtù di procura alle liti conferita in data 07/05/2025 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Anastasio con studio in Milano, via Ponte Seveso, n. 39, C.F.
, ove elettivamente domicilia;
C.F._2
-ricorrente-
Per la dichiarazione di morte presunta di:
(c.f. ), nato a Persona_1 CodiceFiscale_3
Castelmassa (RO) in data 8/9/1934, residente in [...];
Con l'intervento necessario del PROCURATORE DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PAVIA. FATTO E DIRITTO
- dato atto che con ricorso depositato in data 08.11.2023, la sig.ra
ha chiesto dichiararsi la morte presunta del padre Parte_1
sig. in atti generalizzato, “avvenuta Persona_1
presumibilmente in data 19 giugno 2013, giorno della scomparsa”;
- preso atto che in ordine al ricorso medesimo è intervenuto in data
13.11.2023 il “visto” da parte della Procura-Sede;
- dato atto che all'udienza tenuta dal giudice relatore il 22.5.2025 la parte ricorrente ha insistito in ricorso, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c., inoltre rimettendosi al Collegio con riguardo alla domanda di vendita dell'immobile di cui all'istanza del 13.12.2024, avanzata n.q. di curatore dello scomparso;
- osservato, ciò premesso, che l'art. 58 c.c. stabilisce, al suo primo comma, che: “Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia”; ciò, sul presupposto che il decorso del prescritto periodo di tempo trasformi in certezza l'originaria incertezza sorgente dalla scomparsa;
- considerato, pertanto, che i presupposti per la dichiarazione di morte presunta sono l'accertamento della scomparsa dell'individuo in un certo momento e la successiva mancanza di notizie per un decennio;
- rilevato, sul punto, che l'odierna ricorrente ha dedotto che: il padre,
, ultraottantenne e malato di Alzheimer, faceva Persona_1
perdere le proprie tracce più di dieci anni orsono in data 19/6/2013,
pag. 2/4 tra le ore 15:00 e 15:15, allontanandosi senza giustificato motivo dalla propria abitazione e casa familiare;
la madre della figlia ricorrente, , in data 20/6/2013, dopo aver atteso molte Persona_2
ore in ansia il ritorno del compagno allertava tramite la figlia le Forze dell'Ordine nella speranza di rintracciarlo;
il giorno seguente, non giungendo più notizie del compagno, la madre della ricorrente si presenta avanti alla Legione Carabinieri Lombardia Staz. di Vigevano per denunciare la scomparsa del compagno convivente;
- esaminata la relativa denuncia prodotta in atti telematici, alla quale non è seguita alcuna notizia in merito allo scomparso negli ultimi 10 anni;
- ritenuto che l'assenza di notizie nell'ultimo decennio costituisca una condizione dell'azione e non un presupposto processuale, per cui (cfr. sul punto Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13882 del 09/06/2010) è sufficiente che sussista nel momento della decisione;
- visti inoltre gli estratti dei giornali prodotti in causa e rilevato che le pubblicazioni sono state eseguite in ossequio all'art. 473 bis.62 c.p.c.;
- ritenuto, alla luce di quanto sopra, che vada accolta la domanda di morte presunta del sig. , essendo trascorsi oltre dieci anni Parte_1
dal 19.06.2013, ossia, dal giorno a cui risale l'ultima notizia dello stesso;
- considerato inoltre, con riguardo alla domanda di vendita dell'immobile di titolarità del sig. avanzata dalla Parte_1
ricorrente, sua unica figlia, che trattasi di questione che può allo stato essere risolta dalla predetta in caso di accettazione della relativa eredità in conseguenza della dichiarazione di morte presunta;
pag. 3/4 - ritenuto infine, in punto di spese, che in ragione dell'assenza di una controparte le stesse debbano ritenersi non ripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la morte presunta di (c.f. Persona_1 [...]
), nato a [...] in data [...] e C.F._3
residente in [...], alla data della sua ultima notizia il 19.6.2013;
2) dispone a carico della parte ricorrente la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
e nel sito internet del Ministero della Giustizia.
Manda alla Cancelleria per dare comunicazione della presente sentenza all'ufficio di Stato Civile del Comune di Castelmassa (RO), per l'annotazione sull'atto di nascita, nonché al Comune di Vigevano, quale ultimo luogo di residenza, per l'annotazione sull'atto di morte, ai sensi dell'art. 731 c.p.c.
Così deciso in Pavia, nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Venturini Il Presidente
Dott.ssa Michela Fenucci
pag. 4/4