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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/07/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.L 1113/2024 (ivi riunito RGL 1123/2024)
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott. IA SA CU Presidente
Dott. Serena SOMMARIVA Consigliera
Dott. AN TR Giudice Ausiliario – Relatore
Nei giudizi civili riuniti in grado di appello numeri 1113 e 1123 del 2024 avverso la sentenza parziale n. 1098 del 2024 e avverso la sentenza definitiva n. 2155 del 2024, emesse dal Tribunale di Milano (Martini), decisi il giorno 27 maggio 2025 promossi da:
Giudizio n. 1113 del 2024:
( ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._4 Parte_5
,tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati NN IA (c.f. C.F._5
- PEC: ) e US C.F._6 Email_1
Sottile (c.f. - PEC: ) C.F._7 Email_2
elettivamente domiciliati in Roma, Via Galilei n. 45 presso lo studio dell'Avvocato
NN IA – Appellanti, nei confronti di: alternativamente denominata (P. IVA Controparte_1 CP_2
) rappresentata e difesa dagli Avvocati prof. Marco Marazza (c.f. P.IVA_1
- Fax 06 8088208 – PEC C.F._8 Email_3 pagina 1 di 20 – e.mail e ME De Feo (c.f. Email_4 Email_5
– Fax 06 8088208 – PEC C.F._9 [...]
– e.mail elettivamente domiciliata Email_6 Email_5
in Milano, Piazza Armando Diaz n. 6 presso lo studio dell'Avvocato Luca Failla -
Appellata principale/appellante incidentale;
nonché da, Giudizio n.1123 del 2024:
alternativamente denominata (P. IVA Controparte_1 CP_2
), rappresentata e difesa dagli Avvocati prof. Marco Marazza (c.f. P.IVA_1
e ME De Feo (c.f. ) C.F._8 C.F._9
elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Armando Diaz n. 6 presso lo studio dell'Avvocato Luca Failla – Appellante;
contro
( ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._4 Parte_5
,tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati NN IA (c.f. C.F._5
- PEC: ) e US C.F._6 Email_1
Sottile (c.f. - PEC: ) C.F._7 Email_2
elettivamente domiciliati in Roma, Via Galilei n. 45 presso lo studio dell'Avvocato
NN IA – Appellati.
CONCLUSIONI
Nel giudizio n. 1113 del 2024:
Per gli appellanti come da ricorso in appello datato 18 ottobre 2024:” Accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, la illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “ Controparte_3
” operati da in danno dei ricorrenti dal febbraio 2018 e in
[...] CP_2
conseguenza e per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante CP_2
pagina 2 di 20 pro tempore, alla ricostituzione della predetta voce “AP/Superminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 nelle seguenti misure: Euro
4.481,75 per il sig. , Euro 4.481,75 per la sig.ra Euro Parte_1 Parte_2
4.481,75 per la sig.ra , Euro 3.250,00 per il sig. , Euro 3.997,50 per la Pt_3 Pt_4
sig.ra o nelle diverse misure maggiori o minori ritenute di giustizia. Parte_5
Disporre, occorrendo, CTU sugli importi spettanti ai ricorrenti. Con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Con vittoria integrale di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”;
Per la parte appellata – appellante incidentale come da memoria difensiva e contestuale ricorso in appello incidentale datato 21 gennaio 2025:” Voglia codesta
Ecc.ma Corte, previa fissazione di nuova udienza di discussione: a) rigettare il ricorso in appello proposto dagli odierni appellanti perché inammissibile e comunque infondato, e, per l'effetto, confermare per i motivi sopra esposti, e nei limiti dei capi impugnati dalla controparte, la sentenza non definitiva n. 1098/2024 pubblicata in data
22/04/2024 dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice unico del lavoro, Dott.ssa
Martini, all'esito del procedimento contraddistinto dal n. R.G. 5544/2023.b) accogliere l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza non definitiva n. 1098/2024 del Tribunale di Milano nonché totale riforma della sentenza definitiva n. 2155/2024 pubblicata in data 23/04/2024 del Tribunale di Milano, accertare la legittimità della condotta posta in essere dalla anche con riferimento Controparte_1
all'assorbimento dell'LE Retributivo Separato (ERS) 2017/2018 con il superminimo individuale da febbraio 2018 e per l'effetto, rigettare integralmente le domande avanzate con il ricorso introduttivo di primo grado;
c) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio”;
Nel giudizio 1123 del 2024:
pagina 3 di 20 Per la parte appellante come da ricorso in appello datato 21 ottobre 2024:” Voglia codesta Ecc.ma Corte, previa fissazione dell'udienza di discussione, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma delle impugnate sentenze, per quanto visto, rigettare tutte le domande proposte dagli odierni appellati nel giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”;
Per gli appellati come da Memoria difensiva datata 03 Gennaio 2025:” In ragione di quanto sino ad ora esposto, gli appellati, come sopra rappresentati e difesi, chiedono, previa riunione del presente giudizio a quello recante il numero di r.g. R.G.1113/24, il rigetto dell'appello ex adverso proposto”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano – in parziale accoglimento del ricorso presentato da
[...]
, , e – Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
con la sentenza parziale n. 1098 del 2024 ha accertato l'illegittimità degli assorbimenti della voce sovraminimo individuale operati dalla convenuta con riferimento all'elemento retributivo separato (ERS) dal mese di febbraio 2018 e ha condannato alla ricostituzione della predetta voce e al pagamento, in favore dei Controparte_1
ricorrenti, delle somme assorbite, a tale titolo, dal mese di febbraio 2018 liquidate, con la sentenza definitiva n. 2155 del 2024, in € 1.035,84 a favore di , in € Parte_1
923,44 a favore di in € 766,88 a favore di , in € Parte_5 Parte_4
1.035,84 a favore di e in € 1.036,37 a favore di oltre Parte_3 Parte_2
interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Spese del grado liquidate, con la sentenza definitiva, secondo il criterio della soccombenza, in complessivi € 1.700,00 oltre spese generali, Iva e C.P.A.
In motivazione il Tribunale di Milano, nel ritenere illegittimo l'assorbimento dell'elemento Retributivo Separata (ERS) operato da con il Controparte_1
superminimo individuale, ha richiamato i precedenti del proprio Ufficio secondo cui i due emolumenti non sono comparabili, né equivalenti, precisando che l'assorbimento pagina 4 di 20 del superminimo in misura esattamente pari alla somma corrisposta a titolo di E.R.S. finisce per causare una riduzione del complessivo trattamento economico percepito dai lavoratori che, stante la diversa incidenza del superminimo rispetto all'E.R.S, subiscono un pregiudizio nel computo, e nel riconoscimento, degli istituti diretti ed indiretti nonché nella determinazione del TFR.
Il primo giudice ha, quindi, liquidato gli importi da versare ai ricorrenti recependo la quantificazione concordemente dichiarata dai procuratori delle parti all'udienza del 14 marzo 2024.
Il Tribunale di Milano non ha, invece, ritenuto raggiunta la prova, incombente sui ricorrenti, di un intervenuto accordo tra le parti relativo alla modifica della natura del superminimo erogato o, comunque, sulla possibilità di configurare una volontà delle parti tesa ad escludere l'assorbibilità del superminimo riconosciuto dalla CP_1
ai ricorrenti e, fin dall'inizio, espressamente definito quale superminimo ad personam individuale assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi e/o passaggi di livello.
In particolare il primo giudice – da un lato - non ha ritenuto sufficienti, al fine di assolvere al proprio onere probatorio, le buste paga prodotte dai ricorrenti trattandosi di meri documenti contabili dai quali non è possibile desumere la volontà delle parti di derogare al principio generale della assorbibilità e – dall'altro – ha ritenuto rilevanti, in senso contrario, sia le comunicazioni inviate ai lavoratori in occasione dell'incremento retributivo e sia la Nota del 9 maggio 2001 indirizzata al ricorrente . Parte_1
In riferimento alla predetta documentazione il primo giudice ha evidenziato che nelle comunicazioni inviate ai lavoratori viene manifestata la volontà della società di continuare a ritenere assorbibile il superminimo erogato e che, nella nota del 9 maggio
2001, ha manifestato la volontà di riservarsi la facoltà di disporre, Controparte_1
o meno, l'assorbimento del superminimo individuale non assumendo, pertanto, rilevanza pagina 5 di 20 il mancato esercizio, da parte della sebbene per lungo tempo, della facoltà CP_1
di dar luogo all'assorbimento.
Avverso le predette sentenze hanno interposto appello sia i lavoratori
[...]
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e sia Controparte_1
Radicando il procedimento n. 1113 del 2024 , Parte_1 Parte_2
, e richiamando la Parte_3 Parte_4 Parte_5
giurisprudenza formatasi in materia, hanno interposto appello articolando due motivi intestati – il primo – “Sulla presunta mancata dimostrazione della natura non assorbibile dei superminimi erogati ai ricorrenti” e – il secondo – “Sulla mancata allegazione degli elementi idonei a fondare l'esistenza di un uso aziendale” censurando la decisione del primo giudice nella parte in cui non ha ritenuto provato un sopravvenuto
“accordo tra le parti relativo alla modifica della natura del superminimo erogato” o, comunque, una volontà delle parti tesa ad escludere l'assorbibilità” e nella parte in cui non ha ritenuto allegato circostanze idonee a provare l'esistenza di un uso aziendale.
In particolare gli appellanti – evidenziando che durante i rinnovi Controparte_1
contrattuali dell'1 luglio 2003, 1 luglio 2004, 1 febbraio 2006, 1 ottobre 2006, 1 ottobre
2007, 1 giugno 2008, 1 gennaio 2010, 1 giugno 2010, 1 giugno 2011, 1 aprile 2013, 1 ottobre 2013, 1 aprile 2014 e 1 ottobre 2014, non ha provveduto ad alcun assorbimento del superminimo, così non solo manifestando la volontà di modificare l'iniziale natura assorbibile dei superminimi riconosciuti, rendendoli, dunque, non assorbibili ma anche determinando l'insorgere di un uso aziendale consistente nel mancato assorbimento dei superminimi individuali, sempre rimasti inalterati anche a seguito degli aumenti del minimo tabellare concordati con le organizzazioni sindacali.
Costituendosi nel procedimento n.1113 del 2024 ha chiesto il Controparte_1
rigetto dell'appello principale e ha formulato un motivo di appello incidentale intestato:”
Violazione e falsa applicazione della disciplina collettiva sull'ERS (Accordo del pagina 6 di 20 23.11.2017), dell'art. 2120 c.c. e dell'art. 2697 c.c.” con cui ha censurato la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto l'illegittimità dell'assorbimento dei superminimi operato con riferimento all'LE Retributivo Separato.
Sul punto ha dedotto che il primo giudice, irreparabilmente Controparte_1
violando la norma collettiva che lo ha introdotto, ha erroneamente valutato la natura ed il reale valore dell'LE Retributivo Separato (ERS) all'uopo precisando che l'ERS
è una voce retributiva fissata nell'ambito della contrattazione collettiva che, esplicitamente, stabilisce che la stessa è esclusa dalla base di calcolo del TFR, ma il cui valore è comprensivo degli ulteriori istituti diretti e indiretti di fonte legale o contrattuale.
Radicando il procedimento n. 1123 del 2024 ha interposto appello anche Controparte_1
articolando un solo motivo - intestato:” Violazione e falsa applicazione della
[...]
disciplina collettiva sull'ERS (Accordo del 23.11.2017), dell'art. 2120 c.c. e dell'art. 2697 c.c.” - con cui ha censurato la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto l'illegittimità dell'assorbimento dei superminimi operato con riferimento all'LE
Retributivo Separato reiterando le argomentazioni già espresse nell'appello incidentale proposto nel procedimento n. 1113 del 2024.
Costituendosi nel procedimento 1123 del 2024 i lavoratori , Parte_1 [...]
, e hanno eccepito Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
l'infondatezza dell'appello proposto da chiedendo la riunione dei Controparte_1
procedimenti.
Disposta la riunione dei procedimenti le parti, all'udienza del 27 maggio 2025, svoltasi da remoto, hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
Tutte le questioni dedotte con i motivi di appello, come sopra enucleati, sono già state reiteratamente vagliate da questa Corte con plurime decisioni (cfr. ex multis: n. 254 del pagina 7 di 20 2024 confermata da Ordinanza Corte di Cassazione n. 12477 del 2025) dalle cui motivazioni non si ravvisano elementi per discostarsene.
E' pacifico, in atti, che i lavoratori sono tutti dipendenti di , assunti Controparte_1
in date diverse: in data 15 maggio 1990; in data 09 Parte_1 Parte_2
aprile 1996; in data 11 gennaio 1999; in data 22 Parte_3 Parte_4
febbraio 1990; in data 16 gennaio 1990 e che tutti hanno goduto Parte_5
di un Superminimo individuale, qualificato assorbibile ma mai assorbito, nonostante reiterati rinnovi contrattuali, fino al mese di gennaio 2018 quando - in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017
– il datore di lavoro, unilateralmente, con decorrenza dal mese di febbraio 2018, lo ha assorbito.
Altrettanto pacifico, in diritto, è il principio, secondo cui:”…non è dubitabile che, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari individualmente pattuita tra datore di lavoro e lavoratore, sia di regola soggetto al principio dell'assorbimento, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento” (cfr. ex multis: Corte di Cassazione
Ordinanza n. 12477 dell'11 maggio 2025; n. 26017 del 17 ottobre 2018).
Quanto sopra richiamato il Collegio evidenzia che i lavoratori hanno dedotto, fin dal ricorso in primo grado, l'esistenza di un uso aziendale derogatorio rispetto alla regola generale dell'assorbimento del superminimo (cfr. pag. 7 ricorso in primo grado:”
Sebbene tale superminimo fosse stato concesso dalla società resistente con espressa previsione della sua assorbibilità, di fatto la in occasione dei successivi CP_2
aumenti dei minimi contrattuali, non ha mai provveduto all'assorbimento del suddetto superminimo per 15anni, ossia dal 2003 sino al febbraio 2018. In particolare, la pagina 8 di 20 convenuta non ha provveduto ad alcun assorbimento in occasione dei rinnovi contrattuali e dei conseguenti aumenti dei minimi contrattuali che si sono registrati in data in data 1° settembre 2003 (1°luglio 2003 da CCNL) , in data 1° luglio 2004,in data
1° febbraio 2006,in data 1° ottobre 2006, in data 1° ottobre 2007, in data 1° giugno
2008, in data 1°gennaio 2010, in data 1° giugno 2010, in data 1° giugno 2011, in data
1° aprile 2013, in data 1° ottobre 2013, in data 1° aprile 2014 e in data 1° ottobre
2014”) e che detta allegazione è stata supportata da idonea documentazione (cfr. in particolare docc. da 1 a 13 fascicolo di primo grado dei lavoratori: buste paga e Tabelle incrementi contrattuali del CCNL).
A fronte di detta articolata, e documentata, allegazione, parte appellante si è limitata ad eccepire che:” i ricorrenti si limitano ad allegare alcune buste paga che, in ogni caso, non sono idonee a dimostrare la natura non assorbibile del superminimo percepito, trattandosi di documenti meramente contabili, da cui non risulta alcuna manifestazione esplicita di volontà della convenuta di attribuire natura non assorbibile al sovraminimo individuale degli istanti. Non v'è traccia, invero, nel ricorso introduttivo del presente giudizio di alcun elemento idoneo a far anche solo presumere l'esistenza di un comportamento concludente della convenuta capace di determinare un mutamento del titolo di attribuzione dei superminimi erogati ai ricorrenti che risultano, per tabulas, pacificamente assorbibili (cfr. docc. da 1 a 15 allegati al ricorso introduttivo)” richiamando giurisprudenza sulla regola generale dell'assorbimento del superminimo senza contestare, tempestivamente e adeguatamente, le allegazioni e le produzioni avversari (cfr. pagg. 4, 5 e 18 e ss. Memoria difensiva nel primo Controparte_1
grado del giudizio).
A tale proposito questo Collegio condivide le motivazioni assunte sul punto dalla Corte di Appello di Milano con le sentenze n. 723 del 2023 e 84 del 2024 – che qui si richiamano anche ai sensi dell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile – in cui si afferma che:” A fronte dell'allegazione da parte dei pagina 9 di 20 lavoratori di tutti gli elementi costitutivi dell'uso aziendale - ed in particolare della reiterazione costante e generalizzata, da parte del datore di lavoro, del comportamento favorevole per i dipendenti (il mancato assorbimento), per un periodo pluriennale risalente addirittura alla precedente forma societaria di - la Parte_6
contestazione di è stata infatti generica, e non accompagnata nemmeno CP_1
dall'indicazione di un caso concreto in cui detto assorbimento, prima dei fatti di causa, sarebbe stato effettuato. si è infatti limitata ad enunciare quali fossero, a suo CP_1
dire, gli elementi costitutivi dell'uso aziendale;
come fosse regolato l'onere della prova;
quali fossero gli elementi che i lavoratori avrebbero dovuto allegare e provare.
Tuttavia, a fronte delle allegazioni effettuate ai punti 4,6,7,9, 16,17,18,19,20 del ricorso
(nota: qui pagg. da 1 a 7 ricorso introduttivo del giudizio in primo grado), si CP_1
è limitata a ricordare come gravasse sull'avversario l'onere di fornirne prova, senza tuttavia né allegare né provare almeno un episodio specifico in cui, per un qualche dipendente titolare di un superminimo, prima, o poi, Pt_6 Controparte_1
avesse proceduto ad assorbimento. Allegazione e prova che era lecito aspettarsi da non solo in ossequio al principio per cui “Nel rito del lavoro, il convenuto ha CP_1
l'onere di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 416, comma
3, c.p.c.” (Cass. 27/06/2018 n. 16970), ma anche a quello c.d. di vicinanza della prova
(posto che per il datore di lavoro era senz'altro agevole smentire l'allegazione avversaria con l'indicazione di episodi di segno contrario specifici e documentabili)”(cfr. Appello Milano n. 723 del 2023 richiamata anche in Appello
Milano n. 84 del 2024).
Anche con riferimento al valore probatorio della documentazione versata in atti – e, in particolare, del valore probatorio delle buste paga - vanno condivise le argomentazioni assunte da questa Corte territoriale con la sentenza n. 1080 del 2023 secondo cui:” a prescindere dall'ovvia considerazione del valore probatorio delle buste paga e delle pagina 10 di 20 lettere di attribuzione in ordine al riconoscimento ed alla qualificazione degli emolumenti che indicano, nel caso di specie la produzione di tali documenti costituisce prova della circostanza dell'attribuzione di un superminimo e del suo valore, di fatto non assorbito, per tutto il periodo in esame e, dunque, sino al gennaio 2018” (cfr.
Appello Milano n. 1080 del 2023).
Per quanto sopra richiamato e argomentato questo Collegio ritiene, pertanto, che parte appellata – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - abbia assolto ai propri oneri, di allegazione e di prova, circa la formazione di un uso aziendale, nella fattispecie derogatorio alla regola dell'assorbimento del superminimo.
Nella fattispecie in esame, infatti, deve trovare applicazione l'insegnamento della
Suprema Corte di Cassazione secondo cui:” la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (cfr. Cass. 28 luglio
2009 n. 17481; Cass. 25 marzo 2013 n. 7395 nonché Cass. ss.uu. 13 dicembre 2007 n.
26107).
Detto insegnamento, peraltro, è stato ribadito anche di recente dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 12477 dell'11 maggio 2025 che ha rigettato il ricorso proposto da avverso la sentenza n. 254 del 2024 di questa Corte Territoriale. Controparte_1
pagina 11 di 20 Scrutinando questioni analoghe ai motivi di appello qui articolati e proposti la Corte di
Cassazione, circa la formazione dell'uso aziendale, ha ribadito che, alla luce della condivisibile giurisprudenza di legittimità: “al fine della configurazione dell'uso aziendale, esclude rilievo all'elemento volontaristico, ritenendo sufficiente il fatto oggettivo della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore dovuto ai lavoratori”.
Richiamando la natura di c.d. fonte sociale dell'Uso aziendale la Corte di Cassazione ha, inoltre, ribadito che:” Per costante affermazione del giudice di legittimità, l'uso aziendale appartiene infatti al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. È stato in particolare precisato che ove la modifica " in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica " in peius" del trattamento in tal modo attribuito (Cass. n. 8342/2010, Cass. n. 5882/2010, Cass. n.
15489/2007); in conseguenza, salvaguardati i diritti quesiti, l'uso aziendale può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (Cass.
n. 3296/2016)”.
5.4. Non vi è ragione di sottrarre a tali principi anche la regolazione del superminimo Se è vero infatti che costituisce " ius receptum" l'affermazione che il pagina 12 di 20 cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio dell'assorbimento nei successivi miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore (Cass.n.26017/2018,Cass.n. 14689/2012, Cass.19750/2008), non si ravvisano ostacoli di ordine logico o giuridico al fatto che la naturale assorbibilità del superminimo possa venire meno per effetto di diversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche in conseguenza di un uso aziendale, vale a dire della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo”.
Nella fattispecie in esame, è pacifico che la per gli anni dedotti in causa e fino CP_1
al 2017, quindi per un significativo arco temporale, non ha disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva come pure pacifico è che, nel corso del tempo, si sono succedute, senza soluzione di continuità, procedure di mobilità volontaria e contratti di solidarietà in relazione ai quali non sono mai stati assorbiti i superminimi.
Non risulta, infatti, contestato quanto allegato nel ricorso di primo grado ovvero che non ha provveduto ad alcun assorbimento in occasione dei rinnovi Controparte_1
contrattuali e dei conseguenti aumenti dei minimi contrattuali che si sono registrati in data in data 1° settembre 2003 (1°luglio 2003 da CCNL) , in data 1° luglio 2004,in data
1° febbraio 2006,in data 1° ottobre 2006, in data 1° ottobre 2007, in data 1° giugno
2008, in data 1°gennaio 2010, in data 1° giugno 2010, in data 1° giugno 2011, in data 1° aprile 2013, in data 1° ottobre 2013, in data 1° aprile 2014 e in data 1° ottobre 2014. pagina 13 di 20 Peraltro neppure risulta, sul piano collettivo, alcuna modifica:” tramite accordo collettivo del sussistente, per quanto si è detto, uso aziendale inerente la non assorbibilità del superminimo. Ed invero, negli accordi intervenuti nel novembre 2017, non risulta una volontà in tal senso, ma solo che “i trattamenti economici del personale dipendente...vengono adeguati come da tabelle allegate”, dove le tabelle allegate prevedono solo aumenti retributivi e il riconoscimento dell'LE Retributivo
Separato. Non può dunque ritenersi modifica operata dalla contrattazione collettiva, la condotta unilaterale del datore di lavoro che faccia luogo all'assorbimento” (cfr.
Appello Milano n. 84 del 2024).
Dunque, il decorso del lungo tempo suddetto e, in aggiunta, il comportamento del datore di lavoro di non scegliere di assorbire i superminimi, nonostante le difficoltà economiche anche presenti, senza comunicare riserve per gli anni successivi, confermano la sussistenza di una condotta aziendale univoca e generalizzata che si è tradotta in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto alla regola dei contratti individuali della assorbibilità del superminimo e che integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale.
Per quanto concerne il tema della disdettabilità dell'uso aziendale questo Collegio richiama la citata sentenza n. 84 del 2014 con cui - in maniera condivisibile e qui richiamata anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. – la Corte di Appello di Milano ha precisato quanto segue:” Vero è che, come argomentato dall'appellante, l'uso aziendale non si incorpora nei contratti individuali di lavoro e opera con efficacia assimilabile a quella dei contratti collettivi, sicché, come è per il contratto collettivo che non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, ben potendo l'uso essere superato da un successivo contratto collettivo di segno contrario o anche dalla disdetta unilaterale della parte. Vero è anche, tuttavia, che da tali corretti presupposti non discendono le conseguenze volute dall'appellante.
Ed infatti, l'accordo del 23.11.2017, nel prevedere gli aumenti retributivi (tra cui il già pagina 14 di 20 menzionato ERS), non contiene alcuna previsione dalla quale possa desumersi – esplicitamente o implicitamente - il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere - diversamente da quanto consentito dall'uso aziendale, all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi aumenti… “ e ancora che:”…per un verso la scelta compiuta da di CP_1
non procedere all'assorbimento sino al 2018 è stata una scelta libera, non imposta da alcuna norma di legge o di contratto, e poi protrattasi per decenni;
per altro verso,
l'accordo del 23.11.2017 nulla disponeva circa la possibilità di assorbimento dei preesistenti assegni personali negli aumenti introdotti a far data dal 1.2.2018”.
Anche la già richiamata decisione n. 12477 del 2025 della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della disdettabilità dell'uso aziendale all'uopo precisando che:” …in ordine alla durata della vincolatività dell'uso aziendale deve convenirsi che esso non può vincolare "sine die" la parte datoriale, impedendole, a fronte di tutti i successivi rinnovi contrattuali, l'esercizio di una facoltà comunque prevista nel contratto individuale. A riguardo può farsi utile riferimento a quanto statuito da questa Corte in tema di contratto collettivo senza un termine predeterminato di efficacia. Il giudice di legittimità ha infatti affermato che esso non può vincolare per sempre le parti contraenti perché in tal caso finirebbe per essere vanificata la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione ve estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio (così Cass.
23105/2019).
5.6. Invero, anche nel caso dell'uso aziendale, la cristallizzazione del vincolo da esso scaturente finirebbe per non essere funzionale alle esigenze di una pagina 15 di 20 realtà socio economica sulla quale l'uso aziendale è destinato ad incidere, per definizione mutevole nel tempo. Va quindi affermata, in linea di principio, la possibilità per la parte datoriale di "disdettare" l'uso aziendale.
5.7. Tale possibilità, onde evitare che essa si traduca nella sottrazione al vincolo scaturente dall'uso, rimessa alla sostanziale discrezionalità del datore di lavoro, deve essere esercitata in conformità del principio di correttezza e buona fede ed in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale pacificamente riconosciuta a tale strumento destinato ad operare quale fonte eteronoma di regolazione del rapporto di lavoro. Ciò implica, innanzitutto, la necessità che la disdetta sia giustificata, vale a dire fondata su un sopravvenuto sostanziale mutamento di circostanze rispetto all'epoca di formazione dell'uso aziendale quali, ad esempio, una rimodulazione del trattamento economico dei dipendenti scaturente dal rinnovo del contratto collettivo;
implica, inoltre, la necessità di una sua formalizzazione, mediante dichiarazione della parte datoriale che espliciti le ragioni alla base della "disdetta" medesima, diretta alla collettività dei lavoratori. Occorre, in altri termini che la volontà datoriale di disdettare l'uso aziendale sia resa in termini chiari ed univoci in modo da essere immediatamente percepibile dalla platea dei lavoratori. Viene qui in rilievo la considerazione della natura di fonte sociale dell'uso aziendale, destinata ad avere ricadute su interessi di carattere collettivo riferiti alla generalità dei lavoratori, i quali, per un'elementare esigenza di trasparenza e controllo, devono avere tempestiva ed adeguata conoscenza della volontà datoriale di "recedere" dall'uso e delle ragioni che la sorreggono;
ciò analogamente a quanto avviene di regola in ipotesi di disdetta del contratto collettivo mediante dichiarazione formale alla controparte sociale, contratto cui l'uso aziendale è assimilato quale fonte di regolazione della generalità dei rapporti di lavoro”.
In applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati, considerato il non assorbimento del superminimo, reiterato nel tempo, unitamente all'assenza di previsioni in tal senso nei ripetuti rinnovi contrattuali, la Sentenza del primo giudice deve, quindi, essere pagina 16 di 20 riformata nella parte in cui, non ritenendo raggiunta la prova di un uso aziendale, ha respinto le domande di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e dirette ad ottenere la declaratoria di illegittimità della
[...] Parte_5
condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga
“AP/Superminimo individuale” operati da in danno dei ricorrenti dal CP_2
febbraio 2018.
Per quanto concerne la questione avente ad oggetto l'LE Retributivo Separato
(ERS) questo Collegio condivide le motivazioni assunte con la Sentenza n. 263 del 2023 di questa Corte territoriale che – come correttamente ritenuto, sul punto, dal primo giudice - ha posto in rilievo la non comparabilità tra ERS e . CP_4
Con la citata sentenza – qui richiamata ex art. 118 disp.att. c.p.c. – questa Corte territoriale ha affermato che l'LE Retributivo Separato (ERS):” a differenza del superminimo individuale, non incide sul calcolo del TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale. Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul
TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti. Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura “non assorbibile” non può essere vanificato per effetto della corresponsione dell'ERS proprio per la incomparabilità dei due emolumenti. Pertanto, tale voce non risulta comparabile con quelle ordinarie che non contengono alcuna incidenza degli istituti diretti e indiretti” (così Appello Milano n. 263 del 2023).
In applicazione delle predette argomentazioni la Sentenza del primo giudice deve, quindi, essere confermata nella parte in cui ha ritenuto illegittima la condotta di
[...]
per avere assorbito l'LE Retributivo Separato (ERS) 2017/2018 con il CP_1
superminimo individuale.
pagina 17 di 20 Alla riforma della Sentenza impugnata, nei limiti sopra indicati, consegue la rideterminazione delle somme che è tenuta a corrispondere ai Controparte_1
lavoratori per le illegittime trattenute operate dal mese di febbraio 2018.
Sul punto la Corte osserva che – a fronte degli analitici e specifici conteggi allegati in primo grado (cfr. pagg. 1 e seguenti) - si è limitata ad eccepire, con CP_1 CP_1
clausola di stile e in maniera generica, che:” Pur ritenendo assorbenti le precedenti argomentazioni, si contesta comunque la domanda di condanna delle convenute al pagamento delle differenze retributive rivendicate dall'odierno istante, stante l'assoluta inammissibilità e, comunque, infondatezza, in fatto e diritto, delle avverse domande in ordine all'an debeatur”.
Vanno, quindi, accolti i conteggi allegati da parte ricorrente – coerentemente e correttamente calcolati sulla base delle buste paga prodotte in atti - e, quindi, CP_1
deve essere condannate a versare: a , e
[...] Parte_1 Parte_2
l'importo di € 4.481,75 (per ciascuno) a seguito degli assorbimenti così Parte_3
determinati: Euro 27,58 moltiplicato per 5 mensilità (fino a giugno 2018 compreso) pari a Euro 137,9 più Euro 68,95 moltiplicato per 63 mensilità (fino a aprile 2023 compreso) pari a Euro 4.343,85 e così per un totale assorbito di € 4.481,75; a Parte_4
l'importo di € 3.250,00 a seguito degli assorbimenti così determinati: Euro 20,00 moltiplicato per 5 mensilità (fino a giugno 2018 compreso) pari a Euro 100,00 più Euro
50,00 moltiplicato per 63 mensilità (fino a aprile 2023) pari a Euro 3.150,00 e così per un totale assorbito di € 3.250,00; a l'importo di € 3.997,50 a Parte_5
seguito degli assorbimenti così determinati: Euro 24,6 moltiplicato per 5 mensilità (fino a giugno 2018 compreso) pari a euro 123,00 più Euro 61,50 moltiplicato per 63 mensilità (fino a aprile 2023 compreso) pari a € 3.874,50 e così per un totale assorbito di
€ 3.997,50.
In accoglimento dell'appello proposto da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e devono, quindi, essere riformate, nei
[...] Parte_4 Parte_5
pagina 18 di 20 limiti di cui in motivazione, sia la sentenza parziale n. 1098 del 2024, sia la sentenza definitiva n. 2155 del 2024, emesse dal Tribunale di Milano dovendosi, invece, respingere gli appelli interposti da Controparte_1
Le spese del grado seguono la soccombenza e - in applicazione del D.M. n. 55/2014 come novellato, tenendo conto del valore della controversia, della serialità della controversia, dell'attività processuale effettivamente svolta e del numero delle parti - sono liquidate, in favore di parte appellata, in euro 2.800,00 (base euro 2.000,00 aumentato del 10% per ogni parte ulteriore alla prima) oltre spese generali e oneri accessori come per legge.
Non sussistendo alcuna discrezionalità si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, novellato dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di Controparte_1
( dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...] CP_2
dovuto per l'appello.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza parziale n. 1098 del 2024 e della sentenza definitiva n. 2155 del 2024 emesse dal Tribunale di Milano, accerta e dichiara la illegittimità degli assorbimenti del individuale operato da ( CP_4 Controparte_1 [...]
in danno dei ricorrenti dal febbraio 2018 e ridetermina la condanna di CP_2 [...]
al pagamento degli importi dovuti nei termini seguenti: Euro 4.481,75 per il CP_1
sig. , Euro 4.481,75 per la sig.ra Euro 4.481,75 per la Parte_1 Parte_2
sig.ra , Euro 3.250,00 per il sig. , Euro 3.997,50 per la sig.ra Pt_3 Pt_4 Parte_5
con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Conferma nel resto.
Condanna ( al pagamento delle spese del grado in Controparte_1 CP_2
favore di parte appellata liquidate in euro 2.800,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge. pagina 19 di 20 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di dell'ulteriore importo a Controparte_1 CP_2
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Milano,27 Maggio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
AN TR IA SA CU
pagina 20 di 20
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott. IA SA CU Presidente
Dott. Serena SOMMARIVA Consigliera
Dott. AN TR Giudice Ausiliario – Relatore
Nei giudizi civili riuniti in grado di appello numeri 1113 e 1123 del 2024 avverso la sentenza parziale n. 1098 del 2024 e avverso la sentenza definitiva n. 2155 del 2024, emesse dal Tribunale di Milano (Martini), decisi il giorno 27 maggio 2025 promossi da:
Giudizio n. 1113 del 2024:
( ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._4 Parte_5
,tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati NN IA (c.f. C.F._5
- PEC: ) e US C.F._6 Email_1
Sottile (c.f. - PEC: ) C.F._7 Email_2
elettivamente domiciliati in Roma, Via Galilei n. 45 presso lo studio dell'Avvocato
NN IA – Appellanti, nei confronti di: alternativamente denominata (P. IVA Controparte_1 CP_2
) rappresentata e difesa dagli Avvocati prof. Marco Marazza (c.f. P.IVA_1
- Fax 06 8088208 – PEC C.F._8 Email_3 pagina 1 di 20 – e.mail e ME De Feo (c.f. Email_4 Email_5
– Fax 06 8088208 – PEC C.F._9 [...]
– e.mail elettivamente domiciliata Email_6 Email_5
in Milano, Piazza Armando Diaz n. 6 presso lo studio dell'Avvocato Luca Failla -
Appellata principale/appellante incidentale;
nonché da, Giudizio n.1123 del 2024:
alternativamente denominata (P. IVA Controparte_1 CP_2
), rappresentata e difesa dagli Avvocati prof. Marco Marazza (c.f. P.IVA_1
e ME De Feo (c.f. ) C.F._8 C.F._9
elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Armando Diaz n. 6 presso lo studio dell'Avvocato Luca Failla – Appellante;
contro
( ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._4 Parte_5
,tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati NN IA (c.f. C.F._5
- PEC: ) e US C.F._6 Email_1
Sottile (c.f. - PEC: ) C.F._7 Email_2
elettivamente domiciliati in Roma, Via Galilei n. 45 presso lo studio dell'Avvocato
NN IA – Appellati.
CONCLUSIONI
Nel giudizio n. 1113 del 2024:
Per gli appellanti come da ricorso in appello datato 18 ottobre 2024:” Accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, la illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “ Controparte_3
” operati da in danno dei ricorrenti dal febbraio 2018 e in
[...] CP_2
conseguenza e per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante CP_2
pagina 2 di 20 pro tempore, alla ricostituzione della predetta voce “AP/Superminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 nelle seguenti misure: Euro
4.481,75 per il sig. , Euro 4.481,75 per la sig.ra Euro Parte_1 Parte_2
4.481,75 per la sig.ra , Euro 3.250,00 per il sig. , Euro 3.997,50 per la Pt_3 Pt_4
sig.ra o nelle diverse misure maggiori o minori ritenute di giustizia. Parte_5
Disporre, occorrendo, CTU sugli importi spettanti ai ricorrenti. Con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Con vittoria integrale di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”;
Per la parte appellata – appellante incidentale come da memoria difensiva e contestuale ricorso in appello incidentale datato 21 gennaio 2025:” Voglia codesta
Ecc.ma Corte, previa fissazione di nuova udienza di discussione: a) rigettare il ricorso in appello proposto dagli odierni appellanti perché inammissibile e comunque infondato, e, per l'effetto, confermare per i motivi sopra esposti, e nei limiti dei capi impugnati dalla controparte, la sentenza non definitiva n. 1098/2024 pubblicata in data
22/04/2024 dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice unico del lavoro, Dott.ssa
Martini, all'esito del procedimento contraddistinto dal n. R.G. 5544/2023.b) accogliere l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza non definitiva n. 1098/2024 del Tribunale di Milano nonché totale riforma della sentenza definitiva n. 2155/2024 pubblicata in data 23/04/2024 del Tribunale di Milano, accertare la legittimità della condotta posta in essere dalla anche con riferimento Controparte_1
all'assorbimento dell'LE Retributivo Separato (ERS) 2017/2018 con il superminimo individuale da febbraio 2018 e per l'effetto, rigettare integralmente le domande avanzate con il ricorso introduttivo di primo grado;
c) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio”;
Nel giudizio 1123 del 2024:
pagina 3 di 20 Per la parte appellante come da ricorso in appello datato 21 ottobre 2024:” Voglia codesta Ecc.ma Corte, previa fissazione dell'udienza di discussione, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma delle impugnate sentenze, per quanto visto, rigettare tutte le domande proposte dagli odierni appellati nel giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”;
Per gli appellati come da Memoria difensiva datata 03 Gennaio 2025:” In ragione di quanto sino ad ora esposto, gli appellati, come sopra rappresentati e difesi, chiedono, previa riunione del presente giudizio a quello recante il numero di r.g. R.G.1113/24, il rigetto dell'appello ex adverso proposto”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano – in parziale accoglimento del ricorso presentato da
[...]
, , e – Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
con la sentenza parziale n. 1098 del 2024 ha accertato l'illegittimità degli assorbimenti della voce sovraminimo individuale operati dalla convenuta con riferimento all'elemento retributivo separato (ERS) dal mese di febbraio 2018 e ha condannato alla ricostituzione della predetta voce e al pagamento, in favore dei Controparte_1
ricorrenti, delle somme assorbite, a tale titolo, dal mese di febbraio 2018 liquidate, con la sentenza definitiva n. 2155 del 2024, in € 1.035,84 a favore di , in € Parte_1
923,44 a favore di in € 766,88 a favore di , in € Parte_5 Parte_4
1.035,84 a favore di e in € 1.036,37 a favore di oltre Parte_3 Parte_2
interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Spese del grado liquidate, con la sentenza definitiva, secondo il criterio della soccombenza, in complessivi € 1.700,00 oltre spese generali, Iva e C.P.A.
In motivazione il Tribunale di Milano, nel ritenere illegittimo l'assorbimento dell'elemento Retributivo Separata (ERS) operato da con il Controparte_1
superminimo individuale, ha richiamato i precedenti del proprio Ufficio secondo cui i due emolumenti non sono comparabili, né equivalenti, precisando che l'assorbimento pagina 4 di 20 del superminimo in misura esattamente pari alla somma corrisposta a titolo di E.R.S. finisce per causare una riduzione del complessivo trattamento economico percepito dai lavoratori che, stante la diversa incidenza del superminimo rispetto all'E.R.S, subiscono un pregiudizio nel computo, e nel riconoscimento, degli istituti diretti ed indiretti nonché nella determinazione del TFR.
Il primo giudice ha, quindi, liquidato gli importi da versare ai ricorrenti recependo la quantificazione concordemente dichiarata dai procuratori delle parti all'udienza del 14 marzo 2024.
Il Tribunale di Milano non ha, invece, ritenuto raggiunta la prova, incombente sui ricorrenti, di un intervenuto accordo tra le parti relativo alla modifica della natura del superminimo erogato o, comunque, sulla possibilità di configurare una volontà delle parti tesa ad escludere l'assorbibilità del superminimo riconosciuto dalla CP_1
ai ricorrenti e, fin dall'inizio, espressamente definito quale superminimo ad personam individuale assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi e/o passaggi di livello.
In particolare il primo giudice – da un lato - non ha ritenuto sufficienti, al fine di assolvere al proprio onere probatorio, le buste paga prodotte dai ricorrenti trattandosi di meri documenti contabili dai quali non è possibile desumere la volontà delle parti di derogare al principio generale della assorbibilità e – dall'altro – ha ritenuto rilevanti, in senso contrario, sia le comunicazioni inviate ai lavoratori in occasione dell'incremento retributivo e sia la Nota del 9 maggio 2001 indirizzata al ricorrente . Parte_1
In riferimento alla predetta documentazione il primo giudice ha evidenziato che nelle comunicazioni inviate ai lavoratori viene manifestata la volontà della società di continuare a ritenere assorbibile il superminimo erogato e che, nella nota del 9 maggio
2001, ha manifestato la volontà di riservarsi la facoltà di disporre, Controparte_1
o meno, l'assorbimento del superminimo individuale non assumendo, pertanto, rilevanza pagina 5 di 20 il mancato esercizio, da parte della sebbene per lungo tempo, della facoltà CP_1
di dar luogo all'assorbimento.
Avverso le predette sentenze hanno interposto appello sia i lavoratori
[...]
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e sia Controparte_1
Radicando il procedimento n. 1113 del 2024 , Parte_1 Parte_2
, e richiamando la Parte_3 Parte_4 Parte_5
giurisprudenza formatasi in materia, hanno interposto appello articolando due motivi intestati – il primo – “Sulla presunta mancata dimostrazione della natura non assorbibile dei superminimi erogati ai ricorrenti” e – il secondo – “Sulla mancata allegazione degli elementi idonei a fondare l'esistenza di un uso aziendale” censurando la decisione del primo giudice nella parte in cui non ha ritenuto provato un sopravvenuto
“accordo tra le parti relativo alla modifica della natura del superminimo erogato” o, comunque, una volontà delle parti tesa ad escludere l'assorbibilità” e nella parte in cui non ha ritenuto allegato circostanze idonee a provare l'esistenza di un uso aziendale.
In particolare gli appellanti – evidenziando che durante i rinnovi Controparte_1
contrattuali dell'1 luglio 2003, 1 luglio 2004, 1 febbraio 2006, 1 ottobre 2006, 1 ottobre
2007, 1 giugno 2008, 1 gennaio 2010, 1 giugno 2010, 1 giugno 2011, 1 aprile 2013, 1 ottobre 2013, 1 aprile 2014 e 1 ottobre 2014, non ha provveduto ad alcun assorbimento del superminimo, così non solo manifestando la volontà di modificare l'iniziale natura assorbibile dei superminimi riconosciuti, rendendoli, dunque, non assorbibili ma anche determinando l'insorgere di un uso aziendale consistente nel mancato assorbimento dei superminimi individuali, sempre rimasti inalterati anche a seguito degli aumenti del minimo tabellare concordati con le organizzazioni sindacali.
Costituendosi nel procedimento n.1113 del 2024 ha chiesto il Controparte_1
rigetto dell'appello principale e ha formulato un motivo di appello incidentale intestato:”
Violazione e falsa applicazione della disciplina collettiva sull'ERS (Accordo del pagina 6 di 20 23.11.2017), dell'art. 2120 c.c. e dell'art. 2697 c.c.” con cui ha censurato la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto l'illegittimità dell'assorbimento dei superminimi operato con riferimento all'LE Retributivo Separato.
Sul punto ha dedotto che il primo giudice, irreparabilmente Controparte_1
violando la norma collettiva che lo ha introdotto, ha erroneamente valutato la natura ed il reale valore dell'LE Retributivo Separato (ERS) all'uopo precisando che l'ERS
è una voce retributiva fissata nell'ambito della contrattazione collettiva che, esplicitamente, stabilisce che la stessa è esclusa dalla base di calcolo del TFR, ma il cui valore è comprensivo degli ulteriori istituti diretti e indiretti di fonte legale o contrattuale.
Radicando il procedimento n. 1123 del 2024 ha interposto appello anche Controparte_1
articolando un solo motivo - intestato:” Violazione e falsa applicazione della
[...]
disciplina collettiva sull'ERS (Accordo del 23.11.2017), dell'art. 2120 c.c. e dell'art. 2697 c.c.” - con cui ha censurato la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto l'illegittimità dell'assorbimento dei superminimi operato con riferimento all'LE
Retributivo Separato reiterando le argomentazioni già espresse nell'appello incidentale proposto nel procedimento n. 1113 del 2024.
Costituendosi nel procedimento 1123 del 2024 i lavoratori , Parte_1 [...]
, e hanno eccepito Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
l'infondatezza dell'appello proposto da chiedendo la riunione dei Controparte_1
procedimenti.
Disposta la riunione dei procedimenti le parti, all'udienza del 27 maggio 2025, svoltasi da remoto, hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
Tutte le questioni dedotte con i motivi di appello, come sopra enucleati, sono già state reiteratamente vagliate da questa Corte con plurime decisioni (cfr. ex multis: n. 254 del pagina 7 di 20 2024 confermata da Ordinanza Corte di Cassazione n. 12477 del 2025) dalle cui motivazioni non si ravvisano elementi per discostarsene.
E' pacifico, in atti, che i lavoratori sono tutti dipendenti di , assunti Controparte_1
in date diverse: in data 15 maggio 1990; in data 09 Parte_1 Parte_2
aprile 1996; in data 11 gennaio 1999; in data 22 Parte_3 Parte_4
febbraio 1990; in data 16 gennaio 1990 e che tutti hanno goduto Parte_5
di un Superminimo individuale, qualificato assorbibile ma mai assorbito, nonostante reiterati rinnovi contrattuali, fino al mese di gennaio 2018 quando - in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017
– il datore di lavoro, unilateralmente, con decorrenza dal mese di febbraio 2018, lo ha assorbito.
Altrettanto pacifico, in diritto, è il principio, secondo cui:”…non è dubitabile che, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari individualmente pattuita tra datore di lavoro e lavoratore, sia di regola soggetto al principio dell'assorbimento, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento” (cfr. ex multis: Corte di Cassazione
Ordinanza n. 12477 dell'11 maggio 2025; n. 26017 del 17 ottobre 2018).
Quanto sopra richiamato il Collegio evidenzia che i lavoratori hanno dedotto, fin dal ricorso in primo grado, l'esistenza di un uso aziendale derogatorio rispetto alla regola generale dell'assorbimento del superminimo (cfr. pag. 7 ricorso in primo grado:”
Sebbene tale superminimo fosse stato concesso dalla società resistente con espressa previsione della sua assorbibilità, di fatto la in occasione dei successivi CP_2
aumenti dei minimi contrattuali, non ha mai provveduto all'assorbimento del suddetto superminimo per 15anni, ossia dal 2003 sino al febbraio 2018. In particolare, la pagina 8 di 20 convenuta non ha provveduto ad alcun assorbimento in occasione dei rinnovi contrattuali e dei conseguenti aumenti dei minimi contrattuali che si sono registrati in data in data 1° settembre 2003 (1°luglio 2003 da CCNL) , in data 1° luglio 2004,in data
1° febbraio 2006,in data 1° ottobre 2006, in data 1° ottobre 2007, in data 1° giugno
2008, in data 1°gennaio 2010, in data 1° giugno 2010, in data 1° giugno 2011, in data
1° aprile 2013, in data 1° ottobre 2013, in data 1° aprile 2014 e in data 1° ottobre
2014”) e che detta allegazione è stata supportata da idonea documentazione (cfr. in particolare docc. da 1 a 13 fascicolo di primo grado dei lavoratori: buste paga e Tabelle incrementi contrattuali del CCNL).
A fronte di detta articolata, e documentata, allegazione, parte appellante si è limitata ad eccepire che:” i ricorrenti si limitano ad allegare alcune buste paga che, in ogni caso, non sono idonee a dimostrare la natura non assorbibile del superminimo percepito, trattandosi di documenti meramente contabili, da cui non risulta alcuna manifestazione esplicita di volontà della convenuta di attribuire natura non assorbibile al sovraminimo individuale degli istanti. Non v'è traccia, invero, nel ricorso introduttivo del presente giudizio di alcun elemento idoneo a far anche solo presumere l'esistenza di un comportamento concludente della convenuta capace di determinare un mutamento del titolo di attribuzione dei superminimi erogati ai ricorrenti che risultano, per tabulas, pacificamente assorbibili (cfr. docc. da 1 a 15 allegati al ricorso introduttivo)” richiamando giurisprudenza sulla regola generale dell'assorbimento del superminimo senza contestare, tempestivamente e adeguatamente, le allegazioni e le produzioni avversari (cfr. pagg. 4, 5 e 18 e ss. Memoria difensiva nel primo Controparte_1
grado del giudizio).
A tale proposito questo Collegio condivide le motivazioni assunte sul punto dalla Corte di Appello di Milano con le sentenze n. 723 del 2023 e 84 del 2024 – che qui si richiamano anche ai sensi dell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile – in cui si afferma che:” A fronte dell'allegazione da parte dei pagina 9 di 20 lavoratori di tutti gli elementi costitutivi dell'uso aziendale - ed in particolare della reiterazione costante e generalizzata, da parte del datore di lavoro, del comportamento favorevole per i dipendenti (il mancato assorbimento), per un periodo pluriennale risalente addirittura alla precedente forma societaria di - la Parte_6
contestazione di è stata infatti generica, e non accompagnata nemmeno CP_1
dall'indicazione di un caso concreto in cui detto assorbimento, prima dei fatti di causa, sarebbe stato effettuato. si è infatti limitata ad enunciare quali fossero, a suo CP_1
dire, gli elementi costitutivi dell'uso aziendale;
come fosse regolato l'onere della prova;
quali fossero gli elementi che i lavoratori avrebbero dovuto allegare e provare.
Tuttavia, a fronte delle allegazioni effettuate ai punti 4,6,7,9, 16,17,18,19,20 del ricorso
(nota: qui pagg. da 1 a 7 ricorso introduttivo del giudizio in primo grado), si CP_1
è limitata a ricordare come gravasse sull'avversario l'onere di fornirne prova, senza tuttavia né allegare né provare almeno un episodio specifico in cui, per un qualche dipendente titolare di un superminimo, prima, o poi, Pt_6 Controparte_1
avesse proceduto ad assorbimento. Allegazione e prova che era lecito aspettarsi da non solo in ossequio al principio per cui “Nel rito del lavoro, il convenuto ha CP_1
l'onere di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 416, comma
3, c.p.c.” (Cass. 27/06/2018 n. 16970), ma anche a quello c.d. di vicinanza della prova
(posto che per il datore di lavoro era senz'altro agevole smentire l'allegazione avversaria con l'indicazione di episodi di segno contrario specifici e documentabili)”(cfr. Appello Milano n. 723 del 2023 richiamata anche in Appello
Milano n. 84 del 2024).
Anche con riferimento al valore probatorio della documentazione versata in atti – e, in particolare, del valore probatorio delle buste paga - vanno condivise le argomentazioni assunte da questa Corte territoriale con la sentenza n. 1080 del 2023 secondo cui:” a prescindere dall'ovvia considerazione del valore probatorio delle buste paga e delle pagina 10 di 20 lettere di attribuzione in ordine al riconoscimento ed alla qualificazione degli emolumenti che indicano, nel caso di specie la produzione di tali documenti costituisce prova della circostanza dell'attribuzione di un superminimo e del suo valore, di fatto non assorbito, per tutto il periodo in esame e, dunque, sino al gennaio 2018” (cfr.
Appello Milano n. 1080 del 2023).
Per quanto sopra richiamato e argomentato questo Collegio ritiene, pertanto, che parte appellata – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - abbia assolto ai propri oneri, di allegazione e di prova, circa la formazione di un uso aziendale, nella fattispecie derogatorio alla regola dell'assorbimento del superminimo.
Nella fattispecie in esame, infatti, deve trovare applicazione l'insegnamento della
Suprema Corte di Cassazione secondo cui:” la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (cfr. Cass. 28 luglio
2009 n. 17481; Cass. 25 marzo 2013 n. 7395 nonché Cass. ss.uu. 13 dicembre 2007 n.
26107).
Detto insegnamento, peraltro, è stato ribadito anche di recente dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 12477 dell'11 maggio 2025 che ha rigettato il ricorso proposto da avverso la sentenza n. 254 del 2024 di questa Corte Territoriale. Controparte_1
pagina 11 di 20 Scrutinando questioni analoghe ai motivi di appello qui articolati e proposti la Corte di
Cassazione, circa la formazione dell'uso aziendale, ha ribadito che, alla luce della condivisibile giurisprudenza di legittimità: “al fine della configurazione dell'uso aziendale, esclude rilievo all'elemento volontaristico, ritenendo sufficiente il fatto oggettivo della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore dovuto ai lavoratori”.
Richiamando la natura di c.d. fonte sociale dell'Uso aziendale la Corte di Cassazione ha, inoltre, ribadito che:” Per costante affermazione del giudice di legittimità, l'uso aziendale appartiene infatti al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. È stato in particolare precisato che ove la modifica " in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica " in peius" del trattamento in tal modo attribuito (Cass. n. 8342/2010, Cass. n. 5882/2010, Cass. n.
15489/2007); in conseguenza, salvaguardati i diritti quesiti, l'uso aziendale può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (Cass.
n. 3296/2016)”.
5.4. Non vi è ragione di sottrarre a tali principi anche la regolazione del superminimo Se è vero infatti che costituisce " ius receptum" l'affermazione che il pagina 12 di 20 cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio dell'assorbimento nei successivi miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore (Cass.n.26017/2018,Cass.n. 14689/2012, Cass.19750/2008), non si ravvisano ostacoli di ordine logico o giuridico al fatto che la naturale assorbibilità del superminimo possa venire meno per effetto di diversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche in conseguenza di un uso aziendale, vale a dire della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo”.
Nella fattispecie in esame, è pacifico che la per gli anni dedotti in causa e fino CP_1
al 2017, quindi per un significativo arco temporale, non ha disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva come pure pacifico è che, nel corso del tempo, si sono succedute, senza soluzione di continuità, procedure di mobilità volontaria e contratti di solidarietà in relazione ai quali non sono mai stati assorbiti i superminimi.
Non risulta, infatti, contestato quanto allegato nel ricorso di primo grado ovvero che non ha provveduto ad alcun assorbimento in occasione dei rinnovi Controparte_1
contrattuali e dei conseguenti aumenti dei minimi contrattuali che si sono registrati in data in data 1° settembre 2003 (1°luglio 2003 da CCNL) , in data 1° luglio 2004,in data
1° febbraio 2006,in data 1° ottobre 2006, in data 1° ottobre 2007, in data 1° giugno
2008, in data 1°gennaio 2010, in data 1° giugno 2010, in data 1° giugno 2011, in data 1° aprile 2013, in data 1° ottobre 2013, in data 1° aprile 2014 e in data 1° ottobre 2014. pagina 13 di 20 Peraltro neppure risulta, sul piano collettivo, alcuna modifica:” tramite accordo collettivo del sussistente, per quanto si è detto, uso aziendale inerente la non assorbibilità del superminimo. Ed invero, negli accordi intervenuti nel novembre 2017, non risulta una volontà in tal senso, ma solo che “i trattamenti economici del personale dipendente...vengono adeguati come da tabelle allegate”, dove le tabelle allegate prevedono solo aumenti retributivi e il riconoscimento dell'LE Retributivo
Separato. Non può dunque ritenersi modifica operata dalla contrattazione collettiva, la condotta unilaterale del datore di lavoro che faccia luogo all'assorbimento” (cfr.
Appello Milano n. 84 del 2024).
Dunque, il decorso del lungo tempo suddetto e, in aggiunta, il comportamento del datore di lavoro di non scegliere di assorbire i superminimi, nonostante le difficoltà economiche anche presenti, senza comunicare riserve per gli anni successivi, confermano la sussistenza di una condotta aziendale univoca e generalizzata che si è tradotta in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto alla regola dei contratti individuali della assorbibilità del superminimo e che integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale.
Per quanto concerne il tema della disdettabilità dell'uso aziendale questo Collegio richiama la citata sentenza n. 84 del 2014 con cui - in maniera condivisibile e qui richiamata anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. – la Corte di Appello di Milano ha precisato quanto segue:” Vero è che, come argomentato dall'appellante, l'uso aziendale non si incorpora nei contratti individuali di lavoro e opera con efficacia assimilabile a quella dei contratti collettivi, sicché, come è per il contratto collettivo che non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, ben potendo l'uso essere superato da un successivo contratto collettivo di segno contrario o anche dalla disdetta unilaterale della parte. Vero è anche, tuttavia, che da tali corretti presupposti non discendono le conseguenze volute dall'appellante.
Ed infatti, l'accordo del 23.11.2017, nel prevedere gli aumenti retributivi (tra cui il già pagina 14 di 20 menzionato ERS), non contiene alcuna previsione dalla quale possa desumersi – esplicitamente o implicitamente - il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere - diversamente da quanto consentito dall'uso aziendale, all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi aumenti… “ e ancora che:”…per un verso la scelta compiuta da di CP_1
non procedere all'assorbimento sino al 2018 è stata una scelta libera, non imposta da alcuna norma di legge o di contratto, e poi protrattasi per decenni;
per altro verso,
l'accordo del 23.11.2017 nulla disponeva circa la possibilità di assorbimento dei preesistenti assegni personali negli aumenti introdotti a far data dal 1.2.2018”.
Anche la già richiamata decisione n. 12477 del 2025 della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della disdettabilità dell'uso aziendale all'uopo precisando che:” …in ordine alla durata della vincolatività dell'uso aziendale deve convenirsi che esso non può vincolare "sine die" la parte datoriale, impedendole, a fronte di tutti i successivi rinnovi contrattuali, l'esercizio di una facoltà comunque prevista nel contratto individuale. A riguardo può farsi utile riferimento a quanto statuito da questa Corte in tema di contratto collettivo senza un termine predeterminato di efficacia. Il giudice di legittimità ha infatti affermato che esso non può vincolare per sempre le parti contraenti perché in tal caso finirebbe per essere vanificata la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione ve estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio (così Cass.
23105/2019).
5.6. Invero, anche nel caso dell'uso aziendale, la cristallizzazione del vincolo da esso scaturente finirebbe per non essere funzionale alle esigenze di una pagina 15 di 20 realtà socio economica sulla quale l'uso aziendale è destinato ad incidere, per definizione mutevole nel tempo. Va quindi affermata, in linea di principio, la possibilità per la parte datoriale di "disdettare" l'uso aziendale.
5.7. Tale possibilità, onde evitare che essa si traduca nella sottrazione al vincolo scaturente dall'uso, rimessa alla sostanziale discrezionalità del datore di lavoro, deve essere esercitata in conformità del principio di correttezza e buona fede ed in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale pacificamente riconosciuta a tale strumento destinato ad operare quale fonte eteronoma di regolazione del rapporto di lavoro. Ciò implica, innanzitutto, la necessità che la disdetta sia giustificata, vale a dire fondata su un sopravvenuto sostanziale mutamento di circostanze rispetto all'epoca di formazione dell'uso aziendale quali, ad esempio, una rimodulazione del trattamento economico dei dipendenti scaturente dal rinnovo del contratto collettivo;
implica, inoltre, la necessità di una sua formalizzazione, mediante dichiarazione della parte datoriale che espliciti le ragioni alla base della "disdetta" medesima, diretta alla collettività dei lavoratori. Occorre, in altri termini che la volontà datoriale di disdettare l'uso aziendale sia resa in termini chiari ed univoci in modo da essere immediatamente percepibile dalla platea dei lavoratori. Viene qui in rilievo la considerazione della natura di fonte sociale dell'uso aziendale, destinata ad avere ricadute su interessi di carattere collettivo riferiti alla generalità dei lavoratori, i quali, per un'elementare esigenza di trasparenza e controllo, devono avere tempestiva ed adeguata conoscenza della volontà datoriale di "recedere" dall'uso e delle ragioni che la sorreggono;
ciò analogamente a quanto avviene di regola in ipotesi di disdetta del contratto collettivo mediante dichiarazione formale alla controparte sociale, contratto cui l'uso aziendale è assimilato quale fonte di regolazione della generalità dei rapporti di lavoro”.
In applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati, considerato il non assorbimento del superminimo, reiterato nel tempo, unitamente all'assenza di previsioni in tal senso nei ripetuti rinnovi contrattuali, la Sentenza del primo giudice deve, quindi, essere pagina 16 di 20 riformata nella parte in cui, non ritenendo raggiunta la prova di un uso aziendale, ha respinto le domande di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e dirette ad ottenere la declaratoria di illegittimità della
[...] Parte_5
condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga
“AP/Superminimo individuale” operati da in danno dei ricorrenti dal CP_2
febbraio 2018.
Per quanto concerne la questione avente ad oggetto l'LE Retributivo Separato
(ERS) questo Collegio condivide le motivazioni assunte con la Sentenza n. 263 del 2023 di questa Corte territoriale che – come correttamente ritenuto, sul punto, dal primo giudice - ha posto in rilievo la non comparabilità tra ERS e . CP_4
Con la citata sentenza – qui richiamata ex art. 118 disp.att. c.p.c. – questa Corte territoriale ha affermato che l'LE Retributivo Separato (ERS):” a differenza del superminimo individuale, non incide sul calcolo del TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale. Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul
TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti. Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura “non assorbibile” non può essere vanificato per effetto della corresponsione dell'ERS proprio per la incomparabilità dei due emolumenti. Pertanto, tale voce non risulta comparabile con quelle ordinarie che non contengono alcuna incidenza degli istituti diretti e indiretti” (così Appello Milano n. 263 del 2023).
In applicazione delle predette argomentazioni la Sentenza del primo giudice deve, quindi, essere confermata nella parte in cui ha ritenuto illegittima la condotta di
[...]
per avere assorbito l'LE Retributivo Separato (ERS) 2017/2018 con il CP_1
superminimo individuale.
pagina 17 di 20 Alla riforma della Sentenza impugnata, nei limiti sopra indicati, consegue la rideterminazione delle somme che è tenuta a corrispondere ai Controparte_1
lavoratori per le illegittime trattenute operate dal mese di febbraio 2018.
Sul punto la Corte osserva che – a fronte degli analitici e specifici conteggi allegati in primo grado (cfr. pagg. 1 e seguenti) - si è limitata ad eccepire, con CP_1 CP_1
clausola di stile e in maniera generica, che:” Pur ritenendo assorbenti le precedenti argomentazioni, si contesta comunque la domanda di condanna delle convenute al pagamento delle differenze retributive rivendicate dall'odierno istante, stante l'assoluta inammissibilità e, comunque, infondatezza, in fatto e diritto, delle avverse domande in ordine all'an debeatur”.
Vanno, quindi, accolti i conteggi allegati da parte ricorrente – coerentemente e correttamente calcolati sulla base delle buste paga prodotte in atti - e, quindi, CP_1
deve essere condannate a versare: a , e
[...] Parte_1 Parte_2
l'importo di € 4.481,75 (per ciascuno) a seguito degli assorbimenti così Parte_3
determinati: Euro 27,58 moltiplicato per 5 mensilità (fino a giugno 2018 compreso) pari a Euro 137,9 più Euro 68,95 moltiplicato per 63 mensilità (fino a aprile 2023 compreso) pari a Euro 4.343,85 e così per un totale assorbito di € 4.481,75; a Parte_4
l'importo di € 3.250,00 a seguito degli assorbimenti così determinati: Euro 20,00 moltiplicato per 5 mensilità (fino a giugno 2018 compreso) pari a Euro 100,00 più Euro
50,00 moltiplicato per 63 mensilità (fino a aprile 2023) pari a Euro 3.150,00 e così per un totale assorbito di € 3.250,00; a l'importo di € 3.997,50 a Parte_5
seguito degli assorbimenti così determinati: Euro 24,6 moltiplicato per 5 mensilità (fino a giugno 2018 compreso) pari a euro 123,00 più Euro 61,50 moltiplicato per 63 mensilità (fino a aprile 2023 compreso) pari a € 3.874,50 e così per un totale assorbito di
€ 3.997,50.
In accoglimento dell'appello proposto da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e devono, quindi, essere riformate, nei
[...] Parte_4 Parte_5
pagina 18 di 20 limiti di cui in motivazione, sia la sentenza parziale n. 1098 del 2024, sia la sentenza definitiva n. 2155 del 2024, emesse dal Tribunale di Milano dovendosi, invece, respingere gli appelli interposti da Controparte_1
Le spese del grado seguono la soccombenza e - in applicazione del D.M. n. 55/2014 come novellato, tenendo conto del valore della controversia, della serialità della controversia, dell'attività processuale effettivamente svolta e del numero delle parti - sono liquidate, in favore di parte appellata, in euro 2.800,00 (base euro 2.000,00 aumentato del 10% per ogni parte ulteriore alla prima) oltre spese generali e oneri accessori come per legge.
Non sussistendo alcuna discrezionalità si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, novellato dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di Controparte_1
( dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...] CP_2
dovuto per l'appello.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza parziale n. 1098 del 2024 e della sentenza definitiva n. 2155 del 2024 emesse dal Tribunale di Milano, accerta e dichiara la illegittimità degli assorbimenti del individuale operato da ( CP_4 Controparte_1 [...]
in danno dei ricorrenti dal febbraio 2018 e ridetermina la condanna di CP_2 [...]
al pagamento degli importi dovuti nei termini seguenti: Euro 4.481,75 per il CP_1
sig. , Euro 4.481,75 per la sig.ra Euro 4.481,75 per la Parte_1 Parte_2
sig.ra , Euro 3.250,00 per il sig. , Euro 3.997,50 per la sig.ra Pt_3 Pt_4 Parte_5
con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Conferma nel resto.
Condanna ( al pagamento delle spese del grado in Controparte_1 CP_2
favore di parte appellata liquidate in euro 2.800,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge. pagina 19 di 20 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di dell'ulteriore importo a Controparte_1 CP_2
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Milano,27 Maggio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
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